Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05666/2025REG.PROV.COLL.
N. 09346/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2417/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni dei difensori delle parti, come in atti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS- -titolare del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, con scadenza 7 novembre 2023 - ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il decreto a mezzo del quale la Questura di Verona ha dichiarato irricevibile la sua istanza di conversione di detto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
1.1. Il decreto gravato è stato emesso sul rilievo che: i. la legge n. 50/2023, di conversione del d.l. n. 20/2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche; laddove, l’interessato ha, invece, presentato l’istanza di conversione in data 21 ottobre 2023; ii . l’invocato permesso di soggiorno non è contemplato fra i titoli di soggiorno che possono essere convertiti ad altro permesso ex art. 14 del d.P.R. n. 394/1999; iii. l’interessato è sprovvisto di autorizzazione o di visto d’ingresso per lavoro subordinato, come previsto dagli articoli 24 e 22 del decreto legislativo n. 286/1998. Ha soggiunto la Questura di Verona “di non dover procedere, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
2. Con la sentenza n. 2417 del 4 settembre 2024 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ha respinto il ricorso confermando la legittimità del decreto del Questore di Verona.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il cittadino extracomunitario, che ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, riproponendo le censure non accolte in primo grado e richiedendo in subordine che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 co. 3 del d.l. 20/2023 convertito nella legge n. 50/2023 in riferimento all’art. 3 della Cost.
2.2. Si è costituito il Ministero dell’interno che ha chiesto la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza n. 118, emessa nella camera di consiglio del 12 giugno 2025, il Collegio ha accolto l’appello cautelare ex art. 98 c.p.a.
3. Infine nell’udienza del 12.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello proposto dal cittadino senegalese, che con un unico motivo ha lamentato l’erronea applicazione delle norme dettate in materia immigrazione da parte del primo giudice, è fondato.
4.1. La sentenza qui impugnata ha dichiarato irricevibile detta istanza di conversione del titolo di soggiorno, sul rilievo che il richiedente aveva inoltrato l’istanza in data 21.10.2023, vale a dire in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 50/2023 che ne avrebbe impedito la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche.
4.2. Da questa considerazione il primo giudice ha tratto l’inferenza secondo cui non potrebbe trovare applicazione il regime transitorio dell’art. 7 d.l. 20/2023, per entrambe le ipotesi previste dai successivi commi e precisamente (sia nella ipotesi di cui al comma 2, che del comma 3).
4.3. La sentenza impugnata non risulta aver fatto buon governo delle norme applicabili in materia, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 5 29 agosto 2024, n. 3314; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2319/2024) e le indicazioni di recente non contraddette dalla stessa Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024.
4.4. In senso contrario a quanto ha affermato il primo giudice si deve, anzitutto, rilevare che il fattore preclusivo individuato dal Tribunale non risulta, in realtà, ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla surrichimata disposizione di cui all’ art. 7, comma 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge 5 maggio 2023 n.50, relativa alla disciplina intertemporale da applicare alla istanza prodotta dal cittadino senegalese.
4.5. Più nel dettaglio, il citato comma 2 ha previsto che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Si tratta di una disposizione in cui la locuzione “istanze” deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le “istanze” si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall’Amministrazione mediante l’applicazione della disciplina previgente.
4.6. È, invece, distinta la funzione del successivo comma 3 – in cui risulta riconducibile la fattispecie che occupa - in base al quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.” In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale. In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezione di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno.
4.7. È stato ulteriormente chiarito che la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.
4.8. Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza: e in tale ipotesi la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente; laddove, nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente, invece, sia il rinnovo che la conversione.
5. Applicando al caso in esame le suesposte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene fondato il motivo di impugnazione in quanto come ha già chiarito la giurisprudenza sopra citata: “il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno – per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d. l. 20/2023 - il medesimo regime di conversione” Per tale motivo si ritiene che una interpretazione costituzionalmente orientata consideri l’art. 7 comma 2 e 3, d.l. 20/23 applicabile anche al permesso per cure mediche: nonostante la lettera della norma citi solamente il permesso per protezione speciale, non v’è ragione di escludere il permesso per cure mediche dalla possibilità di rinnovarlo per una volta e poi alla (seconda) scadenza chiederne la conversione in titolo per lavoro, laddove vi siano i requisiti, come previsto dalla norma citata.
5.1. Sul punto specifico va ancora ribadito che il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno il medesimo regime di conversione.
5.2. Da quanto precede emerge la fondatezza del ricorso con cui il ricorrente ha invocato l’applicazione analogica dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023.
6. Attesa la novità delle questioni analizzate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento in quella sede impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del cittadino senegalese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.