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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/25 R.G., avente per oggetto: “separazione giudiziale-contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Remigia D'Agata giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Danilo Biancolilla, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza del 6.11.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 661/2024 del 18.10.2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione personale dei coniugi e sposati il 14 aprile 1993; poneva a Parte_2 Parte_1 carico di entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne
, mediante versamento diretto allo stesso, nella misura di euro 200,00 mensili in capo alla Per_1 madre e di € 400,00 mensili in capo al padre, somme soggette a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
rigettava le
1 domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti, la domanda di mantenimento e quella di assegnazione della casa coniugale proposte dalla . Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, per i motivi che verranno Parte_1 meglio illustrati nel prosieguo: 1) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del;
2) la revoca del pagamento a suo carico dell'assegno di mantenimento per il Parte_2 figlio;
3) l'accoglimento della domanda del suo mantenimento a carico di controparte. Con vittoria di spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello perché Parte_2 parzialmente inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 6.11.2025, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia vizi di motivazione della sentenza in Parte_1 ordine alla richiesta di addebito della separazione al marito adducendo che il avrebbe reso Pt_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale a causa della sua infedeltà coniugale e del suo comportamento violento.
Il motivo è infondato.
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova non risulta fornita.
Ed invero, in relazione alla prospettata infedeltà coniugale, come correttamnente evidenziato dal primo decidente, la crisi coniugale per stessa ammissione della , confermata in tutti gli atti Pt_1
2 difensivi e, da ultimo, anche in seno all'atto di appello, iniziava nell'anno 2016, allorchè la donna notava il cambiamento di comportamneto del marito divenuto indifferente nei suoi confronti e culminava nel 2018. La relazione investigativa che, invece, attesterrebbe il legame adulterino del con tale è del 2020 e, dunque, non vi è prova dell'anteriorità del Parte_2 Persona_2 comportamento infedele rispetto alla rottura del rapporto matrimoniale.
Quanto ai comportamenti violenti che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbero stati tenuti dal nei confronti della moglie, la ha prodotto in primo grado la trascrizione, a firma del Parte_2 Pt_1
P.I. di alcune telefonate intercorse tra i coniugi nel 2019/2020 dalle quali non si evince in Per_3 maniera certa che il abbia tenuto una condotta aggressiva, sia verbalmente sia fisicamente, Parte_2 dal momento che dette registrazioni si limitano a recriminazioni della moglie che sono fermamente contestate dal marito. Non vi è prova, del resto, di referti medici attestanti le prospettate aggressioni né risulta documentata la frequentazione del centro antiviolenza né, infine, appare conducente il certificato ASP relativo a colloqui psicologici che risalgono al 2019 e sono del tutto generici non facendo riferimento nemmeno al tipo di disturbo psicologico di cui sarebbe stata affetta la . Pt_1
Infine, le richieste istruttorie formulate nell'atto di gravame non sono state reiterate in sede di conclusioni innanzi al Tribunale e, dunque, devono intendersi rinunziate. Abbandono della richiesta da cui con consegue la non riproponibilità delle richieste in appello (Corte di cassazione Sez. III Civ.,
n. 14/10/2008, n. 25157).
Il secondo motivo di gravame con cui si chiede la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è, invece, fondato.
Invero, il figlio , oggi trentaduenne, già all'epoca della separazione non conviveva con Per_1 nessuno dei genitori essendosi trasferito presso l'abitazione della zia materna. Da ciò consegue che solo il figlio era legittimato in via esclusiva ad avanzare iure proprio la domanda di mantenimento sul presupposto della sua non raggiunta autosufficienza economica (mentre il genitore solo se convivente ha legittimazione concorrente con il figlio maggiorenne sicchè nell'ipotesi in cui il maggiorenne non faccia valere autonomamente il suo diritto ex art. 148 c.c. o con autonomo giudizio di cognizione ordinario può agire per ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio). Il figlio , invece, che, si ribadisce non era convivente con alcuno dei genitori, non Per_1
è mai intervenuto nel presente giudizio e non ha avanzato alcuna domanda per il suo mantenimento e, dunque, la corresponsione della somma periodica a titolo di mantenimento non può essere posta a carico della madre che ha espressamente contestato tale obbligo.
Con il terzo motivo di appello viene censurato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della in ragione delle asseritamente floride condizioni economiche del Pt_1 marito.
3 Il motivo è privo di pregio.
Al riguardo va considerato che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. per tutte Cass. 2002, n.3974; Cass. 2001 n.
12136; 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995
n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso (Cass. 1994, n. 7437).
E'noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n.
6612; 1990 n. 11523);
Tanto premesso, nel caso in esame non si riscontra alcuna sperequazione reddituale tra le parti.
Invero, il , già dipendente dell'Aeronautica Militare (per cui percepiva un reddito annuo di Parte_2 circa 44.400 euro), dal luglio 2023 è stato collocato in quiescenza e percepisce una pensione di circa
€ 1.780,00. Non vi è prova, peraltro, che lo stesso pecepisca compensi come istruttore di arti marziali, come asserito ma non dimostrato da controparte. Inoltre versa mensilmente la rata di mutuo per la casa familiare di € 215,00.
La , dal canto suo, percepisce un reddito mensile di 1.600/1.700 circa come educatrice per Pt_1 disabili psichiatrici e ha, dunque, un'adeguata capacità economica nè ha dimostrato di avere goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato.
Pertanto, ritiene la Corte, alla luce delle emergenze istruttorie, doversi confermare il rigetto della richiesta di mantenimento a favore della moglie, Parte_1
In considerazione dell'esito complessivo della controversia vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
4
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo nella causa civile n. 248/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 661/2024 del 18.10.2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Caltagirone, revoca il contributo di mantenimento posto a carico della madre in favore del figlio maggiorenne, . Persona_4
Compensa tra le parti le spese processuali.
Catania, così deciso il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/25 R.G., avente per oggetto: “separazione giudiziale-contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Remigia D'Agata giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Danilo Biancolilla, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza del 6.11.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 661/2024 del 18.10.2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione personale dei coniugi e sposati il 14 aprile 1993; poneva a Parte_2 Parte_1 carico di entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne
, mediante versamento diretto allo stesso, nella misura di euro 200,00 mensili in capo alla Per_1 madre e di € 400,00 mensili in capo al padre, somme soggette a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
rigettava le
1 domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti, la domanda di mantenimento e quella di assegnazione della casa coniugale proposte dalla . Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, per i motivi che verranno Parte_1 meglio illustrati nel prosieguo: 1) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del;
2) la revoca del pagamento a suo carico dell'assegno di mantenimento per il Parte_2 figlio;
3) l'accoglimento della domanda del suo mantenimento a carico di controparte. Con vittoria di spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello perché Parte_2 parzialmente inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 6.11.2025, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia vizi di motivazione della sentenza in Parte_1 ordine alla richiesta di addebito della separazione al marito adducendo che il avrebbe reso Pt_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale a causa della sua infedeltà coniugale e del suo comportamento violento.
Il motivo è infondato.
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova non risulta fornita.
Ed invero, in relazione alla prospettata infedeltà coniugale, come correttamnente evidenziato dal primo decidente, la crisi coniugale per stessa ammissione della , confermata in tutti gli atti Pt_1
2 difensivi e, da ultimo, anche in seno all'atto di appello, iniziava nell'anno 2016, allorchè la donna notava il cambiamento di comportamneto del marito divenuto indifferente nei suoi confronti e culminava nel 2018. La relazione investigativa che, invece, attesterrebbe il legame adulterino del con tale è del 2020 e, dunque, non vi è prova dell'anteriorità del Parte_2 Persona_2 comportamento infedele rispetto alla rottura del rapporto matrimoniale.
Quanto ai comportamenti violenti che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbero stati tenuti dal nei confronti della moglie, la ha prodotto in primo grado la trascrizione, a firma del Parte_2 Pt_1
P.I. di alcune telefonate intercorse tra i coniugi nel 2019/2020 dalle quali non si evince in Per_3 maniera certa che il abbia tenuto una condotta aggressiva, sia verbalmente sia fisicamente, Parte_2 dal momento che dette registrazioni si limitano a recriminazioni della moglie che sono fermamente contestate dal marito. Non vi è prova, del resto, di referti medici attestanti le prospettate aggressioni né risulta documentata la frequentazione del centro antiviolenza né, infine, appare conducente il certificato ASP relativo a colloqui psicologici che risalgono al 2019 e sono del tutto generici non facendo riferimento nemmeno al tipo di disturbo psicologico di cui sarebbe stata affetta la . Pt_1
Infine, le richieste istruttorie formulate nell'atto di gravame non sono state reiterate in sede di conclusioni innanzi al Tribunale e, dunque, devono intendersi rinunziate. Abbandono della richiesta da cui con consegue la non riproponibilità delle richieste in appello (Corte di cassazione Sez. III Civ.,
n. 14/10/2008, n. 25157).
Il secondo motivo di gravame con cui si chiede la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è, invece, fondato.
Invero, il figlio , oggi trentaduenne, già all'epoca della separazione non conviveva con Per_1 nessuno dei genitori essendosi trasferito presso l'abitazione della zia materna. Da ciò consegue che solo il figlio era legittimato in via esclusiva ad avanzare iure proprio la domanda di mantenimento sul presupposto della sua non raggiunta autosufficienza economica (mentre il genitore solo se convivente ha legittimazione concorrente con il figlio maggiorenne sicchè nell'ipotesi in cui il maggiorenne non faccia valere autonomamente il suo diritto ex art. 148 c.c. o con autonomo giudizio di cognizione ordinario può agire per ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio). Il figlio , invece, che, si ribadisce non era convivente con alcuno dei genitori, non Per_1
è mai intervenuto nel presente giudizio e non ha avanzato alcuna domanda per il suo mantenimento e, dunque, la corresponsione della somma periodica a titolo di mantenimento non può essere posta a carico della madre che ha espressamente contestato tale obbligo.
Con il terzo motivo di appello viene censurato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della in ragione delle asseritamente floride condizioni economiche del Pt_1 marito.
3 Il motivo è privo di pregio.
Al riguardo va considerato che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. per tutte Cass. 2002, n.3974; Cass. 2001 n.
12136; 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995
n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso (Cass. 1994, n. 7437).
E'noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n.
6612; 1990 n. 11523);
Tanto premesso, nel caso in esame non si riscontra alcuna sperequazione reddituale tra le parti.
Invero, il , già dipendente dell'Aeronautica Militare (per cui percepiva un reddito annuo di Parte_2 circa 44.400 euro), dal luglio 2023 è stato collocato in quiescenza e percepisce una pensione di circa
€ 1.780,00. Non vi è prova, peraltro, che lo stesso pecepisca compensi come istruttore di arti marziali, come asserito ma non dimostrato da controparte. Inoltre versa mensilmente la rata di mutuo per la casa familiare di € 215,00.
La , dal canto suo, percepisce un reddito mensile di 1.600/1.700 circa come educatrice per Pt_1 disabili psichiatrici e ha, dunque, un'adeguata capacità economica nè ha dimostrato di avere goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato.
Pertanto, ritiene la Corte, alla luce delle emergenze istruttorie, doversi confermare il rigetto della richiesta di mantenimento a favore della moglie, Parte_1
In considerazione dell'esito complessivo della controversia vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo nella causa civile n. 248/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 661/2024 del 18.10.2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Caltagirone, revoca il contributo di mantenimento posto a carico della madre in favore del figlio maggiorenne, . Persona_4
Compensa tra le parti le spese processuali.
Catania, così deciso il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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