Articolo 965 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 960Articolo 982
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 965. Proroga della durata dei corsi 1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario ((e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria)) dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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