TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2615/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2615/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA FRANCESCO CERENZA, 2 84121 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE
ES LI (c.f.: ) e dell'Avv. Francesca Marino, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
.. (c.f.: ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA F. ALARIO N. 1 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPO GIOVANNI (c.f.: ) e dell'Avv. IOCOLI TERESA C.F._3
( ) VIA CUTINELLI 11 BARONISSI, dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Associazione.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra ha Parte_1 impugnato la delibera, del 10.1.2019, assunta dall'assemblea dell'associazione, senza scopo di lucro, “Noi Donne…Soprattutto”, con la quale sarebbe stata deliberata la sua esclusione dall'associazione, per violazione degli artt. 10, 11 e 12 dello statuto.
In particolare, ha sostenuto che detta delibera fosse nulla o andasse annullata, atteso che l'istante in quanto Presidente e membro del Consiglio direttivo era stata privata del diritto/dovere di decidere o autorizzare la convocazione dell'assemblea straordinaria.
Si è costituita in giudizio l'associazione, eccependo l'infondatezza della proposta impugnazione, atteso che: 1) l'assemblea dei soci tenutasi in data 10.01.19 non ha mai deliberato l'esclusione la sig.ra dall'associazione “Noi donne…soprattutto” Parte_1
(nel corso della riunione, invero, si è registrata soltanto una comunicazione resa dalla tesoriera, sig.ra mediante la quale i soci sono stati doverosamente Controparte_2 informati che la sig.ra non era in regola con i pagamenti delle quote sociali. Pt_1
Comunicazione dovuta, in ragione della carica, sino ad allora, ricoperta dalla , orbene Pt_1 di presidente);
2) l'assemblea dei soci tenutasi in data 10.01.19 è stata indetta e convocata secondo quanto stabilito dal precedente statuto associativo vigente ratione temporis all'art. 10, ovvero per determinazione del Consiglio direttivo, assunta, precisamente, nella riunione tenutasi in
17.10.18, verbale n. 37 e con le modalità previste nel riferito testo statutario;
3) a tale riunione del Consiglio direttivo la sig.ra ha regolarmente partecipato, Pt_1 potendo così esercitare il proprio diritto di deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci;
4) in ogni caso, in nessun articolo dello statuto associativo vigente ante modificazioni, si badi, era previsto un “potere autorizzativo” del presidente per la convocazione delle assemblee dei soci;
5) la sig.ra è stata convocata per l'assemblea straordinaria in data Parte_1
23.12.18 (all. n. 5), e presentatasi presso l'azienda Ospedaliera OO. di Dio e CP_3
GI D'AG il giorno 10.01.19° alle ore 18.30, come da convocazione, decideva di non partecipare all'assemblea nel momento in cui il tesoriere, sig.ra le Controparte_2 chiedeva, per l'ennesima volta, di regolarizzare la sua posizione di socio attraverso il pagamento delle quote sociali, tramite un adempimento tardivo.
***
. Pagina 2 di 4 Preliminarmente, in diritto si osserva che le deliberazioni dell'assemblea sono atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione (Cass. n.
13774/2014) e si traducono in proposizioni collegiali. La loro natura giuridica ne giustifica il relativo regime in punto di validità: proprio come i negozi, sono atti che possono presentare patologie, in particolare essere nulli o annullabili, finanche inesistenti.
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 23 c.c. che ammette un sindacato da parte dell'autorità giudiziaria: sindacato che, però, può essere solo di legittimità e non di merito, non potendo il giudice ingerirsi nelle ragioni di opportunità che hanno indotto l'assemblea ad adottare una certa deliberazione.
L'art. 23, in realtà, menziona le sole delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto e ne prevede l'annullamento, dunque, istituendo un regime di annullabilità.
Le disposizioni enucleate nell'art. 23 non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (Cass. n. 1408/1993).
Le deliberazioni dell'assemblea sono annullabili ove si pongano in contrasto con la legge, l'atto costitutivo o lo statuto. La legittimazione a impugnare spetta agli organi dell'ente ma pure a qualunque associato. Legittimato attivo è anche il p.m..
Nel caso di specie, l'attrice con la impugnazione in oggetto ha fatto valere un vizio di legittimità della delibera in quanto asseritamente indetta in violazione degli art. 10, 11 e 12 dell'allora vigente statuto sociale.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, in quanto diretta a provare fatti che sono stati enunciati per la prima volta e, quindi, tardivamente, soltanto con la memoria istruttoria II termine ex art. 183 VI co. cpc.
Nel merito, l'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, l'art. 10 dello statuto sociale, vigente al momento della convocazione dell'assemblea che ha deliberato in data 10.1.2019, prevede che l'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Orbene, nel caso di specie l'associazione ha documentalmente dimostrato che l'assemblea fu convocata su decisione del Consiglio direttivo (cfr. copia verbale 37 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), presa in occasione della seduta del 17.10.2018 alla quale partecipò anche l'attrice in veste di Presidente.
. Pagina 3 di 4 In virtù di tale decisione, è stato inviato (anche all'attrice) l'avviso di convocazione dell'assemblea da parte dei membri del Consiglio direttivo (cfr. avviso in atti).
Dall'esame dello statuto sociale non si evince, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che il Presidente dell'associazione debba autorizzare la convocazione dell'assemblea.
Peraltro, nel caso di specie, l'attrice ha deliberato nella seduta del 17.10.2018, unitamente agli altri membri del Consiglio direttivo, di convocare quanto prima l'assemblea dei soci “per variazione dello statuto sociale”.
Pertanto, non si registra, nel caso di specie, la violazione delle norme dello statuto in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria.
Inoltre, dall'esame della delibera impugnata, non risulta che con essa sia stata approvata l'esclusione dell'attrice dall'associazione, ma soltanto la variazione dello statuto sociale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'associazione Parte_1 convenuta che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
. Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2615/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA FRANCESCO CERENZA, 2 84121 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE
ES LI (c.f.: ) e dell'Avv. Francesca Marino, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
.. (c.f.: ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA F. ALARIO N. 1 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPO GIOVANNI (c.f.: ) e dell'Avv. IOCOLI TERESA C.F._3
( ) VIA CUTINELLI 11 BARONISSI, dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Associazione.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra ha Parte_1 impugnato la delibera, del 10.1.2019, assunta dall'assemblea dell'associazione, senza scopo di lucro, “Noi Donne…Soprattutto”, con la quale sarebbe stata deliberata la sua esclusione dall'associazione, per violazione degli artt. 10, 11 e 12 dello statuto.
In particolare, ha sostenuto che detta delibera fosse nulla o andasse annullata, atteso che l'istante in quanto Presidente e membro del Consiglio direttivo era stata privata del diritto/dovere di decidere o autorizzare la convocazione dell'assemblea straordinaria.
Si è costituita in giudizio l'associazione, eccependo l'infondatezza della proposta impugnazione, atteso che: 1) l'assemblea dei soci tenutasi in data 10.01.19 non ha mai deliberato l'esclusione la sig.ra dall'associazione “Noi donne…soprattutto” Parte_1
(nel corso della riunione, invero, si è registrata soltanto una comunicazione resa dalla tesoriera, sig.ra mediante la quale i soci sono stati doverosamente Controparte_2 informati che la sig.ra non era in regola con i pagamenti delle quote sociali. Pt_1
Comunicazione dovuta, in ragione della carica, sino ad allora, ricoperta dalla , orbene Pt_1 di presidente);
2) l'assemblea dei soci tenutasi in data 10.01.19 è stata indetta e convocata secondo quanto stabilito dal precedente statuto associativo vigente ratione temporis all'art. 10, ovvero per determinazione del Consiglio direttivo, assunta, precisamente, nella riunione tenutasi in
17.10.18, verbale n. 37 e con le modalità previste nel riferito testo statutario;
3) a tale riunione del Consiglio direttivo la sig.ra ha regolarmente partecipato, Pt_1 potendo così esercitare il proprio diritto di deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci;
4) in ogni caso, in nessun articolo dello statuto associativo vigente ante modificazioni, si badi, era previsto un “potere autorizzativo” del presidente per la convocazione delle assemblee dei soci;
5) la sig.ra è stata convocata per l'assemblea straordinaria in data Parte_1
23.12.18 (all. n. 5), e presentatasi presso l'azienda Ospedaliera OO. di Dio e CP_3
GI D'AG il giorno 10.01.19° alle ore 18.30, come da convocazione, decideva di non partecipare all'assemblea nel momento in cui il tesoriere, sig.ra le Controparte_2 chiedeva, per l'ennesima volta, di regolarizzare la sua posizione di socio attraverso il pagamento delle quote sociali, tramite un adempimento tardivo.
***
. Pagina 2 di 4 Preliminarmente, in diritto si osserva che le deliberazioni dell'assemblea sono atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione (Cass. n.
13774/2014) e si traducono in proposizioni collegiali. La loro natura giuridica ne giustifica il relativo regime in punto di validità: proprio come i negozi, sono atti che possono presentare patologie, in particolare essere nulli o annullabili, finanche inesistenti.
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 23 c.c. che ammette un sindacato da parte dell'autorità giudiziaria: sindacato che, però, può essere solo di legittimità e non di merito, non potendo il giudice ingerirsi nelle ragioni di opportunità che hanno indotto l'assemblea ad adottare una certa deliberazione.
L'art. 23, in realtà, menziona le sole delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto e ne prevede l'annullamento, dunque, istituendo un regime di annullabilità.
Le disposizioni enucleate nell'art. 23 non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (Cass. n. 1408/1993).
Le deliberazioni dell'assemblea sono annullabili ove si pongano in contrasto con la legge, l'atto costitutivo o lo statuto. La legittimazione a impugnare spetta agli organi dell'ente ma pure a qualunque associato. Legittimato attivo è anche il p.m..
Nel caso di specie, l'attrice con la impugnazione in oggetto ha fatto valere un vizio di legittimità della delibera in quanto asseritamente indetta in violazione degli art. 10, 11 e 12 dell'allora vigente statuto sociale.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, in quanto diretta a provare fatti che sono stati enunciati per la prima volta e, quindi, tardivamente, soltanto con la memoria istruttoria II termine ex art. 183 VI co. cpc.
Nel merito, l'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, l'art. 10 dello statuto sociale, vigente al momento della convocazione dell'assemblea che ha deliberato in data 10.1.2019, prevede che l'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Orbene, nel caso di specie l'associazione ha documentalmente dimostrato che l'assemblea fu convocata su decisione del Consiglio direttivo (cfr. copia verbale 37 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), presa in occasione della seduta del 17.10.2018 alla quale partecipò anche l'attrice in veste di Presidente.
. Pagina 3 di 4 In virtù di tale decisione, è stato inviato (anche all'attrice) l'avviso di convocazione dell'assemblea da parte dei membri del Consiglio direttivo (cfr. avviso in atti).
Dall'esame dello statuto sociale non si evince, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che il Presidente dell'associazione debba autorizzare la convocazione dell'assemblea.
Peraltro, nel caso di specie, l'attrice ha deliberato nella seduta del 17.10.2018, unitamente agli altri membri del Consiglio direttivo, di convocare quanto prima l'assemblea dei soci “per variazione dello statuto sociale”.
Pertanto, non si registra, nel caso di specie, la violazione delle norme dello statuto in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria.
Inoltre, dall'esame della delibera impugnata, non risulta che con essa sia stata approvata l'esclusione dell'attrice dall'associazione, ma soltanto la variazione dello statuto sociale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'associazione Parte_1 convenuta che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
. Pagina 4 di 4