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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9789 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU IA Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.03.2025 rimessa al Collegio per la decisione seguito di discussione orale all'udienza del 4.11.2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1970 , rappresentata e difesa dall'avv. BIANUCCI MARCO con studio in VIA ALBERTO DA
SA N 26 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. GRAGNANI ANDREA VIALE MONTE NERO, 51 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.4.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 “Determinazione di un assegno di € 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e con condanna alle spese di lite. Evidenzia che dal momento del rilascio della casa famigliare ( marzo 2024) non è stato versato contributo per il mantenimento di ” Per_1
Per : Controparte_1
“chiede che l'assegno di mantenimento per sia determinato in 600 mensili oltre al 50% delle Per_1 spese extra assegno dandosi atto che le spese mediche straordinarie sono tutte a carico del padre anche per la franchigia dovuta. Con vittoria delle spese di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 lunga relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dal 2006 al marzo 2024, dalla quale il
22.5.2006 nasceva il figlio , Per_1 con ricorso depositato il 13.3.2025, dopo aver premesso di essere Parte_1 stata costretta ad agire in giudizio per il pervicace rifiuto del compagno di trovare un accordo stragiudiziale, adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche a Per_1 causa di severe problematiche psicologiche e psichiatriche da cui risulta affetto,
a sostegno della domanda narrava che nel marzo 2024 il aveva deciso di andar via dalla CP_1 casa familiare e, da quale momento, fatta eccezione per spontanee elargizioni direttamente al figlio o per vacanze o situazioni ludiche in generale non aveva mai inteso contribuire al suo mantenimento, aggiungeva, tuttavia, che tale modus operandi non risultava essere di sorpresa dal momento che il padre l'aveva sempre lasciata molto sola nella gestione del figlio sin dalla sua nascita, ed ancor di più dopo il manifestarsi, fin dalle prime classi della scuola media, della patologia psichica vieppiù aggravatasi, che ha portato il ragazzo ad isolarsi sempre più dai contesti, a non riuscire ad affrontare alcunché gli comportasse un impegno ed uno sforzo, primo fra tutti l'onere scolastico;
continuava, quindi, sottolineando che aveva lasciato la scuola, anche su scelta condivisa dei genitori a Per_1 ciò indirizzato dallo psicologo che lo ha in cura, ma che l'assenza e la latitanza del padre, solo sporadicamente presente, aveva aggravato ancor più la situazione, lasciandole l'intero carico emotivo ed economico, dopo aver diffusamente descritto tutte le mancanze paterne nell'intero arco della vita di coppia, ed il loro riflesso anche sulle spese di casa a suo affermare sempre maggiormente lasciate sulle proprie spalle, rappresentava una situazione economico personale abbastanza agiata alla quale faceva da contraltare una altrettanto elevata disponibilità economica dell'ex compagno, che poteva contare su redditi medi mensili pari a suo dire a circa € 6.300,00, sicchè considerate le spese e le esigenze di vita del figlio, i cui oneri gravavano esclusivamente su di lei, riteneva di giustizia il riconoscimento di un assegno perequativo in misura non inferiore ad € 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e concessi i termini di cui all'art. 473 bis cpc, con comparsa del 29.9.2025 si costituiva in giudizio il contestando integralmente CP_1 ogni assunto avversario e descrivendo una situazione, sia gestoria che economica, del figlio di gran lunga diversa da quella enfaticamente evidenziata dalla controparte, sottolineava invero che unico scopo delle accuse a lui mosse, in termini di mancanze come padre, fosse quello di metterlo in cattiva luce al fine di raggiungere gli infondati scopi economici avanzati;
affermava di essere sempre stato cosciente della delicata situazione in cui versa il figlio e di averlo supportato come necessario e dovuto;
di aver scelto di non forzarlo nei loro rapporti proprio perché questo avrebbe potuto ulteriormente aggravare la condizione del ragazzo, sempre più confinato in casa tra i propri oggetti e nella sua ziona di confort, ma tuttavia di vederlo almeno due volte a settimana anche per cena ed a volte anche nei week end, in cui tuttavia preferiva lasciarlo libero di decidere cosa fare, considerata la maggiore frequentazione in quei giorni di amici e coetanei, che contribuivano a migliorare la sua socialità; ribadiva che tuttavia l'aspetto gestione del ragazzo non poteva far parte del giudizio dal momento che si tratta di maggiorenne e che in ogni caso erano altamente fantasiose e denigratorie le affermazioni di natura contributiva descritte dalla Pt_1 affermava, infatti, di aver fin dalla sua fuoriuscita da casa di versare al ragazzo circa 200 euro al mese, oltre ad affrontare interamente le spese straordinarie di natura medica con un fondo assicurativo interamente a suo carico;
evidenziava di portarlo spesso a cena fuori, a gite con amici e di aver anche effettuato dei viaggi con il figlio;
di aver offerto di versare la somma mensile di €
500,00 alla ricorrente che tuttavia, rifiutandola, aveva espressamente intimato di non provvedere ad effettuare bonifici che sarebbero stati respinti;
illustrava una sua condizione deteriore tanto rispetto a quella descritta dalla ex compagna quanto rispetto a quella della stessa;
reputava assolutamente Pt_1 esagerate e non conformi all'esigenza del ragazzo le spese illustrate dalla ricorrente e, considerati i redditi di entrambi e gli effettivi bisogni di , non ritenendo vi fossero spazi per un assegno Per_1 perequativo, chiedeva disporsi il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, con decreto del 1.10.2025 veniva fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi al Got per un tentativo di bonario componimento, tuttavia non riuscito anche per l'espresso rifiuto del CP_1
a rendere dichiarazioni in quella sede dal memento che come da affermazione del suo legale gli atti ed i documenti prodotti esaurivano le informazioni necessarie, le parti pertanto comparivano all'udienza del 4.11.2025 dinanzi al G.D. che ne tentava la conciliazione, tuttavia non riuscita nonostante la proposta avanzata dal giudice medesimo, quindi, il Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di provvedimenti di tipo istruttorio, essendo documentalmente adeguatamente istruita, non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, anche in ragione dell'imminente decisione, invitava i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe, discutevano oralmente la causa insistendo nelle richieste sicché la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, esclusivamente incentrata su questioni economiche, in relazione alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le esaustive produzioni documentali effettuate.
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Le parti, nonostante il tentativo del G.D. volto al raggiungimento di un accordo, auspicato ed auspicabile, non hanno inteso conciliare la lite, sebbene la distanza tra le loro posizioni fosse diventata veramente irrisoria, soprattutto se rapportata al livello dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui entrambe possono godere.
Ciò posto, tuttavia, le reciproche pretese si sono di gran lunga ridimensionate, avendo il padre compreso l'assoluta impercorribilità nel caso specifico di un mantenimento diretto sì da offrire di contribuire ai bisogni di con un assegno perequativo di € 600,00 e contemporaneamente la Per_1 madre abbassato a € 800,00 le sue iniziali pretese effettivamente sovradimensionate. Alla luce delle domande per come precisate e modificate dalle parti, il Collegio ritiene congruo quantificare il contributo in € 700,00 mensili.
Invero è indubbio che , seppur nella disgregazione familiare, ha diritto a godere di Per_1 quel benessere legato all'alto contesto sociale cui appartiene, di cui il padre è ben cosciente se, per sua stessa ammissione, quando il ragazzo è con lui si recano sempre a cena fuori, e in più occasioni ha organizzato viaggi o eventi conviviali con amici. Sebbene al momento il ragazzo abbia una vita in parte più ritirata, è lo stesso ad affermare che la sua socialità è “selettiva” e limitata al problema CP_1 scuola, avendo comunque il figlio interscambio con le sue amicizie con le quali trascorre tanto i week end quanto le altre serate libere. Peraltro, viziato risulta essere il ragionamento del resistente anche quando tenta di sostenere che le spese legate all'abitazione, alle utenze , al vitto all'abbigliamento, più in generale, alla gestione quotidiana del figlio non possano su di lui essere ribaltate. Tutti questi costi, di cui si fa carico interamente la madre con il quale il figlio vive in misura altamente prevalente, devono essere sopportati da entrambi i genitori E' invero principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021; 16739/2020), laddove per famiglia si intende l'unione dei due nuclei sebbene ormai separati.
Del resto, dalla disamina delle condizioni patrimoniali del resistente emerge che questi, oltre a notevoli accantonamenti bancari - la cui destinazione futura non può riguardare questo Collegio per il noto principio del rebus sic stantibus – ha emolumenti medi mensili calcolati sugli ultimi tre anni di circa € 6.900,00
Egli, invero, con un trend decisamente costante - a riprova che i bonus percepiti sono annualmente grossomodo coincidenti e non possono considerarsi eventi straordinari - nel 730 del
2025 ha esposto un netto di € 84.144 ( reddito lordo140.728 – Irpef 53115-addizionale regionale
2338- addizionale comunale 1126 ) nel 2024 di € 82.669 ( reddito lordo 138.548-irpef 52471- addizionale regionale 2300- addizionale comunale 1108) e nel 2023 € 80.659( reddito lordo 134915-
Irpef 50911- addizionale regionale 2237- addizionale comunale1108).
Un quadro di tal benessere, - pur considerati gli oneri locatizi che incidono per circa € 1.350,00 mensili - lo mette certamente nelle condizioni di contribuire al mantenimento del figlio, che analogo standard deve poter tenere, con la somma già indicata di € 700,00 in tal misura quantificata sol perché un onere contributivo proporzionale grava sulla madre le cui condizioni sono grossomodo coincidenti, seppur con sostanze differentemente dislocate ( la pur avendo uno stipendio di tutto rispetto, Pt_1 guadagna circa il 20% in meno dell'ex compagno, ha accantonamenti bancari inferiori, ma può contare su un patrimonio immobiliare più elevato). E', però, da considerare che la madre provvede al soddisfacimento delle esigenze abitative del figlio, che vive in una casa di lei esclusiva proprietà e dalla stessa acquistata con risorse personali, e tale voce va di per se considerata quale forma di contributo al mantenimento.
Il padre inoltre dovrà contribuire anche alle spese straordinarie come da Linee guida del tribunale di Milano del 2025 nella misura del 50%, fatta eccezione che per le spese mediche coperte dal fondo assicurativo di cui gode, il cui costo per lui è talmente irrisorio da determinare il Collegio
a porle interamente a suo carico nella misura del 100% .
L'assegno unico per il nucleo familiare se percepito andrà suddiviso tra le parti in misura del
50% ciascuno.
Quanto alla decorrenza essa va indubbiamente fissata con decorrenza dalla domanda, essendo assolutamente irrilevante il contributo, peraltro minimo, che il padre -con scelta decisamente improvvida considerata la condizione del figlio e la sua dipendenza da giochi - ha spontaneamente deciso di versare direttamente a , che può al più essere considerata una liberalità o una Per_1 paghetta mensile
Ciò premesso, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di frequentazione padre/figlio, l'età di con esigenze di Per_1 natura ordinaria elevate anche per ceto e frequentazioni, appare congruo definitivamente in € 700,00
l'assegno perequativo che il dovrà continuare versare alla per il mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario del figlio , entro il 5 di ogni mese , oltre al 100 % delle spese mediche coperte dal Per_1 fondo assicurativo di cui gode ed al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del Giugno 2025, dettagliatamente riportate in dispositivo.
Le spese del giudizio
Vista la reciproca soccombenza delle parti in ordine all'unica domanda avanzata, ritiene il
Collegio di dover integralmente compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (marzo 2025) rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prima rivalutazione a Marzo 2026, oltre al 100% delle spese straordinarie mediche coperte dal fondo assicurativo da lui sottoscritto ed al 50% delle restanti spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
2. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso nella misura del
50% tra le parti
3. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Milano li 26/1/2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa AU IA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU IA Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.03.2025 rimessa al Collegio per la decisione seguito di discussione orale all'udienza del 4.11.2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1970 , rappresentata e difesa dall'avv. BIANUCCI MARCO con studio in VIA ALBERTO DA
SA N 26 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. GRAGNANI ANDREA VIALE MONTE NERO, 51 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.4.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 “Determinazione di un assegno di € 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e con condanna alle spese di lite. Evidenzia che dal momento del rilascio della casa famigliare ( marzo 2024) non è stato versato contributo per il mantenimento di ” Per_1
Per : Controparte_1
“chiede che l'assegno di mantenimento per sia determinato in 600 mensili oltre al 50% delle Per_1 spese extra assegno dandosi atto che le spese mediche straordinarie sono tutte a carico del padre anche per la franchigia dovuta. Con vittoria delle spese di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 lunga relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dal 2006 al marzo 2024, dalla quale il
22.5.2006 nasceva il figlio , Per_1 con ricorso depositato il 13.3.2025, dopo aver premesso di essere Parte_1 stata costretta ad agire in giudizio per il pervicace rifiuto del compagno di trovare un accordo stragiudiziale, adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche a Per_1 causa di severe problematiche psicologiche e psichiatriche da cui risulta affetto,
a sostegno della domanda narrava che nel marzo 2024 il aveva deciso di andar via dalla CP_1 casa familiare e, da quale momento, fatta eccezione per spontanee elargizioni direttamente al figlio o per vacanze o situazioni ludiche in generale non aveva mai inteso contribuire al suo mantenimento, aggiungeva, tuttavia, che tale modus operandi non risultava essere di sorpresa dal momento che il padre l'aveva sempre lasciata molto sola nella gestione del figlio sin dalla sua nascita, ed ancor di più dopo il manifestarsi, fin dalle prime classi della scuola media, della patologia psichica vieppiù aggravatasi, che ha portato il ragazzo ad isolarsi sempre più dai contesti, a non riuscire ad affrontare alcunché gli comportasse un impegno ed uno sforzo, primo fra tutti l'onere scolastico;
continuava, quindi, sottolineando che aveva lasciato la scuola, anche su scelta condivisa dei genitori a Per_1 ciò indirizzato dallo psicologo che lo ha in cura, ma che l'assenza e la latitanza del padre, solo sporadicamente presente, aveva aggravato ancor più la situazione, lasciandole l'intero carico emotivo ed economico, dopo aver diffusamente descritto tutte le mancanze paterne nell'intero arco della vita di coppia, ed il loro riflesso anche sulle spese di casa a suo affermare sempre maggiormente lasciate sulle proprie spalle, rappresentava una situazione economico personale abbastanza agiata alla quale faceva da contraltare una altrettanto elevata disponibilità economica dell'ex compagno, che poteva contare su redditi medi mensili pari a suo dire a circa € 6.300,00, sicchè considerate le spese e le esigenze di vita del figlio, i cui oneri gravavano esclusivamente su di lei, riteneva di giustizia il riconoscimento di un assegno perequativo in misura non inferiore ad € 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e concessi i termini di cui all'art. 473 bis cpc, con comparsa del 29.9.2025 si costituiva in giudizio il contestando integralmente CP_1 ogni assunto avversario e descrivendo una situazione, sia gestoria che economica, del figlio di gran lunga diversa da quella enfaticamente evidenziata dalla controparte, sottolineava invero che unico scopo delle accuse a lui mosse, in termini di mancanze come padre, fosse quello di metterlo in cattiva luce al fine di raggiungere gli infondati scopi economici avanzati;
affermava di essere sempre stato cosciente della delicata situazione in cui versa il figlio e di averlo supportato come necessario e dovuto;
di aver scelto di non forzarlo nei loro rapporti proprio perché questo avrebbe potuto ulteriormente aggravare la condizione del ragazzo, sempre più confinato in casa tra i propri oggetti e nella sua ziona di confort, ma tuttavia di vederlo almeno due volte a settimana anche per cena ed a volte anche nei week end, in cui tuttavia preferiva lasciarlo libero di decidere cosa fare, considerata la maggiore frequentazione in quei giorni di amici e coetanei, che contribuivano a migliorare la sua socialità; ribadiva che tuttavia l'aspetto gestione del ragazzo non poteva far parte del giudizio dal momento che si tratta di maggiorenne e che in ogni caso erano altamente fantasiose e denigratorie le affermazioni di natura contributiva descritte dalla Pt_1 affermava, infatti, di aver fin dalla sua fuoriuscita da casa di versare al ragazzo circa 200 euro al mese, oltre ad affrontare interamente le spese straordinarie di natura medica con un fondo assicurativo interamente a suo carico;
evidenziava di portarlo spesso a cena fuori, a gite con amici e di aver anche effettuato dei viaggi con il figlio;
di aver offerto di versare la somma mensile di €
500,00 alla ricorrente che tuttavia, rifiutandola, aveva espressamente intimato di non provvedere ad effettuare bonifici che sarebbero stati respinti;
illustrava una sua condizione deteriore tanto rispetto a quella descritta dalla ex compagna quanto rispetto a quella della stessa;
reputava assolutamente Pt_1 esagerate e non conformi all'esigenza del ragazzo le spese illustrate dalla ricorrente e, considerati i redditi di entrambi e gli effettivi bisogni di , non ritenendo vi fossero spazi per un assegno Per_1 perequativo, chiedeva disporsi il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, con decreto del 1.10.2025 veniva fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi al Got per un tentativo di bonario componimento, tuttavia non riuscito anche per l'espresso rifiuto del CP_1
a rendere dichiarazioni in quella sede dal memento che come da affermazione del suo legale gli atti ed i documenti prodotti esaurivano le informazioni necessarie, le parti pertanto comparivano all'udienza del 4.11.2025 dinanzi al G.D. che ne tentava la conciliazione, tuttavia non riuscita nonostante la proposta avanzata dal giudice medesimo, quindi, il Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di provvedimenti di tipo istruttorio, essendo documentalmente adeguatamente istruita, non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, anche in ragione dell'imminente decisione, invitava i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe, discutevano oralmente la causa insistendo nelle richieste sicché la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, esclusivamente incentrata su questioni economiche, in relazione alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le esaustive produzioni documentali effettuate.
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Le parti, nonostante il tentativo del G.D. volto al raggiungimento di un accordo, auspicato ed auspicabile, non hanno inteso conciliare la lite, sebbene la distanza tra le loro posizioni fosse diventata veramente irrisoria, soprattutto se rapportata al livello dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui entrambe possono godere.
Ciò posto, tuttavia, le reciproche pretese si sono di gran lunga ridimensionate, avendo il padre compreso l'assoluta impercorribilità nel caso specifico di un mantenimento diretto sì da offrire di contribuire ai bisogni di con un assegno perequativo di € 600,00 e contemporaneamente la Per_1 madre abbassato a € 800,00 le sue iniziali pretese effettivamente sovradimensionate. Alla luce delle domande per come precisate e modificate dalle parti, il Collegio ritiene congruo quantificare il contributo in € 700,00 mensili.
Invero è indubbio che , seppur nella disgregazione familiare, ha diritto a godere di Per_1 quel benessere legato all'alto contesto sociale cui appartiene, di cui il padre è ben cosciente se, per sua stessa ammissione, quando il ragazzo è con lui si recano sempre a cena fuori, e in più occasioni ha organizzato viaggi o eventi conviviali con amici. Sebbene al momento il ragazzo abbia una vita in parte più ritirata, è lo stesso ad affermare che la sua socialità è “selettiva” e limitata al problema CP_1 scuola, avendo comunque il figlio interscambio con le sue amicizie con le quali trascorre tanto i week end quanto le altre serate libere. Peraltro, viziato risulta essere il ragionamento del resistente anche quando tenta di sostenere che le spese legate all'abitazione, alle utenze , al vitto all'abbigliamento, più in generale, alla gestione quotidiana del figlio non possano su di lui essere ribaltate. Tutti questi costi, di cui si fa carico interamente la madre con il quale il figlio vive in misura altamente prevalente, devono essere sopportati da entrambi i genitori E' invero principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021; 16739/2020), laddove per famiglia si intende l'unione dei due nuclei sebbene ormai separati.
Del resto, dalla disamina delle condizioni patrimoniali del resistente emerge che questi, oltre a notevoli accantonamenti bancari - la cui destinazione futura non può riguardare questo Collegio per il noto principio del rebus sic stantibus – ha emolumenti medi mensili calcolati sugli ultimi tre anni di circa € 6.900,00
Egli, invero, con un trend decisamente costante - a riprova che i bonus percepiti sono annualmente grossomodo coincidenti e non possono considerarsi eventi straordinari - nel 730 del
2025 ha esposto un netto di € 84.144 ( reddito lordo140.728 – Irpef 53115-addizionale regionale
2338- addizionale comunale 1126 ) nel 2024 di € 82.669 ( reddito lordo 138.548-irpef 52471- addizionale regionale 2300- addizionale comunale 1108) e nel 2023 € 80.659( reddito lordo 134915-
Irpef 50911- addizionale regionale 2237- addizionale comunale1108).
Un quadro di tal benessere, - pur considerati gli oneri locatizi che incidono per circa € 1.350,00 mensili - lo mette certamente nelle condizioni di contribuire al mantenimento del figlio, che analogo standard deve poter tenere, con la somma già indicata di € 700,00 in tal misura quantificata sol perché un onere contributivo proporzionale grava sulla madre le cui condizioni sono grossomodo coincidenti, seppur con sostanze differentemente dislocate ( la pur avendo uno stipendio di tutto rispetto, Pt_1 guadagna circa il 20% in meno dell'ex compagno, ha accantonamenti bancari inferiori, ma può contare su un patrimonio immobiliare più elevato). E', però, da considerare che la madre provvede al soddisfacimento delle esigenze abitative del figlio, che vive in una casa di lei esclusiva proprietà e dalla stessa acquistata con risorse personali, e tale voce va di per se considerata quale forma di contributo al mantenimento.
Il padre inoltre dovrà contribuire anche alle spese straordinarie come da Linee guida del tribunale di Milano del 2025 nella misura del 50%, fatta eccezione che per le spese mediche coperte dal fondo assicurativo di cui gode, il cui costo per lui è talmente irrisorio da determinare il Collegio
a porle interamente a suo carico nella misura del 100% .
L'assegno unico per il nucleo familiare se percepito andrà suddiviso tra le parti in misura del
50% ciascuno.
Quanto alla decorrenza essa va indubbiamente fissata con decorrenza dalla domanda, essendo assolutamente irrilevante il contributo, peraltro minimo, che il padre -con scelta decisamente improvvida considerata la condizione del figlio e la sua dipendenza da giochi - ha spontaneamente deciso di versare direttamente a , che può al più essere considerata una liberalità o una Per_1 paghetta mensile
Ciò premesso, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di frequentazione padre/figlio, l'età di con esigenze di Per_1 natura ordinaria elevate anche per ceto e frequentazioni, appare congruo definitivamente in € 700,00
l'assegno perequativo che il dovrà continuare versare alla per il mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario del figlio , entro il 5 di ogni mese , oltre al 100 % delle spese mediche coperte dal Per_1 fondo assicurativo di cui gode ed al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del Giugno 2025, dettagliatamente riportate in dispositivo.
Le spese del giudizio
Vista la reciproca soccombenza delle parti in ordine all'unica domanda avanzata, ritiene il
Collegio di dover integralmente compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (marzo 2025) rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prima rivalutazione a Marzo 2026, oltre al 100% delle spese straordinarie mediche coperte dal fondo assicurativo da lui sottoscritto ed al 50% delle restanti spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
2. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso nella misura del
50% tra le parti
3. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Milano li 26/1/2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa AU IA Cosmai