CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Persona e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Sica Presidente
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1
DI (C.f. ) con studio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 67; C.F._2
Appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Controparte_1 C.F._3
CA (C.F.: ) con studio in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 11, C.F._4
Appellata
NONCHE'
1 Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 19.9.2025 riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello ossia:
“- in parziale riforma della Sentenza n. 7698/ 2024 emessa dal Tribunale di Napoli - 1^ Sez. Civile,
Giudice estensore, dott.ssa Immacolata Cozzolino - resa nel Giudizio R.G. n. 13773/2018 - pubblicata e notificata il 04.09.2024, rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del sig. assolutamente priva di qualsivoglia fondamento così come su ampiamente Parte_1 argomentato;
- Condannare parte appellata alla ripetizione delle spese e compensi già corrisposti per il I grado di giudizio dall'appellante onde evitare l'aggravio di costi a suo carico;
- Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 19.9.2025 ossia:
“ In via principale,
1. Confermare la Sentenza n. 7698/2024 del 04/09/2024, resa nel giudizio di separazione recante
R.G. n. 13773/2018 dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dott.ssa Cozzolino.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 3.5.2018, – premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio con il 29.7.2015 dal quale erano nati (13.5.2016) e Parte_1 Per_1
(25.10.2017) – aveva chiesto che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con Per_2 addebito al marito, il quale con condotte intensificatesi nel tempo aveva progressivamente svilito la
2 figura della moglie come donna e madre e più volte l'aveva aggredita sia verbalmente che fisicamente.
Chiedeva, altresì, in via principale l'affido esclusivo della prole con calendarizzazione delle visite paterne senza previsione del pernotto;
subordinatamente, in caso di affido condiviso della prole, chiedeva la collocazione privilegiata dei minori presso di sé. Infine, chiedeva che fosse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il Pt_1 versamento mensile della somma di euro 1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate, salvo le urgenti.
1.2 Con memoria depositata in data 11.10.2018 chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda di addebito, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate che, comunque, respingeva concludendo affinché, pronunciata la separazione dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e con il più ampio diritto di visita per il padre, disponendosi a suo carico un assegno di euro 400,00 per il mantenimento dei minori oltre al 50% di tutte le spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
1.3. La fase presidenziale dopo varie comparizioni personali si concludeva con il provvedimento del 10.9.2019 ed i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente, disponendo quali provvedimenti temporanei ed urgenti l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione privilegiata presso la madre con calendarizzazione delle visite paterne, imponendo al di Pt_1 versare mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di CP_1 euro 600,00 oltre spese straordinarie.
Le parti erano quindi rimesse dinnanzi al Giudice istruttore con concessione dei termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione e risposta.
La depositava memoria integrativa in data 10.10.2019 ed il propria CP_1 Pt_1 comparsa di costituzione e risposta in data 27.11.2029.
La causa era istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio assunzione di prove testimoniali e acquisizione di documenti.
Attesa la presenza di una elevata conflittualità tra le parti e l'allegazione di una regressione dei rapporti dei minori con il padre era dapprima richiesta una relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti per verificare le condizioni di vita dei minori e i loro rapporti con i genitori e, poi, nominato un curatore speciale ai minori che potesse rappresentare gli stessi in giudizio.
Infine, le parti raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti della genitorialità rassegnando conclusioni condivise con il curatore speciale in ordine al regime di affido dei minori, collocazione prevalente e visite con genitore non collocatario.
3 Indi, con sentenza n. 6698/2024 pubblicata in data 4.9.2024 Il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
i sensi dell'art. 151 comma 2° c.c, con addebito al marito;
Pt_1
2- dispone l'affido condiviso dei figli minori e con residenza privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre e modalità di visita come indicate in parte motiva;
3- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella Parte_1 misura di € 700,00 mensili da corrispondere alla ricorrente, con rivalutazione annuale dal maggio
2025;
4- pone a carico di entrambi i coniugi il 50% delle spese straordinarie per i figli come indicato in parte motiva;
5- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …
6.- Pone le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente in capo al resistente che, alla luce del DM
n. 147/2022, per le 4 fasi, liquida in complessivi € 5.331,0, oltre Iva e Cpa se dovute e rimborso spese generali”.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Avverso la suddetta sentenza notificata il 4.9.2024 con ricorso depositato in data
3.10.2024 proponeva tempestivamente appello, per i motivi che di seguito si Parte_1 indicheranno, e, in parziale riforma della decisione appellata, chiedeva che venisse rigettata la domanda di addebito formulata dalla . CP_1
2.2. Nel costituirsi con comparsa depositata in data 28.2.2025 Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
2.3. Disposto lo svolgimento del processo mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte la Corte riservava la decisione senza termini.
3. I motivi di appello.
3.1. L'appellante ha lamentato, in primis, l'omessa valutazione ai fini dell'addebito delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, sebbene le stesse fossero atte a comprovare l'assenza di condotte violente e contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del
. Pt_1
Invero, nel corso dei lavori peritali la non aveva mai raccontato episodi di CP_1 violenza fisica, avendo anzi la CTU riportato che la odierna appellata durante i colloqui svolti dichiarava: “……, di non essere mai ricorsa a cure mediche per i presunti maltrattamenti né di aver
4 subito aggressioni sul piano fisico da parte del marito. Nonostante si sia in più occasioni sollecitato la sig.ra a descrivere gli episodi aggressivi sul punto ella aveva utilizzato CP_1 sempre toni sfumati e rappresentazioni vaghe” (pag. 32 della relazione rigo 8 al rigo 11).
L'appellante ha rilevato che la anche dinnanzi al Pubblico Ministero in sede di CP_1 indagini aveva dichiarato: “Mio marito non mi ha mai colpita” (cfr. verbale del 15.04.2019), sicché ha lamentato l'omessa valutazione dell'attendibilità di quanto dichiarato dalla coniuge.
L'attendibilità avrebbe dovuto considerarsi esclusa dal momento che la donna aveva sporto denuncia in sede penale solo dopo la proposizione del ricorso per separazione allo scopo di danneggiare il marito, ispettore di Polizia, e ciò spiegava la ragione per cui nel tempo ella aveva fornito versioni non concordanti, riferendo di violenze fisiche in sede di denuncia penale e in occasione del referto di PS del Ospedale Evangelico Betania del 27.4.2019, ma negandole poi dinnanzi al P.M. e in sede di consulenza tecnica.
Nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto provato l'addebito “nella consapevolezza di come anche un solo episodio di violenza sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia” (così in motivazione).
3.2. Inoltre, il ha contestato l'erronea valutazione delle prove assunte. Pt_1
Gli unici testi escussi, i genitori della , erano inattendibili atteso il CP_1 coinvolgimento nella conflittualità familiare, ed avevano riferito circostanze per lo più apprese de relato actoris ovvero false, allorquando in particolare avevano dichiarato di aver assistito a episodi in cui il avrebbe usato la forza nei confronti della loro figlia, sebbene la avesse Pt_1 CP_1 negato dinnanzi al P.M. e al CTU come evidenziato in precedenza di aver subito aggressioni fisiche da parte dell'appellante.
Per la falsità delle dichiarazioni rese il ha insistito per la trasmissione degli atti Pt_1 all'Ufficio di Procura affinché valutasse di procedere nei confronti dei genitori della per CP_1 il delitto di falsa testimonianza.
3.3. Infine, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli in commento perché, avendo sempre omesso di valutare ai fini dell'addebito le risultanze della CTU, non avrebbe in definitiva analizzato le ragioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il CTU, invero, aveva evidenziato che la fine dell'unione era da collegarsi causalmente alla reciproca conflittualità tra i coniugi, la cui manifestazione era ben diversa dalle vessazioni unilaterali che normalmente si rinvengono nel delitto di maltrattamenti in famiglia. Il CTU aveva descritto i coniugi come “coppia accidentale o non intenzionale nel senso che le aspettative fantastiche reciproche sono state deluse dalla realtà dei problemi derivanti dalla convivenza e dalla nascita ravvicinata dei due figli” (cfr. consulenza in atti), le cui criticità relazionali erano state
5 determinate da evidenti differenze temperamentali che avevano finito per assumere una dimensione di inconciliabilità della convivenza in una famiglia che mai si era realmente formata vuoi per eventi esterni (il lavoro del sig. ), vuoi per la difformità di vedute (cfr. CTU a pag 35). Pt_1
4. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato alla luce delle seguenti considerazioni.
4.1. In linea generale va premesso che la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, essendo volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.
In particolare, nell'ambito dei processi di famiglia e minorile la consulenza tecnica è utilizzata per acquisire elementi di conoscenza e comprensione atti a far pervenire alla decisione maggiormente rispondente al cosiddetto best interest of child in ordine alla tipologia di affidamento della prole, alla sua collocazione, nonché all'esercizio concreto delle responsabilità genitoriali.
Durante la consulenza, pertanto, viene svolta un'operazione complessa che non si limita all'esame delle qualità personali dei genitori, ma se ne osserva le competenze relazionali e sociali e la capacità di interagire con la prole in modo protettivo e rassicurante rispetto alle loro esigenze.
Nel caso di specie i quesiti posti al CTU risultano proprio relativi alla valutazione della capacità genitoriale e nessuno di essi è volto all'accertamento della responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge in ordine alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Del resto, il G.I. nell'ammettere la consulenza tecnica aveva ben chiarito di riservare al prosieguo ogni decisione istruttoria relativa alla domanda di addebito.
Ebbene, avendo il CTU concluso per l'insussistenza di ragioni ostative all'affido condiviso e per la conferma della collocazione dei minori in via privilegiata presso la madre, appare evidente che nessun vizio di motivazione si rileva allorquando il Tribunale nel decidere proprio sull'affido e collocazione dei minori – decisioni non oggetto di impugnazione- ha omesso di far riferimento alla
CTU svolta, riferendo solo delle conclusioni condivise rassegnate sul punto delle parti. Il Tribunale, invero, ha disciplinato il rapporto dei genitori con i figli quanto ad affido, collocazione e visite conformemente agli accordi raggiunti in sede istruttoria che ha ritenuto non contrari agli interessi della prole come concluso anche dal curatore speciale dei minori e dal P.M.
Tanto premesso, la Corte non ignora che in sede di consulenza, se le parti rendono dichiarazioni al CTU in ordine ai fatti di causa, esse possono acquistare processualmente rilievo, ma sicuramente non è quello che pretende l'appellante, vale a dire di prova piena in ordine alla insussistenza delle condotte allegate dalla rispetto all'addebito. Invero, alle informazioni CP_1 assunte dall'ausiliario nominato di ufficio, direttamente dalle parti in causa, nel corso delle operazioni peritali ex art. 194 c.p.c., non può riconoscersi l'efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria "spontanea" (non certo di quella "provocata", per la quale è richiesto
6 l'espletamento del mezzo di prova tipico del deferimento dell'"interrogatorio formale" che deve essere assunto esclusivamente dal Giudice), e ciò indipendentemente dal rilievo secondo cui il CTU non può supplire alla attività di ricerca e formazione della prova nel processo, demandata in via esclusiva alle parti, atteso il dirimente ed inequivoco disposto dell'art. 229 c.p.c. che - salva l'ipotesi dell' "interrogatorio libero" delle parti ex art. 117 c.p.c., che non viene in considerazione nella specie - richiede, tra i requisiti legali di efficacia, che la dichiarazione confessoria, sia contenuta in un atto processuale "firmato dalla parte personalmente", condizione nella specie non sussiste. Ne segue che alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali, fatte al terzo, potendo al più essere liberamente valutate dal Giudice (cfr.
Cass Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 e ivi in motivazione Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.
1666 del 21/07/1965; id. Sez. L, Sentenza n. 18987 del 11/12/2003. Vedi: Corte cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2865 del 11/03/1995 ; id. Sez. L, Sentenza n. 5345 del 29/05/1998 ; id. Sez. L, Sentenza
n. 6195 del 17/04/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 15411 del 10/08/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012).
Nel caso di specie vi è poi da considerare che le dichiarazioni della sono state CP_1 rese nell'ambito di colloqui utilizzati dalla CTU unitamente ai test di personalità somministrati per giungere a considerazioni di tipo anche psicodiagnostico. Esse sono state riportate dal CTU per sintesi e solo in pochissime circostanze con virgolettati. Spesso poi non viene riportato quanto dichiarato quanto piuttosto la valutazione del CTU come a pag 35 laddove la consulente afferma che la nel riferire le condotte violente del marito non riporta il racconto reso dalla donna CP_1
o le sue parole, ma un giudizio e cioè che la stessa “aveva utilizzato sempre toni sfumati e rappresentazioni vaghe” .
Inoltre, si osserva che nel corso dei colloqui la odierna appellata aveva anche riferito di essere stata, costantemente, denigrata dal coniuge come donna e come madre che il clima era caratterizzato dalla presenza di continui elementi di disaccordo e le violenze verbali che subiva ad opera del marito (cfr. pag 6 dell'elaborato peritale) sicché la valutazione delle dichiarazioni della risulta più complessa di quella proposta dal . CP_1 Pt_1
In definitiva, quindi, nessun vizio della motivazione può dirsi integrato dalla mancata valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla domanda di addebito non ricorrendo l'ipotesi della prova non esaminata in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, sì che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
7 4.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla contestata omessa valutazione delle considerazioni del CTU in ordine alla fine dell'unione.
Sul punto, inoltre, va ribadito che l'accertamento e la valutazione degli elementi rilevanti in ordine all'addebito non è stata certa demandata al CTU e che la sussumibilità della fattispecie concreta riscontrata nel corso dell'istruttoria tra le ipotesi rientrati tra le violazioni dei doveri del matrimonio rilevanti ex art 151 c.c. è riservata al giudice.
Invero, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). L'accertamento dell'addebito non è poi escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti anche prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione (cfr. Cass
Sez. 1, ord n. 11631 del 30/04/2024). Invero, la mera presenza di difficoltà e disaccordi nel corso del matrimonio non può portare ad escludere che l'intollerabilità della convivenza matrimoniale possa essere stata causata da fatti specifici tenuti da uno dei coniugi che, da soli o nel loro susseguirsi, hanno reso non più possibile per l'altro continuare a vivere insieme al coniuge.
Occorre, infatti, distinguere l'esistenza di un rapporto, che possa darsi anche dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata
(cfr. in motivazione Cass ord. 11631 cit.).
4.3. Tali considerazioni impongono, quindi, di passare ad analizzare l'ulteriore motivo di impugnazione, vale a dire l'asserita erroneità della valutazione delle prove documentali e testimoniali compiuta dal Tribunale ai fini dell'addebito.
Ebbene, in primo luogo va sgombrato il campo dalle considerazioni svolte dalla difesa del in ordine alla omessa valutazione da parte del Tribunale della attendibilità della . Pt_1 CP_1
Diversamente dal giudizio penale dove il soggetto individuato come persona offesa può essere chiamato a testimoniare sicché il Tribunale deve valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, non altrettanto accade nel giudizio civile ove la parte non è chiamata a
8 testimoniare, ma al più le può essere deferito interrogatorio formale allo scopo di provocarne la confessione.
L'appellante, tuttavia, non si duole della mancata ammissione dell'interrogatorio formale della e in ordine al valore da attribuire alle dichiarazioni rese dalla appellata nel corso CP_1 della CTU si è già detto.
Quanto a quelle rese dinnanzi al P.M. in sede di indagine penale occorre evidenziare che è vero che la rispondeva di non aver subito aggressioni fisiche, ma è altrettanto vero che CP_1 la stessa dichiarava altresì che lo stesso aveva sempre mimato gesti violenti nei suoi confronti, usando prole aggressive. In sostanza dichiarazioni analoghe a quelle riportate in sede di CTU.
Il Tribunale è passato, quindi, a riportare le allegazioni della in ordine CP_1 all'addebito e cioè le condotte aggressive verbali, avendo il posto in essere una condotta Pt_1 svalutante della sua figura di madre e di moglie, nonché quelle fisiche, consistite in strattonamenti o spinte per incuterle timore anche in presenza dei figli piccoli, richiamando la documentazione prodotta. Sul punto, il Tribunale ha riportato la denuncia sporta contro il in data 18.3.2019, Pt_1 dando atto che nel corpo della stessa la aveva specificato che il marito non l'avrebbe CP_1 colpita fisicamente ma avrebbe posto in essere nei suoi confronti, nel corso del tempo, ripetuti atti di violenza psicologica atti a svilirla e coartarne la sua volontà, per metterle paura e soggiogarla.
Ha riportato anche che la stessa era stata inviata a valutazione al Centro Dafne Presso l'UOC del
DA in data 12.6.2019, e che la aveva prodotto altresì un referto di PS dell' CP_1
Ospedale Evangelico Betania del 27.4.2019 (nel quale si attesta che la riferisce di aver CP_1 subito aggressione verbale da persona nota in casa, in Corso Garibaldi a Portici). Tuttavia, il
Tribunale non risulta aver fondato la propria decisione sulla scorta dei suddetti elementi (i referti sono, peraltro, successivi di alcuni mesi alla interruzione della convivenza), considerandoli piuttosto quali meri fatti storici, alla stregua del rinvio a giudizio del per il delitto di maltrattamenti Pt_1 intervenuto nel 2021. Sul punto, invero, il Tribunale ha sottolineato che non era stato documentato l'esito del processo penale nelle more instaurato. Del resto, va rammentato che in linea generale, è da escludersi la sussistenza della pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli
9 effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (cfr. Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023) .
Il Tribunale piuttosto ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali assunte su quei capitoli di prova che ha ritenuto sufficientemente circostanziati.
In particolare, risulta agli atti che la ha indicato con precisione vari episodi, CP_1 specificando date e descrivendo con dovizia di particolari le condotte contestate al (minacce, Pt_1 ingiurie, frasi scurrili ecc.), avendo, altresì, allegato di avere provveduto a registrare i litigi con il coniuge in talune circostanze. In effetti, dagli atti del giudizio di prime cure emerge che le trascrizioni di dette registrazioni sono state allegate in sede penale unitamente ai supporti analogici, mentre nel giudizio di separazione sono state prodotte solo delle trascrizioni. Queste ultime non sono state utilizzate dal Tribunale quali prove atipiche, non venendo nemmeno citate e, del resto, il ne aveva eccepito la inutilizzabilità ai fini del decidere in ragione, in particolare, della Pt_1 contestata mancanza di prova della fedeltà delle trascrizioni in assenza del supporto contenente le registrazioni e di perizia fonica che verificasse la riferibilità alle parti ed eventuali manipolazioni o interpolazioni.
Ebbene, la difesa del non impugna il provvedimento di ammissione della prova Pt_1 orale, contestando, invece, la valutazione offerta dal Tribunale delle dichiarazioni testimoniali assunte per i motivi riportati sub 3.2..
Ciò posto, in ordine all'(in)attendibilità dei genitori della per essere gli stessi CP_1 coinvolti nella conflittualità familiare occorre premettere che nelle vicende familiari il più del volte i testi da escutere sono legati alle parti da vincoli di parentela se non altro perché le dinamiche rilevanti spesso si realizzano, come allegato nel caso di specie, tra le mura domestiche. Quanto alla coppia è emerso che i coniugi allorquando si trasferirono a vivere in Campania, Persona_3 essi soggiornavano presso l'abitazione dei genitori della appellata. Pertanto, è assolutamente verosimile e ragionevole che i genitori della donna abbiano appreso delle condotte del non Pt_1 solo de relato actoris, come del tutto correttamente riferito, ma anche in via diretta.
Si osserva poi che a fronte delle domande poste con riferimento ai capitoli ammessi le deposizioni rese risultano sufficientemente coerenti e specifiche tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell'età dei genitori della . Entrambi hanno confermato che il era molto CP_1 Pt_1 aggressivo verbalmente nei confronti della moglie, che egli era solito ingiuriarla e usare un linguaggio scurrile;
che la figlia aveva loro riferito di essere stata malmenata quando si trovavano a
Torino. Entrambi hanno poi riferito del litigio avuto nel dicembre 2017 a ridosso della nascita del secondogenito allorquando il non si era limitato ad inveire contro la moglie e minacciarla, Pt_1
10 ma l'aveva preso per un braccio la , strattonandola con forza tanto da farla cadere, CP_1 abbandonando poi la casa dei suoceri e non farvi più rientro.
La coincidenza delle dichiarazioni è stata quindi valutata dal Tribunale che l'ha ritenuta non scalfita dalla circostanza che la avesse altrove negato di essere stata aggredita CP_1 fisicamente dal marito. Invero, il Tribunale ha ritenuto che le condotte rilevanti ai fini dell'addebito consistevano soprattutto nei comportamenti ripetuti nel tempo ostili, vessatori, svalutanti ed ingiuriosi nei confronti della moglie anche in presenza dei minori e su tali condotte i testi hanno reso dichiarazioni coincidenti, s^ che il Tribunale ha respinto la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura, con decisione che la Corte condivide.
Il Tribunale ha quindi ritenuto gravi i comportamenti del , correttamente Pt_1 qualificandoli come manifestazioni di una condotta violenta assolutamente ingiustificabile, anche lì dove si registrava già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie la decisione assunta dal Tribunale è immune alle critiche svolte dalla difesa del , la quale, incentrando i motivi di contestazione Pt_1 sostanzialmente sulla asserita mancanza di prova di violenze fisiche, finisce per tralasciare il nucleo centrale della sentenza impugnata, che consiste nell'affermazione che le condotte ingiuriose, di reiterata svalutazione della , di aggressività verbale, comunque, hanno integrato e CP_1 integrano la violazione del dovere di assistenza morale e collaborazione che l'art 143 c.c. pone ai coniugi ed hanno determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, interrotta, peraltro, dal , il quale, dopo l'ennesimo episodio di discussione degenerata in condotte Pt_1 aggressive da parte dell'uomo (dicembre 2017), lasciava la casa dei suoceri ove la coppia nelle more di una sistemazione autonoma momentaneamente viveva.
4.4. Corretta, infine, la decisione del Tribunale di Napoli di condanna del al Pt_1 pagamento delle spese processuali in favore della in forza del principio della CP_1 soccombenza
Anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata va integralmente confermata.
5. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo nei valori tra i minimi e i medi a norma del DM n. Pt_1
55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 6698/2024 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 4.9.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Pt_1 CP_1 che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115/2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Silvana Sica
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Persona e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Sica Presidente
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1
DI (C.f. ) con studio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 67; C.F._2
Appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Controparte_1 C.F._3
CA (C.F.: ) con studio in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 11, C.F._4
Appellata
NONCHE'
1 Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 19.9.2025 riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello ossia:
“- in parziale riforma della Sentenza n. 7698/ 2024 emessa dal Tribunale di Napoli - 1^ Sez. Civile,
Giudice estensore, dott.ssa Immacolata Cozzolino - resa nel Giudizio R.G. n. 13773/2018 - pubblicata e notificata il 04.09.2024, rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del sig. assolutamente priva di qualsivoglia fondamento così come su ampiamente Parte_1 argomentato;
- Condannare parte appellata alla ripetizione delle spese e compensi già corrisposti per il I grado di giudizio dall'appellante onde evitare l'aggravio di costi a suo carico;
- Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 19.9.2025 ossia:
“ In via principale,
1. Confermare la Sentenza n. 7698/2024 del 04/09/2024, resa nel giudizio di separazione recante
R.G. n. 13773/2018 dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dott.ssa Cozzolino.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 3.5.2018, – premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio con il 29.7.2015 dal quale erano nati (13.5.2016) e Parte_1 Per_1
(25.10.2017) – aveva chiesto che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con Per_2 addebito al marito, il quale con condotte intensificatesi nel tempo aveva progressivamente svilito la
2 figura della moglie come donna e madre e più volte l'aveva aggredita sia verbalmente che fisicamente.
Chiedeva, altresì, in via principale l'affido esclusivo della prole con calendarizzazione delle visite paterne senza previsione del pernotto;
subordinatamente, in caso di affido condiviso della prole, chiedeva la collocazione privilegiata dei minori presso di sé. Infine, chiedeva che fosse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il Pt_1 versamento mensile della somma di euro 1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate, salvo le urgenti.
1.2 Con memoria depositata in data 11.10.2018 chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda di addebito, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate che, comunque, respingeva concludendo affinché, pronunciata la separazione dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e con il più ampio diritto di visita per il padre, disponendosi a suo carico un assegno di euro 400,00 per il mantenimento dei minori oltre al 50% di tutte le spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
1.3. La fase presidenziale dopo varie comparizioni personali si concludeva con il provvedimento del 10.9.2019 ed i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente, disponendo quali provvedimenti temporanei ed urgenti l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione privilegiata presso la madre con calendarizzazione delle visite paterne, imponendo al di Pt_1 versare mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di CP_1 euro 600,00 oltre spese straordinarie.
Le parti erano quindi rimesse dinnanzi al Giudice istruttore con concessione dei termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione e risposta.
La depositava memoria integrativa in data 10.10.2019 ed il propria CP_1 Pt_1 comparsa di costituzione e risposta in data 27.11.2029.
La causa era istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio assunzione di prove testimoniali e acquisizione di documenti.
Attesa la presenza di una elevata conflittualità tra le parti e l'allegazione di una regressione dei rapporti dei minori con il padre era dapprima richiesta una relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti per verificare le condizioni di vita dei minori e i loro rapporti con i genitori e, poi, nominato un curatore speciale ai minori che potesse rappresentare gli stessi in giudizio.
Infine, le parti raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti della genitorialità rassegnando conclusioni condivise con il curatore speciale in ordine al regime di affido dei minori, collocazione prevalente e visite con genitore non collocatario.
3 Indi, con sentenza n. 6698/2024 pubblicata in data 4.9.2024 Il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
i sensi dell'art. 151 comma 2° c.c, con addebito al marito;
Pt_1
2- dispone l'affido condiviso dei figli minori e con residenza privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre e modalità di visita come indicate in parte motiva;
3- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella Parte_1 misura di € 700,00 mensili da corrispondere alla ricorrente, con rivalutazione annuale dal maggio
2025;
4- pone a carico di entrambi i coniugi il 50% delle spese straordinarie per i figli come indicato in parte motiva;
5- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …
6.- Pone le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente in capo al resistente che, alla luce del DM
n. 147/2022, per le 4 fasi, liquida in complessivi € 5.331,0, oltre Iva e Cpa se dovute e rimborso spese generali”.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Avverso la suddetta sentenza notificata il 4.9.2024 con ricorso depositato in data
3.10.2024 proponeva tempestivamente appello, per i motivi che di seguito si Parte_1 indicheranno, e, in parziale riforma della decisione appellata, chiedeva che venisse rigettata la domanda di addebito formulata dalla . CP_1
2.2. Nel costituirsi con comparsa depositata in data 28.2.2025 Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
2.3. Disposto lo svolgimento del processo mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte la Corte riservava la decisione senza termini.
3. I motivi di appello.
3.1. L'appellante ha lamentato, in primis, l'omessa valutazione ai fini dell'addebito delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, sebbene le stesse fossero atte a comprovare l'assenza di condotte violente e contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del
. Pt_1
Invero, nel corso dei lavori peritali la non aveva mai raccontato episodi di CP_1 violenza fisica, avendo anzi la CTU riportato che la odierna appellata durante i colloqui svolti dichiarava: “……, di non essere mai ricorsa a cure mediche per i presunti maltrattamenti né di aver
4 subito aggressioni sul piano fisico da parte del marito. Nonostante si sia in più occasioni sollecitato la sig.ra a descrivere gli episodi aggressivi sul punto ella aveva utilizzato CP_1 sempre toni sfumati e rappresentazioni vaghe” (pag. 32 della relazione rigo 8 al rigo 11).
L'appellante ha rilevato che la anche dinnanzi al Pubblico Ministero in sede di CP_1 indagini aveva dichiarato: “Mio marito non mi ha mai colpita” (cfr. verbale del 15.04.2019), sicché ha lamentato l'omessa valutazione dell'attendibilità di quanto dichiarato dalla coniuge.
L'attendibilità avrebbe dovuto considerarsi esclusa dal momento che la donna aveva sporto denuncia in sede penale solo dopo la proposizione del ricorso per separazione allo scopo di danneggiare il marito, ispettore di Polizia, e ciò spiegava la ragione per cui nel tempo ella aveva fornito versioni non concordanti, riferendo di violenze fisiche in sede di denuncia penale e in occasione del referto di PS del Ospedale Evangelico Betania del 27.4.2019, ma negandole poi dinnanzi al P.M. e in sede di consulenza tecnica.
Nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto provato l'addebito “nella consapevolezza di come anche un solo episodio di violenza sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia” (così in motivazione).
3.2. Inoltre, il ha contestato l'erronea valutazione delle prove assunte. Pt_1
Gli unici testi escussi, i genitori della , erano inattendibili atteso il CP_1 coinvolgimento nella conflittualità familiare, ed avevano riferito circostanze per lo più apprese de relato actoris ovvero false, allorquando in particolare avevano dichiarato di aver assistito a episodi in cui il avrebbe usato la forza nei confronti della loro figlia, sebbene la avesse Pt_1 CP_1 negato dinnanzi al P.M. e al CTU come evidenziato in precedenza di aver subito aggressioni fisiche da parte dell'appellante.
Per la falsità delle dichiarazioni rese il ha insistito per la trasmissione degli atti Pt_1 all'Ufficio di Procura affinché valutasse di procedere nei confronti dei genitori della per CP_1 il delitto di falsa testimonianza.
3.3. Infine, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli in commento perché, avendo sempre omesso di valutare ai fini dell'addebito le risultanze della CTU, non avrebbe in definitiva analizzato le ragioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il CTU, invero, aveva evidenziato che la fine dell'unione era da collegarsi causalmente alla reciproca conflittualità tra i coniugi, la cui manifestazione era ben diversa dalle vessazioni unilaterali che normalmente si rinvengono nel delitto di maltrattamenti in famiglia. Il CTU aveva descritto i coniugi come “coppia accidentale o non intenzionale nel senso che le aspettative fantastiche reciproche sono state deluse dalla realtà dei problemi derivanti dalla convivenza e dalla nascita ravvicinata dei due figli” (cfr. consulenza in atti), le cui criticità relazionali erano state
5 determinate da evidenti differenze temperamentali che avevano finito per assumere una dimensione di inconciliabilità della convivenza in una famiglia che mai si era realmente formata vuoi per eventi esterni (il lavoro del sig. ), vuoi per la difformità di vedute (cfr. CTU a pag 35). Pt_1
4. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato alla luce delle seguenti considerazioni.
4.1. In linea generale va premesso che la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, essendo volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.
In particolare, nell'ambito dei processi di famiglia e minorile la consulenza tecnica è utilizzata per acquisire elementi di conoscenza e comprensione atti a far pervenire alla decisione maggiormente rispondente al cosiddetto best interest of child in ordine alla tipologia di affidamento della prole, alla sua collocazione, nonché all'esercizio concreto delle responsabilità genitoriali.
Durante la consulenza, pertanto, viene svolta un'operazione complessa che non si limita all'esame delle qualità personali dei genitori, ma se ne osserva le competenze relazionali e sociali e la capacità di interagire con la prole in modo protettivo e rassicurante rispetto alle loro esigenze.
Nel caso di specie i quesiti posti al CTU risultano proprio relativi alla valutazione della capacità genitoriale e nessuno di essi è volto all'accertamento della responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge in ordine alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Del resto, il G.I. nell'ammettere la consulenza tecnica aveva ben chiarito di riservare al prosieguo ogni decisione istruttoria relativa alla domanda di addebito.
Ebbene, avendo il CTU concluso per l'insussistenza di ragioni ostative all'affido condiviso e per la conferma della collocazione dei minori in via privilegiata presso la madre, appare evidente che nessun vizio di motivazione si rileva allorquando il Tribunale nel decidere proprio sull'affido e collocazione dei minori – decisioni non oggetto di impugnazione- ha omesso di far riferimento alla
CTU svolta, riferendo solo delle conclusioni condivise rassegnate sul punto delle parti. Il Tribunale, invero, ha disciplinato il rapporto dei genitori con i figli quanto ad affido, collocazione e visite conformemente agli accordi raggiunti in sede istruttoria che ha ritenuto non contrari agli interessi della prole come concluso anche dal curatore speciale dei minori e dal P.M.
Tanto premesso, la Corte non ignora che in sede di consulenza, se le parti rendono dichiarazioni al CTU in ordine ai fatti di causa, esse possono acquistare processualmente rilievo, ma sicuramente non è quello che pretende l'appellante, vale a dire di prova piena in ordine alla insussistenza delle condotte allegate dalla rispetto all'addebito. Invero, alle informazioni CP_1 assunte dall'ausiliario nominato di ufficio, direttamente dalle parti in causa, nel corso delle operazioni peritali ex art. 194 c.p.c., non può riconoscersi l'efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria "spontanea" (non certo di quella "provocata", per la quale è richiesto
6 l'espletamento del mezzo di prova tipico del deferimento dell'"interrogatorio formale" che deve essere assunto esclusivamente dal Giudice), e ciò indipendentemente dal rilievo secondo cui il CTU non può supplire alla attività di ricerca e formazione della prova nel processo, demandata in via esclusiva alle parti, atteso il dirimente ed inequivoco disposto dell'art. 229 c.p.c. che - salva l'ipotesi dell' "interrogatorio libero" delle parti ex art. 117 c.p.c., che non viene in considerazione nella specie - richiede, tra i requisiti legali di efficacia, che la dichiarazione confessoria, sia contenuta in un atto processuale "firmato dalla parte personalmente", condizione nella specie non sussiste. Ne segue che alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali, fatte al terzo, potendo al più essere liberamente valutate dal Giudice (cfr.
Cass Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 e ivi in motivazione Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.
1666 del 21/07/1965; id. Sez. L, Sentenza n. 18987 del 11/12/2003. Vedi: Corte cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2865 del 11/03/1995 ; id. Sez. L, Sentenza n. 5345 del 29/05/1998 ; id. Sez. L, Sentenza
n. 6195 del 17/04/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 15411 del 10/08/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012).
Nel caso di specie vi è poi da considerare che le dichiarazioni della sono state CP_1 rese nell'ambito di colloqui utilizzati dalla CTU unitamente ai test di personalità somministrati per giungere a considerazioni di tipo anche psicodiagnostico. Esse sono state riportate dal CTU per sintesi e solo in pochissime circostanze con virgolettati. Spesso poi non viene riportato quanto dichiarato quanto piuttosto la valutazione del CTU come a pag 35 laddove la consulente afferma che la nel riferire le condotte violente del marito non riporta il racconto reso dalla donna CP_1
o le sue parole, ma un giudizio e cioè che la stessa “aveva utilizzato sempre toni sfumati e rappresentazioni vaghe” .
Inoltre, si osserva che nel corso dei colloqui la odierna appellata aveva anche riferito di essere stata, costantemente, denigrata dal coniuge come donna e come madre che il clima era caratterizzato dalla presenza di continui elementi di disaccordo e le violenze verbali che subiva ad opera del marito (cfr. pag 6 dell'elaborato peritale) sicché la valutazione delle dichiarazioni della risulta più complessa di quella proposta dal . CP_1 Pt_1
In definitiva, quindi, nessun vizio della motivazione può dirsi integrato dalla mancata valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla domanda di addebito non ricorrendo l'ipotesi della prova non esaminata in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, sì che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
7 4.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla contestata omessa valutazione delle considerazioni del CTU in ordine alla fine dell'unione.
Sul punto, inoltre, va ribadito che l'accertamento e la valutazione degli elementi rilevanti in ordine all'addebito non è stata certa demandata al CTU e che la sussumibilità della fattispecie concreta riscontrata nel corso dell'istruttoria tra le ipotesi rientrati tra le violazioni dei doveri del matrimonio rilevanti ex art 151 c.c. è riservata al giudice.
Invero, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). L'accertamento dell'addebito non è poi escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti anche prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione (cfr. Cass
Sez. 1, ord n. 11631 del 30/04/2024). Invero, la mera presenza di difficoltà e disaccordi nel corso del matrimonio non può portare ad escludere che l'intollerabilità della convivenza matrimoniale possa essere stata causata da fatti specifici tenuti da uno dei coniugi che, da soli o nel loro susseguirsi, hanno reso non più possibile per l'altro continuare a vivere insieme al coniuge.
Occorre, infatti, distinguere l'esistenza di un rapporto, che possa darsi anche dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata
(cfr. in motivazione Cass ord. 11631 cit.).
4.3. Tali considerazioni impongono, quindi, di passare ad analizzare l'ulteriore motivo di impugnazione, vale a dire l'asserita erroneità della valutazione delle prove documentali e testimoniali compiuta dal Tribunale ai fini dell'addebito.
Ebbene, in primo luogo va sgombrato il campo dalle considerazioni svolte dalla difesa del in ordine alla omessa valutazione da parte del Tribunale della attendibilità della . Pt_1 CP_1
Diversamente dal giudizio penale dove il soggetto individuato come persona offesa può essere chiamato a testimoniare sicché il Tribunale deve valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, non altrettanto accade nel giudizio civile ove la parte non è chiamata a
8 testimoniare, ma al più le può essere deferito interrogatorio formale allo scopo di provocarne la confessione.
L'appellante, tuttavia, non si duole della mancata ammissione dell'interrogatorio formale della e in ordine al valore da attribuire alle dichiarazioni rese dalla appellata nel corso CP_1 della CTU si è già detto.
Quanto a quelle rese dinnanzi al P.M. in sede di indagine penale occorre evidenziare che è vero che la rispondeva di non aver subito aggressioni fisiche, ma è altrettanto vero che CP_1 la stessa dichiarava altresì che lo stesso aveva sempre mimato gesti violenti nei suoi confronti, usando prole aggressive. In sostanza dichiarazioni analoghe a quelle riportate in sede di CTU.
Il Tribunale è passato, quindi, a riportare le allegazioni della in ordine CP_1 all'addebito e cioè le condotte aggressive verbali, avendo il posto in essere una condotta Pt_1 svalutante della sua figura di madre e di moglie, nonché quelle fisiche, consistite in strattonamenti o spinte per incuterle timore anche in presenza dei figli piccoli, richiamando la documentazione prodotta. Sul punto, il Tribunale ha riportato la denuncia sporta contro il in data 18.3.2019, Pt_1 dando atto che nel corpo della stessa la aveva specificato che il marito non l'avrebbe CP_1 colpita fisicamente ma avrebbe posto in essere nei suoi confronti, nel corso del tempo, ripetuti atti di violenza psicologica atti a svilirla e coartarne la sua volontà, per metterle paura e soggiogarla.
Ha riportato anche che la stessa era stata inviata a valutazione al Centro Dafne Presso l'UOC del
DA in data 12.6.2019, e che la aveva prodotto altresì un referto di PS dell' CP_1
Ospedale Evangelico Betania del 27.4.2019 (nel quale si attesta che la riferisce di aver CP_1 subito aggressione verbale da persona nota in casa, in Corso Garibaldi a Portici). Tuttavia, il
Tribunale non risulta aver fondato la propria decisione sulla scorta dei suddetti elementi (i referti sono, peraltro, successivi di alcuni mesi alla interruzione della convivenza), considerandoli piuttosto quali meri fatti storici, alla stregua del rinvio a giudizio del per il delitto di maltrattamenti Pt_1 intervenuto nel 2021. Sul punto, invero, il Tribunale ha sottolineato che non era stato documentato l'esito del processo penale nelle more instaurato. Del resto, va rammentato che in linea generale, è da escludersi la sussistenza della pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli
9 effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (cfr. Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023) .
Il Tribunale piuttosto ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali assunte su quei capitoli di prova che ha ritenuto sufficientemente circostanziati.
In particolare, risulta agli atti che la ha indicato con precisione vari episodi, CP_1 specificando date e descrivendo con dovizia di particolari le condotte contestate al (minacce, Pt_1 ingiurie, frasi scurrili ecc.), avendo, altresì, allegato di avere provveduto a registrare i litigi con il coniuge in talune circostanze. In effetti, dagli atti del giudizio di prime cure emerge che le trascrizioni di dette registrazioni sono state allegate in sede penale unitamente ai supporti analogici, mentre nel giudizio di separazione sono state prodotte solo delle trascrizioni. Queste ultime non sono state utilizzate dal Tribunale quali prove atipiche, non venendo nemmeno citate e, del resto, il ne aveva eccepito la inutilizzabilità ai fini del decidere in ragione, in particolare, della Pt_1 contestata mancanza di prova della fedeltà delle trascrizioni in assenza del supporto contenente le registrazioni e di perizia fonica che verificasse la riferibilità alle parti ed eventuali manipolazioni o interpolazioni.
Ebbene, la difesa del non impugna il provvedimento di ammissione della prova Pt_1 orale, contestando, invece, la valutazione offerta dal Tribunale delle dichiarazioni testimoniali assunte per i motivi riportati sub 3.2..
Ciò posto, in ordine all'(in)attendibilità dei genitori della per essere gli stessi CP_1 coinvolti nella conflittualità familiare occorre premettere che nelle vicende familiari il più del volte i testi da escutere sono legati alle parti da vincoli di parentela se non altro perché le dinamiche rilevanti spesso si realizzano, come allegato nel caso di specie, tra le mura domestiche. Quanto alla coppia è emerso che i coniugi allorquando si trasferirono a vivere in Campania, Persona_3 essi soggiornavano presso l'abitazione dei genitori della appellata. Pertanto, è assolutamente verosimile e ragionevole che i genitori della donna abbiano appreso delle condotte del non Pt_1 solo de relato actoris, come del tutto correttamente riferito, ma anche in via diretta.
Si osserva poi che a fronte delle domande poste con riferimento ai capitoli ammessi le deposizioni rese risultano sufficientemente coerenti e specifiche tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell'età dei genitori della . Entrambi hanno confermato che il era molto CP_1 Pt_1 aggressivo verbalmente nei confronti della moglie, che egli era solito ingiuriarla e usare un linguaggio scurrile;
che la figlia aveva loro riferito di essere stata malmenata quando si trovavano a
Torino. Entrambi hanno poi riferito del litigio avuto nel dicembre 2017 a ridosso della nascita del secondogenito allorquando il non si era limitato ad inveire contro la moglie e minacciarla, Pt_1
10 ma l'aveva preso per un braccio la , strattonandola con forza tanto da farla cadere, CP_1 abbandonando poi la casa dei suoceri e non farvi più rientro.
La coincidenza delle dichiarazioni è stata quindi valutata dal Tribunale che l'ha ritenuta non scalfita dalla circostanza che la avesse altrove negato di essere stata aggredita CP_1 fisicamente dal marito. Invero, il Tribunale ha ritenuto che le condotte rilevanti ai fini dell'addebito consistevano soprattutto nei comportamenti ripetuti nel tempo ostili, vessatori, svalutanti ed ingiuriosi nei confronti della moglie anche in presenza dei minori e su tali condotte i testi hanno reso dichiarazioni coincidenti, s^ che il Tribunale ha respinto la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura, con decisione che la Corte condivide.
Il Tribunale ha quindi ritenuto gravi i comportamenti del , correttamente Pt_1 qualificandoli come manifestazioni di una condotta violenta assolutamente ingiustificabile, anche lì dove si registrava già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie la decisione assunta dal Tribunale è immune alle critiche svolte dalla difesa del , la quale, incentrando i motivi di contestazione Pt_1 sostanzialmente sulla asserita mancanza di prova di violenze fisiche, finisce per tralasciare il nucleo centrale della sentenza impugnata, che consiste nell'affermazione che le condotte ingiuriose, di reiterata svalutazione della , di aggressività verbale, comunque, hanno integrato e CP_1 integrano la violazione del dovere di assistenza morale e collaborazione che l'art 143 c.c. pone ai coniugi ed hanno determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, interrotta, peraltro, dal , il quale, dopo l'ennesimo episodio di discussione degenerata in condotte Pt_1 aggressive da parte dell'uomo (dicembre 2017), lasciava la casa dei suoceri ove la coppia nelle more di una sistemazione autonoma momentaneamente viveva.
4.4. Corretta, infine, la decisione del Tribunale di Napoli di condanna del al Pt_1 pagamento delle spese processuali in favore della in forza del principio della CP_1 soccombenza
Anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata va integralmente confermata.
5. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo nei valori tra i minimi e i medi a norma del DM n. Pt_1
55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 6698/2024 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 4.9.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Pt_1 CP_1 che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115/2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Silvana Sica
12