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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1341/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
5.11.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv. ti
RI MA (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in GR alla Via R. C.F._3
De Pascale n. 11.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del presidentepro tempore della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per notar Per_1 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 - rep. N. 33646, dall'avv. Paola Parente (c.f.:
[...] TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente C.F._4 domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
Resistente
E
(c.f.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del presidente pro tempore avv. , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_3 di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli (c.f.:
, presso il cui studio in Castel S. Giorgio (SA) alla Via Mons. C. C.F._5
Fimiani n. 19 elettivamente domicilia.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'atto introduttivo
Con ricorso ritualmente notificato in data 9.02.2023, l'attore ha convenuto in giudizio la ed il affinché, Controparte_1 Controparte_2 previo riconoscimento della loro piena responsabilità per i danni provocati dal torrente Rio
Sguazzatorio al suo fondo, inclusi serre e fabbricato di proprietà ivi insistenti, vengano condannati, in via solidale o alternativa, a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 23.821,00 o nella somma diversa da accertare in corso di causa.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario “di immobili e serre, insistenti su un terreno agricolo regolarmente coltivato, identificati in Catasto Terreni [del Comune di GR] al foglio n. 2 particelle n.
59, 60, 446, 1106, 1108, 1008, 1110, 1518, 1520, mentre il fabbricato, in parte adibito ad abitazione e in parte a deposito, è identificato in NCEU del [medesimo] Comune […] al foglio n. 2 particella n. 1522 sub 2 [piano terra e primo destinazione appartamento] e sub
3 [piano terra destinazione deposito agricolo]” (cfr. pag. 1 del ricorso, pag. 2 della perizia e allegato n. 2 alla perizia);
--che le menzionate particelle ricadono all'interno del PUC del Comune di GR, zona E4, area agricolo-produttiva, che le serre sono state realizzate in virtù di autorizzazione n. 91 del 19.10.1998 mentre il fabbricato, come riportato anche nel titolo di provenienza (Atto
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Campania/Consorzio di Bonifica Integrale Controparte_4 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di donazione rogato dal Notaio del 2.06.1994 repertorio 20358), è stato costruito Per_2 prima del 1967;
--che gli argini del Rio Sguazzatorio, altresì la canalizzazione di sfogo, presentano un evidente stato di degrado, con enorme presenza di detriti;
--che non esistendo opere di difesa fluviale, gli eventi esondativi si ripetono ciclicamente, generando infiltrazioni ed allagamenti;
--che, infatti, la notte del 22.11.2022, a seguito di abbondanti piogge, il Rio Sguazzatorio, esondando, riversava le proprie acque, contenenti scarti industriali e veleni, all'interno delle serre e dell'abitazione di proprietà, nonostante la presenza di sacchi di sabbia e mattoni, “unici argini presenti”, creati in autonomia proprio al fine di evitare che il fiume allagasse il suo fondo;
--che ne sono derivati danni alle serre, agli interruttori elettrici del livello inferiore del fabbricato con conseguente compromissione dell'intero impianto elettrico, alle pareti interne ed esterne del piano terra, ai mobili ed alle attrezzature varie presenti all'interno dell'immobile, infine ad una moto AR ID parcheggiata nel deposito;
--che “il costo stimato per le attività di riparazione e ripristino dello stato dei luoghi ammonta ad € 23.821,00 come da perizia tecnica dell'ingegnere ” (cfr. pag. Persona_3
3 del ricorso);
--che nessun riscontro ha ricevuto la pec del 13.01.2023, inviata al alla Controparte_5 ed al avente ad oggetto la richiesta di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno.
Il ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della nonché del Controparte_1 Controparte_2
con particolare riferimento all'art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo
[...] all'adito Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della e Controparte_1 del , in via solidale o alternativa, per Controparte_2
i danni subiti dalla proprietà del sig. a seguito dell'esondazione del fiume Rio Parte_1
Sguazzatorio del 22.11.2022;
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2) Accertare e dichiarare la responsabilità per i danni di cui è causa, del
[...]
e della , in via solidale o alternativa per Controparte_2 Controparte_1 il mancato dragaggio, monitoraggio e manutenzione del fiume;
3) Condannare, di conseguenza, il e la Controparte_2
, in via solidale o alternativa, al pagamento della somma di euro Controparte_1
23.821,00 a titolo di risarcimento danni e ripristino in favore del sig. ; Parte_1
4) Condannare in subordine il e la Controparte_2 CP_1
in via solidale o alternativa, al pagamento della somma diversa che verrà
[...] accertata in corso di causa;
5) Condannare, sempre e comunque, il e la Controparte_2
, in via solidale o alternativa, al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di legge oltre accessori e con attribuzione all'Avv. RI MA antistatario” (così pagine
6-7 del ricorso).
2. Difese del Controparte_2
Con comparsa di risposta in data 15.03.2023 si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_2
--la nullità del ricorso;
--il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
--l'assenza di responsabilità dell'ente consortile, sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2051 c.c., in particolare rilevando il carattere eccezionale degli eventi atmosferici;
--la quantificazione eccessiva ed infondata del danno lamentato (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione);
--la colpa esclusiva o il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del ricorrente;
Ha concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
1) Accertare la mancanza assoluta del requisito di validità ex art. 163, terzo comma n. 7,
c.p.c., dell'atto introduttivo […], e per l'effetto, dichiararne la nullità, con vittoria di spese
e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
In via principale:
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Controparte_4 Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
, attribuendo unica legittimazione passiva alla Controparte_2 CP_1
– convenuta, e per l'effetto, dichiarare la […] estromissione [del ]
[...] CP_2 dal giudizio, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
2) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quanto accaduto al ricorrente, proprietario del fondo, nella determinazione dell'evento dannoso, per incuria, imprudenza
e mancata predisposizione di ogni misura idonea ad evitare ogni danno, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via meramente gradata:
1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito, dovesse accertare una eventuale responsabilità del convenuto , condannare al risarcimento del solo danno che CP_2 risulterà dimostrato e provato, comunque notevolmente ridotto ex art. 1227 c.c..
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora, di essere abilitati alla prova contraria sugli stessi capi e sulle stesse circostanze articolate da parte ricorrente” (così pagine 10-11 della comparsa di costituzione).
3. La costituzione della Controparte_1
Con comparsa di risposta in data 16.02.2024 si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in particolare contestando la mancata allegazione di un documento attestante la proprietà della moto;
--il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_7
, in quanto il Rio Sguazzatorio “è un opera di bonifica”,
[...] segnatamente “uno dei due alvei artificiali (l'altro è il Controfosso Destro) costruiti al fine di non incrementare la portata dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume e fa parte CP_2 del comprensorio di bonifica integrale”;
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Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle residuali competenze regionali, in particolare in favore dell'Autorità di Bacino, titolare di “competenze pianificatorie sulla sistemazione idrogeologica ed idraulica ed [avente] il controllo e la vigilanza sui Consorzi”, nonché dei Comuni, “competenti in materia di abusi edilizi e […] di rimozione di rifiuti solidi oltre che della manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e degli scoli delle opere stradali […] oltre le competenze assegnate agli enti locali dal ” (cfr. pagg.
8-9 della comparsa di costituzione); CP_8
--il concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. del ricorrente per violazione degli obblighi di manutenzione (artt. 915-916 c.c.), di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni (art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904), infine dell'obbligo generale “di diligenza, prudenza e intervento al fine di scongiurare lesioni, consistente nell'informare gli enti competenti ( e circa la sussistenza della situazione di pericolo CP_2 CP_5 determinata dalla presenza di rifiuti solidi e dalla vegetazione (cfr. pag. 13 della comparsa di risposta);
--l'assenza di prova del quantum debeatur, in difetto di prova documentale sia delle spese effettuate, sia della perdita dei prodotti agricoli destinati alla vendita.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova e prescritta nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione).
3.1. Svolgimento delle udienze
All'esito di trattazione scritta, in data 4.04.2023, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica del Controparte_1 ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 5.03.2024.
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3.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del
5.03.2024, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di
Nocera Inferiore e rinviando al 4.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni con note sostitutive della presenza fisica per il 4.02.2025, acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, il giudice designato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.10.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il Tribunale, in data 5.11.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Questioni preliminari, anche di merito, la legittimazione attiva
Il ricorso non è nullo, essendo determinati ed illustrati con chiarezza sia il petitum, la domanda di risarcimento dei pregiudizi sofferti, sia la causa petendi, cioè l'omissione di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua da parte degli Enti competenti, con conseguente loro responsabilità ex art. 2051 c.c..
Del resto, a riprova della inequivoca linea difensiva dell'attore depone il rilievo che i due convenuti si sono difesi su ogni punto di domanda, articolando ampie difese di merito.
Salvo quanto si dirà circa il punto di domanda con oggetto il danneggiamento della moto, la legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai terreni, alle serre ed al fabbricato, si ricava in via documentale dalle visure catastali datate 12.01.2023, in atti (allegato n. 1 della perizia) nonché dall'atto notarile di donazione per notaio del 2.06.1994, registrato il 14.06.1994, allegato al ricorso. Persona_4
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dallo straripamento del Rio
Sguazzatorio, avvenuto il 22 novembre 2022, alle serre, all'impianto elettrico, alle pareti interne ed esterne dell'immobile di proprietà nonché ai mobili e attrezzature ivi presenti e ad una moto di marca AR ID, secondo la descrizione e quantificazione nella relazione tecnico-peritale dell'ingegnere del 12.01.2023. Persona_3
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La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta
“ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 22 novembre 2022 il Rio Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a non essere contestata, risulta dalla relazione di consulenza tecnica dell'ingegnere ed è stata Persona_3 confermata dai testi escussi.
Segnatamente, il teste genero del ricorrente, ha detto: “sono a conoscenza Testimone_1 dei fatti di causa, avvenuti nell'anno 2022, il mese di novembre, perché in quella circostanza mio suocero ci informò che il fiume Rio Sguazzatorio stava esondando e saliva il livello dell'acqua […]. Io e la mia compagna […] ci siamo subito recati ad GR” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1); la teste , figlia Testimone_2 del signor , riporta: “sono a conoscenza dei fatti poiché mio padre il 22.11.2022 Parte_1 ci informò che il fiume Rio Sguazzatorio stava esondando […]. Io ed il mio attuale marito ci siamo subito recati ad GR (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3).
Di contro, il non ha dato nessuna Controparte_2 prova dell'eccezionalità dell'evento, limitandosi ad una generica contestazione di stile (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione).
Nessuna prova contraria idonea ad interrompere il nesso causale è stata offerta dalla che non ha nemmeno dedotto la natura eccezionale dell'evento, al Controparte_1 contrario evidenziando che “nel caso di specie non si parla di una rottura di argini ma di
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una mera esondazione a seguito di piogge […]” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale), in tal modo prospettando la natura ordinaria dei fatti in questione.
Il cattivo stato di manutenzione del canale, in particolare l'assenza di argini, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti, sono circostanze confermate da entrambi i testi (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pagg. 1 e 3).
Del resto, il ricorrente ha riportato che “da anni tutti gli abitanti di via Orta longa e
[...]
in GR, segnalano alle autorità competenti la pericolosità del Rio Sguazzatorio, Pt_3
[…] completamente privo di dragaggio, pieno di fango, privo di opere di rifunzionalizzazione idraulica, del , dell'intero bacino e dei canali” (cfr. pag. 2 del CP_2 ricorso).
§§§
6. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
6.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il consulente tecnico di parte ha calcolato la somma complessiva di € 23.831,00, rappresentando le voci di danno che di seguito si esaminano.
La prima riguarda il danno alle serre, per le quali è stata evidenziata la necessità di interventi di sistemazione, segnatamente “sostituzione pannelli bassi in ferro zincato, sostituzione cuscinetti ruota, [sostituzione] binario di scorrimento, verniciatura completa di antiruggine e riparazione telo copertura” per un importo complessivo di € 7.850 + iva
(cfr. preventivo di fattura, allegato n. 4, pag. 46 della perizia).
Osserva l'adito Tribunale che tale quantificazione non può essere condivisa, mancando la dimostrazione sia dei pregiudizi subiti sia dell'avvenuto espletamento delle attività di riparazione come elencate in preventivo.
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
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Invero, il preventivo allegato alla perizia, avente ad oggetto le riparazioni, neppure firmato,
è inidoneo a dar prova dell'esecuzione effettiva dei lavori di ripristino secondo quanto rappresentato dal ricorrente.
I rilievi fotografici (in particolare, numeri 3, 4, 5, 9, 10, 11), riducendosi ad una mera conferma dell'adiacenza delle serre al canale nonché dell'allagamento, null'altro aggiungono se non l'intuizione di una mera condizione di disagio dei luoghi.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testi, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento delle serre, sono comunque insufficienti ad una compiuta individuazione e quantificazione dei danni effettivamente subiti e denunciati nella relazione peritale.
Infatti, sul punto, il testimone si limita a riferire che “le acque del Rio Testimone_1
Sguazzatorio esondavano, finendo per allagare le serre”, le quali erano “coltivate a verdura e insalata” e che “[…] tutte le verdure andarono perse” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1, e ricorso, pag. 7, capi 3-4); la teste Testimone_2 conferma l'allagamento delle serre “in quel periodo […] coltivate ad insalata [che] andò persa” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3, e ricorso, pag. 7, capi 3-
4).
Pare appena il caso di evidenziare che non vi è domanda per la perdita delle coltivazioni di ortaggi ed insalata.
Per la quantificazione del danno, in difetto di prova degli esborsi e delle effettive attività di ripristino delle serre occorse e di chi se ne sia occupato, non può che ricorrersi alla liquidazione in via equitativa, riducendosi per tali motivi la somma richiesta del 60%; un ulteriore 10% è la diminuzione che si applica per il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito da entrambi i resistenti.
Infatti, dalle foto prodotte dallo stesso ricorrente si vede che il Rio Sguazzatorio taglia in due parti la proprietà di causa e che le serre sono ubicate proprio al confine con lo stesso, occupando anche la cd. fascia di rispetto.
Né il ricorrente ha specificato che il danno è chiesto con riferimento alla porzione di serra che è posta a debita distanza del corso d'acqua.
Va riconosciuto al ricorrente il 30% di quanto richiesto per il danno alle serre e, pertanto, la somma di € 2.355,00.
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Quanto all'impianto elettrico, che si assume compromesso nella sua interezza poiché “gli interruttori elettrici del fabbricato, al livello inferiore, sono stati tutti invasi dall'acqua”, per la cui attività di “verifica e sistemazione” vengono quantificati, sempre da preventivo
(allegato n. 4, pag. 47 della perizia), danni dell'importo di € 3.800,00, nulla può riconoscersi.
Assume rilievo pressochè dirimente l'esame delle foto (numeri 14, 18, 20) allegate alla perizia, da cui si vede che le prese e gli interruttori siti al piano inferiore dell'immobile non sono venuti a contatto diretto con l'acqua, il cui livello, tenuto conto dello stato delle pareti, si è verosimilmente mantenuto ad un'altezza minima, comunque inferiore a quella prospettata in ricorso.
Le deposizioni dei testimoni, seppur riportano un'avaria dell'impianto elettrico, sono generiche, a tratti inverosimili, sostanziandosi in mere valutazioni;
comunque non sono idonee a smentire le risultanze dei rilievi fotografici appena descritte.
In primo luogo, l'affermazione di che l'acqua esondata avesse Testimone_2 raggiunto 1 metro di altezza è smentita palesemente dalle foto, in cui l'acqua si mostra quasi al livello del pavimento, senza che vi sia alcuna traccia di bagnato o di sporco più in alto, né sulle tende, né sulle pareti.
Meramente valutativa è poi la dichiarazione del teste che si è limitato a Testimone_1 confermare il capo di domanda secondo cui “l'impianto elettrico […] in casa andava in tilt” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1, e ricorso, pag. 7, capo 6).
Infine, la mancanza di elettricità denunciata dai testi non prova automaticamente il danno all'impianto elettrico di proprietà, potendo esserne rinvenuta la causa aliunde.
Nè la compiuta individuazione e valutazione dei danni effettivamente subiti si rinviene nella relazione peritale, in cui vi è una generica attestazione data dal preventivo di fattura, privo di riferimento alla quantità dei “gruppi di prese ed interruttori danneggiati”, ai metri di cavi da sostituire, nonché alla lunghezza dei tubi di passaggio oggetto di pulizia (il preventivo è fatto indicando categorie di lavori ed alla voce “q.tà” riporta sempre un numero “1”).
D'altro canto, nessuna prova di esborsi effettivi è stata fornita.
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Quanto alla voce di danno “opere edili”, tra cui il rifacimento delle pareti interne ed esterne del fabbricato, per un importo di € 4.000,00 + iva (cfr. preventivo di fattura, allegato n. 4, pag. 48 della perizia), vale quanto segue.
I rilievi fotografici allegati in perizia, in particolare numeri 8, 13-19, se provano l'ingresso di acqua nell'immobile di proprietà, non dimostrano - si ribadisce - un livello critico della stessa, sulla base dell'osservazione delle pareti.
I testi, pur confermando che la notte del 22.11.2022 “le acque del Rio Sguazzatorio esondavano, finendo per allagare l'immobile del ”, nulla riferiscono sui danni Parte_1 alle pareti e sulle conseguenti attività di ripristino.
La fattura, sempre un preventivo, allude solo genericamente alla “pitturazione di due ambienti e di un locale deposito dell'appartamento […]” senza precisare la quadratura e tutte le altre informazioni necessarie a giustificare il quantum richiesto. Inoltre, fa riferimento – per la prima volta - alla “fornitura e posa in opera di n. due bussole interne
[…], compresi i serramenti e le mascherature”, di cui nulla è dato rinvenire né nelle allegazioni di parte né nelle dichiarazioni testimoniali.
Ciò posto, tenuto conto che non risultano prodotti giustificativi di spesa e che è verosimile che la pulizia delle pareti sia stata fatta in economia, il Tribunale riconosce in favore del ricorrente, l'importo complessivo, equitativamente determinato, di € 1.200,00, spettante per l'opera di pitturazione.
Relativamente alla voce riparazione moto marca AR ID per un importo di €
3.181,00 (cf preventivo, allegato n. 4 dell'elaborato peritale, pag. 49), di cui il ricorrente avrebbe sostenuto le spese pur non essendo proprietario, nulla può riconoscersi per difetto di legittimazione attiva.
Invero, la moto, in quanto bene mobile registrato dovrebbe risultare iscritta nel pubblico registro automobilistico (cd. PRA), potendosi dunque dare agevolmente e senz'altro per tabulas la prova della relativa proprietà mediante certificato di proprietà o altro documento equipollente estratto dal PRA.
Ad ogni modo, è pacifico e confermato dal teste che il ricorrente non ne è Testimone_1 proprietario, atteso che dichiara: “la moto era di mia proprietà [ed] era depositata Tes_1 presso la rimessa di mio suocero ad GR […] poiché non avevo il garage” ed Tes_2
aggiunge: “la moto era del mio attuale marito, all'epoca convivente […] ed era
[...]
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
in deposito presso il locale di mio padre, poiché a Saviano non avevamo il garage ” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3).
Il relativo capo di domanda è respinto, non essendo il ricorrente né proprietario, né custode formalmente incaricato, né titolare di un diritto di godimento e di correlativi obblighi di custodia.
Per quanto concerne la generica voce di danno danneggiamento di “mobilio e attrezzature varie” per un valore complessivo di € 5.000,00, nulla può liquidarsi.
Nell'elaborato del CTP, infatti, in particolare sotto la rubrica “DANNI SUBITI”, sono menzionati “mobilio e attrezzature varie, tutte letteralmente danneggiate” (cfr. pag. 4 della perizia), senza indicarne il genere, la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore iniziale;
dopo di che, il CTP si limita a richiedere “per il mobilio/attrezzature” un risarcimento di euro 5.000,00 (cfr. pag. 5 perizia di parte), in modo assolutamente forfettario ed onnicomprensivo, senza indicazione dei singoli pregiudizi asseritamente verificatisi e senza specificarli per ognuno degli oggetti che si assumono danneggiati.
La prova non è maggiormente chiarificatrice.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento dell'immobile, tacciono sul punto, non dicendo quali sarebbero i singoli danni, neppure per riferire di una generica distruzione di quanto presente nel locale allagato.
Né la prova della effettiva consistenza dei danni subiti dai mobili e dalle attrezzature può ricavarsi dalla produzione fotografica, realizzata dal perito il giorno seguente l'evento del
22.11.2022, da cui si può solo presumere il parziale e limitato allagamento (nei termini già descritti) dei locali siti al piano terra, mancando qualsiasi immagine di oggetti ed attrezzature che si palesino “letteralmente danneggiate”.
Va poi considerato, in punto di diritto, che l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento;
corrispondentemente, i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi si è già espresso anche questo
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13
Controparte_6 Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022 pubblicata il 15.09.2022, Cons. rel. dott. A. Del Franco), affermando che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni
(se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In applicazione di questo principio, in difetto di indicazione del tipo, della marca, del modello, dell'anno di acquisto e del valore iniziale e residuo di ognuno dei beni mobili, nulla spetta per il capo di domanda in esame.
6.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.555,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
7. La legittimazione passiva
Delle citate somme devono rispondere solidalmente la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Questo Tribunale ha già affermato, in altri giudizi analoghi, che la ed il CP_1 CP_2 sono enti istituzionalmente preposti alla custodia del Rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuti a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.11.2022 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione
(cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e, da ultimo, sentenza 93/2024, a cui amplius si rinvia).
Il Rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali CP_2 del comprensorio di bonifica dell' ed è parte integrante delle opere Parte_4
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14 CP_
di Bonifica Integrale Comprensorio Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già deciso in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d.
n. 215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale. CP_2
Ne consegue che entrambi gli enti convenuti sono legittimati, seppur a titolo diverso, a rispondere dei danni occorsi: la per omesso controllo dell'operato del CP_1 CP_2
e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria ed il per CP_2
l'inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.
Dunque, la e il Controparte_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Del tutto generica è la difesa della che la responsabilità sia dell'Autorità di CP_1
Bacino, ente non evocato in giudizio.
Parimenti infondata è la richiesta della di accertare la responsabilità dei “Comuni” CP_1 per non aver rimosso i rifiuti dall'alveo, atteso che nella prospettazione del ricorrente il danno è derivato esclusivamente dalla esondazione di un corso d'acqua mal governato.
La difesa è con ogni evidenza anche generica, indirizzandosi
contro
Comuni non individuati.
§§§
8. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della nonché Controparte_1 del e liquidate in dispositivo secondo Controparte_2
i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 15
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
accertato, con distrazione in favore del difensore avv. RI Mauro, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1341/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, Parte_1 per l'effetto, condanna la ed il Controparte_1 Controparte_2
in solido al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di €
[...]
3.555,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (22.11.2022) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a pagare al ricorrente la residua Controparte_2 parte, che liquida in € 88,00 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul Cont solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e , con distrazione in favore del difensore avv. RI MA, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 16
Controparte_6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1341/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
5.11.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv. ti
RI MA (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in GR alla Via R. C.F._3
De Pascale n. 11.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del presidentepro tempore della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per notar Per_1 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 - rep. N. 33646, dall'avv. Paola Parente (c.f.:
[...] TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente C.F._4 domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
Resistente
E
(c.f.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del presidente pro tempore avv. , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_3 di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli (c.f.:
, presso il cui studio in Castel S. Giorgio (SA) alla Via Mons. C. C.F._5
Fimiani n. 19 elettivamente domicilia.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'atto introduttivo
Con ricorso ritualmente notificato in data 9.02.2023, l'attore ha convenuto in giudizio la ed il affinché, Controparte_1 Controparte_2 previo riconoscimento della loro piena responsabilità per i danni provocati dal torrente Rio
Sguazzatorio al suo fondo, inclusi serre e fabbricato di proprietà ivi insistenti, vengano condannati, in via solidale o alternativa, a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 23.821,00 o nella somma diversa da accertare in corso di causa.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario “di immobili e serre, insistenti su un terreno agricolo regolarmente coltivato, identificati in Catasto Terreni [del Comune di GR] al foglio n. 2 particelle n.
59, 60, 446, 1106, 1108, 1008, 1110, 1518, 1520, mentre il fabbricato, in parte adibito ad abitazione e in parte a deposito, è identificato in NCEU del [medesimo] Comune […] al foglio n. 2 particella n. 1522 sub 2 [piano terra e primo destinazione appartamento] e sub
3 [piano terra destinazione deposito agricolo]” (cfr. pag. 1 del ricorso, pag. 2 della perizia e allegato n. 2 alla perizia);
--che le menzionate particelle ricadono all'interno del PUC del Comune di GR, zona E4, area agricolo-produttiva, che le serre sono state realizzate in virtù di autorizzazione n. 91 del 19.10.1998 mentre il fabbricato, come riportato anche nel titolo di provenienza (Atto
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Campania/Consorzio di Bonifica Integrale Controparte_4 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di donazione rogato dal Notaio del 2.06.1994 repertorio 20358), è stato costruito Per_2 prima del 1967;
--che gli argini del Rio Sguazzatorio, altresì la canalizzazione di sfogo, presentano un evidente stato di degrado, con enorme presenza di detriti;
--che non esistendo opere di difesa fluviale, gli eventi esondativi si ripetono ciclicamente, generando infiltrazioni ed allagamenti;
--che, infatti, la notte del 22.11.2022, a seguito di abbondanti piogge, il Rio Sguazzatorio, esondando, riversava le proprie acque, contenenti scarti industriali e veleni, all'interno delle serre e dell'abitazione di proprietà, nonostante la presenza di sacchi di sabbia e mattoni, “unici argini presenti”, creati in autonomia proprio al fine di evitare che il fiume allagasse il suo fondo;
--che ne sono derivati danni alle serre, agli interruttori elettrici del livello inferiore del fabbricato con conseguente compromissione dell'intero impianto elettrico, alle pareti interne ed esterne del piano terra, ai mobili ed alle attrezzature varie presenti all'interno dell'immobile, infine ad una moto AR ID parcheggiata nel deposito;
--che “il costo stimato per le attività di riparazione e ripristino dello stato dei luoghi ammonta ad € 23.821,00 come da perizia tecnica dell'ingegnere ” (cfr. pag. Persona_3
3 del ricorso);
--che nessun riscontro ha ricevuto la pec del 13.01.2023, inviata al alla Controparte_5 ed al avente ad oggetto la richiesta di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno.
Il ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della nonché del Controparte_1 Controparte_2
con particolare riferimento all'art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo
[...] all'adito Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della e Controparte_1 del , in via solidale o alternativa, per Controparte_2
i danni subiti dalla proprietà del sig. a seguito dell'esondazione del fiume Rio Parte_1
Sguazzatorio del 22.11.2022;
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2) Accertare e dichiarare la responsabilità per i danni di cui è causa, del
[...]
e della , in via solidale o alternativa per Controparte_2 Controparte_1 il mancato dragaggio, monitoraggio e manutenzione del fiume;
3) Condannare, di conseguenza, il e la Controparte_2
, in via solidale o alternativa, al pagamento della somma di euro Controparte_1
23.821,00 a titolo di risarcimento danni e ripristino in favore del sig. ; Parte_1
4) Condannare in subordine il e la Controparte_2 CP_1
in via solidale o alternativa, al pagamento della somma diversa che verrà
[...] accertata in corso di causa;
5) Condannare, sempre e comunque, il e la Controparte_2
, in via solidale o alternativa, al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di legge oltre accessori e con attribuzione all'Avv. RI MA antistatario” (così pagine
6-7 del ricorso).
2. Difese del Controparte_2
Con comparsa di risposta in data 15.03.2023 si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_2
--la nullità del ricorso;
--il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
--l'assenza di responsabilità dell'ente consortile, sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2051 c.c., in particolare rilevando il carattere eccezionale degli eventi atmosferici;
--la quantificazione eccessiva ed infondata del danno lamentato (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione);
--la colpa esclusiva o il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del ricorrente;
Ha concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
1) Accertare la mancanza assoluta del requisito di validità ex art. 163, terzo comma n. 7,
c.p.c., dell'atto introduttivo […], e per l'effetto, dichiararne la nullità, con vittoria di spese
e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
In via principale:
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Controparte_4 Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
, attribuendo unica legittimazione passiva alla Controparte_2 CP_1
– convenuta, e per l'effetto, dichiarare la […] estromissione [del ]
[...] CP_2 dal giudizio, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
2) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quanto accaduto al ricorrente, proprietario del fondo, nella determinazione dell'evento dannoso, per incuria, imprudenza
e mancata predisposizione di ogni misura idonea ad evitare ogni danno, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via meramente gradata:
1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito, dovesse accertare una eventuale responsabilità del convenuto , condannare al risarcimento del solo danno che CP_2 risulterà dimostrato e provato, comunque notevolmente ridotto ex art. 1227 c.c..
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora, di essere abilitati alla prova contraria sugli stessi capi e sulle stesse circostanze articolate da parte ricorrente” (così pagine 10-11 della comparsa di costituzione).
3. La costituzione della Controparte_1
Con comparsa di risposta in data 16.02.2024 si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in particolare contestando la mancata allegazione di un documento attestante la proprietà della moto;
--il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_7
, in quanto il Rio Sguazzatorio “è un opera di bonifica”,
[...] segnatamente “uno dei due alvei artificiali (l'altro è il Controfosso Destro) costruiti al fine di non incrementare la portata dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume e fa parte CP_2 del comprensorio di bonifica integrale”;
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle residuali competenze regionali, in particolare in favore dell'Autorità di Bacino, titolare di “competenze pianificatorie sulla sistemazione idrogeologica ed idraulica ed [avente] il controllo e la vigilanza sui Consorzi”, nonché dei Comuni, “competenti in materia di abusi edilizi e […] di rimozione di rifiuti solidi oltre che della manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e degli scoli delle opere stradali […] oltre le competenze assegnate agli enti locali dal ” (cfr. pagg.
8-9 della comparsa di costituzione); CP_8
--il concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. del ricorrente per violazione degli obblighi di manutenzione (artt. 915-916 c.c.), di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni (art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904), infine dell'obbligo generale “di diligenza, prudenza e intervento al fine di scongiurare lesioni, consistente nell'informare gli enti competenti ( e circa la sussistenza della situazione di pericolo CP_2 CP_5 determinata dalla presenza di rifiuti solidi e dalla vegetazione (cfr. pag. 13 della comparsa di risposta);
--l'assenza di prova del quantum debeatur, in difetto di prova documentale sia delle spese effettuate, sia della perdita dei prodotti agricoli destinati alla vendita.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova e prescritta nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione).
3.1. Svolgimento delle udienze
All'esito di trattazione scritta, in data 4.04.2023, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica del Controparte_1 ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 5.03.2024.
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6
Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
3.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del
5.03.2024, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di
Nocera Inferiore e rinviando al 4.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni con note sostitutive della presenza fisica per il 4.02.2025, acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, il giudice designato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.10.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il Tribunale, in data 5.11.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Questioni preliminari, anche di merito, la legittimazione attiva
Il ricorso non è nullo, essendo determinati ed illustrati con chiarezza sia il petitum, la domanda di risarcimento dei pregiudizi sofferti, sia la causa petendi, cioè l'omissione di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua da parte degli Enti competenti, con conseguente loro responsabilità ex art. 2051 c.c..
Del resto, a riprova della inequivoca linea difensiva dell'attore depone il rilievo che i due convenuti si sono difesi su ogni punto di domanda, articolando ampie difese di merito.
Salvo quanto si dirà circa il punto di domanda con oggetto il danneggiamento della moto, la legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai terreni, alle serre ed al fabbricato, si ricava in via documentale dalle visure catastali datate 12.01.2023, in atti (allegato n. 1 della perizia) nonché dall'atto notarile di donazione per notaio del 2.06.1994, registrato il 14.06.1994, allegato al ricorso. Persona_4
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dallo straripamento del Rio
Sguazzatorio, avvenuto il 22 novembre 2022, alle serre, all'impianto elettrico, alle pareti interne ed esterne dell'immobile di proprietà nonché ai mobili e attrezzature ivi presenti e ad una moto di marca AR ID, secondo la descrizione e quantificazione nella relazione tecnico-peritale dell'ingegnere del 12.01.2023. Persona_3
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Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta
“ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 22 novembre 2022 il Rio Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a non essere contestata, risulta dalla relazione di consulenza tecnica dell'ingegnere ed è stata Persona_3 confermata dai testi escussi.
Segnatamente, il teste genero del ricorrente, ha detto: “sono a conoscenza Testimone_1 dei fatti di causa, avvenuti nell'anno 2022, il mese di novembre, perché in quella circostanza mio suocero ci informò che il fiume Rio Sguazzatorio stava esondando e saliva il livello dell'acqua […]. Io e la mia compagna […] ci siamo subito recati ad GR” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1); la teste , figlia Testimone_2 del signor , riporta: “sono a conoscenza dei fatti poiché mio padre il 22.11.2022 Parte_1 ci informò che il fiume Rio Sguazzatorio stava esondando […]. Io ed il mio attuale marito ci siamo subito recati ad GR (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3).
Di contro, il non ha dato nessuna Controparte_2 prova dell'eccezionalità dell'evento, limitandosi ad una generica contestazione di stile (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione).
Nessuna prova contraria idonea ad interrompere il nesso causale è stata offerta dalla che non ha nemmeno dedotto la natura eccezionale dell'evento, al Controparte_1 contrario evidenziando che “nel caso di specie non si parla di una rottura di argini ma di
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
Controparte_6 Controparte_2 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
una mera esondazione a seguito di piogge […]” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale), in tal modo prospettando la natura ordinaria dei fatti in questione.
Il cattivo stato di manutenzione del canale, in particolare l'assenza di argini, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti, sono circostanze confermate da entrambi i testi (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pagg. 1 e 3).
Del resto, il ricorrente ha riportato che “da anni tutti gli abitanti di via Orta longa e
[...]
in GR, segnalano alle autorità competenti la pericolosità del Rio Sguazzatorio, Pt_3
[…] completamente privo di dragaggio, pieno di fango, privo di opere di rifunzionalizzazione idraulica, del , dell'intero bacino e dei canali” (cfr. pag. 2 del CP_2 ricorso).
§§§
6. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
6.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il consulente tecnico di parte ha calcolato la somma complessiva di € 23.831,00, rappresentando le voci di danno che di seguito si esaminano.
La prima riguarda il danno alle serre, per le quali è stata evidenziata la necessità di interventi di sistemazione, segnatamente “sostituzione pannelli bassi in ferro zincato, sostituzione cuscinetti ruota, [sostituzione] binario di scorrimento, verniciatura completa di antiruggine e riparazione telo copertura” per un importo complessivo di € 7.850 + iva
(cfr. preventivo di fattura, allegato n. 4, pag. 46 della perizia).
Osserva l'adito Tribunale che tale quantificazione non può essere condivisa, mancando la dimostrazione sia dei pregiudizi subiti sia dell'avvenuto espletamento delle attività di riparazione come elencate in preventivo.
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
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Invero, il preventivo allegato alla perizia, avente ad oggetto le riparazioni, neppure firmato,
è inidoneo a dar prova dell'esecuzione effettiva dei lavori di ripristino secondo quanto rappresentato dal ricorrente.
I rilievi fotografici (in particolare, numeri 3, 4, 5, 9, 10, 11), riducendosi ad una mera conferma dell'adiacenza delle serre al canale nonché dell'allagamento, null'altro aggiungono se non l'intuizione di una mera condizione di disagio dei luoghi.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testi, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento delle serre, sono comunque insufficienti ad una compiuta individuazione e quantificazione dei danni effettivamente subiti e denunciati nella relazione peritale.
Infatti, sul punto, il testimone si limita a riferire che “le acque del Rio Testimone_1
Sguazzatorio esondavano, finendo per allagare le serre”, le quali erano “coltivate a verdura e insalata” e che “[…] tutte le verdure andarono perse” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1, e ricorso, pag. 7, capi 3-4); la teste Testimone_2 conferma l'allagamento delle serre “in quel periodo […] coltivate ad insalata [che] andò persa” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3, e ricorso, pag. 7, capi 3-
4).
Pare appena il caso di evidenziare che non vi è domanda per la perdita delle coltivazioni di ortaggi ed insalata.
Per la quantificazione del danno, in difetto di prova degli esborsi e delle effettive attività di ripristino delle serre occorse e di chi se ne sia occupato, non può che ricorrersi alla liquidazione in via equitativa, riducendosi per tali motivi la somma richiesta del 60%; un ulteriore 10% è la diminuzione che si applica per il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito da entrambi i resistenti.
Infatti, dalle foto prodotte dallo stesso ricorrente si vede che il Rio Sguazzatorio taglia in due parti la proprietà di causa e che le serre sono ubicate proprio al confine con lo stesso, occupando anche la cd. fascia di rispetto.
Né il ricorrente ha specificato che il danno è chiesto con riferimento alla porzione di serra che è posta a debita distanza del corso d'acqua.
Va riconosciuto al ricorrente il 30% di quanto richiesto per il danno alle serre e, pertanto, la somma di € 2.355,00.
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10
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Quanto all'impianto elettrico, che si assume compromesso nella sua interezza poiché “gli interruttori elettrici del fabbricato, al livello inferiore, sono stati tutti invasi dall'acqua”, per la cui attività di “verifica e sistemazione” vengono quantificati, sempre da preventivo
(allegato n. 4, pag. 47 della perizia), danni dell'importo di € 3.800,00, nulla può riconoscersi.
Assume rilievo pressochè dirimente l'esame delle foto (numeri 14, 18, 20) allegate alla perizia, da cui si vede che le prese e gli interruttori siti al piano inferiore dell'immobile non sono venuti a contatto diretto con l'acqua, il cui livello, tenuto conto dello stato delle pareti, si è verosimilmente mantenuto ad un'altezza minima, comunque inferiore a quella prospettata in ricorso.
Le deposizioni dei testimoni, seppur riportano un'avaria dell'impianto elettrico, sono generiche, a tratti inverosimili, sostanziandosi in mere valutazioni;
comunque non sono idonee a smentire le risultanze dei rilievi fotografici appena descritte.
In primo luogo, l'affermazione di che l'acqua esondata avesse Testimone_2 raggiunto 1 metro di altezza è smentita palesemente dalle foto, in cui l'acqua si mostra quasi al livello del pavimento, senza che vi sia alcuna traccia di bagnato o di sporco più in alto, né sulle tende, né sulle pareti.
Meramente valutativa è poi la dichiarazione del teste che si è limitato a Testimone_1 confermare il capo di domanda secondo cui “l'impianto elettrico […] in casa andava in tilt” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 1, e ricorso, pag. 7, capo 6).
Infine, la mancanza di elettricità denunciata dai testi non prova automaticamente il danno all'impianto elettrico di proprietà, potendo esserne rinvenuta la causa aliunde.
Nè la compiuta individuazione e valutazione dei danni effettivamente subiti si rinviene nella relazione peritale, in cui vi è una generica attestazione data dal preventivo di fattura, privo di riferimento alla quantità dei “gruppi di prese ed interruttori danneggiati”, ai metri di cavi da sostituire, nonché alla lunghezza dei tubi di passaggio oggetto di pulizia (il preventivo è fatto indicando categorie di lavori ed alla voce “q.tà” riporta sempre un numero “1”).
D'altro canto, nessuna prova di esborsi effettivi è stata fornita.
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11
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Quanto alla voce di danno “opere edili”, tra cui il rifacimento delle pareti interne ed esterne del fabbricato, per un importo di € 4.000,00 + iva (cfr. preventivo di fattura, allegato n. 4, pag. 48 della perizia), vale quanto segue.
I rilievi fotografici allegati in perizia, in particolare numeri 8, 13-19, se provano l'ingresso di acqua nell'immobile di proprietà, non dimostrano - si ribadisce - un livello critico della stessa, sulla base dell'osservazione delle pareti.
I testi, pur confermando che la notte del 22.11.2022 “le acque del Rio Sguazzatorio esondavano, finendo per allagare l'immobile del ”, nulla riferiscono sui danni Parte_1 alle pareti e sulle conseguenti attività di ripristino.
La fattura, sempre un preventivo, allude solo genericamente alla “pitturazione di due ambienti e di un locale deposito dell'appartamento […]” senza precisare la quadratura e tutte le altre informazioni necessarie a giustificare il quantum richiesto. Inoltre, fa riferimento – per la prima volta - alla “fornitura e posa in opera di n. due bussole interne
[…], compresi i serramenti e le mascherature”, di cui nulla è dato rinvenire né nelle allegazioni di parte né nelle dichiarazioni testimoniali.
Ciò posto, tenuto conto che non risultano prodotti giustificativi di spesa e che è verosimile che la pulizia delle pareti sia stata fatta in economia, il Tribunale riconosce in favore del ricorrente, l'importo complessivo, equitativamente determinato, di € 1.200,00, spettante per l'opera di pitturazione.
Relativamente alla voce riparazione moto marca AR ID per un importo di €
3.181,00 (cf preventivo, allegato n. 4 dell'elaborato peritale, pag. 49), di cui il ricorrente avrebbe sostenuto le spese pur non essendo proprietario, nulla può riconoscersi per difetto di legittimazione attiva.
Invero, la moto, in quanto bene mobile registrato dovrebbe risultare iscritta nel pubblico registro automobilistico (cd. PRA), potendosi dunque dare agevolmente e senz'altro per tabulas la prova della relativa proprietà mediante certificato di proprietà o altro documento equipollente estratto dal PRA.
Ad ogni modo, è pacifico e confermato dal teste che il ricorrente non ne è Testimone_1 proprietario, atteso che dichiara: “la moto era di mia proprietà [ed] era depositata Tes_1 presso la rimessa di mio suocero ad GR […] poiché non avevo il garage” ed Tes_2
aggiunge: “la moto era del mio attuale marito, all'epoca convivente […] ed era
[...]
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in deposito presso il locale di mio padre, poiché a Saviano non avevamo il garage ” (cfr. verbale di escussione testi in data 19.06.2024, pag. 3).
Il relativo capo di domanda è respinto, non essendo il ricorrente né proprietario, né custode formalmente incaricato, né titolare di un diritto di godimento e di correlativi obblighi di custodia.
Per quanto concerne la generica voce di danno danneggiamento di “mobilio e attrezzature varie” per un valore complessivo di € 5.000,00, nulla può liquidarsi.
Nell'elaborato del CTP, infatti, in particolare sotto la rubrica “DANNI SUBITI”, sono menzionati “mobilio e attrezzature varie, tutte letteralmente danneggiate” (cfr. pag. 4 della perizia), senza indicarne il genere, la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore iniziale;
dopo di che, il CTP si limita a richiedere “per il mobilio/attrezzature” un risarcimento di euro 5.000,00 (cfr. pag. 5 perizia di parte), in modo assolutamente forfettario ed onnicomprensivo, senza indicazione dei singoli pregiudizi asseritamente verificatisi e senza specificarli per ognuno degli oggetti che si assumono danneggiati.
La prova non è maggiormente chiarificatrice.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento dell'immobile, tacciono sul punto, non dicendo quali sarebbero i singoli danni, neppure per riferire di una generica distruzione di quanto presente nel locale allagato.
Né la prova della effettiva consistenza dei danni subiti dai mobili e dalle attrezzature può ricavarsi dalla produzione fotografica, realizzata dal perito il giorno seguente l'evento del
22.11.2022, da cui si può solo presumere il parziale e limitato allagamento (nei termini già descritti) dei locali siti al piano terra, mancando qualsiasi immagine di oggetti ed attrezzature che si palesino “letteralmente danneggiate”.
Va poi considerato, in punto di diritto, che l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento;
corrispondentemente, i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi si è già espresso anche questo
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stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022 pubblicata il 15.09.2022, Cons. rel. dott. A. Del Franco), affermando che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni
(se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In applicazione di questo principio, in difetto di indicazione del tipo, della marca, del modello, dell'anno di acquisto e del valore iniziale e residuo di ognuno dei beni mobili, nulla spetta per il capo di domanda in esame.
6.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.555,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
7. La legittimazione passiva
Delle citate somme devono rispondere solidalmente la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Questo Tribunale ha già affermato, in altri giudizi analoghi, che la ed il CP_1 CP_2 sono enti istituzionalmente preposti alla custodia del Rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuti a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.11.2022 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione
(cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e, da ultimo, sentenza 93/2024, a cui amplius si rinvia).
Il Rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali CP_2 del comprensorio di bonifica dell' ed è parte integrante delle opere Parte_4
N. 1341/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14 CP_
di Bonifica Integrale Comprensorio Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già deciso in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d.
n. 215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale. CP_2
Ne consegue che entrambi gli enti convenuti sono legittimati, seppur a titolo diverso, a rispondere dei danni occorsi: la per omesso controllo dell'operato del CP_1 CP_2
e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria ed il per CP_2
l'inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.
Dunque, la e il Controparte_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Del tutto generica è la difesa della che la responsabilità sia dell'Autorità di CP_1
Bacino, ente non evocato in giudizio.
Parimenti infondata è la richiesta della di accertare la responsabilità dei “Comuni” CP_1 per non aver rimosso i rifiuti dall'alveo, atteso che nella prospettazione del ricorrente il danno è derivato esclusivamente dalla esondazione di un corso d'acqua mal governato.
La difesa è con ogni evidenza anche generica, indirizzandosi
contro
Comuni non individuati.
§§§
8. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della nonché Controparte_1 del e liquidate in dispositivo secondo Controparte_2
i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito
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accertato, con distrazione in favore del difensore avv. RI Mauro, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1341/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, Parte_1 per l'effetto, condanna la ed il Controparte_1 Controparte_2
in solido al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di €
[...]
3.555,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (22.11.2022) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a pagare al ricorrente la residua Controparte_2 parte, che liquida in € 88,00 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul Cont solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e , con distrazione in favore del difensore avv. RI MA, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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Controparte_6