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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 731 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
n amministrazione giudiziaria, in persona Parte_1 dell'amministratore giudiziario, con sede in Casale Monferrato, c,f, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Rinaldi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Santa Maria Capua Vetere, via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1 procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Mauro Petrassi
e LU OR presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, va
Pompeo Magno n. 23/A
- CONVENUTO OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“a) Voglia l'adito Tribunale di Vercelli dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda monitoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011, essendo i crediti per cui si procede sorti anteriormente all'applicazione della misura cautelare di sequestro preventivo, anche per equivalente, disposta dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti della e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
b) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il convenuto opposto:
“Chiede che codesto l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- rigettare l'opposizione proposto dalla e per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso venga dichiarata l'incompetenza del Giudice civile a conoscere i crediti della anteriori al provvedimento di sequestro Parte_1 preventivo reso il 18 marzo 2023 dal G.I.P del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 56/2021, accertare e dichiarare che il credito fatto valere dall'ing. con i preavvisi di fattura n. 201/2023 del 31 ottobre 2023 e n. Controparte_1
201/2023 del 31 ottobre 2023 è successivo al predetto sequestro preventivo, e per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di Euro Parte_1
9.789,00, ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e fino al saldo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2 2. - Con atto di citazione la società in amministrazione Parte_1 giudiziaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2024 emesso in data 11/13.5.2024 dal Giudice del Tribunale di Vercelli, con cui le era ingiunto di pagare a la somma di Euro 12.776,22, oltre a interessi e spese, a titolo Controparte_1 di compensi spettanti al ricorrente quale ingegnere per l'attività di assistenza e consulenza svolta in favore dell'ingiunta per la presentazione della domanda di esenzione dal pagamento delle accise sull'energia elettrica per usi metallurgici, nonché per la verifica dei requisiti e il calcolo del credito di imposta in materia di spese energetiche.
L'opponente deduceva che con ordinanza emessa il 18.3.2023 nel procedimento penale nn. 87/2023 O.C.C., 56/2021 R.G.N.R. e 2971/2023 R.G. GIP, aperto presso la
Procura Europea - di il Giudice per le indagini preliminari del Controparte_2 CP_3
Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta e anche per equivalente di somme di denaro di fino alla concorrenza di Euro 7.166.504,00 Pt_1
(oltre che di altre società e beni a loro appartenenti) e di tutti i suoi beni immobili, mobili, mobili registrati, rapporti finanziari e conti correnti, e aveva nominato un amministratore giudiziario. Rilevava che le somme richieste con il procedimento monitorio dal avevano ad oggetto crediti sorti prima dell'emissione di tale CP_1 misura cautelare penale. L'opponente aggiungeva che le fatture poste a base del provvedimento monitorio non erano mai state rinvenute dall'amministratore giudiziario nella contabilità della società, così come non erano mai stati rinvenuti i contratti d'opera invocati dal CP_1
chiedeva pertanto che la domanda monitoria fosse dichiarata Pt_1 inammissibile e improcedibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 ss. d.lgs. n.
159/2011, essendo i crediti ex adverso azionati sorti anteriormente all'applicazione della misura cautelare di sequestro preventivo disposta dal GIP del Tribunale di Napoli, e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato. Instava inoltre per la revoca della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio (il quale in realtà non risultava munito della clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.).
3. - Il convenuto opposto si costituiva in giudizio, deducendo che a partire dal 2021 si era avvalsa delle prestazioni dell'Ing. per attività di assistenza e Pt_1 CP_1 consulenza tecnico-professionale in materia energetica. Il rapporto tra le parti era stato
3 formalizzato con la sottoscrizione di due contratti di collaborazione aventi a oggetto, rispettivamente, l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di dell'esenzione accise su energia elettrica per usi metallurgici e l'assistenza e Pt_1 consulenza professionale per il conseguimento da parte di del credito di Pt_1 imposta in materia di spese energetiche.
Il aggiungeva che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta CP_1 soluzione (non avendo l'opponente contestato che fosse intercorso tra le parti un rapporto di collaborazione) e chiedeva la concessione della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
Deduceva inoltre che il sequestro preventivo non costituiva causa di inammissibilità
o improcedibilità di un giudizio di cognizione e che la procedura di accertamento dei crediti ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 riguardava l'ipotesi della confisca e non era applicabile al sequestro preventivo. Rilevava, in ogni caso, l'inapplicabilità della predetta procedura di accertamento al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto sorto successivamente al provvedimento di sequestro preventivo.
Quanto all'eccezione avversaria di inesistenza delle fatture e di inopponibilità dei contratti e della documentazione priva di data certa, il rilevava come CP_1 Pt_1 non avesse contestato l'esistenza di un rapporto di collaborazione, né il quantum richiesto. Il mancato rinvenimento delle fatture da parte dell'amministratore giudiziario derivava dal fatto che il aveva emesso non fatture ma preavvisi di parcella, i CP_1 quali non andavano registrati nella contabilità. In ogni caso dagli stessi documenti depositati dall'opponente risultava l'esistenza del rapporto di collaborazione tra le parti.
Il chiedeva pertanto che l'opposizione proposta da fosse rigettata CP_1 Pt_1
e che il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato. In subordine, per il caso in cui fosse dichiarata l'incompetenza del giudice civile a conoscere dei crediti di Pt_1 anteriori al provvedimento di sequestro preventivo del 18.3.2023, instava perché fosse accertato che il credito fatto valere con i preavvisi di fattura n. 201/2023 del 31.10.2023
e n. 201/2023 del 31.10.2023 era successivo al sequestro preventivo, con conseguente condanna di al pagamento di Euro 9.789,00 oltre a interessi legali e moratori. Pt_1
Le parti non formulavano istanze istruttorie.
Il Giudice, ritenutane l'opportunità ai fini della decisione, invitava le parti a depositare certificazione aggiornata relativa allo stato del procedimento penale n.
4 56/2021 RGNR Trib. Napoli, con riferimento al decreto di sequestro ivi emesso.
Era pertanto prodotta attestazione in data 27.10.2025, dalla quale risultava che il decreto di sequestro era ancora in essere e per questo motivo la società Pt_1 continuava a trovarsi in amministrazione giudiziaria.
Previa precisazione delle conclusioni, la causa era infine rimessa in decisione.
4. - Alla luce della documentazione prodotta in atti l'opposizione proposta da Pt_1 risulta fondata e come tale deve essere accolta.
Ed invero il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva in data 18.3.2023 decreto di sequestro preventivo della , al quale faceva seguito in data 20.3.2023 la Parte_2 nomina di un amministratore giudiziario (v. docc. 3 e 4 opponente).
A tale misura cautelare, funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 321 commi 1 e
2 c.p.p., 416-bis comma 7 c.p. e 104 d.lgs. 271/1989, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), come modificate dall'art. 1 comma 190 l.
228/2012, il quale ha esteso l'ambito di applicazione di dette norme alle ipotesi di sequestro e confisca previste dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992 e ai sequestri e confische emessi nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.
Ne consegue che l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, sorti anteriormente al provvedimento che dispone il sequestro, deve avvenire dinanzi al giudice delegato nel procedimento penale secondo la procedura prevista dal titolo IV del libro I del d.lgs.
159/2011 (artt. 57, 58 e 59).
L'art. 52 comma 1 d.lgs. 159/2011, in punto a tutela dei crediti dei terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso, prevede infatti al comma 1 che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché l'escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (salvi i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati) e purché il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità). Il successivo comma 2 dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
5 A sua volta l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., al comma 1-quater, stabilisce che “ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro”.
Si deve dunque ritenere che, prima di procedere al soddisfacimento del credito del terzo verso la società destinataria della misura cautelare penale finalizzata alla tutela contro il fenomeno della delinquenza mafiosa, occorre verificare non solo l'esistenza del credito, ma anche l'assenza di collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita o almeno la buona fede e l'affidamento incolpevole del creditore.
5. - In argomento la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, “nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs. 159 del
2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego” (v.
Cass. civ., sez. II, 9.1.2024 n. 731).
Nella motivazione di questa pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che la speciale procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 si applica a tutti i crediti - come quello oggetto della presente causa - vantati nei confronti di soggetti nei cui confronti il procedimento di prevenzione sia iniziato dopo la data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 d.lgs. 159/2011.
6 A sua volta la Cassazione penale ha statuito che, “in tema di misure di prevenzione reali, la separazione dei beni assoggettati a sequestro o a confisca determina, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale, la devoluzione al giudice delegato dal tribunale di prevenzione della verifica ex artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, dei crediti e dei diritti dei terzi”, con la conseguenza che, quand'anche
“siano pendenti giudizi di impugnazione ai sensi dell'art. 98 l. fall., relativi a crediti e a diritti inerenti a rapporti oggetto del sequestro di prevenzione, prevale l'accertamento interno a tale procedimento” (v. Cass. pen., sez. II, 1.4.2022 n. 24311):
6. - L'applicazione dei principi sin qui esposti al caso di specie porta a concludere che l'azione monitoria esperita dal era in realtà improponibile, essendo CP_1
l'accertamento dei relativi crediti devoluto al giudice delegato dal tribunale di prevenzione, secondo il procedimento definito dal d.lgs. 159/2011.
In effetti il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 13.5.2024, a seguito di ricorso depositato l'11.5.2024, quando la società ingiunta era già stata sottoposta (il
18.3.2023) al provvedimento di sequestro preventivo.
Quanto alla data di insorgenza dei crediti, secondo la prospettazione del CP_1 essi deriverebbero da due contratti di collaborazione aventi rispettivamente ad oggetto:
a) l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di Pt_1 dell'esenzione accise su energia elettrica per usi metallurgici;
b) l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di del credito di Pt_1 imposta in materia di spese energetiche (v. docc. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio).
Su questa base il ha richiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento “per il CP_1 complessivo importo di Euro 12.776,22, di cui (i) Euro 10.666,62 in relazione all'attività di collaborazione per l'esenzione accise (fatture nn. 65/2023 e 210/2023) e
(ii) Euro 2.109,60 per l'attività di consulenza 'calcolo credito di imposta' (fattura n.
144/2023)”.
7. - In relazione al primo contratto i crediti azionati sono certamente anteriori rispetto al provvedimento di sequestro.
Al riguardo occorre ricordare che l'anteriorità del diritto credito sussiste quanto esso risulti da un atto avente data certa anteriore al sequestro. Non è invece necessaria l'anteriorità del momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, anche se questo è successivo al sequestro.
7 Orbene è incontestato in causa - avendolo dedotto lo stesso Ing. nel ricorso CP_1 monitorio - che il primo contratto veniva stipulato il 17.12.2021, dunque un anno e tre mesi prima dell'emissione del sequestro. Detto contratto costituisce il fatto genetico dei crediti portati dalle prime due “fatture” azionate (la n. 65/2022, erroneamente indicata al punto 20 del ricorso monitorio come n. 65/2023, e la n. 210/2023). In realtà i documenti che il indica come fatture sono soltanto “preavvisi” di fattura. CP_1
A fronte delle contestazioni dell'opponente circa l'inesistenza delle fatture Pt_1
e l'inopponibilità dei contratti e della documentazione priva di data certa, il non CP_1 ha congruamente provato che il credito indicato nel preavviso di fattura n. 210/2023 datato 31.10.2023 sia relativo ad attività dotate di autonomia rispetto al contratto stipulato il 17.12.2021.
Al riguardo il convenuto opposto ha sostenuto che la maturazione del compenso previsto per il professionista era subordinato all'effettivo incasso del rimborso da parte di Tale rilievo non consente di ritenere il credito posteriore al decreto di Pt_1 sequestro. Come detto, ai fini che qui interessano, rileva non già l'anteriorità del momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, bensì l'anteriorità dell'atto che giustifica il sorgere del diritto (nella specie, il contratto del 17.12.2021).
8. - Quanto al secondo contratto invocato dal (a cui si riferisce il preavviso di CP_1 fattura n. 144/2023), esso non reca alcuna data certa.
Il ha dedotto che esso sarebbe stato stipulato successivamente alla data del CP_1 provvedimento di sequestro e a sostegno di tale affermazione ha sostenuto che la data del conferimento dell'incarico da parte di sarebbe il 14.6.2023. Pt_1
In realtà il convenuto opposto si è limitato a produrre (v. doc. 20 allegato al ricorso monitorio) una mail con cui il 14.6.2023 inviava alla controparte una “proposta tecnico economica per il calcolo del credito di imposta energia”.
Il conferimento dell'incarico sarebbe dunque successivo al 14.6.2023. Tuttavia il non ha affatto provato che l'incarico sia stato conferito da un soggetto dotato in CP_1 quel momento dei poteri rappresentativi della società. In effetti ben prima del 14.6.2023,
a seguito del provvedimento di sequestro preventivo di il G.I.P. del Tribunale Pt_1 di Napoli nominava alla stessa un amministratore giudiziario con decreto in data
20.3.2023 (v. doc. 4 opponente). In assenza di una diversa prova, da quella data
8 cessavano dunque i poteri rappresentatavi degli ordinari amministratori, tra cui quello di conferire incarichi e stipulare contratti.
9. - Le ragioni sin qui esposte portano a concludere che la domanda monitoria presentata dal era improponibile. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve conseguentemente essere revocato.
In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa, attesa l'improponibilità della domanda monitoria;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
n amministrazione giudiziaria, in persona Parte_1 dell'amministratore giudiziario, con sede in Casale Monferrato, c,f, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Rinaldi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Santa Maria Capua Vetere, via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1 procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Mauro Petrassi
e LU OR presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, va
Pompeo Magno n. 23/A
- CONVENUTO OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“a) Voglia l'adito Tribunale di Vercelli dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda monitoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011, essendo i crediti per cui si procede sorti anteriormente all'applicazione della misura cautelare di sequestro preventivo, anche per equivalente, disposta dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti della e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
b) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il convenuto opposto:
“Chiede che codesto l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- rigettare l'opposizione proposto dalla e per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso venga dichiarata l'incompetenza del Giudice civile a conoscere i crediti della anteriori al provvedimento di sequestro Parte_1 preventivo reso il 18 marzo 2023 dal G.I.P del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 56/2021, accertare e dichiarare che il credito fatto valere dall'ing. con i preavvisi di fattura n. 201/2023 del 31 ottobre 2023 e n. Controparte_1
201/2023 del 31 ottobre 2023 è successivo al predetto sequestro preventivo, e per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di Euro Parte_1
9.789,00, ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e fino al saldo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2 2. - Con atto di citazione la società in amministrazione Parte_1 giudiziaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2024 emesso in data 11/13.5.2024 dal Giudice del Tribunale di Vercelli, con cui le era ingiunto di pagare a la somma di Euro 12.776,22, oltre a interessi e spese, a titolo Controparte_1 di compensi spettanti al ricorrente quale ingegnere per l'attività di assistenza e consulenza svolta in favore dell'ingiunta per la presentazione della domanda di esenzione dal pagamento delle accise sull'energia elettrica per usi metallurgici, nonché per la verifica dei requisiti e il calcolo del credito di imposta in materia di spese energetiche.
L'opponente deduceva che con ordinanza emessa il 18.3.2023 nel procedimento penale nn. 87/2023 O.C.C., 56/2021 R.G.N.R. e 2971/2023 R.G. GIP, aperto presso la
Procura Europea - di il Giudice per le indagini preliminari del Controparte_2 CP_3
Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta e anche per equivalente di somme di denaro di fino alla concorrenza di Euro 7.166.504,00 Pt_1
(oltre che di altre società e beni a loro appartenenti) e di tutti i suoi beni immobili, mobili, mobili registrati, rapporti finanziari e conti correnti, e aveva nominato un amministratore giudiziario. Rilevava che le somme richieste con il procedimento monitorio dal avevano ad oggetto crediti sorti prima dell'emissione di tale CP_1 misura cautelare penale. L'opponente aggiungeva che le fatture poste a base del provvedimento monitorio non erano mai state rinvenute dall'amministratore giudiziario nella contabilità della società, così come non erano mai stati rinvenuti i contratti d'opera invocati dal CP_1
chiedeva pertanto che la domanda monitoria fosse dichiarata Pt_1 inammissibile e improcedibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 ss. d.lgs. n.
159/2011, essendo i crediti ex adverso azionati sorti anteriormente all'applicazione della misura cautelare di sequestro preventivo disposta dal GIP del Tribunale di Napoli, e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato. Instava inoltre per la revoca della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio (il quale in realtà non risultava munito della clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.).
3. - Il convenuto opposto si costituiva in giudizio, deducendo che a partire dal 2021 si era avvalsa delle prestazioni dell'Ing. per attività di assistenza e Pt_1 CP_1 consulenza tecnico-professionale in materia energetica. Il rapporto tra le parti era stato
3 formalizzato con la sottoscrizione di due contratti di collaborazione aventi a oggetto, rispettivamente, l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di dell'esenzione accise su energia elettrica per usi metallurgici e l'assistenza e Pt_1 consulenza professionale per il conseguimento da parte di del credito di Pt_1 imposta in materia di spese energetiche.
Il aggiungeva che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta CP_1 soluzione (non avendo l'opponente contestato che fosse intercorso tra le parti un rapporto di collaborazione) e chiedeva la concessione della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
Deduceva inoltre che il sequestro preventivo non costituiva causa di inammissibilità
o improcedibilità di un giudizio di cognizione e che la procedura di accertamento dei crediti ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 riguardava l'ipotesi della confisca e non era applicabile al sequestro preventivo. Rilevava, in ogni caso, l'inapplicabilità della predetta procedura di accertamento al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto sorto successivamente al provvedimento di sequestro preventivo.
Quanto all'eccezione avversaria di inesistenza delle fatture e di inopponibilità dei contratti e della documentazione priva di data certa, il rilevava come CP_1 Pt_1 non avesse contestato l'esistenza di un rapporto di collaborazione, né il quantum richiesto. Il mancato rinvenimento delle fatture da parte dell'amministratore giudiziario derivava dal fatto che il aveva emesso non fatture ma preavvisi di parcella, i CP_1 quali non andavano registrati nella contabilità. In ogni caso dagli stessi documenti depositati dall'opponente risultava l'esistenza del rapporto di collaborazione tra le parti.
Il chiedeva pertanto che l'opposizione proposta da fosse rigettata CP_1 Pt_1
e che il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato. In subordine, per il caso in cui fosse dichiarata l'incompetenza del giudice civile a conoscere dei crediti di Pt_1 anteriori al provvedimento di sequestro preventivo del 18.3.2023, instava perché fosse accertato che il credito fatto valere con i preavvisi di fattura n. 201/2023 del 31.10.2023
e n. 201/2023 del 31.10.2023 era successivo al sequestro preventivo, con conseguente condanna di al pagamento di Euro 9.789,00 oltre a interessi legali e moratori. Pt_1
Le parti non formulavano istanze istruttorie.
Il Giudice, ritenutane l'opportunità ai fini della decisione, invitava le parti a depositare certificazione aggiornata relativa allo stato del procedimento penale n.
4 56/2021 RGNR Trib. Napoli, con riferimento al decreto di sequestro ivi emesso.
Era pertanto prodotta attestazione in data 27.10.2025, dalla quale risultava che il decreto di sequestro era ancora in essere e per questo motivo la società Pt_1 continuava a trovarsi in amministrazione giudiziaria.
Previa precisazione delle conclusioni, la causa era infine rimessa in decisione.
4. - Alla luce della documentazione prodotta in atti l'opposizione proposta da Pt_1 risulta fondata e come tale deve essere accolta.
Ed invero il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva in data 18.3.2023 decreto di sequestro preventivo della , al quale faceva seguito in data 20.3.2023 la Parte_2 nomina di un amministratore giudiziario (v. docc. 3 e 4 opponente).
A tale misura cautelare, funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 321 commi 1 e
2 c.p.p., 416-bis comma 7 c.p. e 104 d.lgs. 271/1989, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), come modificate dall'art. 1 comma 190 l.
228/2012, il quale ha esteso l'ambito di applicazione di dette norme alle ipotesi di sequestro e confisca previste dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992 e ai sequestri e confische emessi nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.
Ne consegue che l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, sorti anteriormente al provvedimento che dispone il sequestro, deve avvenire dinanzi al giudice delegato nel procedimento penale secondo la procedura prevista dal titolo IV del libro I del d.lgs.
159/2011 (artt. 57, 58 e 59).
L'art. 52 comma 1 d.lgs. 159/2011, in punto a tutela dei crediti dei terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso, prevede infatti al comma 1 che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché l'escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (salvi i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati) e purché il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità). Il successivo comma 2 dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
5 A sua volta l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., al comma 1-quater, stabilisce che “ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro”.
Si deve dunque ritenere che, prima di procedere al soddisfacimento del credito del terzo verso la società destinataria della misura cautelare penale finalizzata alla tutela contro il fenomeno della delinquenza mafiosa, occorre verificare non solo l'esistenza del credito, ma anche l'assenza di collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita o almeno la buona fede e l'affidamento incolpevole del creditore.
5. - In argomento la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, “nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs. 159 del
2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego” (v.
Cass. civ., sez. II, 9.1.2024 n. 731).
Nella motivazione di questa pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che la speciale procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 si applica a tutti i crediti - come quello oggetto della presente causa - vantati nei confronti di soggetti nei cui confronti il procedimento di prevenzione sia iniziato dopo la data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 d.lgs. 159/2011.
6 A sua volta la Cassazione penale ha statuito che, “in tema di misure di prevenzione reali, la separazione dei beni assoggettati a sequestro o a confisca determina, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale, la devoluzione al giudice delegato dal tribunale di prevenzione della verifica ex artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, dei crediti e dei diritti dei terzi”, con la conseguenza che, quand'anche
“siano pendenti giudizi di impugnazione ai sensi dell'art. 98 l. fall., relativi a crediti e a diritti inerenti a rapporti oggetto del sequestro di prevenzione, prevale l'accertamento interno a tale procedimento” (v. Cass. pen., sez. II, 1.4.2022 n. 24311):
6. - L'applicazione dei principi sin qui esposti al caso di specie porta a concludere che l'azione monitoria esperita dal era in realtà improponibile, essendo CP_1
l'accertamento dei relativi crediti devoluto al giudice delegato dal tribunale di prevenzione, secondo il procedimento definito dal d.lgs. 159/2011.
In effetti il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 13.5.2024, a seguito di ricorso depositato l'11.5.2024, quando la società ingiunta era già stata sottoposta (il
18.3.2023) al provvedimento di sequestro preventivo.
Quanto alla data di insorgenza dei crediti, secondo la prospettazione del CP_1 essi deriverebbero da due contratti di collaborazione aventi rispettivamente ad oggetto:
a) l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di Pt_1 dell'esenzione accise su energia elettrica per usi metallurgici;
b) l'assistenza e consulenza professionale per il conseguimento da parte di del credito di Pt_1 imposta in materia di spese energetiche (v. docc. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio).
Su questa base il ha richiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento “per il CP_1 complessivo importo di Euro 12.776,22, di cui (i) Euro 10.666,62 in relazione all'attività di collaborazione per l'esenzione accise (fatture nn. 65/2023 e 210/2023) e
(ii) Euro 2.109,60 per l'attività di consulenza 'calcolo credito di imposta' (fattura n.
144/2023)”.
7. - In relazione al primo contratto i crediti azionati sono certamente anteriori rispetto al provvedimento di sequestro.
Al riguardo occorre ricordare che l'anteriorità del diritto credito sussiste quanto esso risulti da un atto avente data certa anteriore al sequestro. Non è invece necessaria l'anteriorità del momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, anche se questo è successivo al sequestro.
7 Orbene è incontestato in causa - avendolo dedotto lo stesso Ing. nel ricorso CP_1 monitorio - che il primo contratto veniva stipulato il 17.12.2021, dunque un anno e tre mesi prima dell'emissione del sequestro. Detto contratto costituisce il fatto genetico dei crediti portati dalle prime due “fatture” azionate (la n. 65/2022, erroneamente indicata al punto 20 del ricorso monitorio come n. 65/2023, e la n. 210/2023). In realtà i documenti che il indica come fatture sono soltanto “preavvisi” di fattura. CP_1
A fronte delle contestazioni dell'opponente circa l'inesistenza delle fatture Pt_1
e l'inopponibilità dei contratti e della documentazione priva di data certa, il non CP_1 ha congruamente provato che il credito indicato nel preavviso di fattura n. 210/2023 datato 31.10.2023 sia relativo ad attività dotate di autonomia rispetto al contratto stipulato il 17.12.2021.
Al riguardo il convenuto opposto ha sostenuto che la maturazione del compenso previsto per il professionista era subordinato all'effettivo incasso del rimborso da parte di Tale rilievo non consente di ritenere il credito posteriore al decreto di Pt_1 sequestro. Come detto, ai fini che qui interessano, rileva non già l'anteriorità del momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, bensì l'anteriorità dell'atto che giustifica il sorgere del diritto (nella specie, il contratto del 17.12.2021).
8. - Quanto al secondo contratto invocato dal (a cui si riferisce il preavviso di CP_1 fattura n. 144/2023), esso non reca alcuna data certa.
Il ha dedotto che esso sarebbe stato stipulato successivamente alla data del CP_1 provvedimento di sequestro e a sostegno di tale affermazione ha sostenuto che la data del conferimento dell'incarico da parte di sarebbe il 14.6.2023. Pt_1
In realtà il convenuto opposto si è limitato a produrre (v. doc. 20 allegato al ricorso monitorio) una mail con cui il 14.6.2023 inviava alla controparte una “proposta tecnico economica per il calcolo del credito di imposta energia”.
Il conferimento dell'incarico sarebbe dunque successivo al 14.6.2023. Tuttavia il non ha affatto provato che l'incarico sia stato conferito da un soggetto dotato in CP_1 quel momento dei poteri rappresentativi della società. In effetti ben prima del 14.6.2023,
a seguito del provvedimento di sequestro preventivo di il G.I.P. del Tribunale Pt_1 di Napoli nominava alla stessa un amministratore giudiziario con decreto in data
20.3.2023 (v. doc. 4 opponente). In assenza di una diversa prova, da quella data
8 cessavano dunque i poteri rappresentatavi degli ordinari amministratori, tra cui quello di conferire incarichi e stipulare contratti.
9. - Le ragioni sin qui esposte portano a concludere che la domanda monitoria presentata dal era improponibile. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve conseguentemente essere revocato.
In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa, attesa l'improponibilità della domanda monitoria;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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