Articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 654
Articolo 1
Versione
11 giugno 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 11 giugno 1968