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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 7419/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 e presentato dai coniugi
, con l'avv. BANDIERA MARIANTONIETTA e con l'avv. Parte_1
AMATO ALICE
e
LORIS UI, con l'avv. SOSSAI RICCARDO
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/03/2001 a
CONEGLIANO(TV). I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
07.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 25.02.2025 e
26.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7419/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/03/2001 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a CONEGLIANO (TV) il 27/01/1972, e LORIS UI (C.F.
), n. a CONEGLIANO (TV) il 09/01/1971, e trascritto C.F._2
al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“A. 1) Sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
La sig.ra corrisponderà al sig. RI RU a titolo Parte_1
di contributo ordinario al mantenimento dei figli maggiorenni Per_1
e , fino a che gli stessi non diverranno economicamente Per_2
autosufficienti, l'importo mensile di euro 150,00
(centocinquanta/00), per un totale di euro 300,00 (trecento/00) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario disposto sul c/c intestato al marito RU RI presso la Banca della
Marca Credito Cooperativo soc. coop di Orsago – Filiale di Cimavilla di Codognè – IBAN [...] e verrà assoggettato automaticamente a perequazione, in applicazione degli indici Istat
a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mantenendo l'assegno invariato per i primi 12 (dodici) mesi.
2) Gli stessi sosterranno altresì nella misura del 50% le spese straordinarie per la prole identificate nelle seguenti liste per categoria secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso
(che qui si trascrive e che anche si allega quale doc. 26 protocollo del Tribunale di Treviso):
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese di organizzazione familiare: baby-sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(et similia).
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
Tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta (a mezzo WhatsApp, sms, email, pec, raccomanda a.r., etc.) in modo da essere ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno gg dieci (1O), salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro dieci (10) giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio ad ogni effetto sarà inteso come consenso alla spesa.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di "dare- avere'' dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (WhatsApp, sms, email, fax, pec, raccomandata a.r. etc.), con i relativi giustificativi di spesa almeno quindici (15) giorni prima della scadenza prevista per il versamento dell'assegno di mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente all'assegno ordinario.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Le spese straordinarie per le quali la Sig.ra Parte_1
ha prestato il proprio consenso nelle more tra la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovranno nuovamente essere portate alla sua attenzione affinché possa o meno rinnovare il consenso.
3) Il sig. RI RU percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale.
4) Le Parti intendono sciogliere la comunione sull'immobile familiare e, a tal fine, la sig.ra si impegna a Parte_1
trasferire al sig. RI RU – il quale si impegna ad accettare – la propria quota parti al 50% di proprietà della predetta casa familiare sita in Santa Lucia di Piave (TV), Via Virgilio n. 19, così catastalmente censita: Santa Lucia di Piave, Via Virgilio 19, sezione A Foglio 3 MN 1085 sub 1, come da visura allegata.
La sig.ra garantisce sin da ora la piena e incondizionata Parte_1
disponibilità dell'immobile di Santa Lucia di Piave (TV); garantisce inoltre che la predetta quota di proprietà è libera da vincoli o diritti di terzi che ne possano impedire l'efficace libera cessione, quali diritti reali di garanzia, privilegi in genere e in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura, e quindi qualsivoglia vincolo pregiudizievole.
Il formale trasferimento della quota di proprietà dell'immobile a mezzo di atto notarile verrà perfezionato entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le spese dell'atto notarile, annesse e connesse, saranno a interamente a carico del Sig. RI RU.
Il trasferimento avverrà a condizione che contestualmente al rogito notarile venga formalizzata da Banca della Marca avanti il Notaio, che sarà scelto di comune accordo, la liberazione della sig.ra nei confronti dell'Istituto di credito dal contratto di Parte_1
mutuo.
Il sig RU si impegna, a fronte della cessione della quota immobiliare, a corrispondere alla sig.ra – che dichiara Parte_1
fin d'ora di accettare – la somma parte al 50% del valore dell'immobile (concordemente stimato in € 250.000,00) detratto il mutuo residuo, con la conseguenza che il valore della quota della sig.ra viene concordemente fissato in euro 98.000,00 Parte_1
(novantottomila/00) e verrà corrisposto nella seguente modalità: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) verranno versati dal sig. RU alla sig.ra al momento del rogito notarile e l'ulteriore importo Parte_1
di euro 48.000,00 (quarantottomila/00) verrà versato entro e non oltre sette anni dalla sentenza di divorzio allorquando i figli saranno economicamente autosufficienti, con la possibilità di versare il residuo in unica soluzione oppure di effetuare versamenti rateali in acconto prima dei sette anni. Null'altro sarà dovuto alla signora pure con riferimento agli arredi ed ai mobili di Parte_1
casa in relazione ai quali le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo privato di divisione.
B) Gli odierni ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale ordini al
Cancelliere la trasmissione di copia autentica della sentenza al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Conegliano (TV), con ordine di annotazione nell'atto di matrimonio n. 3 parte II sez.
B anno 2001.
C) Spese legali compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONEGLIANO
(TV)di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi