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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 340/2025 V.G.,
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione
promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Rivarolo Canavese (TO), Via Panetti n. 5, domiciliato in Torino C.so Marconi n. 4,
presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Bruno, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (C.F: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Torino C.so Marconi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Bruno, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE ADITO,
accogliere la seguenti:
CONCLUSIONI
-disporre la revoca dell'obbligo a carico della Sig.ra di versare al Sig. Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento di euro 450,00, a seguito delle variazioni dei presupposti
[...]
stabiliti in sede di separazione, con decorrenza a partire dalla data della presente domanda.
Spese compensate”.
Il PM, a cui, in data 22.10.2025 è stata trasmessa l'ordinanza di rimessione in decisione,
nulla ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.04.2024, e Parte_1 Controparte_1
premesso che:
- in data il 14.10.2015 Tribunale di Ivrea con decreto n. 9966/2015 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei coniugi.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha fatto pervenire.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese del procedimento, come richiesto dalle parti, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, compulsato il Pubblico Ministero, in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a modifica del decreto di omologa di separazione n.9966/2015 del 14.10.2015, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate, con decorrenza dal 29.4.2024;
fermo nel resto il citato provvedimento;
2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 340/2025 V.G.,
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione
promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Rivarolo Canavese (TO), Via Panetti n. 5, domiciliato in Torino C.so Marconi n. 4,
presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Bruno, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (C.F: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Torino C.so Marconi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Bruno, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE ADITO,
accogliere la seguenti:
CONCLUSIONI
-disporre la revoca dell'obbligo a carico della Sig.ra di versare al Sig. Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento di euro 450,00, a seguito delle variazioni dei presupposti
[...]
stabiliti in sede di separazione, con decorrenza a partire dalla data della presente domanda.
Spese compensate”.
Il PM, a cui, in data 22.10.2025 è stata trasmessa l'ordinanza di rimessione in decisione,
nulla ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.04.2024, e Parte_1 Controparte_1
premesso che:
- in data il 14.10.2015 Tribunale di Ivrea con decreto n. 9966/2015 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei coniugi.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha fatto pervenire.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese del procedimento, come richiesto dalle parti, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, compulsato il Pubblico Ministero, in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a modifica del decreto di omologa di separazione n.9966/2015 del 14.10.2015, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate, con decorrenza dal 29.4.2024;
fermo nel resto il citato provvedimento;
2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)