Art. 2185. Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico 1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta, con le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:
a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). 2. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). 2. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.