Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1965, n. 827
CASS
Sentenza 6 maggio 1965

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La proposta priva di termine e revocabile senza limiti. Pertanto, il fatto che il proponente dichiari la sua proposta come valida pur dopo la sua morte e vincolante per gli eredi si risolve in un'enunciazione che per questi ultimi e vuota di conseguenze. Cio, a differenza della proposta munita di termine di efficacia, o fatta nell'Esercizio del commercio, ove il vincolo di irrevocabilita, che l'ordinamento riconnette a dette circostanze, realizza un quid capace di essere oggetto di successione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1965, n. 827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 827
    Data del deposito : 6 maggio 1965

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