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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di CO Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2712/2022 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Dalila Morena Romano, per procura Parte_1 congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 19.10.2023;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Roma, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – assegno di mantenimento del coniuge – mantenimento dei figli maggiorenni – assegnazione della casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2022 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1 con addebito a carico del marito;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del
1 marito un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 2.500,00 mensili;
in via subordinata, nell'ipotesi di diniego di assegnazione della casa coniugale alla moglie, di porre a carico del marito l'ulteriore somma di euro 500,00 mensili, a titolo di contributo al pagamento del canone della locazione che dovrà contrarre la moglie a fini abitativi;
di trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura Fiat 500, targata DV889GE.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Ceccano
(FR), il 22.09.1990, in regime di comunione dei beni;
dall'unione matrimoniale nascevano due figli,
e rispettivamente, nelle date del 16.06.1992 e del 25.01.1994, maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente indipendenti;
la casa coniugale, sita in Ceccano (FR), alla via Colle Rosso n.
6, era di proprietà del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito;
infatti, dopo una serena relazione matrimoniale durata trent'anni, verso la metà del 2020, il marito iniziava a mostrarsi anaffettivo nei confronti della moglie e disattento alle esigenze dei figli;
egli, fino a novembre/dicembre del 2020, smentiva i sospetti della moglie di esserle infedele, ma poi confessava alla moglie e ai figli di intrattenere una relazione extraconiugale, dalla quale era nata una figlia, il 25.10.2020; successivamente, il marito si allontanava dalla casa coniugale, Per_3 trasferendosi a vivere con la nuova famiglia;
fin dall'inizio della vita matrimoniale, i coniugi convenivano che la moglie si sarebbe dedicata alla gestione della casa e ai bisogni del marito e dei figli, pertanto al momento dell'allontanamento del marito essa restava priva di redditi;
inoltre le possibilità per la stessa di reperire un'occupazione lavorativa erano residuali in considerazione dell'età, dell'inesperienza lavorativa e dell'assenza di titoli di studio;
la stessa era anche affetta da
“rizartrosi e tendine lacerato alla mano destra”, che le impediva di utilizzare gli arti superiori;
il
[...] era, invece, titolare di una carrozzeria, con sede in Ceccano (FR), via Colle Rosso n. 8, e CP_1 proprietario di quattro autovetture;
l'attività del marito aveva garantito al nucleo un soddisfacente tenore di vita, potendosi permettere cene fuori e viaggi, egli inoltre faceva dono alla moglie di gioielli, quadri di valore, borse, scarpe e vestiti costosi, oltre che sostenere tutti i costi necessari per il ménage familiare;
pertanto la moglie, con il proprio lavoro domestico e familiare, contribuiva alla formazione del patrimonio comune e di quello esclusivo del marito;
dalla cessazione della convivenza familiare e fino a qualche mese prima del processo, il marito si faceva carico del pagamento delle utenze relative alla casa coniugale e versava alla moglie la somma di euro 300,00 a settimana per la gestione della casa;
vani si rivelavano i tentativi di comporre bonariamente la lite.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ex adverso promossa, con richiesta di non pronunciare l'addebito a carico di alcuno;
domandando, altresì, di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie per una somma pari ad euro
2 300,00 mensili;
di disporre che non sia posto a carico del padre alcun mantenimento per i figli;
di rigettare ogni altra domanda formulata da controparte.
Il resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo, quanto all'addebito della separazione, che la crisi coniugale era preesistente ai fatti narrati dalla moglie, invero, il rapporto coniugale si deteriorava già a partire dal 2018, allorquando il scopriva che la CP_1 Parte_1 già da tempo fredda e anaffettiva verso il marito, intratteneva sui social network conversazioni erotiche con altri uomini e in una di tali chat dichiarava di amare un uomo;
che, messa di fronte al fatto, la moglie confessava di essersi innamorata di un altro e, infatti, aveva una stabile relazione con un uomo di Ceccano dal 2019; che ci coniugi continuavano a vivere in casa insieme per il bene dei figli, ma conducevano vite autonome;
che, ciò nondimeno, il non si sottraeva alle CP_1 esigenze morali ed economiche del nucleo familiare e lasciava la casa coniugale solo per volontà della moglie, che non gli consegnava la chiave di attivazione e disattivazione del sistema antifurto, medio tempore, istallato;
quanto alle situazioni economiche delle parti e alla casa coniugale, che non corrispondeva al vero che la moglie non avesse mai lavorato, posto che la stessa, in costanza di matrimonio, svolgeva l'attività di sarta, per un breve periodo in modo regolare sotto forma di impresa individuale, poi in casa, ivi tenendo i propri macchinari;
che comunque riusciva a procurarsi da tale attività redditi cospicui;
che il figlio secondogenito delle parti, quasi Per_2 trentenne, era economicamente indipendente, essendo titolare di partita iva e svolgendo l'attività di broker assicurativo;
che, invece, il figlio primogenito, , ormai trentenne, pur avendo Per_1 concluso da tempo gli studi, rifiutava di lavorare in officina con il padre, il quale gli proponeva di inserirlo come socio al 50%, manifestando scarso impegno nella ricerca di una propria autonomia;
che la casa coniugale era stata donata al dal proprio padre e la moglie non aveva diritto a CP_1 permanervi stante l'autonomia dei figli;
che il marito era titolare di un'autofficina a Ceccano e aveva entrate reddituali incompatibili con l'avversaria richiesta di mantenimento, dovendo provvedere a ripianare un debito per la ristrutturazione del capannone dove aveva sede la propria attività, danneggiato dagli eventi metereologici del 2019, solo in parte coperti da assicurazione, che era padre di una minore nata nel 2020 dalla relazione extraconiugale intrattenuta, che era stato costretto a condurre in locazione un appartamento al canone mensile di euro 400,00 dopo che la moglie lo aveva allontanato dalla casa familiare;
che la questione del trasferimento alla moglie della autovettura Fiat 500 non si sarebbe dovuta rimettere al giudice della separazione;
che egli utilizzava una sola autovettura BMW modello X6, mentre la Nissan era in uso al figlio e subiva Per_1 peraltro importanti danni a seguito di un sinistro stradale, che anche la BMW Coupé era utilizzata da e peraltro era stata rimessa in funzione da poco. Per_1
3 Fallito il tentativo di conciliazione, i provvedimenti presidenziali del 16.12.2022, hanno autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e posto a carico del l'assegno di CP_1 mantenimento della moglie, pari ad euro 300,00 mensili, nonché il contributo per il mantenimento del figlio primogenito delle parti, , non autonomo, di euro 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha reiterato le deduzioni in fatto di cui al ricorso, vi è più negando che la fine del matrimonio fosse da correlarsi a presunte relazioni erotiche da essa intrattenute dal 2018; rilevando di non svolgere professionalmente l'attività di sarta anche per i problemi presentatisi alla mano destra;
rappresentando che il figlio secondo genito nelle Per_2 more, aveva intrapreso un'attività lavorativa e si era trasferito altrove, mentre il figlio primogenito
, con invalidità al 46%, era ancora convivente con la madre e non era economicamente Per_1 autosufficiente. Ciò posto, la ricorrente ha insistito nelle domande già formulate nel ricorso e chiesto, altresì, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio primogenito,
, pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nella comparsa di costituzione dinanzi al GI, il resistente ha reiterato le prospettazioni di cui allo scritto di costituzione in fase presidenziale e insistito nelle domande ivi formulate.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha insistito nelle richieste già formulate, dando conto, vi è più, che, dopo la scoperta dell'infedeltà del marito, questi si era impegnato con una scrittura privata a sostenere la moglie economicamente, corrispondendole euro 300,00 a settimana e assicurandole l'uso della casa coniugale, nella consapevolezza della condizione di disoccupazione della stessa, che solo per passatempo eseguiva piccoli lavori di sartoria, con l'unica macchina da cucire di cui disponeva idonea per piccole riparazioni.
Nel medesimo scritto, il resistente, riportandosi alle deduzioni articolate, ha insistito nelle domande già elevate, precipuamente chiedendo di prevedere il mantenimento per la moglie e non anche per il figlio primogenito e opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ciò sulla considerazione che aveva raggiunto un accordo con il detto figlio in base al quale avrebbe proceduto ad assumerlo alle dipendenze della propria autofficina.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate e la causa è stata rimessa al
Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, richiamando gli esiti dell'istruttoria espletata, ha reiterato le domande elevate negli scritti difensivi, in via subordinata, chiedendo di confermare i provvedimenti presidenziali resi nella data del 16.12.2022 e, nell'ipotesi di mancata assegnazione della casa
4 coniugale alla moglie, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 800,00 mensili.
Nei medesimi scritti, il resistente ha ribadito le domande precedentemente elevate, dando conto delle circostanze nuove di aver avuto un altro figlio dalla nuova compagna, CO nato il
31.07.2023, e di essere stato ammesso alla rottamazione fiscale con obbligo di versamento di somme al fisco per euro 900,00 mensili.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
In particolare, l'adesione del marito alla avversaria domanda di separazione, il tenore degli atti di causa e gli esiti dell'istruttoria raccolta, dai quali emerge l'allontanamento del marito dalla casa coniugale prima dell'introduzione del processo di separazione, a seguito della rivelazione della propria infedeltà (vedi di seguito l'accertamento sulla domanda di addebito della separazione), la nascita da tale relazione extraconiugale di una figlia, nella data del 25.10.2020, l'instaurazione di una convivenza more uxorio con tale donna (non potendosi dare rilievo anche alla nascita di un secondo figlio nel 2023, per essersene dato atto soltanto negli scritti conclusionali), convincono il
Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata
5 della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che sussistono sufficienti elementi di riscontro della cessazione della convivenza tra i coniugi subito dopo la rivelazione di una relazione extraconiugale da parte del marito, da cui era nata una figlia, in mancanza di dati confortanti la preesistenza di una conclamata crisi coniugale.
Deve anzitutto osservarsi che il marito non ha contestato la nascita di una figlia da un'altra donna in costanza di convivenza matrimoniale, ma – come detto – ha tentato di confutare la causalità di tali eventi sulla fine del matrimonio deducendo che la crisi tra i coniugi era già da tempo in atti.
Tuttavia, il teste, figlio delle parti, ha dichiarato “[…] a novembre/dicembre ci Testimone_1 trovavamo a casa io, mia madre e mio padre, e mio padre ci disse che aveva una compagna di cui non disse il nome e che aveva una figlia di pochi mesi di nome che aveva già due-tre mesi. Per_3
ADR prima di questo giorno eravamo una famiglia serena con le discussioni normale tipiche di una
6 famiglia […] quando mio padre ha rivelato a novembre-dicembre 2020 di avere una figlia nei mesi successivi è finito il matrimonio, mio padre è rimasto due-tre mei a casa e poi ha deciso di andare via per restare con la nuova compagna […] durante il matrimonio mio padre stava la maggior parte del tempo con noi, nei fine settimana uscivano per andare a mangiare qualcosa e qualche volta siamo andati anche io e mio fratello […] fino ad una settimana prima del novembre 2020 mio padre regalò una asciugatrice a mia madre, quasi ogni settimana le faceva un regalo, gioielli, scarpe […] quando mia madre ha saputo della relazione di mio padre e della nascita di Per_3 hanno deciso di rimanere nella stessa casa ma separatamente, anche se mio madre in questo periodo ancora gli faceva il bucato e da mangiare perché mio padre non sapeva come fare […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2024).
D'altronde, la stipulazione del contratto di locazione da parte del nella data del CP_1
29.09.2021, di per sé, non persuade della persistente coabitazione tra i coniugi per un anno dopo la rivelazione dell'infedeltà del marito, tanto da poter far dubitare della ricaduta sulla relazione con la moglie del contegno fedifrago del marito.
Prive di riscontro probatorio sono rimaste le deduzioni del marito in ordine alle chat intrattenute dalla moglie con altri uomini e alla relazione dalla stessa moglie instaurata con un altro uomo sin dal 2019.
Anzi, l'unico teste escusso, , figlio delle parti, ha smentito gli assunti del Per_1 CP_1 dichiarando “[…] mia madre non ha mai intrattenuto chat erotiche con altri uomini e quindi mio padre non ha potuto scoprire nulla […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2024).
4. Quanto ai profili patrimoniali conseguenti alla separazione, deve riconoscersi il diritto della all'assegno di mantenimento a carico del marito, nella misura di euro 1.000,00 mensili. Parte_1
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-
7 coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002).
Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era pacificamente fondata sui proventi tratti dall'impresa individuale di autocarrozzeria, DSA di De
TI LO, corrente in Ceccano, di cui il marito era già allora titolare.
Il resistente stesso ha dichiarato di aver impiegato un addetto in regime di affidamento in prova (si veda audizione del nell'udienza presidenziale del 16.12.2022) e ha rappresentato nel CP_1 corso del processo di aver offerto al figlio di divenire socio al 50% della carrozzeria e poi, Per_1 di fonte al rifiuto del figlio, di essere assunto dalla propria carrozzeria. La detta impresa individuale ha percepito, nell'anno 2018, redditi annui lordi pari ad euro 40.437,00, nell'anno 2019 pari ad euro
39.921,00, nell'anno 2020 pari ad euro 21.587,00, nell'anno 2022 pari ad euro 65.548,00, nell'anno
2023 pari ad euro 93.330,00 (si vedano dichiarazioni reddituali in allegato alla memoria di costituzione in fase presidenziale e produzione del resistente del 6.12.2024, vedi anche coerenti estratti conto contestualmente depositati).
Rilevano le spese di ristrutturazione del capannone danneggiato da eventi atmosferici nel 2019 e i costi fiscali ai soli fini di valutare sommariamente i redditi a disposizione del coniuge richiesto del mantenimento. Allo stesso fine mette conto rilevare che egli è padre di una figlia minorenne al cui
8 mantenimento deve provvedere (mentre non può darsi rilevanza alla nascita del secondo figlio, nel
2023, perché dedotta solo negli scritti conclusionali, peraltro depositati nel 2025). Neppure può trascurarsi che, con la scrittura tra le parti sottoscritta il 23.09.2021 (non disconosciuta), il CP_1 si impegnava a versare alla moglie euro 300,00 settimanali a titolo di mantenimento, oltre alla disponibilità della casa, allora abitata con entrambi i figli, e dell'autovettura Fiat 500 a lui intestata
(già nata la figlia e già lasciata la casa coniugale con locazione di un immobile a fini Per_3 abitativi), ciò che consente di ricostruire le disponibilità economiche su cui lo stesso poteva contare.
Il risulta, inoltre, intestatario di immobili, tra cui la casa coniugale, e titolare di 4 Per_4 autovetture, sia pure utilizzate dal figlio e dalla moglie (vedi dati catastali riportati nelle dichiarazioni fiscali e visure PRA in atti).
La ha rappresentato, invece, di aver cessato l'attività di sarta, aperta con un'amica, Parte_1 durante il matrimonio, oltre venti anni prima del processo, successivamente restando disoccupata e dedicandosi alla cura della casa e alla crescita dei figli;
ha aggiunto di aver fatto qualche lavoretto sartoriale per amici e parenti a titolo gratuito (vedi deduzioni negli atti del giudizio e dichiarazioni della stessa in sede di interpello all'udienza del 26.01.2024). Parte_1
Deve osservarsi, tuttavia, al riguardo che appare poco verosimile che la dopo la Parte_1 separazione di fatto dal marito e nonostante potesse contare solo su poche centinaia di euro
(essendole stato riconosciuto, in sede presidenziale, un assegno di euro 300,00 per il proprio mantenimento e un contributo al mantenimento del figlio , che ha prospettato essere non Per_1 indipendente economicamente, con essa convivente, di euro 200,00) e sulla disponibilità della casa familiare, non tentasse di mettere a frutto le proprie competenze per trarre dei guadagni sia pure minimi.
Né è sufficiente la certificazione medica prodotta a ritenere che la patologia che l'affligge la rende inabile a svolgere le attività a cui si dedicava (potendosi leggere esclusivamente di “(…) Avanzate manifestazioni artrosiche (…) a livello interfalangeo distale con associata riduzione dell'interlinea articolare” nel referto della lastra del 22.01.2023 e “(…) discrete manifestazioni artrosiche a livello delle articolazioni interfalangee distali. Discreto quadro rizoartrosi (…)” nel referto della lastra del
9.06.2020, vedi all.i alla memoria istruttoria della ricorrente, in entrambi i casi senza una valutazione medica specialistica che chiarisca la portata della patologia e le conseguenze sul funzionamento della mano); neppure si presentano sufficienti ad avvalorare la tesi della ricorrente le dichiarazioni del teste figlio delle parti, per cui la madre non potrebbe più fare Testimone_1 lavori sartoriali dall'insorgenza della detta patologia alla mano destra nel 2021 (ha dichiarato specificamente, “[…] mia madre ha problemi con la mano e non puo' più svolgere questi lavori di
9 sarta che faceva per amici e parenti, dal 2021 ha iniziato ad avere problemi con la mano […]), trattandosi, per come resa, di una valutazione da rimettersi invece ad un esperto in campo medico.
In ogni caso, non è emerso che la moglie fosse in grado di procurarsi in tal modo redditi tali da consentirle di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio (tenuto anche conto che non
è stato contestato dal resistente e ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso,
[...]
che il nucleo potesse effettuare vacanze estive e permettersi di andare al ristorante, Tes_1 nonché che il marito facesse regali alla moglie di beni personali e per uso domestico, vedi dichiarazioni del teste citato, nell'udienza del 15.05.2024).
In definitiva, è, pertanto, evidente l'impossibilità per la moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale e l'esistenza di un divario tra le due situazioni reddituali a tutto vantaggio del marito.
Quanto predetto persuade il Tribunale della spettanza di un assegno della misura di euro 1.000,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale a cominciare dall'anno 2026.
5. Sussistono i presupposti per l'eliminazione dell'assegno di mantenimento per la prole maggiorenne, sicché la relativa domanda merita accoglimento.
In diritto, giova rilevare che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt.
147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della prole in caso di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza
10 economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni..”).
Nella vicenda in disamina è pacifico che il figlio secondogenito, abbia raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, impiegandosi lavorativamente, e si sia trasferito a vivere altrove, lasciando la casa coniugale. Sicché non spetta una contribuzione a carico del padre e in favore della madre, su cui infatti la stessa non ha formulato pretese.
Quanto al figlio primogenito, (di anni 33), riconosciuto invalido al 46% nella data del Per_1
23.07.2013 (si veda verbale commissione medica Inps, prodotto con omissis, versato in atti in all. alla memoria istruttoria di parte ricorrente), non risulta che lo stesso si sia efficientemente adoperato nella ricerca di un'occupazione lavorativa che gli consentisse di emanciparsi dalle economie dei genitori. Da un lato, infatti non emerge che le patologie da cui è affetto lo rendano completamente inabile al lavoro (anzi si legge nella stessa certificazione della commissione medica che presenta patologie che gli consentono l'impiego come categorie protette, nel dettaglio “sussiste lo stato invalidante utile al collocamento mirato”), d'altronde, anche se per un limitato periodo, è emerso che avesse lavorato presso la carrozzeria del padre (lo dichiara lo stesso sentito come teste, Per_1 anche se ha rappresentato di essere stato mandato via dal posto di lavoro dal padre, vedi verbale dell'udienza del 15.05.2024); dall'altro, non è stata data prova dal genitore istante di un impegno rivolto alla ricerca di un inserimento lavorativo coerente con il percorso di studi o, di fronte a riscontrate difficoltà nel campo di elezione, in altri settori, nonostante l'età del figlio primogenito
11 (nato nel 1992) e in mancanza di deduzioni in ordine a studi superiori svolti che possano aver ritardato l'inserimento nel mercato del lavoro.
Consegue a quanto sopra, che il mancato conseguimento di una indipendenza economica del figlio sia ad esso imputabile, con l'effetto di dover negare il mantenimento.
6. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della
Parte_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie – come predetto – mentre il figlio secondogenito si è reso Per_2 economicamente indipendente, il primogenito versa in una situazione di immeritevolezza Per_1 che esclude anche l'assegnazione della casa coniugale.
L'immobile, pertanto, seguirà il regime della proprietà.
7. Va dichiarata inammissibile la domanda di trasferimento della proprietà di un'autovettura in favore della moglie.
Si condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Ciò che certamente deve ritenersi per la domanda formulata nella specie, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di separazione, a rito speciale.
8. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., va affidato al criterio della compensazione, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
12 − ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 1990, atto N. 82, P. II, S. A);
− accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone che corrisponda in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00, da aggiornarsi agli indici
Istat a partire dal 2026;
− revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito delle parti,
[...]
Per_5
− revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio secondogenito delle parti,
Persona_5
− rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della madre;
− dichiara inammissibile la domanda di trasferimento della proprietà dell'autovettura Fiat 500;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di CO Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2712/2022 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Dalila Morena Romano, per procura Parte_1 congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 19.10.2023;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Roma, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – assegno di mantenimento del coniuge – mantenimento dei figli maggiorenni – assegnazione della casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2022 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1 con addebito a carico del marito;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del
1 marito un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 2.500,00 mensili;
in via subordinata, nell'ipotesi di diniego di assegnazione della casa coniugale alla moglie, di porre a carico del marito l'ulteriore somma di euro 500,00 mensili, a titolo di contributo al pagamento del canone della locazione che dovrà contrarre la moglie a fini abitativi;
di trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura Fiat 500, targata DV889GE.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Ceccano
(FR), il 22.09.1990, in regime di comunione dei beni;
dall'unione matrimoniale nascevano due figli,
e rispettivamente, nelle date del 16.06.1992 e del 25.01.1994, maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente indipendenti;
la casa coniugale, sita in Ceccano (FR), alla via Colle Rosso n.
6, era di proprietà del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito;
infatti, dopo una serena relazione matrimoniale durata trent'anni, verso la metà del 2020, il marito iniziava a mostrarsi anaffettivo nei confronti della moglie e disattento alle esigenze dei figli;
egli, fino a novembre/dicembre del 2020, smentiva i sospetti della moglie di esserle infedele, ma poi confessava alla moglie e ai figli di intrattenere una relazione extraconiugale, dalla quale era nata una figlia, il 25.10.2020; successivamente, il marito si allontanava dalla casa coniugale, Per_3 trasferendosi a vivere con la nuova famiglia;
fin dall'inizio della vita matrimoniale, i coniugi convenivano che la moglie si sarebbe dedicata alla gestione della casa e ai bisogni del marito e dei figli, pertanto al momento dell'allontanamento del marito essa restava priva di redditi;
inoltre le possibilità per la stessa di reperire un'occupazione lavorativa erano residuali in considerazione dell'età, dell'inesperienza lavorativa e dell'assenza di titoli di studio;
la stessa era anche affetta da
“rizartrosi e tendine lacerato alla mano destra”, che le impediva di utilizzare gli arti superiori;
il
[...] era, invece, titolare di una carrozzeria, con sede in Ceccano (FR), via Colle Rosso n. 8, e CP_1 proprietario di quattro autovetture;
l'attività del marito aveva garantito al nucleo un soddisfacente tenore di vita, potendosi permettere cene fuori e viaggi, egli inoltre faceva dono alla moglie di gioielli, quadri di valore, borse, scarpe e vestiti costosi, oltre che sostenere tutti i costi necessari per il ménage familiare;
pertanto la moglie, con il proprio lavoro domestico e familiare, contribuiva alla formazione del patrimonio comune e di quello esclusivo del marito;
dalla cessazione della convivenza familiare e fino a qualche mese prima del processo, il marito si faceva carico del pagamento delle utenze relative alla casa coniugale e versava alla moglie la somma di euro 300,00 a settimana per la gestione della casa;
vani si rivelavano i tentativi di comporre bonariamente la lite.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ex adverso promossa, con richiesta di non pronunciare l'addebito a carico di alcuno;
domandando, altresì, di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie per una somma pari ad euro
2 300,00 mensili;
di disporre che non sia posto a carico del padre alcun mantenimento per i figli;
di rigettare ogni altra domanda formulata da controparte.
Il resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo, quanto all'addebito della separazione, che la crisi coniugale era preesistente ai fatti narrati dalla moglie, invero, il rapporto coniugale si deteriorava già a partire dal 2018, allorquando il scopriva che la CP_1 Parte_1 già da tempo fredda e anaffettiva verso il marito, intratteneva sui social network conversazioni erotiche con altri uomini e in una di tali chat dichiarava di amare un uomo;
che, messa di fronte al fatto, la moglie confessava di essersi innamorata di un altro e, infatti, aveva una stabile relazione con un uomo di Ceccano dal 2019; che ci coniugi continuavano a vivere in casa insieme per il bene dei figli, ma conducevano vite autonome;
che, ciò nondimeno, il non si sottraeva alle CP_1 esigenze morali ed economiche del nucleo familiare e lasciava la casa coniugale solo per volontà della moglie, che non gli consegnava la chiave di attivazione e disattivazione del sistema antifurto, medio tempore, istallato;
quanto alle situazioni economiche delle parti e alla casa coniugale, che non corrispondeva al vero che la moglie non avesse mai lavorato, posto che la stessa, in costanza di matrimonio, svolgeva l'attività di sarta, per un breve periodo in modo regolare sotto forma di impresa individuale, poi in casa, ivi tenendo i propri macchinari;
che comunque riusciva a procurarsi da tale attività redditi cospicui;
che il figlio secondogenito delle parti, quasi Per_2 trentenne, era economicamente indipendente, essendo titolare di partita iva e svolgendo l'attività di broker assicurativo;
che, invece, il figlio primogenito, , ormai trentenne, pur avendo Per_1 concluso da tempo gli studi, rifiutava di lavorare in officina con il padre, il quale gli proponeva di inserirlo come socio al 50%, manifestando scarso impegno nella ricerca di una propria autonomia;
che la casa coniugale era stata donata al dal proprio padre e la moglie non aveva diritto a CP_1 permanervi stante l'autonomia dei figli;
che il marito era titolare di un'autofficina a Ceccano e aveva entrate reddituali incompatibili con l'avversaria richiesta di mantenimento, dovendo provvedere a ripianare un debito per la ristrutturazione del capannone dove aveva sede la propria attività, danneggiato dagli eventi metereologici del 2019, solo in parte coperti da assicurazione, che era padre di una minore nata nel 2020 dalla relazione extraconiugale intrattenuta, che era stato costretto a condurre in locazione un appartamento al canone mensile di euro 400,00 dopo che la moglie lo aveva allontanato dalla casa familiare;
che la questione del trasferimento alla moglie della autovettura Fiat 500 non si sarebbe dovuta rimettere al giudice della separazione;
che egli utilizzava una sola autovettura BMW modello X6, mentre la Nissan era in uso al figlio e subiva Per_1 peraltro importanti danni a seguito di un sinistro stradale, che anche la BMW Coupé era utilizzata da e peraltro era stata rimessa in funzione da poco. Per_1
3 Fallito il tentativo di conciliazione, i provvedimenti presidenziali del 16.12.2022, hanno autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e posto a carico del l'assegno di CP_1 mantenimento della moglie, pari ad euro 300,00 mensili, nonché il contributo per il mantenimento del figlio primogenito delle parti, , non autonomo, di euro 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha reiterato le deduzioni in fatto di cui al ricorso, vi è più negando che la fine del matrimonio fosse da correlarsi a presunte relazioni erotiche da essa intrattenute dal 2018; rilevando di non svolgere professionalmente l'attività di sarta anche per i problemi presentatisi alla mano destra;
rappresentando che il figlio secondo genito nelle Per_2 more, aveva intrapreso un'attività lavorativa e si era trasferito altrove, mentre il figlio primogenito
, con invalidità al 46%, era ancora convivente con la madre e non era economicamente Per_1 autosufficiente. Ciò posto, la ricorrente ha insistito nelle domande già formulate nel ricorso e chiesto, altresì, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio primogenito,
, pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nella comparsa di costituzione dinanzi al GI, il resistente ha reiterato le prospettazioni di cui allo scritto di costituzione in fase presidenziale e insistito nelle domande ivi formulate.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha insistito nelle richieste già formulate, dando conto, vi è più, che, dopo la scoperta dell'infedeltà del marito, questi si era impegnato con una scrittura privata a sostenere la moglie economicamente, corrispondendole euro 300,00 a settimana e assicurandole l'uso della casa coniugale, nella consapevolezza della condizione di disoccupazione della stessa, che solo per passatempo eseguiva piccoli lavori di sartoria, con l'unica macchina da cucire di cui disponeva idonea per piccole riparazioni.
Nel medesimo scritto, il resistente, riportandosi alle deduzioni articolate, ha insistito nelle domande già elevate, precipuamente chiedendo di prevedere il mantenimento per la moglie e non anche per il figlio primogenito e opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ciò sulla considerazione che aveva raggiunto un accordo con il detto figlio in base al quale avrebbe proceduto ad assumerlo alle dipendenze della propria autofficina.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate e la causa è stata rimessa al
Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, richiamando gli esiti dell'istruttoria espletata, ha reiterato le domande elevate negli scritti difensivi, in via subordinata, chiedendo di confermare i provvedimenti presidenziali resi nella data del 16.12.2022 e, nell'ipotesi di mancata assegnazione della casa
4 coniugale alla moglie, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 800,00 mensili.
Nei medesimi scritti, il resistente ha ribadito le domande precedentemente elevate, dando conto delle circostanze nuove di aver avuto un altro figlio dalla nuova compagna, CO nato il
31.07.2023, e di essere stato ammesso alla rottamazione fiscale con obbligo di versamento di somme al fisco per euro 900,00 mensili.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
In particolare, l'adesione del marito alla avversaria domanda di separazione, il tenore degli atti di causa e gli esiti dell'istruttoria raccolta, dai quali emerge l'allontanamento del marito dalla casa coniugale prima dell'introduzione del processo di separazione, a seguito della rivelazione della propria infedeltà (vedi di seguito l'accertamento sulla domanda di addebito della separazione), la nascita da tale relazione extraconiugale di una figlia, nella data del 25.10.2020, l'instaurazione di una convivenza more uxorio con tale donna (non potendosi dare rilievo anche alla nascita di un secondo figlio nel 2023, per essersene dato atto soltanto negli scritti conclusionali), convincono il
Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata
5 della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che sussistono sufficienti elementi di riscontro della cessazione della convivenza tra i coniugi subito dopo la rivelazione di una relazione extraconiugale da parte del marito, da cui era nata una figlia, in mancanza di dati confortanti la preesistenza di una conclamata crisi coniugale.
Deve anzitutto osservarsi che il marito non ha contestato la nascita di una figlia da un'altra donna in costanza di convivenza matrimoniale, ma – come detto – ha tentato di confutare la causalità di tali eventi sulla fine del matrimonio deducendo che la crisi tra i coniugi era già da tempo in atti.
Tuttavia, il teste, figlio delle parti, ha dichiarato “[…] a novembre/dicembre ci Testimone_1 trovavamo a casa io, mia madre e mio padre, e mio padre ci disse che aveva una compagna di cui non disse il nome e che aveva una figlia di pochi mesi di nome che aveva già due-tre mesi. Per_3
ADR prima di questo giorno eravamo una famiglia serena con le discussioni normale tipiche di una
6 famiglia […] quando mio padre ha rivelato a novembre-dicembre 2020 di avere una figlia nei mesi successivi è finito il matrimonio, mio padre è rimasto due-tre mei a casa e poi ha deciso di andare via per restare con la nuova compagna […] durante il matrimonio mio padre stava la maggior parte del tempo con noi, nei fine settimana uscivano per andare a mangiare qualcosa e qualche volta siamo andati anche io e mio fratello […] fino ad una settimana prima del novembre 2020 mio padre regalò una asciugatrice a mia madre, quasi ogni settimana le faceva un regalo, gioielli, scarpe […] quando mia madre ha saputo della relazione di mio padre e della nascita di Per_3 hanno deciso di rimanere nella stessa casa ma separatamente, anche se mio madre in questo periodo ancora gli faceva il bucato e da mangiare perché mio padre non sapeva come fare […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2024).
D'altronde, la stipulazione del contratto di locazione da parte del nella data del CP_1
29.09.2021, di per sé, non persuade della persistente coabitazione tra i coniugi per un anno dopo la rivelazione dell'infedeltà del marito, tanto da poter far dubitare della ricaduta sulla relazione con la moglie del contegno fedifrago del marito.
Prive di riscontro probatorio sono rimaste le deduzioni del marito in ordine alle chat intrattenute dalla moglie con altri uomini e alla relazione dalla stessa moglie instaurata con un altro uomo sin dal 2019.
Anzi, l'unico teste escusso, , figlio delle parti, ha smentito gli assunti del Per_1 CP_1 dichiarando “[…] mia madre non ha mai intrattenuto chat erotiche con altri uomini e quindi mio padre non ha potuto scoprire nulla […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2024).
4. Quanto ai profili patrimoniali conseguenti alla separazione, deve riconoscersi il diritto della all'assegno di mantenimento a carico del marito, nella misura di euro 1.000,00 mensili. Parte_1
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-
7 coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002).
Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era pacificamente fondata sui proventi tratti dall'impresa individuale di autocarrozzeria, DSA di De
TI LO, corrente in Ceccano, di cui il marito era già allora titolare.
Il resistente stesso ha dichiarato di aver impiegato un addetto in regime di affidamento in prova (si veda audizione del nell'udienza presidenziale del 16.12.2022) e ha rappresentato nel CP_1 corso del processo di aver offerto al figlio di divenire socio al 50% della carrozzeria e poi, Per_1 di fonte al rifiuto del figlio, di essere assunto dalla propria carrozzeria. La detta impresa individuale ha percepito, nell'anno 2018, redditi annui lordi pari ad euro 40.437,00, nell'anno 2019 pari ad euro
39.921,00, nell'anno 2020 pari ad euro 21.587,00, nell'anno 2022 pari ad euro 65.548,00, nell'anno
2023 pari ad euro 93.330,00 (si vedano dichiarazioni reddituali in allegato alla memoria di costituzione in fase presidenziale e produzione del resistente del 6.12.2024, vedi anche coerenti estratti conto contestualmente depositati).
Rilevano le spese di ristrutturazione del capannone danneggiato da eventi atmosferici nel 2019 e i costi fiscali ai soli fini di valutare sommariamente i redditi a disposizione del coniuge richiesto del mantenimento. Allo stesso fine mette conto rilevare che egli è padre di una figlia minorenne al cui
8 mantenimento deve provvedere (mentre non può darsi rilevanza alla nascita del secondo figlio, nel
2023, perché dedotta solo negli scritti conclusionali, peraltro depositati nel 2025). Neppure può trascurarsi che, con la scrittura tra le parti sottoscritta il 23.09.2021 (non disconosciuta), il CP_1 si impegnava a versare alla moglie euro 300,00 settimanali a titolo di mantenimento, oltre alla disponibilità della casa, allora abitata con entrambi i figli, e dell'autovettura Fiat 500 a lui intestata
(già nata la figlia e già lasciata la casa coniugale con locazione di un immobile a fini Per_3 abitativi), ciò che consente di ricostruire le disponibilità economiche su cui lo stesso poteva contare.
Il risulta, inoltre, intestatario di immobili, tra cui la casa coniugale, e titolare di 4 Per_4 autovetture, sia pure utilizzate dal figlio e dalla moglie (vedi dati catastali riportati nelle dichiarazioni fiscali e visure PRA in atti).
La ha rappresentato, invece, di aver cessato l'attività di sarta, aperta con un'amica, Parte_1 durante il matrimonio, oltre venti anni prima del processo, successivamente restando disoccupata e dedicandosi alla cura della casa e alla crescita dei figli;
ha aggiunto di aver fatto qualche lavoretto sartoriale per amici e parenti a titolo gratuito (vedi deduzioni negli atti del giudizio e dichiarazioni della stessa in sede di interpello all'udienza del 26.01.2024). Parte_1
Deve osservarsi, tuttavia, al riguardo che appare poco verosimile che la dopo la Parte_1 separazione di fatto dal marito e nonostante potesse contare solo su poche centinaia di euro
(essendole stato riconosciuto, in sede presidenziale, un assegno di euro 300,00 per il proprio mantenimento e un contributo al mantenimento del figlio , che ha prospettato essere non Per_1 indipendente economicamente, con essa convivente, di euro 200,00) e sulla disponibilità della casa familiare, non tentasse di mettere a frutto le proprie competenze per trarre dei guadagni sia pure minimi.
Né è sufficiente la certificazione medica prodotta a ritenere che la patologia che l'affligge la rende inabile a svolgere le attività a cui si dedicava (potendosi leggere esclusivamente di “(…) Avanzate manifestazioni artrosiche (…) a livello interfalangeo distale con associata riduzione dell'interlinea articolare” nel referto della lastra del 22.01.2023 e “(…) discrete manifestazioni artrosiche a livello delle articolazioni interfalangee distali. Discreto quadro rizoartrosi (…)” nel referto della lastra del
9.06.2020, vedi all.i alla memoria istruttoria della ricorrente, in entrambi i casi senza una valutazione medica specialistica che chiarisca la portata della patologia e le conseguenze sul funzionamento della mano); neppure si presentano sufficienti ad avvalorare la tesi della ricorrente le dichiarazioni del teste figlio delle parti, per cui la madre non potrebbe più fare Testimone_1 lavori sartoriali dall'insorgenza della detta patologia alla mano destra nel 2021 (ha dichiarato specificamente, “[…] mia madre ha problemi con la mano e non puo' più svolgere questi lavori di
9 sarta che faceva per amici e parenti, dal 2021 ha iniziato ad avere problemi con la mano […]), trattandosi, per come resa, di una valutazione da rimettersi invece ad un esperto in campo medico.
In ogni caso, non è emerso che la moglie fosse in grado di procurarsi in tal modo redditi tali da consentirle di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio (tenuto anche conto che non
è stato contestato dal resistente e ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso,
[...]
che il nucleo potesse effettuare vacanze estive e permettersi di andare al ristorante, Tes_1 nonché che il marito facesse regali alla moglie di beni personali e per uso domestico, vedi dichiarazioni del teste citato, nell'udienza del 15.05.2024).
In definitiva, è, pertanto, evidente l'impossibilità per la moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale e l'esistenza di un divario tra le due situazioni reddituali a tutto vantaggio del marito.
Quanto predetto persuade il Tribunale della spettanza di un assegno della misura di euro 1.000,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale a cominciare dall'anno 2026.
5. Sussistono i presupposti per l'eliminazione dell'assegno di mantenimento per la prole maggiorenne, sicché la relativa domanda merita accoglimento.
In diritto, giova rilevare che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt.
147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della prole in caso di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza
10 economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni..”).
Nella vicenda in disamina è pacifico che il figlio secondogenito, abbia raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, impiegandosi lavorativamente, e si sia trasferito a vivere altrove, lasciando la casa coniugale. Sicché non spetta una contribuzione a carico del padre e in favore della madre, su cui infatti la stessa non ha formulato pretese.
Quanto al figlio primogenito, (di anni 33), riconosciuto invalido al 46% nella data del Per_1
23.07.2013 (si veda verbale commissione medica Inps, prodotto con omissis, versato in atti in all. alla memoria istruttoria di parte ricorrente), non risulta che lo stesso si sia efficientemente adoperato nella ricerca di un'occupazione lavorativa che gli consentisse di emanciparsi dalle economie dei genitori. Da un lato, infatti non emerge che le patologie da cui è affetto lo rendano completamente inabile al lavoro (anzi si legge nella stessa certificazione della commissione medica che presenta patologie che gli consentono l'impiego come categorie protette, nel dettaglio “sussiste lo stato invalidante utile al collocamento mirato”), d'altronde, anche se per un limitato periodo, è emerso che avesse lavorato presso la carrozzeria del padre (lo dichiara lo stesso sentito come teste, Per_1 anche se ha rappresentato di essere stato mandato via dal posto di lavoro dal padre, vedi verbale dell'udienza del 15.05.2024); dall'altro, non è stata data prova dal genitore istante di un impegno rivolto alla ricerca di un inserimento lavorativo coerente con il percorso di studi o, di fronte a riscontrate difficoltà nel campo di elezione, in altri settori, nonostante l'età del figlio primogenito
11 (nato nel 1992) e in mancanza di deduzioni in ordine a studi superiori svolti che possano aver ritardato l'inserimento nel mercato del lavoro.
Consegue a quanto sopra, che il mancato conseguimento di una indipendenza economica del figlio sia ad esso imputabile, con l'effetto di dover negare il mantenimento.
6. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della
Parte_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie – come predetto – mentre il figlio secondogenito si è reso Per_2 economicamente indipendente, il primogenito versa in una situazione di immeritevolezza Per_1 che esclude anche l'assegnazione della casa coniugale.
L'immobile, pertanto, seguirà il regime della proprietà.
7. Va dichiarata inammissibile la domanda di trasferimento della proprietà di un'autovettura in favore della moglie.
Si condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Ciò che certamente deve ritenersi per la domanda formulata nella specie, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di separazione, a rito speciale.
8. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., va affidato al criterio della compensazione, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
12 − ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 1990, atto N. 82, P. II, S. A);
− accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone che corrisponda in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00, da aggiornarsi agli indici
Istat a partire dal 2026;
− revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito delle parti,
[...]
Per_5
− revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio secondogenito delle parti,
Persona_5
− rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della madre;
− dichiara inammissibile la domanda di trasferimento della proprietà dell'autovettura Fiat 500;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
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