Articolo 1 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 2
Versione
27 settembre 1941
Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941