Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/09/2025, n. 15967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15967 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2025, proposto da
UR AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo “Alatri 1”, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 509/2024 pubbl. il 14/03/2024 RG n. 3259/2023 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Comprensivo “Alatri 1”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato l’8 aprile 2025 l’odierna ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 509/2024 pubbl. il 14/03/2024 RG n. 3259/2023 con la quale è stato accertato il suo diritto “ ad ottenere la corresponsione del “compenso individuale accessorio” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte dal 7.10.2020 al 08.6.2022, e per l’effetto condanna il Ministero al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.112,77 con interessi e rivalutazione come per legge ”.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 4, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, la somma liquidata con la sentenza in epigrafe indicata.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO