CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1628/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON AR e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALENTO, 127 PESCARApresso il difensore avv.
ON AR
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FINI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI N. 21 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. FINI ALESSANDRA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2160 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il primo giugno 2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione, quale fideiussore del debitore principale , Parte_1 Parte_2 sulla base di una fideiussione omnibus sottoscritta in data 2 maggio 2007 a garanzia dei debiti del fino alla concorrenza della somma di euro 600mila, avverso il decreto ingiuntivo 837 del 2020 Pt_2 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 febbraio 2020, su richiesta di per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 365.887,57, oltre interessi come da domanda e spese della procedura pagina 1 di 7 2. Parte opponente eccepiva: la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ex art. 2 co. 2 lett. a) legge n. 287 del 1990, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo alla clausola floor, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo al tasso di mora convenuto, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo all'errata indicazione del TAEG.
3. Parte opponente concludeva come segue: in via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalla signora a a garanzia del debito assunto dal sig. e, Parte_1 CP_2 Parte_2 per l'effetto dichiarare l'estromissione della signora , in quanto ritenuta non obbligata Parte_1 solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di €365887,57 ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare dell'importo nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22/05/2007, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 837/2020 meglio specificato in epigrafe. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
4. Si costituiva , che concludeva come segue: Controparte_1
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 837/2020 del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per le motivazioni svolte con il presente atto;
- dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di Bologna in relazione alla domanda di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente per asserita violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 287/90, come formulata da parte opponente in atto di citazione. Nel merito e in via principale:
-previo accertamento e declaratoria che il credito azionato da nei confronti di Controparte_1
, nella sua qualità di garante di , di cui al decreto ingiuntivo n. 837/2020 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bologna risulta essere pienamente provato, rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta, confermando il decreto ingiuntivo medesimo e, conseguentemente,
-dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di €. 365.887,57 (trecentosessantacinquemilaottocentoottantasette/57), oltre interessi e spese come in decreto. Rigettare conseguentemente tutte le domande formulate da parte opponente, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte col presente atto.
5. con comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 183 n. 1 cpc, Parte_1 precisava le conclusioni come segue:
“IN VIA PRINCIPALE 1) ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente in veste di consumatore, previamente accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus de qua disponente la deroga all'art. 1957 c.c. per la violazione degli artt. 1469 bis c.c. e ss. vigenti ratione temporis (oggi dell'art. ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo), nonché, per le medesime motivazioni, accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità delle clausole nn. 2, 7 e 8, dichiarare la perdita di efficacia della fideiussione medesima per non aver il creditore, nei successivi sei mesi dalla revoca e costituzione in mora effettuata con missiva del 7.12.2011, adottato alcuna iniziativa nei confronti del
pagina 2 di 7 debitore principale sig. al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, Parte_2 dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore della opposta per i debiti contratti dal sig. ; Parte_2 IN VIA SUBORDINATA
2) ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione sollevata in via principale, accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus de qua per la violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, nonché per aver parte attrice dato idonea prova documentale dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, e, per l'effetto, dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore della opposta per i debiti contratti dalla sig. ; Parte_2 IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente, in ragione della acclaranda violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus de qua e, previamente dichiarato riviviscente il termine semestrale ex art. 1957 c.c. da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 della fideiussione omnibus de qua, dichiarare la decadenza e/o perdita di efficacia della fideiussione medesima per non aver il creditore, nei successivi sei mesi dalla revoca e costituzione in mora effettuata con missiva del 7.12.2011, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale sig. al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, Parte_2 dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore delle opposta per i debiti contratti dalla sig. ; Parte_2
4) in ogni caso, revocare la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
5) per una o per tutte le motivazioni di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale;
6) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dello scrivente.
6. in sede di precisazione delle conclusioni, espressamente rinunciava alla domanda di Parte_1 nullità totale della fideiussione omnibus de qua, per la violazione della disciplina antitrust, mantenendo la domanda di nullità parziale.
7. Il tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente alla rifusione delle spese.
8. In primo luogo, il Tribunale riteneva in motivazione la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente ma al contempo rigettava l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata con la prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. da parte opponente, ritenendo che la banca avesse, in concreto, evitato la decadenza disciplinate dalla norma codicistica.
9. In secondo luogo, il tribunale escludeva la indeterminatezza della Clausola “floor”, la indeterminatezza del tasso di mora e la sua natura usuraria, la indeterminatezza contrattuale derivante dall'errata indicazione del TAEG.
10. Proponeva appello . Parte_1
11. Col primo motivo di gravame l'appellante deduceva “Omessi esame e pronuncia della eccezione spiegata in via principale sulla “1) Vessatorietà e nullità della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) ed altre della fideiussione omnibus sottoscritta dalla fideiubente opponente in veste di consumatore,
pagina 3 di 7 per violazione dell'art. 1469 bis e ss. c.c. vigenti ratione temporis (oggi dell'art. ex art. 34, co. 5, e ss. del Codice del Consumo) e decadenza/inefficacia della garanzia ex art. 1957 c.c. da intendersi non più derogato”.
Con tale motivo veniva eccepita la natura vessatoria della clausola contenente la deroga all'art. 1957
c.c. e si ribadiva la eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.
12. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneo rigetto della eccezione della nullità della fideiussione omnibus de qua poiché conforme allo schema ABI vietato dal provvedimento
n. 55/2005 di Banca d'Italia”.
13. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva “Pendenza di autonomo giudizio avanti il
Tribunale delle imprese di Milano per l'accertamento della violazione anticoncorrenziale”.
Con tale motivo si chiedeva la sospensione del presente giudizio di appello, stante la proposizione in separato giudizio della eccezione di nullità parziale della fideiussione e di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
14. Si costituiva , così concludendo: Controparte_1
“Preliminarmente, rigettare la richiesta avversaria di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato giudizio promosso dall'appellante innanzi al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese, per le motivazioni svolte col presente atto. In via principale: dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Bologna e per l'effetto confermare integralmente la stessa. In subordine: rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Bologna, in quanto inammissibile e infondato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in toto il contenuto della sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il primo motivo di gravame è infondato.
17. Con esso parte appellante deduce la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., al fine ottenere la dichiarazione di estinzione della fideiussione, in base all'applicazione della norma codicistica predetta.
Tale allegazione è irrilevante, tenuto conto che il tribunale ha già accertato in motivazione la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pur rigettando l'eccezione di estinzione della fideiussione fondata sulla norma codicistica.
La irrilevanza della eventuale natura vessatoria della clausola de qua discende anche dal fatto che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è inammissibile, in quanto proposta tardivamente da parte appellante, non già in atto di opposizione a decreto ingiuntivo bensì con successiva memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
Tale eccezione ha natura di eccezione in senso stretto è dunque deve essere proposta, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., dal convenuto, a pena di decadenza, in comparsa di risposta.
pagina 4 di 7 Ovviamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni in senso stretto devono essere contenute a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto della qualità di convenuto sostanziale della parte opponente.
Si veda in tal senso sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025:
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non è stata formulata tempestivamente, entro le preclusioni poste dal processo, cioè in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è limitata ad eccepire la nullità della Parte_1 fideiussione per violazione della normativa antitrust, anche per effetto della illegittima deroga all'art. 1957 c.c., ma non ha formulato l'eccezione di decadenza e/o estinzione e/o liberazione del fideiussore, quale conseguenza della mancata proposizione e continuazione delle istanze contro il debitore principale da parte del creditore.
L'omessa formulazione dell'eccezione rende del tutto irrilevante la tardiva formulazione della eccezione medesima, effettuata in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
La tardività dell'eccezione rende irrilevante la declaratoria di vessatorietà della clausola di deroga al disposto della norma stessa, in quanto oggettivamente finalizzata all'accoglimento della eccezione de qua.
18. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Con tale motivo parte appellante chiede l'accertamento di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Peraltro, tale accertamento è già stato compiuto dal primo giudice.
19. Il terzo motivo di gravame contiene una istanza di sospensione del presente processo per la pendenza di giudizio davanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto l'accertamento in via principale della nullità parziale della fideiussione e della estinzione della medesima ex art. 1957 c.c..
L'istanza di sospensione è infondata.
pagina 5 di 7 In primo luogo, nella presente sede vi è già stato un accertamento, compiuto dal tribunale e passato in giudicato, di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.
In secondo luogo, nella presente sede la questione della estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. è oggetto di eccezione in senso stretto tardivamente proposta e dunque inammissibile.
Non è consentita la proposizione in separata sede della medesima questione, seppur in via principale, ciò configurando un abuso del processo.
Si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 22342 del 06/09/2019 , secondo cui “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990).
20. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa ( Euro 10059,00 come da nota spese di parte appellata).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, che liquida in € 10059,50 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 6 di 7 III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1628/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON AR e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALENTO, 127 PESCARApresso il difensore avv.
ON AR
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FINI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI N. 21 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. FINI ALESSANDRA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2160 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il primo giugno 2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione, quale fideiussore del debitore principale , Parte_1 Parte_2 sulla base di una fideiussione omnibus sottoscritta in data 2 maggio 2007 a garanzia dei debiti del fino alla concorrenza della somma di euro 600mila, avverso il decreto ingiuntivo 837 del 2020 Pt_2 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 febbraio 2020, su richiesta di per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 365.887,57, oltre interessi come da domanda e spese della procedura pagina 1 di 7 2. Parte opponente eccepiva: la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ex art. 2 co. 2 lett. a) legge n. 287 del 1990, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo alla clausola floor, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo al tasso di mora convenuto, l'indeterminatezza delle condizioni del contratto con riguardo all'errata indicazione del TAEG.
3. Parte opponente concludeva come segue: in via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalla signora a a garanzia del debito assunto dal sig. e, Parte_1 CP_2 Parte_2 per l'effetto dichiarare l'estromissione della signora , in quanto ritenuta non obbligata Parte_1 solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di €365887,57 ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare dell'importo nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22/05/2007, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 837/2020 meglio specificato in epigrafe. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
4. Si costituiva , che concludeva come segue: Controparte_1
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 837/2020 del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per le motivazioni svolte con il presente atto;
- dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di Bologna in relazione alla domanda di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente per asserita violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 287/90, come formulata da parte opponente in atto di citazione. Nel merito e in via principale:
-previo accertamento e declaratoria che il credito azionato da nei confronti di Controparte_1
, nella sua qualità di garante di , di cui al decreto ingiuntivo n. 837/2020 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bologna risulta essere pienamente provato, rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta, confermando il decreto ingiuntivo medesimo e, conseguentemente,
-dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di €. 365.887,57 (trecentosessantacinquemilaottocentoottantasette/57), oltre interessi e spese come in decreto. Rigettare conseguentemente tutte le domande formulate da parte opponente, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte col presente atto.
5. con comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 183 n. 1 cpc, Parte_1 precisava le conclusioni come segue:
“IN VIA PRINCIPALE 1) ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente in veste di consumatore, previamente accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus de qua disponente la deroga all'art. 1957 c.c. per la violazione degli artt. 1469 bis c.c. e ss. vigenti ratione temporis (oggi dell'art. ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo), nonché, per le medesime motivazioni, accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità delle clausole nn. 2, 7 e 8, dichiarare la perdita di efficacia della fideiussione medesima per non aver il creditore, nei successivi sei mesi dalla revoca e costituzione in mora effettuata con missiva del 7.12.2011, adottato alcuna iniziativa nei confronti del
pagina 2 di 7 debitore principale sig. al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, Parte_2 dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore della opposta per i debiti contratti dal sig. ; Parte_2 IN VIA SUBORDINATA
2) ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione sollevata in via principale, accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus de qua per la violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, nonché per aver parte attrice dato idonea prova documentale dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, e, per l'effetto, dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore della opposta per i debiti contratti dalla sig. ; Parte_2 IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, ai danni dell'opposta ed in favore della fideiubente opponente, in ragione della acclaranda violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus de qua e, previamente dichiarato riviviscente il termine semestrale ex art. 1957 c.c. da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 della fideiussione omnibus de qua, dichiarare la decadenza e/o perdita di efficacia della fideiussione medesima per non aver il creditore, nei successivi sei mesi dalla revoca e costituzione in mora effettuata con missiva del 7.12.2011, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale sig. al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, Parte_2 dichiarare libera l'attrice da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua nulla in favore delle opposta per i debiti contratti dalla sig. ; Parte_2
4) in ogni caso, revocare la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
5) per una o per tutte le motivazioni di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale;
6) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dello scrivente.
6. in sede di precisazione delle conclusioni, espressamente rinunciava alla domanda di Parte_1 nullità totale della fideiussione omnibus de qua, per la violazione della disciplina antitrust, mantenendo la domanda di nullità parziale.
7. Il tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente alla rifusione delle spese.
8. In primo luogo, il Tribunale riteneva in motivazione la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente ma al contempo rigettava l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata con la prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. da parte opponente, ritenendo che la banca avesse, in concreto, evitato la decadenza disciplinate dalla norma codicistica.
9. In secondo luogo, il tribunale escludeva la indeterminatezza della Clausola “floor”, la indeterminatezza del tasso di mora e la sua natura usuraria, la indeterminatezza contrattuale derivante dall'errata indicazione del TAEG.
10. Proponeva appello . Parte_1
11. Col primo motivo di gravame l'appellante deduceva “Omessi esame e pronuncia della eccezione spiegata in via principale sulla “1) Vessatorietà e nullità della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) ed altre della fideiussione omnibus sottoscritta dalla fideiubente opponente in veste di consumatore,
pagina 3 di 7 per violazione dell'art. 1469 bis e ss. c.c. vigenti ratione temporis (oggi dell'art. ex art. 34, co. 5, e ss. del Codice del Consumo) e decadenza/inefficacia della garanzia ex art. 1957 c.c. da intendersi non più derogato”.
Con tale motivo veniva eccepita la natura vessatoria della clausola contenente la deroga all'art. 1957
c.c. e si ribadiva la eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.
12. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneo rigetto della eccezione della nullità della fideiussione omnibus de qua poiché conforme allo schema ABI vietato dal provvedimento
n. 55/2005 di Banca d'Italia”.
13. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva “Pendenza di autonomo giudizio avanti il
Tribunale delle imprese di Milano per l'accertamento della violazione anticoncorrenziale”.
Con tale motivo si chiedeva la sospensione del presente giudizio di appello, stante la proposizione in separato giudizio della eccezione di nullità parziale della fideiussione e di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
14. Si costituiva , così concludendo: Controparte_1
“Preliminarmente, rigettare la richiesta avversaria di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato giudizio promosso dall'appellante innanzi al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese, per le motivazioni svolte col presente atto. In via principale: dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Bologna e per l'effetto confermare integralmente la stessa. In subordine: rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Bologna, in quanto inammissibile e infondato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in toto il contenuto della sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il primo motivo di gravame è infondato.
17. Con esso parte appellante deduce la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., al fine ottenere la dichiarazione di estinzione della fideiussione, in base all'applicazione della norma codicistica predetta.
Tale allegazione è irrilevante, tenuto conto che il tribunale ha già accertato in motivazione la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pur rigettando l'eccezione di estinzione della fideiussione fondata sulla norma codicistica.
La irrilevanza della eventuale natura vessatoria della clausola de qua discende anche dal fatto che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è inammissibile, in quanto proposta tardivamente da parte appellante, non già in atto di opposizione a decreto ingiuntivo bensì con successiva memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
Tale eccezione ha natura di eccezione in senso stretto è dunque deve essere proposta, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., dal convenuto, a pena di decadenza, in comparsa di risposta.
pagina 4 di 7 Ovviamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni in senso stretto devono essere contenute a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto della qualità di convenuto sostanziale della parte opponente.
Si veda in tal senso sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025:
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non è stata formulata tempestivamente, entro le preclusioni poste dal processo, cioè in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è limitata ad eccepire la nullità della Parte_1 fideiussione per violazione della normativa antitrust, anche per effetto della illegittima deroga all'art. 1957 c.c., ma non ha formulato l'eccezione di decadenza e/o estinzione e/o liberazione del fideiussore, quale conseguenza della mancata proposizione e continuazione delle istanze contro il debitore principale da parte del creditore.
L'omessa formulazione dell'eccezione rende del tutto irrilevante la tardiva formulazione della eccezione medesima, effettuata in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
La tardività dell'eccezione rende irrilevante la declaratoria di vessatorietà della clausola di deroga al disposto della norma stessa, in quanto oggettivamente finalizzata all'accoglimento della eccezione de qua.
18. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Con tale motivo parte appellante chiede l'accertamento di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Peraltro, tale accertamento è già stato compiuto dal primo giudice.
19. Il terzo motivo di gravame contiene una istanza di sospensione del presente processo per la pendenza di giudizio davanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto l'accertamento in via principale della nullità parziale della fideiussione e della estinzione della medesima ex art. 1957 c.c..
L'istanza di sospensione è infondata.
pagina 5 di 7 In primo luogo, nella presente sede vi è già stato un accertamento, compiuto dal tribunale e passato in giudicato, di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.
In secondo luogo, nella presente sede la questione della estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. è oggetto di eccezione in senso stretto tardivamente proposta e dunque inammissibile.
Non è consentita la proposizione in separata sede della medesima questione, seppur in via principale, ciò configurando un abuso del processo.
Si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 22342 del 06/09/2019 , secondo cui “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990).
20. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa ( Euro 10059,00 come da nota spese di parte appellata).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, che liquida in € 10059,50 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 6 di 7 III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7