Sentenza 17 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 46381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46381 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Martino Nofri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LT UL, alias LT HA, propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza con la quale chiedeva che Penale Sent. Sez. 6 Num. 46381 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/10/2023 fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale - applicatagli a seguito della consegna disposta dall'Autorità Giudiziaria norvegese in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze - per decorrenza del termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 297, comma 5, e 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie in esame va computato nel termine di durata della misura custodiale anche il periodo di detenzione scontato in Norvegia, in esecuzione di condanna definiva, in attesa della sua effettiva consegna allo Stato italiano. Si afferma, infatti, che detta consegna è stata differita dalla Stato di esecuzione a seguito della mancata risposta da parte dell'Autorità italiana alla proposta, comunicata sin dal 12 ottobre 2020, di una consegna provvisoria del ricorrente alle condizioni da determinare di comune accordo. Nel caso di specie, dunque, diversamente dai precedenti giurisprudenziali considerati dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, non sussiste quella condizione impediente ed insuperabile prospettata dalla giurisprudenza nazionale quale elemento giuridicamente e logicamente incompatibile con il decorso del termine custodiale concomitante con l'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Si richiama, a sostegno di tali considerazioni, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'8/12/2022, C-492/22. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2.0ccorre, innanzitutto, premettere che in base all'art. 23 della decisione quadro 2002/584/GAI, una volta intervenuta la decisione definitiva di eseguire il mandato di arresto europeo, la consegna deve essere eseguita al più presto e, comunque, entro dieci giorni a partire da tale decisione definitiva (par. 2). I successivi paragrafi 3 e 4 contemplano, inoltre, due cause di "novazione" del termine della consegna correlate a cause di forza maggiore per uno degli Stati membri ovvero a gravi motivi umanitari. Nella prima ipotesi, il par. 3 prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 2 Nella seconda ipotesi, invece, il par. 4 prevede che il mandato venga eseguito non appena cessano le ragioni umanitarie nel qual caso l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna che va eseguita entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. Il par. 5 dell'art. 23 contempla, inoltre, una disposizione di chiusura in base alla quale se, allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata. Inoltre, ai sensi del successivo art. 24 della decisione quadro, la consegna può essere differita - allorché, sulla base di una valutazione discrezionale dello Stato di esecuzione, debba accordarsi prevalenza ad esigenze interne a detto Stato, di carattere processuale o esecutivo - ovvero essere sottoposta a condizioni concordate dai due Stati interessati. La norma prevede, infatti, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo. In alternativa al rinvio, il successivo paragrafo 2, prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente. Entrambe le scelte, dello Stato di esecuzione di differire la consegna o di entrambi gli Stati di concordare una consegna temporanea, sono condizionate da valutazioni discrezionali correlate alle differenti esigenze dei due Stati e, in ogni caso, in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta, non sono in alcun modo impugnabili e sindacabili dall'Autorità giudiziaria. Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza emessa 1'8 dicembre 2022, C-492/22, invocata dallo stesso ricorrente a sostegno del motivo dedotto, la consegna differita per i motivi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce una norma speciale e distinta rispetto alle modalità di attuazione della consegna previste all'articolo 23 di quest'ultima 3 cosicché i termini previsti da tale ultima disposizione non si applicano all'ipotesi di consegna differita. 2.1 Il problema che il ricorso pone è se, una volta disposto il differimento della consegna ai sensi del citato art. 24, il periodo detentivo scontato dal consegnando nello Stato di esecuzione possa essere computato, ai sensi dell'art. 33 legge n. 69 del 2005, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2008, ai fini del calcolo dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., o della determinazione della pena detentiva da eseguire, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. Ad avviso del Collegio, la soluzione alla questione posta va ricercata nel titolo della detenzione sofferta all'estero e, soprattutto, nella sua riconducibilità o meno all'esecuzione del mandato di arresto europeo. Va, infatti, considerato che, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 dicembre 2022, C-492/22, il differimento della consegna disposto al fine di sottoporre il consegnando ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato di esecuzione non impedisce all'autorità giudiziaria di detto Stato di mantenere in custodia cautelare la persona oggetto del mandato di arresto europeo, sulla base dell'articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI, purché la procedura di consegna sia stata condotta in modo sufficientemente diligente e, pertanto, la durata della custodia non presenti un carattere eccessivo. Tale norma rimette, infatti, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione la decisione sul mantenimento in custodia della persona arrestata sulla base del mandato di arresto europeo e prevede, inoltre, che in qualsiasi momento se ne possa disporre la liberazione provvisoria, in base al diritto interno dello Stato di esecuzione, purché vengano adottate le misure necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga. Afferma, al riguardo, la Corte di Giustizia che se non fosse possibile mantenere in custodia siffatta persona durante il periodo che intercorre fino alla data in cui la sua consegna è stata rinviata, aumenterebbe innegabilmente il rischio che tale persona si dia alla fuga e che venga così pregiudicata la corretta esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui è oggetto. Ad avviso del Collegio, qualora con il differimento della consegna venga anche disposto il mantenimento della custodia, ai sensi del citato art. 12, la custodia sofferta all'estero deve, comunque, considerarsi subita a causa e quale conseguenza del mandato di arresto europeo. In tal caso, dunque, dovrà trovare applicazione l'art. 33 della legge n. 69 del 2005, come modificato dalla sentenza della Corte 4 costituzionale n. 143 del 2008, con conseguente deduzione del periodo di custodia all'estero dalla durata della custodia cautelare o della detenzione da scontare in Italia. 2.2 Diverso è, invece, il caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione si limiti, come accaduto nel caso di specie, a disporre il solo rinvio della consegna ed il consegnando rimanga in stato di detenzione nello Stato di esecuzione esclusivamente per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso. In tale ipotesi, secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia (Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, UL, Rv. 275139; Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580; Sez. 4, n. 24583 del 15/04/2010, Rabbah, Rv. 247815). Analogo principio era stato già affermato in tema di estradizione da Sez. 6, n. 16788 del 05/02/2007, Shatmani, Rv. 236580 secondo cui ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero. Si è, infatti, affermato che, ai fini della computabilità della custodia cautelare all'estero ai sensi dell'art. 33 della legge n. 69 del 2005, è necessario, da un lato, che la persona richiesta dall'Italia sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana e, dall'altro, che la custodia cautelare sia stata sofferta in esecuzione del mandato d'arresto europeo (Sez. 6, n. 30894 del 25/02/2008, Mosole, Rv. 240923). In particolare, secondo Sez. 6, n. 6943 del 2019, UL, la decisione di differimento opera come causa di sospensione della consegna, impeditiva del decorso dei termini di custodia cautelare previsti nell'ordinamento processuale interno, atteso che lo stato di detenzione del consegnando non può ascriversi ad alcuna diretta "conseguenza" del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle Autorità giudiziarie italiane, ma va imputato alla decisione discrezionale dello Stato di esecuzione di differimento della sua consegna all'Italia. Si è, pertanto, escluso che, in caso di differimento dell'esecuzione, il consegnando possa ritenersi posto nella giuridica disponibilità della giurisdizione italiana essendo ancora esclusivamente soggetto a quella dello Stato richiesto della sua consegna (arg. ex Sez. 6, n. 30894 del 25/02/2008, Mosole, cit.). 5 A conferma di tali conclusioni è stata, inoltre, considerata la giurisprudenza di questa Corte in tema di fungibilità della pena. Si è, infatti, affermato che la pena scontata in uno Stato straniero deve essere computata in quella da espiarsi in Italia solo ove relativa a un fatto-reato per il quale si sia proceduto anche in Italia e nei limiti della medesima quantità di pena qui inflitta (così, da ultimo, Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Shehu, Rv. 284341). 2.3 L'orientamento appena esaminato merita di essere condiviso sia pure con una precisazione correlata alle considerazioni espresse nel par. 2.1. Ritiene, infatti, il Collegio che in caso di differimento della consegna in ragione della prevalenza delle esigenze processuali o esecutive dello Stato di esecuzione (sottoposizione del consegnando ad un procedimento penale interno o all'esecuzione di una sentenza di condanna emessa nello Stato di esecuzione), deve escludersi l'equivalenza tra custodia all'estero e custodia cautelare in Italia e, dunque, la deducibilità della prima dai termini di durata della custodia cautelare o della detenzione, nel solo caso in cui la detenzione all'estero sia fondata esclusivamente su un titolo cautelare o detentivo emesso nello Stato di esecuzione per ragioni "interne" a detto Stato, in alcun modo correlate alla esecuzione del mandato di arresto emesso dall'autorità italiana. Qualora, invece, con la decisione di differimento della consegna l'autorità dello Stato di esecuzione disponga il mantenimento della custodia ai sensi dell'art. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI - ipotesi, questa, più probabile nel caso di differimento della consegna per ragioni processuali - il periodo di custodia sofferto all'estero dovrà computarsi, ai sensi degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen., ai fini del calcolo del termine di durata della custodia cautelare e della detenzione da scontare, trattandosi, in tal caso, di una detenzione sofferta a causa e in conseguenza del mandato di arresto europeo. Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2008 poiché in tal caso il titolo dell'arresto e della custodia è unitario e non è tollerabile, sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo - interno o esterno, rispetto ai confini nazionali - nel quale la carcerazione stessa è patita, anche la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina del pari unitaria «così da attrarre i "tempi della consegna" all'interno dei "tempi del processo".» 2.4 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate al ricorso in esame, ritiene il Collegio che, poiché a seguito del differimento della consegna alle autorità nazionali il ricorrente è rimasto in stato di detenzione in Norvegia in esecuzione della sola sentenza definitiva di condanna ivi emessa, deve escludersi che tale periodo di 6 detenzione possa essere computato ai fini del calcolo dei termini di durata della custodia cautelare. 3.Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter4, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente