TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 640/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'Avv. Ruggiero Fabio, giusta procura in atti C.F._1
e da
, nata YC (Ucraina) il 03.11.1983, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferrari, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
07.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il 09.06.2018 in MA di MM (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune, (n.2, parte I, anno 2018).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insanabili contrasti.
1 Premesso che dal matrimonio è nata il [...] in [...], le parti hanno indicato Per_1
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
- i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno con il solo reciproco obbligo di comunicarne le eventuali variazioni;
- l'abitazione coniugale, sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, sarà assegnata alla IG.ra Parte_2
che la abiterà unitamente alla figlia
[...] NA
- le parti si danno reciprocamente atto che al momento del deposito del presente ricorso hanno già provveduto a dividersi i propri effetti personali;
- la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la NA madre, e potestà separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- i coniugi concordemente stabiliscono che, sino al raggiungimento del 18esimo anno di età della piccola Per_1 eventuali viaggi di quest'ultima all'estero dovranno essere preventivamente autorizzati;
- le frequentazioni del padre con la figlia saranno così regolamentate: al padre è data facoltà di avere con sè la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
il IG. NA
, in ragione degli estenuanti orari e turni lavorativi e della tenera età della figlia, avrà facoltà di Parte_1 vedere la figlia ogni volta che lo desidera nell'arco della settimana salvo il necessario preavviso e coordinamento;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia: la Vigilia di Natale, ovvero il giorno di Natale, ad anni alterni;
il 31 dicembre e il primo gennaio, ad anni alterni;
la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis, ad anni alterni;
14gg. (quattordici) consecutivi, durante il periodo estivo, da determinarsi di comune accordo tra i genitori,
2 entro il 31 maggio di ogni anno;
per la Festa del Papà, per il compleanno e per l'onomastico dello stesso, la figlia sarà con il padre;
così come sarà con la madre ove i giorni di visita cadano nelle ricorrenze della Festa della
Mamma, del compleanno e dell'onomastico della stessa;
- previo accordo tra i genitori, l'orario ed i giorni delle visite potranno essere modificati, sempre tenuto conto delle eIGenze scolastiche e ludiche della figlia;
- per quanto concerne il mantenimento della figlia il IG. si impegna a NA Parte_1 corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.300,00, da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT. Il IG. si obbliga, altresì, a concorrere - nella misura del Parte_1
50% - alle spese straordinarie della figlia, ivi comprese quelle per l'istruzione, attività sportive e ricreative, e quelle mediche non mutuabili;
- il IG. si impegna, altresì, a pagare l'intero canone di locazione relativo alla casa coniugale, Parte_1 pari ad €.600,00 (oltre eventuali oneri condominiali), per sei mesi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, al fine di consentire alla IG.ra di ricercare serenamente una nuova occupazione;
Parte_2 successivamente, decorso il cennato semestre, il canone di locazione sarà suddiviso in parti uguali tra i due coniugi fino alla scadenza contrattuale;
- i ricorrenti dichiarano espressamente ex art.473 bis 51, co.2, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano concordemente di non volersi riconciliare.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.11.1988 (C.F. e , nata YC (Ucraina) C.F._1 Parte_2
il 03.11.1983, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio il 09.06.2018 in C.F._2
MA di MM (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune, (n.2, parte I, anno 2018);
3 - assegna la casa coniugale, sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, alla IG.ra
[...]
che vi abiterà unitamente alla figlia;
Pt_2
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del IG. Pt_1
da corrispondere alla IG.ra mediante contanti, vaglia postale o
[...] Parte_2
bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le part ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 640/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'Avv. Ruggiero Fabio, giusta procura in atti C.F._1
e da
, nata YC (Ucraina) il 03.11.1983, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferrari, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
07.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il 09.06.2018 in MA di MM (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune, (n.2, parte I, anno 2018).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insanabili contrasti.
1 Premesso che dal matrimonio è nata il [...] in [...], le parti hanno indicato Per_1
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
- i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno con il solo reciproco obbligo di comunicarne le eventuali variazioni;
- l'abitazione coniugale, sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, sarà assegnata alla IG.ra Parte_2
che la abiterà unitamente alla figlia
[...] NA
- le parti si danno reciprocamente atto che al momento del deposito del presente ricorso hanno già provveduto a dividersi i propri effetti personali;
- la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la NA madre, e potestà separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- i coniugi concordemente stabiliscono che, sino al raggiungimento del 18esimo anno di età della piccola Per_1 eventuali viaggi di quest'ultima all'estero dovranno essere preventivamente autorizzati;
- le frequentazioni del padre con la figlia saranno così regolamentate: al padre è data facoltà di avere con sè la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
il IG. NA
, in ragione degli estenuanti orari e turni lavorativi e della tenera età della figlia, avrà facoltà di Parte_1 vedere la figlia ogni volta che lo desidera nell'arco della settimana salvo il necessario preavviso e coordinamento;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia: la Vigilia di Natale, ovvero il giorno di Natale, ad anni alterni;
il 31 dicembre e il primo gennaio, ad anni alterni;
la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis, ad anni alterni;
14gg. (quattordici) consecutivi, durante il periodo estivo, da determinarsi di comune accordo tra i genitori,
2 entro il 31 maggio di ogni anno;
per la Festa del Papà, per il compleanno e per l'onomastico dello stesso, la figlia sarà con il padre;
così come sarà con la madre ove i giorni di visita cadano nelle ricorrenze della Festa della
Mamma, del compleanno e dell'onomastico della stessa;
- previo accordo tra i genitori, l'orario ed i giorni delle visite potranno essere modificati, sempre tenuto conto delle eIGenze scolastiche e ludiche della figlia;
- per quanto concerne il mantenimento della figlia il IG. si impegna a NA Parte_1 corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.300,00, da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT. Il IG. si obbliga, altresì, a concorrere - nella misura del Parte_1
50% - alle spese straordinarie della figlia, ivi comprese quelle per l'istruzione, attività sportive e ricreative, e quelle mediche non mutuabili;
- il IG. si impegna, altresì, a pagare l'intero canone di locazione relativo alla casa coniugale, Parte_1 pari ad €.600,00 (oltre eventuali oneri condominiali), per sei mesi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, al fine di consentire alla IG.ra di ricercare serenamente una nuova occupazione;
Parte_2 successivamente, decorso il cennato semestre, il canone di locazione sarà suddiviso in parti uguali tra i due coniugi fino alla scadenza contrattuale;
- i ricorrenti dichiarano espressamente ex art.473 bis 51, co.2, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano concordemente di non volersi riconciliare.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.11.1988 (C.F. e , nata YC (Ucraina) C.F._1 Parte_2
il 03.11.1983, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio il 09.06.2018 in C.F._2
MA di MM (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune, (n.2, parte I, anno 2018);
3 - assegna la casa coniugale, sita in EN CC (NA) alla Via MA n.43, alla IG.ra
[...]
che vi abiterà unitamente alla figlia;
Pt_2
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del IG. Pt_1
da corrispondere alla IG.ra mediante contanti, vaglia postale o
[...] Parte_2
bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le part ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4