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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1987/2024 avente ad oggetto Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Benedetto Croce n. 68, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Lorenzo Baronti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla
Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla via dei Ramacciotti n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Cristofani Mencacci, presso lo studio del quale elegge domicilio in Lucca alla via di Piaggia n. 6;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 17.10.2024, premetteva di Parte_1
avere intrattenuto una relazione con dalla quale nascevano Controparte_1
i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]).
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 16.1.2023, disponeva l'affidamento di e al Servizio Sociale di Serravalle Pistoiese, con Per_3 Per_2
collocamento presso la casa paterna, stante le difficoltà manifestate da entrambi i genitori.
Il ricorrente deduceva come non sussistessero ulteriormente i presupposti per l'affido al Servizio Sociale, visti i miglioramenti da lui attuati grazie all'aiuto dei percorsi svolti.
Pertanto, il ricorrente richiedeva disporsi la revoca dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, e l'affido super esclusivo o esclusivo degli stessi a sé.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.1.2025, si costituiva in giudizio la quale dava atto di essere Controparte_1
domiciliata presso struttura terapeutica, proseguendo un percorso di riabilitazione con buoni risultati.
La resistente riteneva sufficiente l'affido esclusivo, essendo l'affido super esclusivo non proporzionato al caso di specie.
Le parti, in data 6.2.2025, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 12.6.2025, nella quale le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
2.1. Le parti, all'udienza del 12.6.2025, dichiaravano di concordare con il provvedimento assunto dal Giudice in data 6.2.2025, che, in punto di affidamento, disponeva come segue:
1) revoca l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale di Per_2 Per_3
Serravalle Pistoiese;
2 2) dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, con facoltà Per_2 Per_3 di quest'ultimo di assumere in autonomia (senza il consenso della madre) tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, le decisioni di minore rilevanza in ambito scolastico (ad es. gite, permessi) e sanitario (esami diagnostici, visite mediche di routine), e le decisioni con carattere di urgenza in ambito sanitario;
le decisioni di maggiore rilevanza in ambito scolastico (iscrizioni scolastiche, cambio scuola, cambio indirizzo scolastico) e in ambito sanitario (salvo
l'ipotesi in cui abbiano carattere di urgenza), oltre che quelle relative all'espatrio e alla residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
Tenuto conto del percorso positivo intrapreso dai genitori – di cui si dà atto sia nella relazione del Servizio Sociale di Serravalle Pistoiese del 31.1.2025, sia nella relazione del Servizio Sociale di Pistoia del 10.5.2025 – appare conforme all'interesse dei minori, modificare il regime di affidamento come sopra indicato.
Saranno mantenuti attivi tutti i presidi e i percorsi avviati nell'interesse del nucleo familiare e dei minori, con mandato del Servizio Sociale di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare in sede.
Gli incontri madre/figli proseguiranno così come attuato sino ad oggi, e nulla osta, visto l'accordo delle parti, che i minori possano incontrare la madre per una volta in più al mese, accompagnati dal nonno materno, sempre che ciò corrisponda alla volontà manifestata dai minori.
3. Spese di lite sono compensate visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, con facoltà di quest'ultimo di assumere in Per_2 Per_3 autonomia (senza il consenso della madre) tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, le decisioni di minore rilevanza in ambito scolastico (ad es. gite, permessi) e sanitario (esami diagnostici, visite mediche di routine), e le decisioni con carattere di urgenza in ambito sanitario;
le decisioni di maggiore rilevanza in ambito scolastico (iscrizioni scolastiche, cambio scuola, cambio
3 indirizzo scolastico) e in ambito sanitario (salvo l'ipotesi in cui abbiano carattere di urgenza), oltre che quelle relative all'espatrio e alla residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
2) conferisce mandato di monitoraggio al Servizio Sociale di Pistoia circa la prosecuzione dei percorsi attivati, con relazioni semestrali da inoltrare al
Giudice Tutelare in sede;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1987/2024 avente ad oggetto Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Benedetto Croce n. 68, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Lorenzo Baronti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla
Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla via dei Ramacciotti n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Cristofani Mencacci, presso lo studio del quale elegge domicilio in Lucca alla via di Piaggia n. 6;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 17.10.2024, premetteva di Parte_1
avere intrattenuto una relazione con dalla quale nascevano Controparte_1
i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]).
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 16.1.2023, disponeva l'affidamento di e al Servizio Sociale di Serravalle Pistoiese, con Per_3 Per_2
collocamento presso la casa paterna, stante le difficoltà manifestate da entrambi i genitori.
Il ricorrente deduceva come non sussistessero ulteriormente i presupposti per l'affido al Servizio Sociale, visti i miglioramenti da lui attuati grazie all'aiuto dei percorsi svolti.
Pertanto, il ricorrente richiedeva disporsi la revoca dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, e l'affido super esclusivo o esclusivo degli stessi a sé.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.1.2025, si costituiva in giudizio la quale dava atto di essere Controparte_1
domiciliata presso struttura terapeutica, proseguendo un percorso di riabilitazione con buoni risultati.
La resistente riteneva sufficiente l'affido esclusivo, essendo l'affido super esclusivo non proporzionato al caso di specie.
Le parti, in data 6.2.2025, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 12.6.2025, nella quale le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
2.1. Le parti, all'udienza del 12.6.2025, dichiaravano di concordare con il provvedimento assunto dal Giudice in data 6.2.2025, che, in punto di affidamento, disponeva come segue:
1) revoca l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale di Per_2 Per_3
Serravalle Pistoiese;
2 2) dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, con facoltà Per_2 Per_3 di quest'ultimo di assumere in autonomia (senza il consenso della madre) tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, le decisioni di minore rilevanza in ambito scolastico (ad es. gite, permessi) e sanitario (esami diagnostici, visite mediche di routine), e le decisioni con carattere di urgenza in ambito sanitario;
le decisioni di maggiore rilevanza in ambito scolastico (iscrizioni scolastiche, cambio scuola, cambio indirizzo scolastico) e in ambito sanitario (salvo
l'ipotesi in cui abbiano carattere di urgenza), oltre che quelle relative all'espatrio e alla residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
Tenuto conto del percorso positivo intrapreso dai genitori – di cui si dà atto sia nella relazione del Servizio Sociale di Serravalle Pistoiese del 31.1.2025, sia nella relazione del Servizio Sociale di Pistoia del 10.5.2025 – appare conforme all'interesse dei minori, modificare il regime di affidamento come sopra indicato.
Saranno mantenuti attivi tutti i presidi e i percorsi avviati nell'interesse del nucleo familiare e dei minori, con mandato del Servizio Sociale di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare in sede.
Gli incontri madre/figli proseguiranno così come attuato sino ad oggi, e nulla osta, visto l'accordo delle parti, che i minori possano incontrare la madre per una volta in più al mese, accompagnati dal nonno materno, sempre che ciò corrisponda alla volontà manifestata dai minori.
3. Spese di lite sono compensate visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, con facoltà di quest'ultimo di assumere in Per_2 Per_3 autonomia (senza il consenso della madre) tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, le decisioni di minore rilevanza in ambito scolastico (ad es. gite, permessi) e sanitario (esami diagnostici, visite mediche di routine), e le decisioni con carattere di urgenza in ambito sanitario;
le decisioni di maggiore rilevanza in ambito scolastico (iscrizioni scolastiche, cambio scuola, cambio
3 indirizzo scolastico) e in ambito sanitario (salvo l'ipotesi in cui abbiano carattere di urgenza), oltre che quelle relative all'espatrio e alla residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
2) conferisce mandato di monitoraggio al Servizio Sociale di Pistoia circa la prosecuzione dei percorsi attivati, con relazioni semestrali da inoltrare al
Giudice Tutelare in sede;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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