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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Alessia d'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67/2015 RGAC
tra
coatta Parte_1
amministrativa, in persona del liquidatore Avv. Giuseppe Fiengo, rappresentato e difeso dall'avv.to Gerardo Donnoli come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
appellante
e
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
Vito Nolè come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
appellato
Oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
Conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi e udienza di precisazione delle conclusioni.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Melfi, il Controparte_1 [...]
, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno Parte_1
derivante dalla illegittima occupazione acquisitiva operata dall'ente nonché al fine di ottenere la condanna del al ripristino dell'accesso al terreno ed al ripristino Parte_1
dell'intera rete di canalizzazione esistente nella zona residuale del terreno.
Costituitosi, il eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per Parte_1
territorio del giudice adito e, nel merito, la prescrizione della pretesa degli attori.
Accolta l'eccezione di incompetenza, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Potenza laddove entrambe le parti reiteravano le rispettive difese.
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza si è concluso con la sentenza gravata in questa sede che ha accolto la domanda attorea e condannato il al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 115.968,56, al netto Controparte_1
della somma di cui all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.01.2008 al soddisfo. Ha inoltre condannato il al pagamento Parte_1
in favore di e , delle spese e competenze del Controparte_2 Controparte_3
giudizio liquidate in complessivi euro 22.615,00 nonché al ripristino dell'accesso al fondo di proprietà dell'attore divenuto intercluso a seguito delle opere realizzate dal predetto
. Parte_1
La controversia trae origine dal decreto di esproprio n. 1676/sett. 1 del
18.05.1993, emesso dal Prefetto della Provincia di con il quale autorizzava il Pt_1
ad occupare, in via immediata e Parte_1
temporanea, gli immobili ricadenti nella Zona Industriale di S. Nicola di Melfi (PZ) per la realizzazione dell'Asse Attrezzato del Basso Melfese;
- il fissava la Parte_1
redazione del verbale di consistenza ed immissione nel possesso per il giorno
13.07.1993; - all'occupazione risultava interessato anche l'immobile di proprietà della ditta catastale , per metà di e per l'altra metà di CP_1 Persona_1
, e;
- dal decreto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
occupazione e dall'immissione in possesso trascorrevano sette anni, in difetto di
2 provvedimento di esproprio e senza la corresponsione di alcuna somma in favore dei proprietari del terreno nonostante la radicale trasformazione dei suoli da parte del
. Parte_1
L'attore ha perciò agito allo scopo di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva e per la condanna al ripristino come prima richiamata.
Si costituiva in giudizio il , il Parte_1
quale reiterava l'eccezione di prescrizione ed instava per il rigetto delle avverse richieste in quanto destituite di fondamento giuridico. In particolare, sottolineava che: - l'irreversibile trasformazione del fondo in uno all'offerta di indennità di esproprio determinava la proprietà in capo all'ente espropriante dei predetti suoli, di talché, ai proprietari andava riconosciuta l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno;
- deduceva inoltre che la determinazione dell'indennità di occupazione è arbitraria giacché la quantificazione è determinata dalla legge in virtù della natura del suolo occupato.
Come detto, la sentenza impugnata ha accolto la domanda previo rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dal . Del pari, ha rigettato la Parte_1
prospettazione del quanto alla natura del suolo ritenendo che i terreni per Parte_1
cui è causa ricadono in zona destinata ad edilizia industriale dal che ne consegue la natura edificatoria. Ha quindi quantificato il danno sulla base della relazione del CTU in misura complessiva pari ad euro 115.968,56 ritenendo di dover riconoscere l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione legittima e di occupazione illegittima ed accogliendo la domanda di condanna del al ripristino Parte_1
dell'accesso al fondo intercluso per effetto della realizzazione delle opere pubbliche
(particelle 1058, 195, 813).
Con il proposto gravame il ha censurato Parte_1
la sentenza appellata deducendo: 1. l'errata valutazione dell'eccezione di nullità della
CTU sollevata dall'Ente convenuto in primo grado (in particolare, ha lamentato l'acquisizione al di fuori del contraddittorio delle parti di documenti non prodotti ritualmente in giudizio, il riconoscimento errato della vocazione edificatoria del
3 terreno, il valore abnorme assegnato alla porzione di fondo intercluso,
l'affermazione, non supportata dal punto di vista probatorio, dell'esistenza di un vivaio sulle particelle occupate, intercluse e residue); 2. l'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima;
3. l'erronea valutazione della CTU;
4. l'erronea valutazione della natura del suolo ablato;
5. l'erroneo riconoscimento del risarcimento del danno in relazione al fondo intercluso ed alla porzione residua;
6. la violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha perciò concluso chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno, ubicato in Melfi (PZ), in catasto distinto al foglio 5, particella 1059, all'atto dell'occupazione da parte del , aveva natura Parte_1
non edificatoria;
dichiarare prescritto il diritto al risarcimento di ogni danno ex adverso invocato concernente le particelle distinte al foglio 5, numeri 1059, 1058, 195
e 813; condannare alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1
in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. emessa dal Parte_1
Giudice di primo grado in data 18.11.2009.
In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità della Ctu e/o previa nomina di altro consulente tecnico e previo accoglimento dei motivi indicati in narrativa, l'indennità spettante a titolo di occupazione illegittima afferente la parte occupata in data 18.05.1993 dal e, ove l'importo così Parte_1
derivante sia minore di quello versato nell'ordinanza, condannare CP_1
alla restituzione, in favore dell'Ente appellante, del relativo quantum;
[...]
dichiarare e dare atto che il nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1
occupazione illegittima e/o a titolo di risarcimento del danno relativamente alla parte residua (particella 1058) ed all'appezzamento intercluso (particelle 195 e 813); dichiarare e dare atto che il non è tenuto al ripristino dell'accesso al fondo Parte_1
di proprietà di divenuto intercluso a seguito delle opere da questi Controparte_1
realizzate.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto perché infondato.
4 Con ordinanza del 30.06.2015 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16 marzo 2021 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 16.11.2021, ritenuta la necessità di disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'acquisizione di chiarimenti relativamente a plurimi elementi per la disamina dei motivi di gravame, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo con nomina di nuovo CTU.
All'udienza del 21.12.2021 dedotta la liquidazione coatta amministrativa del il giudizio veniva interrotto per essere successivamente riassunto Parte_1
dall'odierna appellante, la quale reiterava in giudizio le medesime conclusioni già precedentemente articolate.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione si costituiva
, il quale, richiamando integralmente tutti i precedenti scritti Controparte_1
difensivi insisteva per l'integrazione della CTU già disposta da codesta Corte
d'Appello.
Espletato l'accertamento peritale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Costituisce ragione più liquida di decisione la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condanna articolata dal . CP_1
Come rilevato nella parte in fatto, nel corso del presente giudizio d'appello il ha dichiarato la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente con Parte_1
correlativa interruzione del giudizio e successiva riassunzione.
Ciò posto, il subentro della liquidazione coatta amministrativa determina, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta
5 amministrativa (art. 201 della l.f.), che tutti i crediti vadano fatti valere e debbano essere accertati secondo la disciplina concernente la formazione dello stato passivo.
Come noto, dalla disciplina della legge fallimentare in tema di accertamento dei crediti e improcedibilità delle azioni esecutive (artt. 201, 51 e 52 legge fall.), di competenza dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, emerge la necessaria devoluzione delle controversie ai procedimenti speciali (artt. 207 ss. legge fall. per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi) (Cass. n. 28481 del 2005, nonché n. 14981 del 2006, n. 7252 del 2006, n. 21499 del 2004, n. 1937 del 1990).
Tanto è stato sancito anche in materia di liquidazione coatta amministrativa
(v. Cass. n. 18525 del 2009, n. 17165 del 2007 e n. 539 del 2000) di talché ne discende l'inopponibilità di un'eventuale sentenza di accertamento del debito per cui è causa nei confronti della l.c.a. al di fuori della procedura speciale di accertamento descritta dagli artt. 207 ss. legge fall.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio in mancanza di una statuizione di merito ed attesa la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa. Le spese di CTU, in quanto funzionali all'accertamento della pretesa creditoria nell'interesse di entrambe le parti, sono poste a definitivo carico delle stesse per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. compensa interamente le spese tra le parti;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Potenza nella camera del 17 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Alessia d'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67/2015 RGAC
tra
coatta Parte_1
amministrativa, in persona del liquidatore Avv. Giuseppe Fiengo, rappresentato e difeso dall'avv.to Gerardo Donnoli come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
appellante
e
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
Vito Nolè come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
appellato
Oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
Conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi e udienza di precisazione delle conclusioni.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Melfi, il Controparte_1 [...]
, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno Parte_1
derivante dalla illegittima occupazione acquisitiva operata dall'ente nonché al fine di ottenere la condanna del al ripristino dell'accesso al terreno ed al ripristino Parte_1
dell'intera rete di canalizzazione esistente nella zona residuale del terreno.
Costituitosi, il eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per Parte_1
territorio del giudice adito e, nel merito, la prescrizione della pretesa degli attori.
Accolta l'eccezione di incompetenza, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Potenza laddove entrambe le parti reiteravano le rispettive difese.
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza si è concluso con la sentenza gravata in questa sede che ha accolto la domanda attorea e condannato il al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 115.968,56, al netto Controparte_1
della somma di cui all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.01.2008 al soddisfo. Ha inoltre condannato il al pagamento Parte_1
in favore di e , delle spese e competenze del Controparte_2 Controparte_3
giudizio liquidate in complessivi euro 22.615,00 nonché al ripristino dell'accesso al fondo di proprietà dell'attore divenuto intercluso a seguito delle opere realizzate dal predetto
. Parte_1
La controversia trae origine dal decreto di esproprio n. 1676/sett. 1 del
18.05.1993, emesso dal Prefetto della Provincia di con il quale autorizzava il Pt_1
ad occupare, in via immediata e Parte_1
temporanea, gli immobili ricadenti nella Zona Industriale di S. Nicola di Melfi (PZ) per la realizzazione dell'Asse Attrezzato del Basso Melfese;
- il fissava la Parte_1
redazione del verbale di consistenza ed immissione nel possesso per il giorno
13.07.1993; - all'occupazione risultava interessato anche l'immobile di proprietà della ditta catastale , per metà di e per l'altra metà di CP_1 Persona_1
, e;
- dal decreto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
occupazione e dall'immissione in possesso trascorrevano sette anni, in difetto di
2 provvedimento di esproprio e senza la corresponsione di alcuna somma in favore dei proprietari del terreno nonostante la radicale trasformazione dei suoli da parte del
. Parte_1
L'attore ha perciò agito allo scopo di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva e per la condanna al ripristino come prima richiamata.
Si costituiva in giudizio il , il Parte_1
quale reiterava l'eccezione di prescrizione ed instava per il rigetto delle avverse richieste in quanto destituite di fondamento giuridico. In particolare, sottolineava che: - l'irreversibile trasformazione del fondo in uno all'offerta di indennità di esproprio determinava la proprietà in capo all'ente espropriante dei predetti suoli, di talché, ai proprietari andava riconosciuta l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno;
- deduceva inoltre che la determinazione dell'indennità di occupazione è arbitraria giacché la quantificazione è determinata dalla legge in virtù della natura del suolo occupato.
Come detto, la sentenza impugnata ha accolto la domanda previo rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dal . Del pari, ha rigettato la Parte_1
prospettazione del quanto alla natura del suolo ritenendo che i terreni per Parte_1
cui è causa ricadono in zona destinata ad edilizia industriale dal che ne consegue la natura edificatoria. Ha quindi quantificato il danno sulla base della relazione del CTU in misura complessiva pari ad euro 115.968,56 ritenendo di dover riconoscere l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione legittima e di occupazione illegittima ed accogliendo la domanda di condanna del al ripristino Parte_1
dell'accesso al fondo intercluso per effetto della realizzazione delle opere pubbliche
(particelle 1058, 195, 813).
Con il proposto gravame il ha censurato Parte_1
la sentenza appellata deducendo: 1. l'errata valutazione dell'eccezione di nullità della
CTU sollevata dall'Ente convenuto in primo grado (in particolare, ha lamentato l'acquisizione al di fuori del contraddittorio delle parti di documenti non prodotti ritualmente in giudizio, il riconoscimento errato della vocazione edificatoria del
3 terreno, il valore abnorme assegnato alla porzione di fondo intercluso,
l'affermazione, non supportata dal punto di vista probatorio, dell'esistenza di un vivaio sulle particelle occupate, intercluse e residue); 2. l'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima;
3. l'erronea valutazione della CTU;
4. l'erronea valutazione della natura del suolo ablato;
5. l'erroneo riconoscimento del risarcimento del danno in relazione al fondo intercluso ed alla porzione residua;
6. la violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha perciò concluso chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno, ubicato in Melfi (PZ), in catasto distinto al foglio 5, particella 1059, all'atto dell'occupazione da parte del , aveva natura Parte_1
non edificatoria;
dichiarare prescritto il diritto al risarcimento di ogni danno ex adverso invocato concernente le particelle distinte al foglio 5, numeri 1059, 1058, 195
e 813; condannare alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1
in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. emessa dal Parte_1
Giudice di primo grado in data 18.11.2009.
In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità della Ctu e/o previa nomina di altro consulente tecnico e previo accoglimento dei motivi indicati in narrativa, l'indennità spettante a titolo di occupazione illegittima afferente la parte occupata in data 18.05.1993 dal e, ove l'importo così Parte_1
derivante sia minore di quello versato nell'ordinanza, condannare CP_1
alla restituzione, in favore dell'Ente appellante, del relativo quantum;
[...]
dichiarare e dare atto che il nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1
occupazione illegittima e/o a titolo di risarcimento del danno relativamente alla parte residua (particella 1058) ed all'appezzamento intercluso (particelle 195 e 813); dichiarare e dare atto che il non è tenuto al ripristino dell'accesso al fondo Parte_1
di proprietà di divenuto intercluso a seguito delle opere da questi Controparte_1
realizzate.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto perché infondato.
4 Con ordinanza del 30.06.2015 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16 marzo 2021 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 16.11.2021, ritenuta la necessità di disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'acquisizione di chiarimenti relativamente a plurimi elementi per la disamina dei motivi di gravame, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo con nomina di nuovo CTU.
All'udienza del 21.12.2021 dedotta la liquidazione coatta amministrativa del il giudizio veniva interrotto per essere successivamente riassunto Parte_1
dall'odierna appellante, la quale reiterava in giudizio le medesime conclusioni già precedentemente articolate.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione si costituiva
, il quale, richiamando integralmente tutti i precedenti scritti Controparte_1
difensivi insisteva per l'integrazione della CTU già disposta da codesta Corte
d'Appello.
Espletato l'accertamento peritale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Costituisce ragione più liquida di decisione la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condanna articolata dal . CP_1
Come rilevato nella parte in fatto, nel corso del presente giudizio d'appello il ha dichiarato la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente con Parte_1
correlativa interruzione del giudizio e successiva riassunzione.
Ciò posto, il subentro della liquidazione coatta amministrativa determina, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta
5 amministrativa (art. 201 della l.f.), che tutti i crediti vadano fatti valere e debbano essere accertati secondo la disciplina concernente la formazione dello stato passivo.
Come noto, dalla disciplina della legge fallimentare in tema di accertamento dei crediti e improcedibilità delle azioni esecutive (artt. 201, 51 e 52 legge fall.), di competenza dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, emerge la necessaria devoluzione delle controversie ai procedimenti speciali (artt. 207 ss. legge fall. per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi) (Cass. n. 28481 del 2005, nonché n. 14981 del 2006, n. 7252 del 2006, n. 21499 del 2004, n. 1937 del 1990).
Tanto è stato sancito anche in materia di liquidazione coatta amministrativa
(v. Cass. n. 18525 del 2009, n. 17165 del 2007 e n. 539 del 2000) di talché ne discende l'inopponibilità di un'eventuale sentenza di accertamento del debito per cui è causa nei confronti della l.c.a. al di fuori della procedura speciale di accertamento descritta dagli artt. 207 ss. legge fall.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio in mancanza di una statuizione di merito ed attesa la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa. Le spese di CTU, in quanto funzionali all'accertamento della pretesa creditoria nell'interesse di entrambe le parti, sono poste a definitivo carico delle stesse per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. compensa interamente le spese tra le parti;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Potenza nella camera del 17 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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