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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 122 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Bancheri Parte_3 C.F._3
in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Fernando M. Gabetta che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti, Notaio in Sassari. Persona_1
- appellata -
in punto a: fideiussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.645 cpc e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto opposizione al D.I. n.997/2017, reso dal Tribunale di Sassari, su istanza della CP_2
[...
[...] con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 244.253,57, dai medesimi dovuta
[...]
in qualità di fideiussori della soc. D.S.A. s.r.l. (già fallita), con la quale la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di leasing.
Hanno dedotto, tra le altre, 1) l'inefficacia del D.I. siccome non notificato nel termine di legge;
2) la parziale estinzione del credito azionato dall'opposta la quale si era pure insinuata al fallimento della
D.S.A.; 3) la violazione del divieto di cui all'art.1283 c.c.; 4) la violazione dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1284 c.c.; 5) la vessatorietà delle clausole in punto di interessi del rapporto fideiussorio;
6) la violazione dei principi di buona fede e correttezza;
7) l'illegittimità e la invalidità delle fideiussioni
(relativamente alle quali hanno disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta).
Hanno quindi concluso per la revoca del D.I. e per il rigetto di tutte le domande di pagamento introdotte dall'opposta.
La all'atto della sua costituzione in giudizio ha lamentato in limine che, Controparte_1
erroneamente, l'udienza ex art.183 cpc si era tenuta un anno prima rispetto a quella indicata nell'atto di citazione in opposizione.
Nel merito, inter alia, ha dedotto 1) di aver fatto istanza di proroga del termine per la notifica del D.I., accolta dal Tribunale;
2) l'infondatezza dell'eccezione di avvenuto parziale pagamento, poiché i corrispettivi versati erano relativi al periodo 2008 – 2012 laddove il credito azionato con il ricorso per ingiunzione interessava il periodo dal 1.1.2013 al 1.11.2014; 3) l'infondatezza delle doglianze avuto riguardo ai richiesti pagamenti degli interessi di mora e alla commissione di massimo scoperto;
4) la non pertinenza del richiamo all'art. 117 d. lgs. n. 385/1993; 5) l'impossibilità di riconoscere agli opponenti la qualifica di consumatori, questi agendo per scopi imprenditoriali;
6) l'infondatezza di ogni censura come dedotta in riferimento alle fideiussioni.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, CTU contabile e CTU grafologica.
Con sentenza n. 183/2024, pubblicata il 9.2.2024, l'adito Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alle spese di CTU e alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la stessa hanno interposto gravame i con il quale hanno dedotto che A) dovevano Parte_1
ritenersi nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante in relazione alle clausole contrastanti con l'art.2, II co, lett. a) della L.287/1990 e con l'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: segnatamente i contratti dovevano intendersi
2 parzialmente nulli – v. art.1419 c.c. - “in relazione alle sole clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; B) tali dovevano intendersi la clausola di riviviscenza della fideiussione (art.2), la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.6) e la clausola di permanenza del
vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art.8) dello schema contrattuale predisposto dall'ABI il 4.3.2003, censurato dalla Banca d'AL con provvedimento n.55 del 2005; C) la normativa antitrust doveva ritenersi applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche alle fideiussioni specifiche.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per la dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni de quibus e per la dichiarazione di decadenza dall'azione proposta per decorrenza del termine ex art.1957 c.c., vinte le spese.
L'appellata ha resistito al gravame denunziando 1) la decadenza degli appellanti dalla proposizione dell'eccezione ex art.1957 c.c. siccome eccezione in senso stretto;
2) l'esclusione delle fideiussioni ordinarie dall'ambito di applicazione del provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL; 3) la decadenza degli appellanti dalla facoltà di introdurre in causa nuovi documenti.
*
L'appello non può essere accolto.
Hanno eccepito gli appellanti la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione in scrutino per violazione della legge antitrust: segnatamente, detta nullità colpirebbe quelle fideiussioni redatte su moduli che riproducono clausole (nn. 2, 6 e 8) che appartengono allo schema di fideiussioni omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria AL (c.d. schema ABI) dichiarate nulle - perché restrittive della libera concorrenza - dal provvedimento della Banca d'AL n.55 del 2005.
Hanno ulteriormente dedotto che la normativa antitrust doveva ritenersi applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche alle fideiussioni specifiche (quale quelle in disamina).
Gli assunti difensivi sono infondati.
In limine si osserva che non risultano mai prodotti in atti né lo schema ABI né, tanto meno, il provvedimento reso dall'Autorità di Vigilanza di cui si è detto: detta situazione preclude a questa
Corte ogni riscontro sulla nullità invocata nell'atto di gravame (v. a conforto Cass. 863/2025 per cui
“la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza,
posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata in ogni stato e grado del
processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante
3 della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, II co, c.p.c.”).
È, poi, appena il caso di osservare che neppure con riferimento al provvedimento della Banca d'AL
(trattandosi di atto regolamentare), potrebbe essere legittimamente applicato il principio iura novit
curia (per una applicazione del principio v. da ultimo Cass. 8659/2025).
A nulla valgono neppure le (nuove) produzioni documentali curate unitamente all'atto di appello dovendosene evidenziare la tardività (e conseguente inammissibilità) ex art.345 c.p.c.: e ciò in ossequio al fondamentale insegnamento per cui se è vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è parimenti vero che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, devono essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni maturate, non essendo consentito ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex multis Cass. 4867/24).
Né miglior sorte può neppure riconoscersi alle ulteriori doglianze.
Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte “in tema di tutela della concorrenza e del
mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'AL, concernendo le sole fideiussioni
omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su
contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a
dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata: infatti, la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di
fideiussione "omnibus" [..] determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti
clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle
sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente
invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e clientei” (v. Cass. 21841/2024; Cass. 26847/2024; più di recente v. anche Cass.
8872/2025).
Trattasi esattamente della situazione per cui è causa ove vengono in considerazione le fideiussioni specifiche sottoscritte dagli appellanti di tal che devono ritenersi infondate (o, quanto Parte_1
meno, non dimostrate) le ragioni poste a fondamento del gravame.
4 Da ultimo, rileva questa Corte anche quanto in appresso.
La Suprema Corte, anche in materia, ha avuto modo di ribadire che l'eccezione ex art.1957 c.c. è un eccezione in senso stretto (cosicché neppure è proponibile per la prima volta in appello).
Si legge nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità che “se la regola di legge, da applicare,
nel contratto "a valle", come conseguenza della nullità parziale derivante dall'intesa restrittiva "a monte", è quella di cui all'art.1957 c.c. in tema di decadenza del creditore dall'azione verso il
fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l'art.345 cpc” (così v. Cass. 16119/2024; id Cass. 267/2025).
Anche in parte qua, pertanto, le difese degli appellanti non possono essere condivise.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza
(e dovendovi intendere assorbite tutte le ulteriori questioni).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022
in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 122 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Bancheri Parte_3 C.F._3
in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Fernando M. Gabetta che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti, Notaio in Sassari. Persona_1
- appellata -
in punto a: fideiussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.645 cpc e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto opposizione al D.I. n.997/2017, reso dal Tribunale di Sassari, su istanza della CP_2
[...
[...] con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 244.253,57, dai medesimi dovuta
[...]
in qualità di fideiussori della soc. D.S.A. s.r.l. (già fallita), con la quale la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di leasing.
Hanno dedotto, tra le altre, 1) l'inefficacia del D.I. siccome non notificato nel termine di legge;
2) la parziale estinzione del credito azionato dall'opposta la quale si era pure insinuata al fallimento della
D.S.A.; 3) la violazione del divieto di cui all'art.1283 c.c.; 4) la violazione dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1284 c.c.; 5) la vessatorietà delle clausole in punto di interessi del rapporto fideiussorio;
6) la violazione dei principi di buona fede e correttezza;
7) l'illegittimità e la invalidità delle fideiussioni
(relativamente alle quali hanno disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta).
Hanno quindi concluso per la revoca del D.I. e per il rigetto di tutte le domande di pagamento introdotte dall'opposta.
La all'atto della sua costituzione in giudizio ha lamentato in limine che, Controparte_1
erroneamente, l'udienza ex art.183 cpc si era tenuta un anno prima rispetto a quella indicata nell'atto di citazione in opposizione.
Nel merito, inter alia, ha dedotto 1) di aver fatto istanza di proroga del termine per la notifica del D.I., accolta dal Tribunale;
2) l'infondatezza dell'eccezione di avvenuto parziale pagamento, poiché i corrispettivi versati erano relativi al periodo 2008 – 2012 laddove il credito azionato con il ricorso per ingiunzione interessava il periodo dal 1.1.2013 al 1.11.2014; 3) l'infondatezza delle doglianze avuto riguardo ai richiesti pagamenti degli interessi di mora e alla commissione di massimo scoperto;
4) la non pertinenza del richiamo all'art. 117 d. lgs. n. 385/1993; 5) l'impossibilità di riconoscere agli opponenti la qualifica di consumatori, questi agendo per scopi imprenditoriali;
6) l'infondatezza di ogni censura come dedotta in riferimento alle fideiussioni.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, CTU contabile e CTU grafologica.
Con sentenza n. 183/2024, pubblicata il 9.2.2024, l'adito Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alle spese di CTU e alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la stessa hanno interposto gravame i con il quale hanno dedotto che A) dovevano Parte_1
ritenersi nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante in relazione alle clausole contrastanti con l'art.2, II co, lett. a) della L.287/1990 e con l'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: segnatamente i contratti dovevano intendersi
2 parzialmente nulli – v. art.1419 c.c. - “in relazione alle sole clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; B) tali dovevano intendersi la clausola di riviviscenza della fideiussione (art.2), la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.6) e la clausola di permanenza del
vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art.8) dello schema contrattuale predisposto dall'ABI il 4.3.2003, censurato dalla Banca d'AL con provvedimento n.55 del 2005; C) la normativa antitrust doveva ritenersi applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche alle fideiussioni specifiche.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per la dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni de quibus e per la dichiarazione di decadenza dall'azione proposta per decorrenza del termine ex art.1957 c.c., vinte le spese.
L'appellata ha resistito al gravame denunziando 1) la decadenza degli appellanti dalla proposizione dell'eccezione ex art.1957 c.c. siccome eccezione in senso stretto;
2) l'esclusione delle fideiussioni ordinarie dall'ambito di applicazione del provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL; 3) la decadenza degli appellanti dalla facoltà di introdurre in causa nuovi documenti.
*
L'appello non può essere accolto.
Hanno eccepito gli appellanti la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione in scrutino per violazione della legge antitrust: segnatamente, detta nullità colpirebbe quelle fideiussioni redatte su moduli che riproducono clausole (nn. 2, 6 e 8) che appartengono allo schema di fideiussioni omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria AL (c.d. schema ABI) dichiarate nulle - perché restrittive della libera concorrenza - dal provvedimento della Banca d'AL n.55 del 2005.
Hanno ulteriormente dedotto che la normativa antitrust doveva ritenersi applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche alle fideiussioni specifiche (quale quelle in disamina).
Gli assunti difensivi sono infondati.
In limine si osserva che non risultano mai prodotti in atti né lo schema ABI né, tanto meno, il provvedimento reso dall'Autorità di Vigilanza di cui si è detto: detta situazione preclude a questa
Corte ogni riscontro sulla nullità invocata nell'atto di gravame (v. a conforto Cass. 863/2025 per cui
“la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza,
posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata in ogni stato e grado del
processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante
3 della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, II co, c.p.c.”).
È, poi, appena il caso di osservare che neppure con riferimento al provvedimento della Banca d'AL
(trattandosi di atto regolamentare), potrebbe essere legittimamente applicato il principio iura novit
curia (per una applicazione del principio v. da ultimo Cass. 8659/2025).
A nulla valgono neppure le (nuove) produzioni documentali curate unitamente all'atto di appello dovendosene evidenziare la tardività (e conseguente inammissibilità) ex art.345 c.p.c.: e ciò in ossequio al fondamentale insegnamento per cui se è vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è parimenti vero che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, devono essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni maturate, non essendo consentito ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex multis Cass. 4867/24).
Né miglior sorte può neppure riconoscersi alle ulteriori doglianze.
Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte “in tema di tutela della concorrenza e del
mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'AL, concernendo le sole fideiussioni
omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su
contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a
dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata: infatti, la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di
fideiussione "omnibus" [..] determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti
clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle
sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente
invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e clientei” (v. Cass. 21841/2024; Cass. 26847/2024; più di recente v. anche Cass.
8872/2025).
Trattasi esattamente della situazione per cui è causa ove vengono in considerazione le fideiussioni specifiche sottoscritte dagli appellanti di tal che devono ritenersi infondate (o, quanto Parte_1
meno, non dimostrate) le ragioni poste a fondamento del gravame.
4 Da ultimo, rileva questa Corte anche quanto in appresso.
La Suprema Corte, anche in materia, ha avuto modo di ribadire che l'eccezione ex art.1957 c.c. è un eccezione in senso stretto (cosicché neppure è proponibile per la prima volta in appello).
Si legge nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità che “se la regola di legge, da applicare,
nel contratto "a valle", come conseguenza della nullità parziale derivante dall'intesa restrittiva "a monte", è quella di cui all'art.1957 c.c. in tema di decadenza del creditore dall'azione verso il
fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l'art.345 cpc” (così v. Cass. 16119/2024; id Cass. 267/2025).
Anche in parte qua, pertanto, le difese degli appellanti non possono essere condivise.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza
(e dovendovi intendere assorbite tutte le ulteriori questioni).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022
in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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