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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1128/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1128/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dall'avv. Greco Parte_1
opponente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dall'avv. Manfredonia
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo 1549/2022 emesso Parte_1
in data 28 novembre 2022 da questo ufficio per l'importo di ca € 70mila stante il mancato pagamento di cambiale (n. 119 per l'importo cadauno di € 500,00, emessi nel 2015 e con scadenza dal 2016 in poi) emesse in favore di Controparte_1
affermando l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante (non è ben chiaro 1 perché la mancata iscrizione nel bilancio della società – creditrice implicherebbe, ex se, l'insussistenza della ragione creditoria) nonché il carattere apocrifo della sottoscrizione ivi apposta perché costretto (mercé violenza psicologica) da
[...]
, padre dell'opponente, che ne avrebbe anche riempito il contenuto Per_1
mediante l'inserimento dei datti essenziali tra cui l'importo (effettivamente, all'epoca della sottoscrizione dei titoli di credito, era molto giovane) Parte_1 Pt_1
benché priva di luogo e data di scadenza (in realtà, presenti) dolendosi, pertanto, dell'abusivo riempimento del titolo (exceptio doli generalis), ed agisce, pertanto, anche in via riconvenzionale, verso il prenditore dei titoli che, nel costituirsi, eccepisce di esercitare l'azione causale con il correlato onere gravante sulla controparte di dimostrare la sussistenza del relativo sottostante rapporto negoziale (di tipo transattivo, con accollo di debito altrui, in cui l'emissione dei titoli si inseriva) nonché
l'infondatezza della domanda nel merito rappresentando come, in altro giudizio avente tra l'altro come oggetto l'accertamento incidentale del credito (5599/2016, azionato mediante le medesime cambiali cu al presente giudizio) proposto dall'odierno opponente, i testi escussi non abbiano riferito di alcuna coazione psicologica esercitata nei confronti dell'opponente, allegando, all'uopo, sentenza
1396/2022 emessa da questo ufficio in data 10 giugno 2022 (in cui quel giudice ha escluso ogni forma di coazione nei confronti di ). Parte_1
Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (oltre che il rigetto di ogni istanza istruttoria).
All'udienza del 10 ottobre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'opposizione è infondata.
2 È noto come, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cc, grava il debitore (anziché il creditore portatore del titolo) dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Debitore che afferma come l'assunzione dell'obbligazione carolare sia conseguenza di coazione psicologica subita da altri (tala da invalidare, come da principi generali,
l'obbligazione assunta da violenza psichica) ma l'assunto non solo è sfornito di ogni supporto probatorio (nemmeno tentato, con l'articolazione di una prova costituenda) ma, altresì, smentito dalle risultante acquisite in altro procedimento (sfociato nella sentenza 1396/20222, allegata agli atti causa) la quale, statuendo in misura definitiva sul punto (non sembra che la medesima sia stata impugnata in via incidentale da
, in parte qua assume l'esistenza del rapporto sottostante tra le Parte_1
parti), ha escluso la fondatezza del rilievo non avendo nulla i testi, in quella sede escussi, riferito, ed è appena il caso di invocare la valenza di prova atipica di quella assunta in altro giudizio tra le parti nell'ambito della formazione (libera) del convincimento del giudicante.
Parimenti costituisce mera suggestione l'eccezione di abusivo riempimento del titolo azionato in via monitoria (perché rilasciata in bianco) per cui può, in questa sede richiamarsi quanto statuito dal giudice nell'altro giudizio che ha contrapposto le medesime parti in cui, lapidariamente, ha concluso come “La versione del sig.
[...]
, a dire del Tribunale, oltre a essere priva di un idoneo riscontro probatorio” Pt_1
.
3 Le spese di lite liquidate applicando la soglia di valore compresa tra € 52mila e €
260mila ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della lite nonché istruttoria, stante la redazione di memorie, e decisoria), nella misura pari a €
14.103,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna , Parte_1
opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, liquidate
[...]
nella misura pari all'importo di € 14.103,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 26 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1128/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dall'avv. Greco Parte_1
opponente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dall'avv. Manfredonia
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo 1549/2022 emesso Parte_1
in data 28 novembre 2022 da questo ufficio per l'importo di ca € 70mila stante il mancato pagamento di cambiale (n. 119 per l'importo cadauno di € 500,00, emessi nel 2015 e con scadenza dal 2016 in poi) emesse in favore di Controparte_1
affermando l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante (non è ben chiaro 1 perché la mancata iscrizione nel bilancio della società – creditrice implicherebbe, ex se, l'insussistenza della ragione creditoria) nonché il carattere apocrifo della sottoscrizione ivi apposta perché costretto (mercé violenza psicologica) da
[...]
, padre dell'opponente, che ne avrebbe anche riempito il contenuto Per_1
mediante l'inserimento dei datti essenziali tra cui l'importo (effettivamente, all'epoca della sottoscrizione dei titoli di credito, era molto giovane) Parte_1 Pt_1
benché priva di luogo e data di scadenza (in realtà, presenti) dolendosi, pertanto, dell'abusivo riempimento del titolo (exceptio doli generalis), ed agisce, pertanto, anche in via riconvenzionale, verso il prenditore dei titoli che, nel costituirsi, eccepisce di esercitare l'azione causale con il correlato onere gravante sulla controparte di dimostrare la sussistenza del relativo sottostante rapporto negoziale (di tipo transattivo, con accollo di debito altrui, in cui l'emissione dei titoli si inseriva) nonché
l'infondatezza della domanda nel merito rappresentando come, in altro giudizio avente tra l'altro come oggetto l'accertamento incidentale del credito (5599/2016, azionato mediante le medesime cambiali cu al presente giudizio) proposto dall'odierno opponente, i testi escussi non abbiano riferito di alcuna coazione psicologica esercitata nei confronti dell'opponente, allegando, all'uopo, sentenza
1396/2022 emessa da questo ufficio in data 10 giugno 2022 (in cui quel giudice ha escluso ogni forma di coazione nei confronti di ). Parte_1
Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (oltre che il rigetto di ogni istanza istruttoria).
All'udienza del 10 ottobre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'opposizione è infondata.
2 È noto come, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cc, grava il debitore (anziché il creditore portatore del titolo) dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Debitore che afferma come l'assunzione dell'obbligazione carolare sia conseguenza di coazione psicologica subita da altri (tala da invalidare, come da principi generali,
l'obbligazione assunta da violenza psichica) ma l'assunto non solo è sfornito di ogni supporto probatorio (nemmeno tentato, con l'articolazione di una prova costituenda) ma, altresì, smentito dalle risultante acquisite in altro procedimento (sfociato nella sentenza 1396/20222, allegata agli atti causa) la quale, statuendo in misura definitiva sul punto (non sembra che la medesima sia stata impugnata in via incidentale da
, in parte qua assume l'esistenza del rapporto sottostante tra le Parte_1
parti), ha escluso la fondatezza del rilievo non avendo nulla i testi, in quella sede escussi, riferito, ed è appena il caso di invocare la valenza di prova atipica di quella assunta in altro giudizio tra le parti nell'ambito della formazione (libera) del convincimento del giudicante.
Parimenti costituisce mera suggestione l'eccezione di abusivo riempimento del titolo azionato in via monitoria (perché rilasciata in bianco) per cui può, in questa sede richiamarsi quanto statuito dal giudice nell'altro giudizio che ha contrapposto le medesime parti in cui, lapidariamente, ha concluso come “La versione del sig.
[...]
, a dire del Tribunale, oltre a essere priva di un idoneo riscontro probatorio” Pt_1
.
3 Le spese di lite liquidate applicando la soglia di valore compresa tra € 52mila e €
260mila ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della lite nonché istruttoria, stante la redazione di memorie, e decisoria), nella misura pari a €
14.103,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna , Parte_1
opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, liquidate
[...]
nella misura pari all'importo di € 14.103,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 26 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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