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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2127/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIANCIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO), il 09/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 78, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie in Savigliano il 05/06/2007 e Persona_1 Persona_2
, in Savigliano il 09/09/2011.
[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Saluzzo in data 31/01/2013 (R.G. 1248/2012).
Con ricorso depositato il 03/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con decreto del 25.09.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa BR VE, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04.11.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni del divorzio onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse delle minori.
Alla citata udienza, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, concordemente e parzialmente integrate a maggior tutela della figlia minore.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Carmagnola (TO), il 09/10/2004, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A, n. 78 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
- Stante la maggiore età della figlia nulla viene disposto in ordine al suo affidamento - pur Per_1 continuando la stessa a risiedere con la madre - ed ai periodi di visita e permanenza con il padre;
- La figlia – minorenne - verrà affidata ad entrambi i genitori, in maniera congiunta e condivisa, Per_2 con collocazione presso la madre;
il padre potrà vederla quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni della figlia ed accordi con la coaffidataria;
2 - Salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà le festività natalizie con ciascun Per_2 genitore, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
- Salvo diverso accordo tra i genitori la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta con Per_2 ciascun genitore ad anni alterni;
- Salvo diverso accordo tra genitori, nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane Per_2 consecutive con ciascun genitore da concordare e stabilire in base ai permessi ed alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro;
- Il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra a mezzo di bonifico Parte_1 Parte_2 bancario, alle stesse coordinate attualmente in uso, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie e , quest'ultima maggiorenne ma non ancora Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 400,00= (rivalutabile annualmente secondo indice Istat), pari ad € 200,00= per ogni figlia, sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica da parte di ciascuna di loro;
- Rimarranno in capo ad entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, le quali dovranno essere previamente concordate o, se necessitate, dovranno comunque essere successivamente documentate e giustificate, secondo il Protocollo applicato dal Tribunale di Asti e, in mancanza, secondo il Protocollo applicato dal Tribunale di Torino;
PRENDE ATTO CHE:
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di carattere economico e/o patrimoniale, ed in ogni caso a titolo di assegno divorzile;
- I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro tutti i rapporti – anche patrimoniali – sorti dal matrimonio, nonché di quelli sorti dalla promossa separazione consensuale e di nulla quindi avere più reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione retro;
- I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio, con la precisazione che la figlia minore verrà iscritta sul passaporto di entrambi e potranno espatriare con ciascun genitore separatamente;
- Le spese, i diritti e le competenze professionali relativi al presente procedimento, saranno sostenuti integralmente dal sig. . Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite tra le parti come concordato dalle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2127/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIANCIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO), il 09/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 78, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie in Savigliano il 05/06/2007 e Persona_1 Persona_2
, in Savigliano il 09/09/2011.
[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Saluzzo in data 31/01/2013 (R.G. 1248/2012).
Con ricorso depositato il 03/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con decreto del 25.09.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa BR VE, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04.11.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni del divorzio onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse delle minori.
Alla citata udienza, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, concordemente e parzialmente integrate a maggior tutela della figlia minore.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Carmagnola (TO), il 09/10/2004, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A, n. 78 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
- Stante la maggiore età della figlia nulla viene disposto in ordine al suo affidamento - pur Per_1 continuando la stessa a risiedere con la madre - ed ai periodi di visita e permanenza con il padre;
- La figlia – minorenne - verrà affidata ad entrambi i genitori, in maniera congiunta e condivisa, Per_2 con collocazione presso la madre;
il padre potrà vederla quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni della figlia ed accordi con la coaffidataria;
2 - Salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà le festività natalizie con ciascun Per_2 genitore, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
- Salvo diverso accordo tra i genitori la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta con Per_2 ciascun genitore ad anni alterni;
- Salvo diverso accordo tra genitori, nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane Per_2 consecutive con ciascun genitore da concordare e stabilire in base ai permessi ed alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro;
- Il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra a mezzo di bonifico Parte_1 Parte_2 bancario, alle stesse coordinate attualmente in uso, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie e , quest'ultima maggiorenne ma non ancora Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 400,00= (rivalutabile annualmente secondo indice Istat), pari ad € 200,00= per ogni figlia, sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica da parte di ciascuna di loro;
- Rimarranno in capo ad entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, le quali dovranno essere previamente concordate o, se necessitate, dovranno comunque essere successivamente documentate e giustificate, secondo il Protocollo applicato dal Tribunale di Asti e, in mancanza, secondo il Protocollo applicato dal Tribunale di Torino;
PRENDE ATTO CHE:
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di carattere economico e/o patrimoniale, ed in ogni caso a titolo di assegno divorzile;
- I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro tutti i rapporti – anche patrimoniali – sorti dal matrimonio, nonché di quelli sorti dalla promossa separazione consensuale e di nulla quindi avere più reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione retro;
- I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio, con la precisazione che la figlia minore verrà iscritta sul passaporto di entrambi e potranno espatriare con ciascun genitore separatamente;
- Le spese, i diritti e le competenze professionali relativi al presente procedimento, saranno sostenuti integralmente dal sig. . Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite tra le parti come concordato dalle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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