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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 908 DELL'ANNO 2025
FRA
IL UR
E
- - SEDE CP_1 Controparte_2
CENTRALE ROMA
Oggi 17.12.2025 alle ore 10.25 innanzi al giudice del lavoro dott. UR RA, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GIGLIA MARCO GIUSEPPE Parte_1 per la parte convenuta Controparte_3
: l'avv. ROZZI in sostituzione dell'avv. PISANU RITA
[...]
ASSUNTA MA
L'avv. Giglia si oppone alle difese avversarie rilevandone l'infondatezza procedurale e di merito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. Rozzi si richiama alla memoria di costituzione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa UR RA)
1
N. R.G. 908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UR
RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 908/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to GIGLIA MARCO GIUSEPPE, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. PISANU RITA ASSUNTA MA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - in data 28.2.2009 ella aveva contratto matrimonio in Pietra Ligure con il sig. - i coniugi addivenivano CP_4 allo scioglimento del vincolo matrimoniale con sentenza n. 31/2017, emessa dal
Tribunale di Savona in data 13.1.2017, nell'ambito della quale veniva disposto a carico del marito ed in favore della moglie “un assegno di mantenimento (..) nella misura di euro
100,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese da aggiornarsi ad ogni inizio d'anno scendo gli indici ISTAT e da versarsi sino a che la moglie non sarà economicamente autosufficiente”; - in data 12.05.2025, lavoratore assicurato non ancora CP_4 titolare di pensione, era deceduto;
- in qualità di ex coniuge superstite titolare dell'assegno, ella aveva presentato domanda ad per il riconoscimento della CP_1 pensione indiretta;
- l'Istituto aveva rigettato la domanda, motivando il diniego sulla base del fatto che la ricorrente non fosse titolare di un assegno divorzile, ma di un assegno di mantenimento, e dunque ritenendo insussistente il presupposto del beneficio;
- la ricorrente si opponeva in via amministrativa al rigetto della domanda ma, decorsi 90 giorni dal deposito del ricorso, si era formato il silenzio rigetto sulla pretesa, rendendo necessario adire l'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la pensione indiretta a seguito del decesso di e per effetto condannare CP_4
a corrispondere il dovuto trattamento con decorrenza dal 1° giugno 2025. CP_1
Si è costituito in giudizio , che alle avverse argomentazioni ha replicato CP_1 testualmente: “Non vi è dubbio che assegno di mantenimento e divorzile siano sinonimi.
La ragione del rigetto della prestazione previdenziale/assistenziale domandata sta però nella circostanza che l'assegno di mantenimento è stato riconosciuto alla sig.ra
solo fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oggi Parte_2 pacificamente raggiunta dalla medesima, come risulta dall'estratto contributivo previdenziale”
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente. CP_1
Alla odierna prima udienza i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti, insistendo per le conclusioni rassegnate. Il giudice, ritenuta la causa matura per la
3 decisione senza necessità di istruttoria, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
******************
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che:
- e avevano contratto matrimonio in data Parte_1 CP_4
28.2.2009 ed avevano divorziato in data 13.1.2017;
- Nell'ambito della sentenza di divorzio era espressamente previsto a carico del marito ed in favore della moglie un assegno denominato di “mantenimento” nella somma di euro 100 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese, “sino a che la moglie non sarà economicamente autosufficiente”;
- Il sig. è deceduto in data 12.5.2025; CP_4
- La signora non ha contratto nuove nozze. Parte_1
Sulla base di questi presupposti, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione indiretta, riconosciuta al coniuge (divorziato) superstite di un lavoratore non assicurato che non abbia ancora maturato la pensione, quando sia titolare di un assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 co. 2 l. 898/1970.
ha negato il riconoscimento della prestazione con l'unica motivazione, CP_1 contenuta nel provvedimento, che era titolare di assegno di mantenimento Parte_1
e non di assegno di divorzio”.
Tuttavia, tale ragione di diniego non può in alcun modo essere condivisa.
È del tutto evidente che l'assegno disposto a carico del marito ed in favore della moglie nell'ambito della sentenza di scioglimento del matrimonio integri e debba essere qualificato come assegno divorzile, poiché riconosciuto a tutti gli effetti proprio in base ai presupposti di cui all'art. 5 l. 898/70. La mera dicitura contenuta in sentenza di
“assegno di mantenimento” è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione dell'emolumento e non è in alcun modo idonea ad incidere sulla natura dello stesso.
Tanto è vero che lo stesso difensore di , costituendosi, ha affermato CP_1 espressamente che non può essere evocato in dubbio che assegno di mantenimento e divorzile, in questo contesto, “siano sinonimi”. Sennonché, proprio per tale ragione l'istituto ha rigettato la domanda della ricorrente.
4 Tanto basta a dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego opposto ad CP_1 alla richiesta della ricorrente, poiché fondato su tale unico motivo, che la stessa difesa dell'istituto ha ritenuto infondato.
In ogni caso, va dato atto che, costituendosi, ha affermato che la ragione del CP_1 diniego della prestazione starebbe invece nel fatto che l'assegno è stato riconosciuto alla ricorrente fino al raggiungimento della autosufficienza economica, circostanza questa che si sarebbe in concreto verificata.
Tuttavia, anche tale ragione è infondata.
Il requisito imposto dalla legge al riconoscimento della prestazione richiesta dalla ricorrente è costituito dalla titolarità di un assegno erogato ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970 al momento del decesso dell'ex coniuge e non certo dalla verifica da parte dell'istituto della permanenza dei presupposti per il relativo ottenimento.
Sta nella natura stessa dell'assegno, a prescindere dalla dicitura contenuta in sentenza, quello di essere garantito fino a che il coniuge più debole sia bisognoso del contributo dell'altro. Tuttavia, l'unico soggetto legittimato a chiedere la modifica o la revoca dell'assegno divorzile, nel caso di sopravvenute variazioni delle condizioni economiche delle parti, è ovviamente soltanto il soggetto debitore.
Nel caso di specie, la signora era titolare dell'assegno al momento del Pt_1 decesso del coniuge, che non risulta aver mai chiesto la revoca della prestazione dovuta.
In tali circostanze, non è allora chiamato a valutare l'effettiva sussistenza CP_1 del permanere dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge, ma deve limitarsi invece a verificare la titolarità dell'assegno, come pacificamente sussistente nel caso di specie.
Alla luce di tali ragioni, discende in primo luogo l'illegittimità del diniego opposto alla ricorrente al riconoscimento della prestazione, per il motivo dedotto dall'istituto.
Ne consegue che, non essendo contestati gli ulteriori requisiti di legge per l'ottenimento della pensione, deve essere accertato il diritto della ricorrente alla relativa percezione.
Pertanto, deve essere condannato a pagare alla ricorrente la pensione CP_1 indiretta con decorrenza dalla mensilità successiva al decesso dell'ex coniuge (giugno
2025) e a corrispondere, sulle rate arretrate, gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, secondo i criteri di cui all'art. 16 co. 6 l. 412/1991.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di
, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto CP_1 della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, del valore della causa, del fatto che la controversia si è conclusa in una unica udienza e dunque facendo applicazione degli importi previsti per lo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta che ha diritto di percepire la pensione indiretta a seguito Parte_1 del decesso di e per l'effetto; CP_4
2) Condanna a corrispondere alla ricorrente la pensione indiretta con CP_1 decorrenza giugno 2025, nonché a versare sui ratei già scaduti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione al saldo;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro CP_1
886,00 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA (se e dovuta per legge) e CPA.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
UR RA
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VERBALE DELLA CAUSA N. 908 DELL'ANNO 2025
FRA
IL UR
E
- - SEDE CP_1 Controparte_2
CENTRALE ROMA
Oggi 17.12.2025 alle ore 10.25 innanzi al giudice del lavoro dott. UR RA, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GIGLIA MARCO GIUSEPPE Parte_1 per la parte convenuta Controparte_3
: l'avv. ROZZI in sostituzione dell'avv. PISANU RITA
[...]
ASSUNTA MA
L'avv. Giglia si oppone alle difese avversarie rilevandone l'infondatezza procedurale e di merito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. Rozzi si richiama alla memoria di costituzione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa UR RA)
1
N. R.G. 908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UR
RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 908/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to GIGLIA MARCO GIUSEPPE, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. PISANU RITA ASSUNTA MA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - in data 28.2.2009 ella aveva contratto matrimonio in Pietra Ligure con il sig. - i coniugi addivenivano CP_4 allo scioglimento del vincolo matrimoniale con sentenza n. 31/2017, emessa dal
Tribunale di Savona in data 13.1.2017, nell'ambito della quale veniva disposto a carico del marito ed in favore della moglie “un assegno di mantenimento (..) nella misura di euro
100,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese da aggiornarsi ad ogni inizio d'anno scendo gli indici ISTAT e da versarsi sino a che la moglie non sarà economicamente autosufficiente”; - in data 12.05.2025, lavoratore assicurato non ancora CP_4 titolare di pensione, era deceduto;
- in qualità di ex coniuge superstite titolare dell'assegno, ella aveva presentato domanda ad per il riconoscimento della CP_1 pensione indiretta;
- l'Istituto aveva rigettato la domanda, motivando il diniego sulla base del fatto che la ricorrente non fosse titolare di un assegno divorzile, ma di un assegno di mantenimento, e dunque ritenendo insussistente il presupposto del beneficio;
- la ricorrente si opponeva in via amministrativa al rigetto della domanda ma, decorsi 90 giorni dal deposito del ricorso, si era formato il silenzio rigetto sulla pretesa, rendendo necessario adire l'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la pensione indiretta a seguito del decesso di e per effetto condannare CP_4
a corrispondere il dovuto trattamento con decorrenza dal 1° giugno 2025. CP_1
Si è costituito in giudizio , che alle avverse argomentazioni ha replicato CP_1 testualmente: “Non vi è dubbio che assegno di mantenimento e divorzile siano sinonimi.
La ragione del rigetto della prestazione previdenziale/assistenziale domandata sta però nella circostanza che l'assegno di mantenimento è stato riconosciuto alla sig.ra
solo fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oggi Parte_2 pacificamente raggiunta dalla medesima, come risulta dall'estratto contributivo previdenziale”
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente. CP_1
Alla odierna prima udienza i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti, insistendo per le conclusioni rassegnate. Il giudice, ritenuta la causa matura per la
3 decisione senza necessità di istruttoria, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
******************
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che:
- e avevano contratto matrimonio in data Parte_1 CP_4
28.2.2009 ed avevano divorziato in data 13.1.2017;
- Nell'ambito della sentenza di divorzio era espressamente previsto a carico del marito ed in favore della moglie un assegno denominato di “mantenimento” nella somma di euro 100 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese, “sino a che la moglie non sarà economicamente autosufficiente”;
- Il sig. è deceduto in data 12.5.2025; CP_4
- La signora non ha contratto nuove nozze. Parte_1
Sulla base di questi presupposti, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione indiretta, riconosciuta al coniuge (divorziato) superstite di un lavoratore non assicurato che non abbia ancora maturato la pensione, quando sia titolare di un assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 co. 2 l. 898/1970.
ha negato il riconoscimento della prestazione con l'unica motivazione, CP_1 contenuta nel provvedimento, che era titolare di assegno di mantenimento Parte_1
e non di assegno di divorzio”.
Tuttavia, tale ragione di diniego non può in alcun modo essere condivisa.
È del tutto evidente che l'assegno disposto a carico del marito ed in favore della moglie nell'ambito della sentenza di scioglimento del matrimonio integri e debba essere qualificato come assegno divorzile, poiché riconosciuto a tutti gli effetti proprio in base ai presupposti di cui all'art. 5 l. 898/70. La mera dicitura contenuta in sentenza di
“assegno di mantenimento” è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione dell'emolumento e non è in alcun modo idonea ad incidere sulla natura dello stesso.
Tanto è vero che lo stesso difensore di , costituendosi, ha affermato CP_1 espressamente che non può essere evocato in dubbio che assegno di mantenimento e divorzile, in questo contesto, “siano sinonimi”. Sennonché, proprio per tale ragione l'istituto ha rigettato la domanda della ricorrente.
4 Tanto basta a dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego opposto ad CP_1 alla richiesta della ricorrente, poiché fondato su tale unico motivo, che la stessa difesa dell'istituto ha ritenuto infondato.
In ogni caso, va dato atto che, costituendosi, ha affermato che la ragione del CP_1 diniego della prestazione starebbe invece nel fatto che l'assegno è stato riconosciuto alla ricorrente fino al raggiungimento della autosufficienza economica, circostanza questa che si sarebbe in concreto verificata.
Tuttavia, anche tale ragione è infondata.
Il requisito imposto dalla legge al riconoscimento della prestazione richiesta dalla ricorrente è costituito dalla titolarità di un assegno erogato ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970 al momento del decesso dell'ex coniuge e non certo dalla verifica da parte dell'istituto della permanenza dei presupposti per il relativo ottenimento.
Sta nella natura stessa dell'assegno, a prescindere dalla dicitura contenuta in sentenza, quello di essere garantito fino a che il coniuge più debole sia bisognoso del contributo dell'altro. Tuttavia, l'unico soggetto legittimato a chiedere la modifica o la revoca dell'assegno divorzile, nel caso di sopravvenute variazioni delle condizioni economiche delle parti, è ovviamente soltanto il soggetto debitore.
Nel caso di specie, la signora era titolare dell'assegno al momento del Pt_1 decesso del coniuge, che non risulta aver mai chiesto la revoca della prestazione dovuta.
In tali circostanze, non è allora chiamato a valutare l'effettiva sussistenza CP_1 del permanere dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge, ma deve limitarsi invece a verificare la titolarità dell'assegno, come pacificamente sussistente nel caso di specie.
Alla luce di tali ragioni, discende in primo luogo l'illegittimità del diniego opposto alla ricorrente al riconoscimento della prestazione, per il motivo dedotto dall'istituto.
Ne consegue che, non essendo contestati gli ulteriori requisiti di legge per l'ottenimento della pensione, deve essere accertato il diritto della ricorrente alla relativa percezione.
Pertanto, deve essere condannato a pagare alla ricorrente la pensione CP_1 indiretta con decorrenza dalla mensilità successiva al decesso dell'ex coniuge (giugno
2025) e a corrispondere, sulle rate arretrate, gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, secondo i criteri di cui all'art. 16 co. 6 l. 412/1991.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di
, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto CP_1 della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, del valore della causa, del fatto che la controversia si è conclusa in una unica udienza e dunque facendo applicazione degli importi previsti per lo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta che ha diritto di percepire la pensione indiretta a seguito Parte_1 del decesso di e per l'effetto; CP_4
2) Condanna a corrispondere alla ricorrente la pensione indiretta con CP_1 decorrenza giugno 2025, nonché a versare sui ratei già scaduti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione al saldo;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro CP_1
886,00 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA (se e dovuta per legge) e CPA.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
UR RA
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