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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10664 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Jan Palach n.10; (RICORRENTE) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Capaccio, presso il cui studio sito in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33 elettivamente domicilia
(RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 13.12.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato dal 4.6.2016 al 31.5.2019 alle dipendenze della presso il punto Controparte_2 vendita sito nel Centro commerciale “Apollo” di Casapulla alla via S.S. Appia n.5 in virtù di contratto a tempo determinato part time per 20 ore settimanali, con inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi e mansioni di commessa addetta alla vendita. Deduceva, tuttavia, di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana, inclusi il sabato e la domenica, con il seguente orario, modulato secondo le esigenze del datore di lavoro: dalle ore 13.00 alle ore 21.00; dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e con ripresa pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 21.00, percependo mensilmente a titolo di retribuzione tra euro 700,00 ed euro 800,00. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, la 13^ e 14^ mensilità spettanti, di non aver goduto di ferie e permessi né del bonus ex DL n. 66/2014, né di aver ricevuto il TFR. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di sentir condannare parte convenuta al pagamento di euro 24.683,63 oltre euro 4.357,75 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva parte resistente contestando radicalmente la prospettazione contenuta in ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1 Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. L'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento delle differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Ebbene, è documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo dal 4.6.2016 al 31.5.2019, con orario part time al 50% e inquadramento nel livello IV del CCNL dipendenti delle aziende terziario: distribuzione e servizi, come emerge dalla dichiarazione e dalle buste paga (cfr. prod. allegata al ricorso) da cui risulta altresì la CP_3 cessazione del rapporto nella predetta data. Orbene, costituendosi in giudizio la società ha contestato in radice lo svolgimento di un orario di lavoro da parte della ricorrente superiore a quello contrattualmente previsto e ha dedotto che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno, con un giorno di riposo, e il sabato e la domenica per quattro ore. Venendo alle spettanze richieste, va detto quanto segue. Quanto all'orario di lavoro effettivamente espletato dalla ricorrente va detto che la documentazione in atti e la prova testimoniale espletata non sono tali da fondare un giudizio di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello pattiziamente previsto. Invero, i testi escussi, pur confermando di aver visto la ricorrente svolgere la prestazione presso il punto vendita TO&LK, hanno tuttavia una cognizione dei fatti solo parziale in quanto riferiscono circostanze apprese in parte, direttamente ma limitatamente a specifici giorni o orari di per se compatibili con lo svolgimento di un orario part time e, in parte, de relato actoris. Valutando pertanto i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve concludersi per l'insussistenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente. Il teste dichiarava: “conosco la ricorrente in quanto siamo amici da molti anni. Ricordo Testimone_1 che ella lavorava presso il negozio TO&LK sito nel centro commerciale Apollo al piano terra. Mi reco al
2 Centro quasi tutti i giorni in quanto sono titolare di un centro servizi integrati sito nei pressi del Centro per cui nella pausa vado spesso ivi a fare un giro. Quando la ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente, mi recavo al negozio almeno un paio di volte a settimana e passavo a salutare la ricorrente o a fare spese perché ero cliente del negozio. Nel primo caso mi trattenevo pochi minuti giusto il tempo di salutarla anche perché era impegnata al lavoro. Passavo quasi sempre di sabato intorno alle 12 o alle 14 o alle 18 quando chiudo il mio negozio e poi un altro giorno in settimana che poteva essere variabile. Ogni volta che andavo al negozio vedevo la ricorrente lavorare. In rarissime volte non c'era, ma sarà stato il 10% delle volte in cui mi sono recato. So però che a volte ella impegnata nel magazzino a prendere della merce. Queste circostanze me lo riferivano le colleghe. Esse erano e La ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. So Parte_2 Persona_1 di questi orari, oltre perché me lo riferiva lei, anche perché a volte l'ho accompagnata a lavoro oppure alle 21 andavamo via insieme quando il padre non poteva accompagnarla. Non abitiamo vicino però all'occorrenza la accompagnavo. Altre volte trascorrevamo la pausa pranzo insieme. So che ella lavorava quasi tutti i giorni della settimana ma non so quale fosse il suo giorno di riposo. Lavorava anche di domenica. Mi sono recato al Centro di domenica e l'ho vista a lavoro. La ricorrente era addetta alle vendite, ma svolgeva anche attività di cassa si occupava dell'inventario del magazzino e allestimento delle vetrine. La ricorrente ha lavorato dall'estate 2016 al 2019. Ricordo che ella era entusiasta del lavoro perché le riferirono di prospettive di crescita”. Dalle predette dichiarazioni emerge che il teste, amico della ricorrente, si recava presso il negozio ove lavorava la ricorrente due volte a settimana e sempre in determinati orari, ovvero nella pausa pranzo tra le 12,00 e le 14, 00 e o alle 18,00 di solito di sabato e altro giorno della settimana. Egli dunque ha cognizione diretta della prestazione lavorativa della ricorrente in un arco temporale compatibile con quello part time mentre riferisce solo de relato actoris circa l'orario intero per averglielo riferito la stessa e dunque ne è a conoscenza solo Parte_1 indirettamente. Del pari deve dirsi con riferimento alle dichiarazioni dei testi e Testimone_2
genitori della ricorrente, i quali si recavano al Centro per fare la spesa Testimone_3
e in quelle occasioni si trattenevano per una ventina di minuti presso il negozio ove lavorava la figlia. Il teste dichiarava: “sono il padre della ricorrente. Mia figlia ha lavorato presso il Testimone_2 negozio TO&LK sito in Casapulla preso il Centro commerciale Apollo tra il 2016 e il 2019, per circa 3 anni. Ella era addetta alla vendita, alla cassa e alla preparazione colli. Svolgeva tutte le attività che solitamente fa una commessa. Io mi recavo al Centro Commerciale frequentemente per fare la spesa al Conad, sito nel piano interrato del Centro, mentre il negozio era al piano terra, almeno una volta a settimana e in questi casi mi fermavo a salutare mia figlia e ivi mi trattenevo per circa 15/20 minuti. Di solito mi recavo a fare la spesa il sabato pomeriggio intorno alle 17/18 in quanto all'epoca io lavoravo come sportellista alle Poste e lavoravo anche il sabato mattina. Altre volte la accompagnavo al pomeriggio a lavoro intorno alle 16.30 e andavo a riprenderla alle 21.00; di mattina lavorava dalle 9 alle 13 ma non l'ho mai accompagnata in quanto lavoravo, tranne nei periodi in cui ero in congedo, ma ciò è avvenuto poche volte e non ricordo quando. Mia figlia lavorava tutti i giorni della settimana anche di sabato e di domenica sia di mattina che di pomeriggio. Non ricordo se ella avesse un giorno di riposo. A volte ma non lo ricordo con precisione lavorava dalle 13 alle 21. Io ero anche cliente del negozio e acquistavo maglie, pullover e pantaloni. Di solito mi recavo durante la settimana a fare
3 questi acquisti e sempre di pomeriggio perché al mattino lavoravo, mentre il sabato mi dedicavo alla spesa. Ricordo che nel negozio vi erano altre due o tre commesse ma non ne ricordo i nomi. Mia figlia abita con me”. Dunque, il teste ben poco ha potuto illustrare sul reale orario del rapporto tra le parti in causa frequentando sporadicamente il Centro e comunque, incarnando la figura del teste accompagnatore, non ha potuto che riferire in merito a circostanze apprese prevalentemente dalla stessa ricorrente in quanto i giorni e gli orari in cui si recava presso il negozio TO&LK sono compatibili quanto risultante documentalmente. La teste dichiarava: “Adr sono la madre della ricorrente. Adr. Mia figlia viveva Testimone_3
e vive tutt'ora con me Adr mia figlia lavorava presso TO e LK presso il centro commerciale Apollo dal 4.06. 2016 al 31.05.2019. Adr era addetta alla vendita, alla sistemazione merci e alla cassa come le altre sue colleghe. Adr all'interno del negozio, oltre mia figlia vi erano 3 colleghe e Parte_2 Persona_1
) e la responsabile (tale se ben ricordo). Adr posso riferire che mia figlia Persona_2 Persona_3 lavorava tutti i giorni con un giorno di riposo settimanale che non coincideva mai con il sabato e la domenica, con il seguente orario di lavoro: 9:00-13:00 e 17:00-21:00 oppure l'orario continuato dalle 13:00 alle 21:00. Tanto so sia perché lei me lo riferiva, sia perché io stessa mi recavo a fare la spesa presso il centro commerciale. Talvolta, sia io che mio marito, in caso di guasto all'auto, andavamo a prenderla o ad accompagnarla. Adr Cont ricordo che anche per i festivi è capitato che qualche volta lavorasse ma non ricordo con precisione in quali. ha usufruito di 15 giorni di ferie. Adr mia figlia mi riferiva che aveva una retribuzione di € 700/800. Adr non ricordo se abbia mai ricevuto la tredicesima e la quattordicesima, posso riferire che certamente non ha avuto il tfr Adr mia figlia non mi ha mai riferito di problemi di ammanchi di cassa nel negozio da parte di chicchessia”. La teste dunque ha una conoscenza limitata e prevalentemente indiretta della prestazione lavorativa della per cui le relative dichiarazioni, vertendo su fatti e circostanze di Parte_1 fatto apprese dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, sono sostanzialmente irrilevanti, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa, non potendo pertanto assumere alcuna rilevanza a fini probatori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/04/2007, n. 8358). Pertanto, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze paga dovute per lo svolgimento di lavoro secondo un orario full time e straordinario va rigettata. Analogamente, va respinta la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015) e del pari deve dirsi per i permessi: nulla in merito hanno riferito i due testi escussi.
4 Conseguentemente vanno rigettate le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive sul presupposto dello svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Quanto al bonus di cui al d.l. 66/2014 la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento e pertanto la domanda va rigettata. Quanto alle spettanze di fine rapporto, parte ricorrente ha dedotto di non aver percepito TFR. Ebbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris Cass 3373/2010): ): nel caso di specie, a fronte degli estratti conto depositati da parte ricorrente, in particolare quelli relativi al 2019, da cui emerge che l'ultimo pagamento a titolo retributivo a favore della ricorrente da parte della società resistente è stato quello relativo alla mensilità di maggio 2019, la parte datoriale non ha fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente il trattamento di fine rapporto e, pertanto, va condannata alla corresponsione di tali emolumenti. Passando ora alla quantificazione degli importi dovuti alla parte ricorrente, prendendo come punto di riferimento le buste paga e il CUD relativo all'anno 2018, versati in atti, spetterà alla ricorrente, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c, la somma di euro 2.410, 00 a titolo di TFR maturato e non corrisposto. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 2.410,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) compensa le spese tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Santa Maria Capua Vetere, 19.3.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Fabiana Iorio)
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