Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9745 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. PISCITELLO NADIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- Controparte_1 ciliato presso lo studio dell'Avv. CICERO MARIANGELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, avanzata dalla ricorrente in memo- ria integrativa, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza delle perpetrate violenze fisiche e psicologiche patite.
Come anche di recente affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 09/05/2024, n. 12662, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determina- re l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, no- nostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione. E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile A questo proposito, deve osservarsi che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matri- monio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comporta- mento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile , sez. I , 24/10/2022 , n. 31351).
In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integri- tà fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica” (Tribunale, Pistoia , 22/11/2021 , n. 953).
Ancora, “le percosse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri matrimoniali, da giustificare sempre non solo la pronuncia di separazione, ma anche l'ad- debito al coniuge che le ha perpetrate. Peraltro, la pronuncia di addebito non è esclusa qua- lora risulti provato un unico episodio di violenza, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari di- gnità di ogni persona”( Tribunale , Bari , sez. I , 20/04/2023 , n. 1471).
Tutto ciò premesso in astratto, nel caso concreto è documentato che è Parte_2 stato condannato – sebbene con sentenza non ancora divenuta irrevocabile - per la condotta vessatoria nei confronti della moglie culminata in lesioni personali ai suoi danni.
Sulla diversità dei fatti accertati in sede penale e civile e l'autonomia della valutazione del giudice civile giova il richiamo alla recentissima pronuncia della Cassazione 4595/25, seb- bene inerente la sfera degli accertamenti in materia di violenza domestica ai danni dei mi- nori, ma contenente principi di carattere generale.
Sulla base di tutto quanto sopra detto, ritiene il collegio che tale risultanza integri di per sé quell'adeguata consistenza da considerarsi provato come la violazione ai doveri matri- moniali e l'aggressione all'incolumità personale e morale della coniuge abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
Tale elemento ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria espletata atteso che entrambi i
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile testi escussi hanno riferito dei tentativi di strangolamento ai danni della madre posti in esse- re dal padre, oltre che della violenza psicologica (“è sempre stato solito trattare nostra ma- dre senza rispetto, urlarle contro, più volte nel corso del matrimonio le ha alzato le mani, e negli ultimi due anni, noncurante della situazione di fragilità psichica di mia madre, era so- lito rinfacciarle in modo aspro ed umiliante di essere alcolizzata, e dirle che era pazza quando lei lo accusava di avere una relazione extraconiugale”; …“sì, è vero, un paio di set- timane prima dell'episodio del 10 maggio 2022, nel quale io non ero presente, mentre era- vamo in cucina io, mia sorell , mia moglie e mia madre, mio padre urlando ha detto Per_1
a mia madre: “Dillo che quanto sta accadendo è colpa tua, non vuoi migliorare, non vuoi prendere le pillole”; …“sì, è vero, nell'estate del 2020, a casa di mia nonna (materna), mio padre si è scagliato contro mia madre e proferendo minacce assai gravi l'ha afferrata per il collo dicendo “ti uccido”).
Brevemente va rigettata l'eccezione di inattendibilità dei testi in quanto portatori di un interesse concreto nel giudizio: tale valutazione va operata con specifico riguardo alle do- mande oggetto di prova, ovvero quelle riguardanti l'addebito della separazione. Nessuna conseguenza positiva o negativa i testi ricaverebbero dall'accoglimento o rigetto della do- manda rispetto alla propria personale posizione, non avendo alcuna ripercussione su profili di carattere economico che li potrebbero riguardare individualmente.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro-
[...] prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
3.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, in- vece, richiamando la recente Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731, spetta al ri- chiedente l'onere di provare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età. Raggiunta la maggiore età, si presume, infatti,
l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fer- mo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della
“funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità ri- spetto alla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, prendendo le mosse dall'ultima domanda, non può che confermarsi quanto già rilevato in sede di ordinanza presidenziale circa la mancata dimostrazione della non autosufficienza dei figli che hanno superato da tempo la maggiore età, ragione per la
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile quale la domanda di contributo per il loro mantenimento va rigettata.
Quanto, invece, al confronto tra le situazioni reddituali delle parti e alla spettanza di un assegno di mantenimento, come da richiesta avanzata da , nessuna docu- Parte_1 mentazione reddituale è stata versata in atti dalla ricorrente la quale, in sede presidenziale, aveva già dichiarato di prestare attività occasionale in nero e da ultimo ha chiesto revocarsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del reddito nell'anno 2024, senza però documentare alcunché.
Di contro, parte resistente ha prodotto cud relativi agli anni di imposta 2022 e 2023 per poi dichiarare in comparsa conclusionale di avere rassegnato dimissioni a gennaio 2025, ma senza del parti documentare.
A fronte di ciò, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non sia emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, ragione per la quale non sussistono i presupposti per il riconoscimento della spettanza di un assegno di mantenimen- to in favore della ricorrente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, essendo la decisione fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del processo.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
FRIDDI (PA), in data 23/11/1961, e , nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
10/03/1957, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 19/09/1981, tra- scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 291, parte II serie A dell'anno 1981; pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1 rigetta la domanda di contributo al mantenimento per i figli, avanzata da Parte_3
;
[...] dichiara che non ha diritto al mantenimento da parte di Parte_1 CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del provvedimen- CP_1 to;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile