CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.97/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 97/24 R.G
Promosso da
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coppola
Appellante
Contro
nato il [...] a [...] e Linosa (AG), Controparte_1 residente a[...], Cod. Fisc.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Bartolini
[...] appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona N. 1808 del 2023, pubblicata il 21.12.2023
1 Conclusioni: per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1808/2023, resa inter partes dal Tribunale di Ancona, I Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott./Dott.ssa Fernanda Pasca –
R.G. n. 2280/2019 pubblicata il 21.12.2023, notificata il 22.12.2023, in parziale riforma del pronunciamento impugnato, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riconoscendo a controparte il minor importo di € 3.217,50 a titolo di danno da inabilità permanente, con esclusione della personalizzazione del danno da invalidità permanente, posta risarcitoria quest'ultima non dovuta e non richiesta da controparte per le motivazioni meglio esposte nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellato:
“confermare quanto disposto dal Giudice primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda proposta da finalizzata ad ottenere il Controparte_1 completo ristoro dei danni subiti a seguito di un'aggressione da parte di , fatti già giudicati in sede penale,(con Parte_1 conseguente corresponsione in favore del , costituitosi Controparte_1 parte civile, della somma di euro 5000.00), liquidando in favore dello stesso l'ulteriore somma di euro 15.552,20.
proponeva appello avverso detta sentenza, affidato Controparte_2 ai motivi di seguito elencati, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
2 Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
La Corte, preso atto delle note di udienza e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel quantificare il risarcimento del danno da inabilità temporanea, immotivatamente, si è discostato dalla ctu, riconoscendo dei giorni di inabilità ulteriori rispetto a quelli individuati dall'ausiliario del Giudice necessari per la completa guarigione.
Il motivo di doglianza è fondato.
Invero, il giudice di prime cure ha espressamente trascritto in sentenza le conclusioni raggiunte dal ctu in tema di inabilità temporanea e di danno biologico, spiegando chiaramente le ragioni per cui ha inteso diminuire il punto di invalidità permanente indicato dall'ausiliario nominato, senza nulla dire in merito all'invalidità temporanea. Non appare allora condivisibile quanto sostenuto dall'appellata in merito al fatto che l'aumento dei giorni di inabilità sia stato finalizzato a compensare la diminuzione di un punto di invalidità permanente, dovendosi piuttosto ascrivere ad un errore operato nel calcolo o, in ogni caso, ad una maggiorazione non dovuta, risultando proprio dalla documentazione medica allegata dall'attore nel primo grado di giudizio, quando la malattia riportata poteva considerarsi clinicamente guarita.
Come condivisibilmente affermato dal consulente tecnico, deve, quindi, ritenersi che “le lesioni hanno determinato un periodo di malattia che può essere così suddiviso: inabilità temporanea al 75% per 20 giorni
(prognosi riconosciuta dal personale sanitario al primo accesso in PS); inabilità temporanea al 50% per 25 giorni (periodo di convalescenza); inabilità temporanea al 25% per 30 giorni (ritorno con gradualità alla
3 vita quotidiana comprendendo anche le giornate impegnate in visite
ORL nel mese di giugno”.
Ne discende che, applicando le tabelle di Milano 2024 (per il principio per cui devono sempre applicarsi le tabelle vigenti al momento della decisione), devono essere riconosciuti all'appellato, attore nel primo grado di giudizio, le seguenti somme: euro 1725,00 per i 20 giorni di inabilità temporanea al 75%; euro 1437,50 per i 25 giorni di inabilità temporanea al 50%; euro 862,50 per i 30 giorni di inabilità temporanea al 25%, per un totale di euro 4025,00 all'attualità.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata riconosciuta all'appellato, in assenza di domanda e di motivazione sul punto, la personalizzazione del danno non patrimoniale, peraltro in misura massima.
A tale riguardo va premesso che, come affermato dalla Suprema
Corte, la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (Cass. civ.
n. 6378/23, n. 25164/2020 ed altre in motivazione).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi, anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n. 26972 del 2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass.
n. n. 24471 del 2014).
4 Alla luce dei principi esposti, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve osservarsi che il ha allegato, con la citazione CP_1 introduttiva la cd cenestesi lavorativa, ritenendo, quindi, che le lesioni subite gli avevano cagionato un maggior disagio nello svolgimento dell'attività lavorativa e, nella comparsa conclusionale, all'esito della depositata ctu, ha specificato la richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale, sostenendo che, come ritenuto dall'ausiliario del giudice, la paura di cadere che avverte quando esercita la propria attività di titolare di una motopesca fa sì che viva una situazione di timore nello stare in mare non vissuta da altri soggetti che hanno riportato lesioni analoghe alle sue.
Orbene, ritiene la Corte che tali circostanze evidenziate dall'ausiliario nominato nel primo grado di giudizio assumono rilievo ai fini della personalizzazione richiesta, atteso che denotano un pregiudizio peculiare (mutamento di condizioni di vita, sofferenza interiore) che caratterizza, in concreto, la situazione del danneggiato, in conseguenza delle sue pregresse condizioni e del tipo di attività svolta, non risultando comuni a tutte le persone che hanno riportato analoghe lesioni guarite con identici postumi.
Ne discende che vi è la prova del fatto che il pregiudizio subito
(sidrome vertiginosa che crea insicurezza nello stare in mare e che, quindi, rende più gravosa l'attività lavorativa esplicata) dal è CP_1
“più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute” (Cass., 30/10/2018, n. 27482), ragion per cui correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di dover riconoscere la personalizzazione del danno.
Ritiene, però, il collegio che immotivato sia l'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione nella misura massima prevista dalla legge, dovendosi, invece, contenere detto aumento, in considerazione delle
5 conseguenze peculiari derivanti dalle lesioni e consistite, come detto, in un senso di timore e di insicurezza, nel minimo previsto, ovverosia nella misura del 10% sul danno biologico come calcolato dal primo giudice e, quindi, per l'importo di euro 736.80
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata con condanna dell'appellante al risarcimento del danno in favore dell'appellato nella minor misura di euro 12.967,50 all'attualità
(7368.00 per danno biologico come liquidato in primo grado, euro
736.80 per personalizzazione, euro 4025,00 per inabilità temporanea, euro 837.70 per spese mediche)
Tenuto conto che parte appellante ha già corrisposto all'appellato la somma di euro 5.000,00, trattenuta a titolo di acconto, il sig. Parte_1
deve corrispondere al sig. la residua somma
[...] Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno pari a euro 7.967,50 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, la riduzione del petitum giustifica la compensazione delle stesse in misura di un terzo, dovendo gli ulteriori due terzi seguire la soccombenza, valutato l'esito complessivo del giudizio, dell'appellante.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, sulla base del decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 97/24, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata
6 condanna a corrispondere al sig. Parte_1 Controparte_1 la residua somma a titolo di risarcimento del danno pari a euro
7.967,50 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento dei residui due terzi, Parte_1 spese che liquida per l'intero in euro 2540.00 per compensi ed in euro
264.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 2906.00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 16.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 97/24 R.G
Promosso da
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coppola
Appellante
Contro
nato il [...] a [...] e Linosa (AG), Controparte_1 residente a[...], Cod. Fisc.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Bartolini
[...] appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona N. 1808 del 2023, pubblicata il 21.12.2023
1 Conclusioni: per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1808/2023, resa inter partes dal Tribunale di Ancona, I Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott./Dott.ssa Fernanda Pasca –
R.G. n. 2280/2019 pubblicata il 21.12.2023, notificata il 22.12.2023, in parziale riforma del pronunciamento impugnato, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riconoscendo a controparte il minor importo di € 3.217,50 a titolo di danno da inabilità permanente, con esclusione della personalizzazione del danno da invalidità permanente, posta risarcitoria quest'ultima non dovuta e non richiesta da controparte per le motivazioni meglio esposte nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellato:
“confermare quanto disposto dal Giudice primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda proposta da finalizzata ad ottenere il Controparte_1 completo ristoro dei danni subiti a seguito di un'aggressione da parte di , fatti già giudicati in sede penale,(con Parte_1 conseguente corresponsione in favore del , costituitosi Controparte_1 parte civile, della somma di euro 5000.00), liquidando in favore dello stesso l'ulteriore somma di euro 15.552,20.
proponeva appello avverso detta sentenza, affidato Controparte_2 ai motivi di seguito elencati, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
2 Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
La Corte, preso atto delle note di udienza e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel quantificare il risarcimento del danno da inabilità temporanea, immotivatamente, si è discostato dalla ctu, riconoscendo dei giorni di inabilità ulteriori rispetto a quelli individuati dall'ausiliario del Giudice necessari per la completa guarigione.
Il motivo di doglianza è fondato.
Invero, il giudice di prime cure ha espressamente trascritto in sentenza le conclusioni raggiunte dal ctu in tema di inabilità temporanea e di danno biologico, spiegando chiaramente le ragioni per cui ha inteso diminuire il punto di invalidità permanente indicato dall'ausiliario nominato, senza nulla dire in merito all'invalidità temporanea. Non appare allora condivisibile quanto sostenuto dall'appellata in merito al fatto che l'aumento dei giorni di inabilità sia stato finalizzato a compensare la diminuzione di un punto di invalidità permanente, dovendosi piuttosto ascrivere ad un errore operato nel calcolo o, in ogni caso, ad una maggiorazione non dovuta, risultando proprio dalla documentazione medica allegata dall'attore nel primo grado di giudizio, quando la malattia riportata poteva considerarsi clinicamente guarita.
Come condivisibilmente affermato dal consulente tecnico, deve, quindi, ritenersi che “le lesioni hanno determinato un periodo di malattia che può essere così suddiviso: inabilità temporanea al 75% per 20 giorni
(prognosi riconosciuta dal personale sanitario al primo accesso in PS); inabilità temporanea al 50% per 25 giorni (periodo di convalescenza); inabilità temporanea al 25% per 30 giorni (ritorno con gradualità alla
3 vita quotidiana comprendendo anche le giornate impegnate in visite
ORL nel mese di giugno”.
Ne discende che, applicando le tabelle di Milano 2024 (per il principio per cui devono sempre applicarsi le tabelle vigenti al momento della decisione), devono essere riconosciuti all'appellato, attore nel primo grado di giudizio, le seguenti somme: euro 1725,00 per i 20 giorni di inabilità temporanea al 75%; euro 1437,50 per i 25 giorni di inabilità temporanea al 50%; euro 862,50 per i 30 giorni di inabilità temporanea al 25%, per un totale di euro 4025,00 all'attualità.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata riconosciuta all'appellato, in assenza di domanda e di motivazione sul punto, la personalizzazione del danno non patrimoniale, peraltro in misura massima.
A tale riguardo va premesso che, come affermato dalla Suprema
Corte, la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (Cass. civ.
n. 6378/23, n. 25164/2020 ed altre in motivazione).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi, anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n. 26972 del 2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass.
n. n. 24471 del 2014).
4 Alla luce dei principi esposti, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve osservarsi che il ha allegato, con la citazione CP_1 introduttiva la cd cenestesi lavorativa, ritenendo, quindi, che le lesioni subite gli avevano cagionato un maggior disagio nello svolgimento dell'attività lavorativa e, nella comparsa conclusionale, all'esito della depositata ctu, ha specificato la richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale, sostenendo che, come ritenuto dall'ausiliario del giudice, la paura di cadere che avverte quando esercita la propria attività di titolare di una motopesca fa sì che viva una situazione di timore nello stare in mare non vissuta da altri soggetti che hanno riportato lesioni analoghe alle sue.
Orbene, ritiene la Corte che tali circostanze evidenziate dall'ausiliario nominato nel primo grado di giudizio assumono rilievo ai fini della personalizzazione richiesta, atteso che denotano un pregiudizio peculiare (mutamento di condizioni di vita, sofferenza interiore) che caratterizza, in concreto, la situazione del danneggiato, in conseguenza delle sue pregresse condizioni e del tipo di attività svolta, non risultando comuni a tutte le persone che hanno riportato analoghe lesioni guarite con identici postumi.
Ne discende che vi è la prova del fatto che il pregiudizio subito
(sidrome vertiginosa che crea insicurezza nello stare in mare e che, quindi, rende più gravosa l'attività lavorativa esplicata) dal è CP_1
“più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute” (Cass., 30/10/2018, n. 27482), ragion per cui correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di dover riconoscere la personalizzazione del danno.
Ritiene, però, il collegio che immotivato sia l'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione nella misura massima prevista dalla legge, dovendosi, invece, contenere detto aumento, in considerazione delle
5 conseguenze peculiari derivanti dalle lesioni e consistite, come detto, in un senso di timore e di insicurezza, nel minimo previsto, ovverosia nella misura del 10% sul danno biologico come calcolato dal primo giudice e, quindi, per l'importo di euro 736.80
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata con condanna dell'appellante al risarcimento del danno in favore dell'appellato nella minor misura di euro 12.967,50 all'attualità
(7368.00 per danno biologico come liquidato in primo grado, euro
736.80 per personalizzazione, euro 4025,00 per inabilità temporanea, euro 837.70 per spese mediche)
Tenuto conto che parte appellante ha già corrisposto all'appellato la somma di euro 5.000,00, trattenuta a titolo di acconto, il sig. Parte_1
deve corrispondere al sig. la residua somma
[...] Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno pari a euro 7.967,50 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, la riduzione del petitum giustifica la compensazione delle stesse in misura di un terzo, dovendo gli ulteriori due terzi seguire la soccombenza, valutato l'esito complessivo del giudizio, dell'appellante.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, sulla base del decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 97/24, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata
6 condanna a corrispondere al sig. Parte_1 Controparte_1 la residua somma a titolo di risarcimento del danno pari a euro
7.967,50 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento dei residui due terzi, Parte_1 spese che liquida per l'intero in euro 2540.00 per compensi ed in euro
264.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 2906.00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 16.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
7