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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6549 / 2023 Ruolo gen. (atp nrg 5662/2021)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
e AS n.q. genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Parte_2
rapp.ti e dif. giusta procura in atti dall'Avv TAFFURI MASSIMO Persona_1
RICORRENTI
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 i ricorrenti premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il diritto della minore al beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza ( L. 289/90 L.118/71), ed il suo status di portatrice di handicap grave ex art. 3 co 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
instauratosi il CP_ contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo evidenziava l'infondatezza della pretesa condividendo il giudizio emesso dalla che aveva ritenuto Controparte_2 Persona_1 non bisognevole dei benefici richiesti;
1 Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili anche alla luce della nuova documentazione medica esibita dai ricorrenti (del 9.5.23 e del 30.6.23) nella quale, seppure si evidenzia la persistente necessità di insegnante di sostegno da parte della minore in ragione della labilità attentiva e difficoltà di concentrazione, viene altresì certificato il possesso da parte sua di “discrete autonomie personali e sociali” tali da escludere il diritto al riconoscimento dell'handicap grave o del beneficio dell'indennità di frequenza riservato invece ai minori che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” o a coloro che, riconosciuti invalidi, necessitino di particolare supporto al fine del loro “reinserimento sociale” (cfr art 1 legge 289/1990)-
Ritenuta pertanto la condivisibilità della relazione peritale e rilevato che anche la successiva documentazione allegata in giudizio non attesta effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la controvertibilità dei giudizi medici;
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere,01/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
e AS n.q. genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Parte_2
rapp.ti e dif. giusta procura in atti dall'Avv TAFFURI MASSIMO Persona_1
RICORRENTI
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 i ricorrenti premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il diritto della minore al beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza ( L. 289/90 L.118/71), ed il suo status di portatrice di handicap grave ex art. 3 co 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
instauratosi il CP_ contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo evidenziava l'infondatezza della pretesa condividendo il giudizio emesso dalla che aveva ritenuto Controparte_2 Persona_1 non bisognevole dei benefici richiesti;
1 Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili anche alla luce della nuova documentazione medica esibita dai ricorrenti (del 9.5.23 e del 30.6.23) nella quale, seppure si evidenzia la persistente necessità di insegnante di sostegno da parte della minore in ragione della labilità attentiva e difficoltà di concentrazione, viene altresì certificato il possesso da parte sua di “discrete autonomie personali e sociali” tali da escludere il diritto al riconoscimento dell'handicap grave o del beneficio dell'indennità di frequenza riservato invece ai minori che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” o a coloro che, riconosciuti invalidi, necessitino di particolare supporto al fine del loro “reinserimento sociale” (cfr art 1 legge 289/1990)-
Ritenuta pertanto la condivisibilità della relazione peritale e rilevato che anche la successiva documentazione allegata in giudizio non attesta effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la controvertibilità dei giudizi medici;
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere,01/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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