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4 luglio 2001
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24 gennaio 2026
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Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3. ((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
3-bis. ((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.)) 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3. ((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
3-bis. ((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.)) 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Commentari • 25
- 1. Violazione delle misure restrittive dell’Unione: i nuovi reati e le modifiche al D.lgs. 231/2001Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 12 gennaio 2026 · 28.47671
[…] Il legislatore è altresì intervenuto sul meccanismo di determinazione della pena pecuniaria da irrogare in caso di condanna dell'ente, aggiungendo all'art. 10 D.lgs. 231/2001 il comma 3-bis, in base al quale “Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 26/01/2018, n. 37Provvedimento: […] Anche la società Molino del Salento spa, già Coopas scarl, era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo contestato dal requirente penale (ex artt. 10-11 d.lgs. 231/2001) e condannata al pagamento della relativa sanzione pecuniaria.Leggi di più...
- truffa aggravata·
- responsabilità amministrativa·
- prescrizione del danno·
- danno erariale·
- costituzione di parte civile·
- autonomia giudizi·
- potere riduttivo·
- giurisdizione contabile·
- prove atipiche·
- legittimità costituzionale