Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1933.2024 R.A.C.L., promossa da:
NZ IC con il proc. avv. Tarantino
CONTRO
INPS avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 12.2. 24, chiedendo “annullare e/o revocare Avviso di Addebito n. 35920230003269923000 notificato in data 04.01.2024 dall'I.N.P.S. di Lecce, nonché ogni ulteriore atto annesso e connesso, allo stato anche non conosciuto, per i motivi di cui in narrativa del presente atto;
in subordine, rideterminare gli importi ed annullarsi le sanzioni applicate per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso Ricorrente”; il tutto con vittoria di spese di lite giudizio da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo proceduto alla cancellazione della posizione contributiva ed all'annullamento dell'avviso di addebito opposto
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
[Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono definite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e condanna NP a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 426,00 per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 12/03/2025
Lorenzo Bellanova