Improcedibile
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/09/2025, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07523/2025REG.PROV.COLL.
N. 06412/2022 REG.RIC.
N. 06413/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi in appello riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 6412 e 6413 EL 2022, proposti dal signor DE TE RE, DE TE RA in qualità di eredi di EL TE LM, rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
e ELla Anfra Immobiliare S.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Comune di Quarto, in persona EL sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi n.6;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6412 EL 2022:
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Seconda, n. 2317/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6413 EL 2022:
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Seconda, n. 2375/2022, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio EL Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento ELl'arretrato EL giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessun è presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione ELle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I signori DE TE RE e DE TE RA quali eredi di DE TE LM hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso EL loro dante causa per ottenere l’annullamento ELl’ordinanza di demolizione di lavori edili n. 22/2016 EL Capo Settore Urbanistica EL Comune di Quarto EL 27 dicembre 2016.
1.1. Anfra Immobiliare s.r.l. ha impugnato l’altra sentenza indicata in epigrafe che respinto il ricorso nei confronti ELl’ordinanza di demolizione di lavori edili n. 21/2016 EL Capo Settore Urbanistica EL Comune di Quarto EL 27 dicembre 2016 avente il medesimo contenuto ELl’ordinanza 22.
2. La demolizione riguarda le ad opere edilizie realizzate in via Crocillo n. 22, su un’area di proprietà ELla società che alla luce di un sopralluogo tecnico risultavano realizzate in assenza di titoli abilitativi o in difformità rispetto a precedenti pratiche di condono edilizio presentate nel 2004.
Nel dettaglio si trattava di:
- una modifica di un ponte sul canale Quarto (già esistente dal 1985), con allargamento, muretti laterali e cancello carrabile;
- due capannoni, di cui uno chiuso su tre lati (23,30 x 6,20 m, h media 3 m) e uno chiuso su quattro lati (11,80 x 4,90 m, h media 3,5 m);
- due tettoie aperte, una a sbalzo in struttura metallica e l’altra con 4 pilastri metallici e copertura in lamiere di varie dimensioni,
- un’area pavimentata in asfalto con caditoie per raccolta acque, adibita a deposito materiali e attrezzature edili;
- un muro di recinzione.
3. Le sentenze impugnate hanno respinto i ricorsi sul rilievo che gli interventi contestati non sarebbero qualificabili come interventi di risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione di preesistenti fabbricati, ma come interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titolo edilizio. Ha inoltre statuito che non vi è la prova che le opere siano state costruite quando non era necessario un titolo edilizio. Quindi ha escluso la violazione EL dovere di motivare l’atto poiché l’atto edilizio vincolato è sufficientemente motivato con la semplice indicazione ELle opere da demolire. Infine ha statuito che la richiesta di accertamento di conformità deve ritenersi respinta ai sensi ELl’art. 36 d.P.R. 380/2001 decorso il termine di sessanta giorni operando il silenzio rigetto.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo contesta la qualificazione ELl’intervento edilizio come necessitante EL permesso di costruire; si tratta, invece, di opere pertinenziali riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia ovvero di opere qualificabili al massimo in termini di pertinenzialità, necessitanti EL permesso di costruire solo laddove avuto riguardo alla struttura ed all’estensione ELl’area occupata sia configurabile una modifica ELl’assetto urbanistico EL territorio, così da far rientrare l’opera nel novero degli interventi di nuova costruzione.
Il manufatto in questione ha invece le caratteristiche che integrano tutti i requisiti EL volume tecnico e poteva essere disposta una sanzione meno afflittiva di quella demolitoria.
Le tettoie sono tutte di piccole dimensioni, aperte su tutti i lati, cosicché non creano volume e superficie.
4.2. Il secondo motivo lamenta l’adozione ELl’ordinanza demolitoria quando non era scaduto il termine per valutare l’accertamento di conformità presentato.
4.3. Il terzo motivo ritiene che l’intervento realizzato si era reso necessario per la vetustà ELle strutture, in armonia con l’assetto preesistente, intervento che, pertanto, va ricondotto alla nozione di manutenzione straordinaria o al massimo di risanamento conservativo con conseguente sanzione solo ed esclusivamente ai sensi ELl’art. 37 EL T.U., perché eseguito in assenza di D.I.A.
4.4. Il quarto motivo censura l’insufficienza ELla motivazione poiché non ha qualificato gli illeciti alla stregua ELla normativa di settore, tanto da giustificarne la sussunzione nell’ambito ELla fattispecie ELl’art. 27 d.P.R. 380/2001.
4.5. Il quinto motivo sottolinea come, a causa ELl’epoca remota cui risale l’abuso, la misura sanzionatoria ELla demolizione deve essere congruamente giustificata, proprio per l'affidamento venutosi a creare in capo all’interessato.
5. Il Comune di Quarto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto ELl’appello solamente in uno dei due giudizi.
6. Con due distinte note depositate in data 8 settembre 2025 entrambe le parti appellanti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione.
7. Preliminarmente è necessario disporre la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
8. Non può che prendersi atto ELla sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare i due ricorsi riuniti improcedibili con compensazione ELle spese di giudizio visto l’esito in rito EL gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio EL giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi ELl’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio RAniero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio RAniero |
IL SEGRETARIO