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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8666/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BRANCA GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Moretto, n. 63
e
(c.f. ), con l'avv. CAROVANO AQUILINA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Quinzano d'Oglio, via Guglielmo Marconi,
n. 34
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 15.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Rapporti economici
Nell'ambito degli accordi diretti a regolare le questioni economiche derivanti dal matrimonio e per disciplinare l'assetto delle condizioni della separazione coniugale, le parti, a definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici fra loro inercorsi, stabiliscono quanto segue: la quota di comproprietà della casa di abitazione familiare facente capo alla signora Parte_2 compresi i mobili, gli elettrodomestici e tutte le suppellettili in essa contenuti o comunque ad essa funzionali, esclusi i suoi beni personali, è stata ceduta al signor a fronte della Parte_1 corresponsione dell'importo di € 135.000,00 e ciò con atto a rogito Notaio in data 14 Per_1 maggio 2025, rep. n. 189816/28179.
Considerato che i coniugi vantavano un diritto al rimborso fiscale dell'importo residuo di € 4.000,00 per l'installazione dei pannelli fotovoltaici nella casa di abitazione familiare il signor ha Pt_1 corrisposto in anticipo sulla relativa liquidazione alla signora la somma di € 2.000,00 quale Pt_2 quota a lei spettante del rimborso fiscale residuo.
Ed ancora, il signor ha corrisposto in anticipo alla moglie l'importo di € 1.000,00 sia quale Pt_1 quota del rimborso fiscale residuo a lei spettante per la pavimentazione posata nella casa di abitazione famigliare, che ammonta complessivamente ad € 1.000,00; ed anche per il rimborso a lei spettante per le spese mediche sostenute nell'ultimo anno fiscale.
Il modello 730 relativo alle voci ora indicate è infatti stato presentato, come già avvenuto in passato, dal signor per entrambi i coniugi. Di conseguenza, le parti hanno convenuto che il signor Pt_1
a tempo debito percepirà dall'erario l'intero rimborso fiscale spettante ai coniugi per tutti Pt_1
i titoli ora indicati, compresa la quota di competenza della moglie. Viceversa, il complessivo importo di € 3.000,00, derivante dalla somma dei rimborsi qui regolati, è stato corrisposto dal signor Pt_1 alla moglie al momento dell'atto notarile sottoscritto per la cessione della quota della casa di abitazione.
Per effetto dell'anticipo alla moglie della quota delle somme che per questi titoli le spetta, il signor tratterrà per sé l'intero importo degli anzidetti rimborsi relativi all'impianto fotovoltaico e Pt_1 alla pavimentazione allorquando verranno erogati dagli enti debitori.
Entrambi i coniugi rimarranno proprietari esclusivi delle autovetture e delle motociclette di cui sono attualmente intestatari, provvedendo ognuno per sé alle relative spese;
ciò ad eccezione dell'autovettura marca Ford modello Fiesta tg. EB 576BB, che rimarrà cointestata tra la signora ed il figlio ed in uso allo stesso. Parte_2 Persona_2
Ed ancora: essi hanno provveduto a chiudere il conto corrente comune, con reciproca soddisfazione.
La signora ha trasferito altrove la propria residenza effettiva a far tempo dal 30 Parte_2 maggio 2025 e da quel momento il signor come da accordi, è rimasto obbligato - ed ha Pt_1 provveduto - ad assolvere in proprio gli obblighi correlati alle utenze domestiche, domiciliando i relativi pagamenti sul suo conto corrente personale.
Inoltre, essi rimarranno definitivamente titolari delle somme depositate sui rispettivi conti correnti, esclusa ogni pretesa di ripetizione delle somme fino ad oggi messe a disposizione da ognuno di loro.
I coniugi – anche in considerazione di quanto stabilito nel presente atto - dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo nel rispettivo mantenimento. Dichiarano altresì di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo.
Rapporti personali
I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
Quanto ai rapporti con i figli, nell'ambito dell'assetto economico della separazione coniugale, il signor provvederà da solo al mantenimento ordinario della figlia e ad ogni Pt_1 Persona_3 spesa straordinaria che la riguarda e ciò fino a quando essa non sarà economicamente indipendente, sollevando la moglie da ogni obbligo al riguardo.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 17.4.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Motella di Borgo San Giacomo (BS) in data 12.9.1992, dalla cui unione erano nati i figli il 18.10.2004 ed il 28.7.1999, esponevano che Per_2 Persona_3 la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motella di Borgo San Giacomo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno
1992, parte II, serie A, n. 15;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
OS TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8666/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BRANCA GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Moretto, n. 63
e
(c.f. ), con l'avv. CAROVANO AQUILINA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Quinzano d'Oglio, via Guglielmo Marconi,
n. 34
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 15.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Rapporti economici
Nell'ambito degli accordi diretti a regolare le questioni economiche derivanti dal matrimonio e per disciplinare l'assetto delle condizioni della separazione coniugale, le parti, a definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici fra loro inercorsi, stabiliscono quanto segue: la quota di comproprietà della casa di abitazione familiare facente capo alla signora Parte_2 compresi i mobili, gli elettrodomestici e tutte le suppellettili in essa contenuti o comunque ad essa funzionali, esclusi i suoi beni personali, è stata ceduta al signor a fronte della Parte_1 corresponsione dell'importo di € 135.000,00 e ciò con atto a rogito Notaio in data 14 Per_1 maggio 2025, rep. n. 189816/28179.
Considerato che i coniugi vantavano un diritto al rimborso fiscale dell'importo residuo di € 4.000,00 per l'installazione dei pannelli fotovoltaici nella casa di abitazione familiare il signor ha Pt_1 corrisposto in anticipo sulla relativa liquidazione alla signora la somma di € 2.000,00 quale Pt_2 quota a lei spettante del rimborso fiscale residuo.
Ed ancora, il signor ha corrisposto in anticipo alla moglie l'importo di € 1.000,00 sia quale Pt_1 quota del rimborso fiscale residuo a lei spettante per la pavimentazione posata nella casa di abitazione famigliare, che ammonta complessivamente ad € 1.000,00; ed anche per il rimborso a lei spettante per le spese mediche sostenute nell'ultimo anno fiscale.
Il modello 730 relativo alle voci ora indicate è infatti stato presentato, come già avvenuto in passato, dal signor per entrambi i coniugi. Di conseguenza, le parti hanno convenuto che il signor Pt_1
a tempo debito percepirà dall'erario l'intero rimborso fiscale spettante ai coniugi per tutti Pt_1
i titoli ora indicati, compresa la quota di competenza della moglie. Viceversa, il complessivo importo di € 3.000,00, derivante dalla somma dei rimborsi qui regolati, è stato corrisposto dal signor Pt_1 alla moglie al momento dell'atto notarile sottoscritto per la cessione della quota della casa di abitazione.
Per effetto dell'anticipo alla moglie della quota delle somme che per questi titoli le spetta, il signor tratterrà per sé l'intero importo degli anzidetti rimborsi relativi all'impianto fotovoltaico e Pt_1 alla pavimentazione allorquando verranno erogati dagli enti debitori.
Entrambi i coniugi rimarranno proprietari esclusivi delle autovetture e delle motociclette di cui sono attualmente intestatari, provvedendo ognuno per sé alle relative spese;
ciò ad eccezione dell'autovettura marca Ford modello Fiesta tg. EB 576BB, che rimarrà cointestata tra la signora ed il figlio ed in uso allo stesso. Parte_2 Persona_2
Ed ancora: essi hanno provveduto a chiudere il conto corrente comune, con reciproca soddisfazione.
La signora ha trasferito altrove la propria residenza effettiva a far tempo dal 30 Parte_2 maggio 2025 e da quel momento il signor come da accordi, è rimasto obbligato - ed ha Pt_1 provveduto - ad assolvere in proprio gli obblighi correlati alle utenze domestiche, domiciliando i relativi pagamenti sul suo conto corrente personale.
Inoltre, essi rimarranno definitivamente titolari delle somme depositate sui rispettivi conti correnti, esclusa ogni pretesa di ripetizione delle somme fino ad oggi messe a disposizione da ognuno di loro.
I coniugi – anche in considerazione di quanto stabilito nel presente atto - dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo nel rispettivo mantenimento. Dichiarano altresì di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo.
Rapporti personali
I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
Quanto ai rapporti con i figli, nell'ambito dell'assetto economico della separazione coniugale, il signor provvederà da solo al mantenimento ordinario della figlia e ad ogni Pt_1 Persona_3 spesa straordinaria che la riguarda e ciò fino a quando essa non sarà economicamente indipendente, sollevando la moglie da ogni obbligo al riguardo.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 17.4.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Motella di Borgo San Giacomo (BS) in data 12.9.1992, dalla cui unione erano nati i figli il 18.10.2004 ed il 28.7.1999, esponevano che Per_2 Persona_3 la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motella di Borgo San Giacomo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno
1992, parte II, serie A, n. 15;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
OS TE