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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1438 /2023
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
-SEZIONE LAVORO- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4 dicembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 8 giugno 2023, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. annulla il licenziamento intimato al dalla con nota del 27 Parte_1 CP_1 marzo 2019;
2. condanna la alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed CP_1 al pagamento in suo favore di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- condanna la a rifondere all'appellante 1/2 delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 7.500,00 per il giudizio di primo grado e 7.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese processuali tra le parti nella quota residua. Così deciso in Bari, il 18/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
-SEZIONE LAVORO- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4 dicembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 8 giugno 2023, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. annulla il licenziamento intimato al dalla con nota del 27 Parte_1 CP_1 marzo 2019;
2. condanna la alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed CP_1 al pagamento in suo favore di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- condanna la a rifondere all'appellante 1/2 delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 7.500,00 per il giudizio di primo grado e 7.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese processuali tra le parti nella quota residua. Così deciso in Bari, il 18/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino