Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.