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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 382/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
Con
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in San Giacomo Degli Schiavoni (CB) il 18.09.2021, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giacomo Degli Schiavoni al N.2, Parte
II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2021;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 125/2024 pubblicata il 05.03.2024 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 18.12.2024;
pagina 1 di 2
Ritenuto che
le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 24.09.2024 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_3
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
San Giacomo Degli Schiavoni (CB) il 18.09.2021, tra , nata a [...] il Parte_1
09.02.1988, e , nato a [...] il [...], trascritto presso Parte_3
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giacomo Degli Schiavoni al N.2, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2021;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 04.02.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 382/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
Con
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in San Giacomo Degli Schiavoni (CB) il 18.09.2021, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giacomo Degli Schiavoni al N.2, Parte
II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2021;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 125/2024 pubblicata il 05.03.2024 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 18.12.2024;
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Ritenuto che
le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 24.09.2024 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_3
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
San Giacomo Degli Schiavoni (CB) il 18.09.2021, tra , nata a [...] il Parte_1
09.02.1988, e , nato a [...] il [...], trascritto presso Parte_3
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giacomo Degli Schiavoni al N.2, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2021;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 04.02.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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