TAR Latina, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 494
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'attività provvedimentale impugnata: eccesso di potere – violazione di legge

    Il Tribunale ritiene che le opere abusive abbiano trasformato l'originario manufatto in un nuovo organismo edilizio, diverso da quello originario, configurando una radicale difformità dal titolo originale e non una difformità parziale. Pertanto, le richieste di fiscalizzazione e sanatoria sono infondate. Inoltre, il carattere vincolato dell'atto rende irrilevanti le censure di carattere procedimentale.

  • Rigettato
    Inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001

    L'Amministrazione ha motivato in modo esaustivo l'insussistenza del presupposto della doppia conformità urbanistica, evidenziando che il fabbricato ha esaurito la volumetria disponibile e non consente incrementi volumetrici.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 494
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 494
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo