Articolo 1 della Legge 11 luglio 1952, n. 966
Articolo 2
Versione
14 agosto 1952
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.
Entrata in vigore il 14 agosto 1952