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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29184/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BESSON STEFANIA e dell'avv. LUSSANA DANIELE che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il Parte_1 Parte_2 11/11/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/02/2011 e il 19/02/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli siano affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e abbiano residenza presso la madre, attualmente residente con la prole in Druento (TO), C. Casale n. 6 lett. A. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che la casa familiare sita in Druento (TO), C. Casale n. 6 lett. A, di proprietà della Sig.ra
[...]
sia assegnata alla medesima, con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità da concordarsi con gli stessi, secondo le esigenze lavorative dei genitori e la volontà dei ragazzi.
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla madre - entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie a lui note - a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio e degli equipollenti per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere risolto tutte le questioni economiche pendenti tra loro e di non pretendere l'uno dall'altro un contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29184/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BESSON STEFANIA e dell'avv. LUSSANA DANIELE che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il Parte_1 Parte_2 11/11/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/02/2011 e il 19/02/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli siano affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e abbiano residenza presso la madre, attualmente residente con la prole in Druento (TO), C. Casale n. 6 lett. A. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che la casa familiare sita in Druento (TO), C. Casale n. 6 lett. A, di proprietà della Sig.ra
[...]
sia assegnata alla medesima, con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità da concordarsi con gli stessi, secondo le esigenze lavorative dei genitori e la volontà dei ragazzi.
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla madre - entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie a lui note - a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio e degli equipollenti per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere risolto tutte le questioni economiche pendenti tra loro e di non pretendere l'uno dall'altro un contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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