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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1 -, riunitasi all'udienza del 19/1/2026, ore 11.00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'LE IO NC - Presidente UO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.393/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 26/5/2020 e proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Trust Company Srl - 02660310414
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 320/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PESARO sez. 1 e pubblicata il 16.10.2019.
Atti impositivi: AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 181T002401000 - SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti: le parti chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Resistente_2 , Resistente_5 , in proprio e quale Resistente_2amministratore unico e legale rappresentante della società " Società_1 Resistente_1 Resistente_6 Resistente_3 Resistente_4 s.r.l.", , , , impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro/donazione relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Nominativo_1Pesaro e Urbino aveva rettificato la tassazione dell'atto notaio registrato a Fano il 4.5.2018. Resistente_2Con tale atto , in qualità di disponente, costituiva un trust denominato Nominativo_2" ", vincolando nel trust alcune partecipazioni societarie di sua proprietà, i cui beneficiari sono individuati nello stesso disponente oltre agli altri ricorrenti. Con l'avviso impugnato l'Ufficio, a fronte dell'autoliquidazione della sola imposta in misura fissa, assoggettava il trust all'imposta di donazione dell' 8%, integrando lo stesso un “vincolo di destinazione" e, peraltro, escludendo l'imposta con riferimento alla devoluzione in favore dei soggetti diversi dal disponente, in virtù dell'applicazione della franchigia di cui all'art. 2 comma 49 lett. a) D.L. n. 262/2006. A sostegno del ricorso i contribuenti lamentavano la violazione del comma 49 dell'art. 2 del D.L.
3.10.2006 n. 262, nonché dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, atteso che l'atto tassato non comportava la distribuzione immediata dei beni in trust ai beneficiari, ma solo entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine finale stabilito per il trust. Pertanto, non avendo l'atto alcun effetto traslativo prima del termine predetto, ritenevano corretta la tassazione applicata dal notaio rogante. La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali. Avverso la decisione di accoglimento del ricorso l'Agenzia proponeva appello. I contribuenti chiedevano la conferma della sentenza appellata. Nelle more del giudizio le Parti dichiaravano concordemente di avere definito bonariamente la controversia. Chiedevano, dunque, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non può che prendere atto della concorde volontà delle Parti e dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO UO IO NC D'LE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1 -, riunitasi all'udienza del 19/1/2026, ore 11.00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'LE IO NC - Presidente UO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.393/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 26/5/2020 e proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Trust Company Srl - 02660310414
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 320/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PESARO sez. 1 e pubblicata il 16.10.2019.
Atti impositivi: AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 181T002401000 - SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti: le parti chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Resistente_2 , Resistente_5 , in proprio e quale Resistente_2amministratore unico e legale rappresentante della società " Società_1 Resistente_1 Resistente_6 Resistente_3 Resistente_4 s.r.l.", , , , impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro/donazione relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Nominativo_1Pesaro e Urbino aveva rettificato la tassazione dell'atto notaio registrato a Fano il 4.5.2018. Resistente_2Con tale atto , in qualità di disponente, costituiva un trust denominato Nominativo_2" ", vincolando nel trust alcune partecipazioni societarie di sua proprietà, i cui beneficiari sono individuati nello stesso disponente oltre agli altri ricorrenti. Con l'avviso impugnato l'Ufficio, a fronte dell'autoliquidazione della sola imposta in misura fissa, assoggettava il trust all'imposta di donazione dell' 8%, integrando lo stesso un “vincolo di destinazione" e, peraltro, escludendo l'imposta con riferimento alla devoluzione in favore dei soggetti diversi dal disponente, in virtù dell'applicazione della franchigia di cui all'art. 2 comma 49 lett. a) D.L. n. 262/2006. A sostegno del ricorso i contribuenti lamentavano la violazione del comma 49 dell'art. 2 del D.L.
3.10.2006 n. 262, nonché dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, atteso che l'atto tassato non comportava la distribuzione immediata dei beni in trust ai beneficiari, ma solo entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine finale stabilito per il trust. Pertanto, non avendo l'atto alcun effetto traslativo prima del termine predetto, ritenevano corretta la tassazione applicata dal notaio rogante. La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali. Avverso la decisione di accoglimento del ricorso l'Agenzia proponeva appello. I contribuenti chiedevano la conferma della sentenza appellata. Nelle more del giudizio le Parti dichiaravano concordemente di avere definito bonariamente la controversia. Chiedevano, dunque, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non può che prendere atto della concorde volontà delle Parti e dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO UO IO NC D'LE