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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3259/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 16-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, Partita Iva n. , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti agli atti e delibera di incarico del Direttore Generale della n. 841 del 26.05.2021, Pt_2 dall'avv. Michele Pascarella (C.F. , fax: 0823- C.F._1
498394, posta elettronica certificata e comunicata all'Ordine degli
Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere: Email_1
, presso il cui Studio elettivamente domicilia in alla
[...] Pt_1
Via Vincenzo Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e specificamente presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
, P. Iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2 , elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Controparte_2 legale della società, corrente in Aversa (Ce), alla via S. D'Acquisto
n°124, rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dall'avv. Vincenzo Mirra, cod. fisc. CodiceFiscale_2 pec: e con questi elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via
Melorio n°21, nonché presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2018, l' Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3115/2017
(R.G. n. 10357/2017), emesso e depositato dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 07.12.2017 e notificato il 15.12.2017, con il quale il suddetto Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. Parte_4
103.200,61 oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02 nonché spese e competenze monitorie, quale corrispettivo dovuto a saldo di prestazioni sanitarie (prestazioni di radiologia) eseguite dalla
[...] nell'anno 2017 (I semestre) in favore di pazienti appartenenti ai Pt_4 distretti sanitari ricadenti nell'ambito territoriale dell , in Parte_3 virtù di contratto sottoscritto in data 02.11.2016 prot. n. 265221
(avente a oggetto la fissazione dei volumi e le tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Radiologia, da erogarsi nel biennio 2016 -2017 da parte dei suddetti
Laboratori/Strutture private di branca ed i correlati limiti di spesa) e delle fatture n. 1E del 01/02/2017 emessa per € 199.432,36, fattura n.
2E del 06/03/2017 emessa per € 177.411,15, fattura n. 3E del
04/04/2017 emessa per € 197.444,02, fattura n. 4E del 02/05/2017 emessa per € 130.386,48, fattura n. 5E del 01/06/2017 emessa per € 169.632,24, fattura n. 6E del 03/07/2017 emessa per € 157.699,85, rappresentando l'importo ingiunto il saldo residuo del 10%.
A sostegno dell'opposizione l' deduceva l'insussistenza Parte_3
e/o non debenza del credito il credito rivendicato stante il superamento dei tetti di spesa, l'applicazione alla Regressione
Tariffaria Unica (RTU), lamentando anche la l'erronea ed illegittima applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Con la sentenza appellata (sentenza n. 140/2021 emessa in data
18.01.2021, pubblicata in data 19.01.2021, non notificata), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dall' , ritenendo l'infondatezza delle eccezioni e motivi Pt_2 di opposizione formulati dall' (non debenza dell'importo Pt_2 ingiunto in ragione del superamento dei tetti di spesa e della corretta applicazione della regressione tariffaria, contrattualmente previsti, illegittima ed erronea applicazione degli interessi ex art. 5, d. lgs. n.
231/2002). Per cui ha così statuito: “
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, cosi provvede: - rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. 3115 del 2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Part Proponeva appello la medesima chiedendo: “in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 140/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3115/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III) e IV) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 140/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_2 debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto
(D.I. n. 3115/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e
CPA come per legge”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
La parte impugnante censura la gravata sentenza per non aver “il
Giudice di prime cure rilevato e dichiarato ovvero per aver il Giudice di primo grado omesso di rilevare e dichiarare la giurisdizione del Giudice
Amministrativo in relazione alla controversia dedotta in giudizio ovvero per aver indirettamente ritenuto sussistente la giurisdizione del
Giudice ordinario”.
In particolare, l'impugnante deduce che “la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni", quanto "la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni", risulta
"rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale", visto che "tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n.27997 del 2019, cit., che richiama
Cons. St. Ad. Plen., sent. 12 aprile 2012, n. 3). Quello, infatti, che viene in rilievo in tale ambito è "un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti”.
Dunque, a dire dell'appellante “la contestazione e la violazione dei limiti di spesa, comporta ed include un sindacato sui poteri autoritativi della P.A. che rientra necessariamente ed inderogabilmente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il motivo è infondato.
Infatti, deve ritenersi che il G.O ha piena giurisdizione sull'oggetto del giudizio, nonostante che esso possa involgere anche il contenuto del rapporto concessorio in corso.
La presente controversia, infatti, è disciplinata, quanto alla giurisdizione, dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004.
Tale pronuncia ha rideterminato i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio 2000, n. 205 ed ha statuito che "la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo": si è perciò assunto, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.
Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi" relativi a servizi pubblici ne è risultato in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità.
Per cui, nella particolare materia che ci occupa, deve ritenersi che la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Cost., avendo determinato la caduta della lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le prestazioni d'ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del S.s.n.), ha comportato la reviviscenza della giurisdizione del GO sugli aspetti meramente patrimoniali sussistenti Part nell'ambito del rapporto concessorio tra e accreditato.
La presente lite, dunque, siccome afferente alla spettanza o meno al centro medico appellato concessionario del S.s.n. del pagamento di corrispettivi, è riconducibile de plano alla sfera di giurisdizione del g.o., investendo solo diritti soggettivi di natura privatistica (per tutte, cfr.
Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2005, n. 6330). Part Orbene, nel caso di specie la appellante ha contestato la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, per cui, conformemente a quanto già osservato in tema di giurisdizione su pubblici servizi, è stata riconosciuta la giurisdizione del G.O. in materia sempre che essa non coinvolgesse la validità della convenzione, la determinazione del suo contenuto o la determinazione del prezzo della prestazione (Cass. SS. UU., ord. 9 maggio 2003, n. 716; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6330 del 2005). E' stato, cioè, affermato che laddove l'individuazione del contenuto della convenzione rappresenti – come nel caso in esame – una questione pregiudiziale rispetto a quella riguardante il pagamento dei corrispettivi, la relativa controversia potrebbe avere, quale suo oggetto principale, non più soltanto il diritto soggettivo azionato, ma anche una questione afferente al rapporto pubblicistico-concessorio intercorrente tra le parti, tale da attrarre nell'orbita della giurisdizione del GA l'intera lite ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 88 del 1999).
In sostanza, a seguire una tale impostazione, le domande relative al mero pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi dovrebbero andare devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante la 204/2004 della Corte Cost., quando comportino necessariamente un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. concedente, nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, nel corso del suo svolgimento (Cassazione civile sez. un., 11 novembre 1998, n. 11356; . n. 9971/94; n.4679/95; n.5134/97).
E siccome un'indagine di tal fatta sarebbe sempre richiesta al Part Giudicante tutte le volte in cui l' evocata in giudizio – come nel caso in esame - contesti taluni elementi attinenti alla concessione, non rendendo pacifici in questo modo i termini del rapporto di affidamento, potrebbe giungersi alla conclusione che, ad ogni contestazione di questo tipo da parte della PA, scatterebbe la giurisdizione del GA dovendosi statuire in merito alla concessione: la qual cosa varrebbe anche quando siano state avanzate domande solo per ottenere il soddisfacimento di crediti pecuniari.
Tale approccio ermeneutico non va seguito.
Anzitutto, deve affermarsi, richiamando un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la giurisdizione del giudice adito va accertata in base alla domanda così come proposta dall'attore, sicché le contestazioni e le eccezioni sollevate dal convenuto contro la pretesa dell'attore, pur potendo eventualmente condurre, ove fondate, al rigetto della domanda nel merito, restano del tutto ininfluenti ai fini della dichiarazione o della negazione della giurisdizione. ( Cass. S.U.16 marzo 1978 n.1323, 3 giugno 1978 n.2776, 28 ottobre 1981 nn.5631
e 5632, 11 febbraio 1982 n.837; da ultimo, Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11090 del 1998).
In secondo luogo, le questioni afferenti al contenuto dei rapporti concessori intanto rientrano nella sfera di giurisdizione del GA in quanto le stesse costituiscano il petitum principale del giudizio (tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 15425 del 2001): la qual cosa non può affermarsi quando queste, come nel caso in esame, possano essere oggetto solo di cognizione incidentale da parte del GO, siccome decidibili al solo fine di delibare sulla sussistenza di una diversa fattispecie costitutiva addotta ( diritto soggettivo di crediti di danaro).
In terzo luogo, può assumersi che , quando in seguito a mera contestazione del convenuto debba determinarsi il contenuto della concessione, tale questione vada qualificata non come “causa pregiudiziale” (con gli effetti che se ne potrebbero far derivare in termini di translatio iurisdicionis ) ma come “punto pregiudiziale”, inteso quest'ultimo come mero presupposto logico - di diritto o di fatto
- necessario al giudice solo in via strumentale ed incidentale
(incidenter tantum) per accordare il bene richiesto, e decidibile senza alcuna efficacia autonoma di giudicato: non emergerebbe, perciò, il presupposto capace ex art. 34 c.p.c. di devolvere la cognizione della controversia ad altra autorità giurisdizionale (sul punto Cass.
2.03.1995, n.2645).
Dunque, il rapporto giuridico (concessorio) dedotto soltanto quale causa petendi della pretesa, quando sia controverso, funziona come mera questione pregiudiziale per le decisione sulla medesima (Cass.
21.04.1961 n. 891), restando ferma la giurisdizione del GO sulla domanda proposta.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le eccezioni e domande dell'asl opponente relative alla non debenza dell'importo ingiunto in ragione del superamento dei tetti di spesa e della conseguente applicazione della r.t.u., contrattualmente previsti, deducendo che “i limiti/tetti di spesa assegnati oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria. il Giudice investito della questione non può semplicemente affermare la carenza di prova (solo perché appare la soluzione più semplice) ma attenendo essa alla validità e riconoscibilità della prestazione deve anche di ufficio rilevare la nullità, accertare ed approfondire la questione specifica, anche eventualmente mediante una CTU finalizzata all'accertamento e relativa quantificazione delle prestazioni eccedenti i tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi”.
Il motivo è infondato. Part Infatti, l' appellante non risulta, in relazione alla contestata prestazione erogata, aver prodotto la tabella, da allegare al verbale del Tavolo Tecnico, dalla quale dovevano risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa R.T.U. da Part applicare alla stessa per quella specifica branca, avendo l' allegato al detto verbale soltanto una tabella di percentuali di regressione tariffarie ma senza alcun riferimento al Centro appellato e alla determinazione del contributo dello stesso al superamento del tetto di spesa aziendale.
Pertanto, nel caso di specie questa Corte, mancando agli atti la prova Part da parte della appellata di un fatto impeditivo rispetto al diritto del di ottenere il pagamento per le prestazioni sanitarie Pt_5 incontestatamente erogate, deve ritenersi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli atti, Part deve ritenersi che la parte appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto.
Né in difetto di prova di detto fatto impeditivo il Giudice può e deve disporre una CTU per accertare se sia stato superato il tetto di spesa.
Invero, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Col terzo motivo la parte impugnante censura la aggravata sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni e domande dell'asl opponente relative alla inapplicabilita' al caso di specie degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002. Part Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha specificamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il “D. Lgs n. 231 del 2002… riguarda
“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”… la P.A., allorquando agisce nell'ambito di rapporti contrattuali di carattere privatistico non gode di peculiari privilegi, laddove non espressamente previsti dal legislatore. Infatti, nel caso in esame, viene in rilievo certamente un rapporto contrattuale tra soggetti posti in una posizione paritetica. Invero, il contratto posto a fondamento della domanda è contraddistinto dall'assunzione di obbligazioni da parte di entrambe le parti, secondo una logica fondata sul sinallagma contrattuale e sull'equilibrio dato dal vantaggio ottenuto da entrambe le parti, con la stipula del contratto”.
Infatti, l'appellante ha soltanto dedotto, riformulando le medesime difese al riguardo dedotte in primo grado, che “il contratto tra l' Pt_2
e la struttura privata in questione è stato stipulato ai sensi del Decreto
n. 89 dell'8.8.2016 del Commissario ad Acta della regione Campania, ed il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 è inapplicabile ai crediti derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie Part per conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dal Decreto n. 89, cit., che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale”.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Part Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 140/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto Parte_1 notificato a CP_1 Controparte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vincenzo Mirra;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 3259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3259/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 16-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, Partita Iva n. , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti agli atti e delibera di incarico del Direttore Generale della n. 841 del 26.05.2021, Pt_2 dall'avv. Michele Pascarella (C.F. , fax: 0823- C.F._1
498394, posta elettronica certificata e comunicata all'Ordine degli
Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere: Email_1
, presso il cui Studio elettivamente domicilia in alla
[...] Pt_1
Via Vincenzo Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e specificamente presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
, P. Iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2 , elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Controparte_2 legale della società, corrente in Aversa (Ce), alla via S. D'Acquisto
n°124, rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dall'avv. Vincenzo Mirra, cod. fisc. CodiceFiscale_2 pec: e con questi elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via
Melorio n°21, nonché presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2018, l' Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3115/2017
(R.G. n. 10357/2017), emesso e depositato dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 07.12.2017 e notificato il 15.12.2017, con il quale il suddetto Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. Parte_4
103.200,61 oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02 nonché spese e competenze monitorie, quale corrispettivo dovuto a saldo di prestazioni sanitarie (prestazioni di radiologia) eseguite dalla
[...] nell'anno 2017 (I semestre) in favore di pazienti appartenenti ai Pt_4 distretti sanitari ricadenti nell'ambito territoriale dell , in Parte_3 virtù di contratto sottoscritto in data 02.11.2016 prot. n. 265221
(avente a oggetto la fissazione dei volumi e le tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Radiologia, da erogarsi nel biennio 2016 -2017 da parte dei suddetti
Laboratori/Strutture private di branca ed i correlati limiti di spesa) e delle fatture n. 1E del 01/02/2017 emessa per € 199.432,36, fattura n.
2E del 06/03/2017 emessa per € 177.411,15, fattura n. 3E del
04/04/2017 emessa per € 197.444,02, fattura n. 4E del 02/05/2017 emessa per € 130.386,48, fattura n. 5E del 01/06/2017 emessa per € 169.632,24, fattura n. 6E del 03/07/2017 emessa per € 157.699,85, rappresentando l'importo ingiunto il saldo residuo del 10%.
A sostegno dell'opposizione l' deduceva l'insussistenza Parte_3
e/o non debenza del credito il credito rivendicato stante il superamento dei tetti di spesa, l'applicazione alla Regressione
Tariffaria Unica (RTU), lamentando anche la l'erronea ed illegittima applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Con la sentenza appellata (sentenza n. 140/2021 emessa in data
18.01.2021, pubblicata in data 19.01.2021, non notificata), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dall' , ritenendo l'infondatezza delle eccezioni e motivi Pt_2 di opposizione formulati dall' (non debenza dell'importo Pt_2 ingiunto in ragione del superamento dei tetti di spesa e della corretta applicazione della regressione tariffaria, contrattualmente previsti, illegittima ed erronea applicazione degli interessi ex art. 5, d. lgs. n.
231/2002). Per cui ha così statuito: “
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, cosi provvede: - rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. 3115 del 2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Part Proponeva appello la medesima chiedendo: “in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 140/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3115/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III) e IV) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 140/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_2 debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto
(D.I. n. 3115/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e
CPA come per legge”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
La parte impugnante censura la gravata sentenza per non aver “il
Giudice di prime cure rilevato e dichiarato ovvero per aver il Giudice di primo grado omesso di rilevare e dichiarare la giurisdizione del Giudice
Amministrativo in relazione alla controversia dedotta in giudizio ovvero per aver indirettamente ritenuto sussistente la giurisdizione del
Giudice ordinario”.
In particolare, l'impugnante deduce che “la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni", quanto "la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni", risulta
"rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale", visto che "tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n.27997 del 2019, cit., che richiama
Cons. St. Ad. Plen., sent. 12 aprile 2012, n. 3). Quello, infatti, che viene in rilievo in tale ambito è "un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti”.
Dunque, a dire dell'appellante “la contestazione e la violazione dei limiti di spesa, comporta ed include un sindacato sui poteri autoritativi della P.A. che rientra necessariamente ed inderogabilmente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il motivo è infondato.
Infatti, deve ritenersi che il G.O ha piena giurisdizione sull'oggetto del giudizio, nonostante che esso possa involgere anche il contenuto del rapporto concessorio in corso.
La presente controversia, infatti, è disciplinata, quanto alla giurisdizione, dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004.
Tale pronuncia ha rideterminato i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio 2000, n. 205 ed ha statuito che "la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo": si è perciò assunto, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.
Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi" relativi a servizi pubblici ne è risultato in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità.
Per cui, nella particolare materia che ci occupa, deve ritenersi che la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Cost., avendo determinato la caduta della lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le prestazioni d'ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del S.s.n.), ha comportato la reviviscenza della giurisdizione del GO sugli aspetti meramente patrimoniali sussistenti Part nell'ambito del rapporto concessorio tra e accreditato.
La presente lite, dunque, siccome afferente alla spettanza o meno al centro medico appellato concessionario del S.s.n. del pagamento di corrispettivi, è riconducibile de plano alla sfera di giurisdizione del g.o., investendo solo diritti soggettivi di natura privatistica (per tutte, cfr.
Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2005, n. 6330). Part Orbene, nel caso di specie la appellante ha contestato la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, per cui, conformemente a quanto già osservato in tema di giurisdizione su pubblici servizi, è stata riconosciuta la giurisdizione del G.O. in materia sempre che essa non coinvolgesse la validità della convenzione, la determinazione del suo contenuto o la determinazione del prezzo della prestazione (Cass. SS. UU., ord. 9 maggio 2003, n. 716; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6330 del 2005). E' stato, cioè, affermato che laddove l'individuazione del contenuto della convenzione rappresenti – come nel caso in esame – una questione pregiudiziale rispetto a quella riguardante il pagamento dei corrispettivi, la relativa controversia potrebbe avere, quale suo oggetto principale, non più soltanto il diritto soggettivo azionato, ma anche una questione afferente al rapporto pubblicistico-concessorio intercorrente tra le parti, tale da attrarre nell'orbita della giurisdizione del GA l'intera lite ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 88 del 1999).
In sostanza, a seguire una tale impostazione, le domande relative al mero pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi dovrebbero andare devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante la 204/2004 della Corte Cost., quando comportino necessariamente un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. concedente, nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, nel corso del suo svolgimento (Cassazione civile sez. un., 11 novembre 1998, n. 11356; . n. 9971/94; n.4679/95; n.5134/97).
E siccome un'indagine di tal fatta sarebbe sempre richiesta al Part Giudicante tutte le volte in cui l' evocata in giudizio – come nel caso in esame - contesti taluni elementi attinenti alla concessione, non rendendo pacifici in questo modo i termini del rapporto di affidamento, potrebbe giungersi alla conclusione che, ad ogni contestazione di questo tipo da parte della PA, scatterebbe la giurisdizione del GA dovendosi statuire in merito alla concessione: la qual cosa varrebbe anche quando siano state avanzate domande solo per ottenere il soddisfacimento di crediti pecuniari.
Tale approccio ermeneutico non va seguito.
Anzitutto, deve affermarsi, richiamando un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la giurisdizione del giudice adito va accertata in base alla domanda così come proposta dall'attore, sicché le contestazioni e le eccezioni sollevate dal convenuto contro la pretesa dell'attore, pur potendo eventualmente condurre, ove fondate, al rigetto della domanda nel merito, restano del tutto ininfluenti ai fini della dichiarazione o della negazione della giurisdizione. ( Cass. S.U.16 marzo 1978 n.1323, 3 giugno 1978 n.2776, 28 ottobre 1981 nn.5631
e 5632, 11 febbraio 1982 n.837; da ultimo, Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11090 del 1998).
In secondo luogo, le questioni afferenti al contenuto dei rapporti concessori intanto rientrano nella sfera di giurisdizione del GA in quanto le stesse costituiscano il petitum principale del giudizio (tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 15425 del 2001): la qual cosa non può affermarsi quando queste, come nel caso in esame, possano essere oggetto solo di cognizione incidentale da parte del GO, siccome decidibili al solo fine di delibare sulla sussistenza di una diversa fattispecie costitutiva addotta ( diritto soggettivo di crediti di danaro).
In terzo luogo, può assumersi che , quando in seguito a mera contestazione del convenuto debba determinarsi il contenuto della concessione, tale questione vada qualificata non come “causa pregiudiziale” (con gli effetti che se ne potrebbero far derivare in termini di translatio iurisdicionis ) ma come “punto pregiudiziale”, inteso quest'ultimo come mero presupposto logico - di diritto o di fatto
- necessario al giudice solo in via strumentale ed incidentale
(incidenter tantum) per accordare il bene richiesto, e decidibile senza alcuna efficacia autonoma di giudicato: non emergerebbe, perciò, il presupposto capace ex art. 34 c.p.c. di devolvere la cognizione della controversia ad altra autorità giurisdizionale (sul punto Cass.
2.03.1995, n.2645).
Dunque, il rapporto giuridico (concessorio) dedotto soltanto quale causa petendi della pretesa, quando sia controverso, funziona come mera questione pregiudiziale per le decisione sulla medesima (Cass.
21.04.1961 n. 891), restando ferma la giurisdizione del GO sulla domanda proposta.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le eccezioni e domande dell'asl opponente relative alla non debenza dell'importo ingiunto in ragione del superamento dei tetti di spesa e della conseguente applicazione della r.t.u., contrattualmente previsti, deducendo che “i limiti/tetti di spesa assegnati oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria. il Giudice investito della questione non può semplicemente affermare la carenza di prova (solo perché appare la soluzione più semplice) ma attenendo essa alla validità e riconoscibilità della prestazione deve anche di ufficio rilevare la nullità, accertare ed approfondire la questione specifica, anche eventualmente mediante una CTU finalizzata all'accertamento e relativa quantificazione delle prestazioni eccedenti i tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi”.
Il motivo è infondato. Part Infatti, l' appellante non risulta, in relazione alla contestata prestazione erogata, aver prodotto la tabella, da allegare al verbale del Tavolo Tecnico, dalla quale dovevano risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa R.T.U. da Part applicare alla stessa per quella specifica branca, avendo l' allegato al detto verbale soltanto una tabella di percentuali di regressione tariffarie ma senza alcun riferimento al Centro appellato e alla determinazione del contributo dello stesso al superamento del tetto di spesa aziendale.
Pertanto, nel caso di specie questa Corte, mancando agli atti la prova Part da parte della appellata di un fatto impeditivo rispetto al diritto del di ottenere il pagamento per le prestazioni sanitarie Pt_5 incontestatamente erogate, deve ritenersi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli atti, Part deve ritenersi che la parte appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto.
Né in difetto di prova di detto fatto impeditivo il Giudice può e deve disporre una CTU per accertare se sia stato superato il tetto di spesa.
Invero, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Col terzo motivo la parte impugnante censura la aggravata sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni e domande dell'asl opponente relative alla inapplicabilita' al caso di specie degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002. Part Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha specificamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il “D. Lgs n. 231 del 2002… riguarda
“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”… la P.A., allorquando agisce nell'ambito di rapporti contrattuali di carattere privatistico non gode di peculiari privilegi, laddove non espressamente previsti dal legislatore. Infatti, nel caso in esame, viene in rilievo certamente un rapporto contrattuale tra soggetti posti in una posizione paritetica. Invero, il contratto posto a fondamento della domanda è contraddistinto dall'assunzione di obbligazioni da parte di entrambe le parti, secondo una logica fondata sul sinallagma contrattuale e sull'equilibrio dato dal vantaggio ottenuto da entrambe le parti, con la stipula del contratto”.
Infatti, l'appellante ha soltanto dedotto, riformulando le medesime difese al riguardo dedotte in primo grado, che “il contratto tra l' Pt_2
e la struttura privata in questione è stato stipulato ai sensi del Decreto
n. 89 dell'8.8.2016 del Commissario ad Acta della regione Campania, ed il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 è inapplicabile ai crediti derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie Part per conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dal Decreto n. 89, cit., che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale”.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Part Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 140/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto Parte_1 notificato a CP_1 Controparte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vincenzo Mirra;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)