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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. EN BA Presidente
dr. MA TE Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 138/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro – tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , via Della Guastalla n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello Pt_1
Mandarano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefania
Pagano ed all'avv. Salvatore Smaldone;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Aurora n. 39, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Vittorio Giordano, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Merolle;
appellata
pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 e successive modifiche
Sulle seguenti conclusioni
Per il Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Pt_1
Tribunale di Milano n. 2268/2023:
in via principale, accertare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2015
0430029840000000121 e, conseguentemente, dichiarare dovuta, da , la somma CP_1 di € 18.229,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, richiesta a titolo di COSAP per l'annualità 2009, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte CP_1
, la somma di € 18.229,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al
[...]
pagamento di tale importo a titolo di COSAP per l'annualità 2009, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
sull'appello incidentale, respingere le domanda promossa da in quanto priva CP_1
di fondamento, in punto di fatto e di diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di VA e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia
- dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello proposto dal con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024 per la riforma della sentenza n. 5816/2023, RG 25862/2021, depositata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nei paragrafi 1 e 2 del
Diritto;
pagina 2 di 15 - in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 5816/2023, RG 25862/2021, depositata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nei paragrafi da 3 a 6 del Diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2015 CP_1
0430029840000000121, notificata dal di in data 26.01.2021 e con la quale Pt_1 Pt_1 veniva ingiunta (ai sensi dell'art.2 R.D. 639/1910 e successive modifiche) al pagamento di euro 18.229,00, avendo occupato – nell'anno 2009 - il suolo pubblico, mediante l'installazione di lucernai in vetrocemento e di griglie di ferro, per una superficie complessiva di mq. 163, in prossimità delle due sedi della rispettivamente, in “via CP_2
della Posta, via Santa Maria Fulcorina, via Bochetto e Piazza ED” e in prossimità di
“Galleria Strasburgo”.
2. A fondamento dell'opposizione, essenzialmente, prospettava la nullità CP_1
dell'ingiunzione di pagamento, in quanto:
(i) sottoscritta da colui che non era il “direttore del Settore Servizi di Riscossione” del
Comune di al momento di notifica dell'atto; Pt_1
(ii) risultava notificata mediante posta elettronica (pec del 26 gennaio 2021);
(iii) ancora, risultava notificata da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello accreditato nei pubblici registri per il;
Parte_1
(iv) non era stata preceduta dalla diffida ad adempiere, prevista dall'art. 25 Reg. Cosap
Comune di Milano1; 1 In base al quale:
“in caso di omesso o parziale pagamento, l'ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone diffida
l'interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà̀ la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine: a)
Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione. b) L'ufficio che ha emesso l'atto di diffida rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei mesi copia all'ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. c) L'occupazione
è considerata abusiva a tutti gli effetti. d) L'ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all'art.
13, comma 3, ne dispone l'incameramento a favore del Comune”. pagina 3 di 15 (v) non era stato notificato il preventivo “sollecito di pagamento”, quale presupposto di validità dell'ingiunzione opposta;
(vi) era priva di motivazione, tale che non risultavano comprensibili i criteri di determinazione della somma ingiunta da parte della Pubblica Amministrazione;
(vii) in ogni caso, nel merito, la pretesa creditoria non risultava provata;
(viii) infine, il credito era da ritenersi prescritto ex art. 2948 n. 4) c.c.
3. Il si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 5816/2023 pubblicata in data 11.07.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ingiunzione di pagamento
20150430029840000000121, notificata dal il 26 gennaio 2021; Parte_1
- condanna il di al pagamento in favore di delle spese di lite, che Pt_1 Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3386,50 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, VA (se non detraibile) e CPA come per legge”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si evidenziava che l'ordinanza ingiunzione risultava sottoscritta da Pt_2
, quale direttore responsabile del Settore Servizi - Riscossione del , al
[...] Parte_1 Pt_1
momento di redazione del provvedimento (nell'anno 2015), sebbene la notifica fosse stata eseguita nell'anno 2021.
Inoltre, il primo Giudice osservava che la notifica dell'atto, che si era perfezionata a mezzo pec, aveva comunque raggiunto lo scopo, essendo stata proposta tempestiva opposizione da parte di
(richiamandosi, sul punto, Cass. Civ. n. 5556/2019, in base alla quale la nullità della CP_1 notificazione è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione “in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto, di cui all'art. 156, 3° comma, c.p.c.”).
Nel merito, si riteneva che la pretesa creditoria del non fosse adeguatamente provata, non Pt_1 risultando indicati i criteri di determinazione del credito dell'Amministrazione e, in particolare, i parametri sulla base dei quali era stata determinata la somma ingiunta.
pagina 4 di 15 Si osservava, inoltre, che il richiamo, contenuto nell'ingiunzione di pagamento, al precedente
“invito al pagamento” fosse relativo “al Cosap per l'anno 2002” e non all'annualità “2009”.
Di conseguenza, sul punto, si riteneva non soddisfatta la motivazione per relationem da parte della
Pubblica Amministrazione.
Conclusivamente, si affermava che il di non avesse allegato e dimostrato gli Pt_1 Pt_1 elementi costitutivi del credito ingiunto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
6. Il ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5816/2023 e della quale Parte_1 chiede l'integrale riforma, per due motivi così rubricati:
I^ MOTIVO: “Sull'erroneità della sentenza n. 5816/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti, all'esame dei documenti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sul rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 97 Cost;
L. 241/90)”;
II^ MOTIVO: “Sull'erroneità della sentenza in ordine alla qualificazione dei fatti, all'esame dei documenti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla natura della presente causa di accertamento negativo del credito;
sui poteri di cognizione del giudice adito;
sull'obbligazione di pagamento del COSAP;
sul fondatezza del credito comunale”.
7. si è costituita nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello, proponendo appello incidentale per quattro motivi che verranno, in seguito, partitamente esaminati.
8. Alla prima udienza di comparizione celebrata il 22 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva avviata all'udienza del 18 giugno 2025, avanti al
Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di nota conclusionale.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto dal Parte_1
pagina 5 di 15 I. Con il primo motivo, il impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
avere erroneamente ritenuto che la quantificazione del credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento citata, non risultasse adeguatamente motivata, sulla base delle indicazioni presenti, tanto nella stessa ingiunzione di pagamento, quanto nel precedente sollecito di pagamento del 5 dicembre 2014 e notificato in data 22 gennaio
2015.
Ritiene, in particolare, il che – in tali documenti (cfr. docc. nn. 10 e 11 Parte_1
– risultino indicati i criteri utilizzati per la quantificazione del credito, tale che la Pt_1
richiesta di pagamento appaia determinabile e adeguatamente motivata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato.
I.A. Si premette, in generale, che “L'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n.
639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero
di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Le descritte, complesse caratteristiche dell'ingiunzione in parola importano, da un lato,
l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione
del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiedono altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U,
25/05/2009, n. 11992)”.2 2 Così, Cass. Civ., III, ordinanza n. 23346 del 26 luglio 2022; pagina 6 di 15 Quindi, si ritiene che l'ingiunzione fiscale, al pari di ogni atto amministrativo, debba essere adeguatamente motivata, dovendo indicare, oltre che l'ammontare della somma chiesta in pagamento, anche la causale e gli elementi che consentano al destinatario di verificare la correttezza del credito, sia nell'an che nel quantum.3
Il rispetto di tale principio appare ancor più rilevante laddove – come nel caso in decisione – la determinazione del credito, da parte della Pubblica Amministrazione, presupponga la selezione di specifici parametri e criteri di calcolo – (previsti dal “Regolamento comunale”, oltre che dal
“tariffario” e dal “viario” in vigore al momento di redazione dell'atto) - e di cui la stessa
Amministrazione è tenuta a dare atto (anche solo per relationem) con l'ingiunzione fiscale.
I.B. Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, questa Corte osserva che, con la citata ingiunzione fiscale, venisse richiesta del pagamento di euro 18.229,00 – per il CP_1 canone Cosap dell'anno 2009 – senza che, a detta richiesta, si accompagnasse l'indicazione degli elementi che avevano contribuito a determinare il credito dell'Amministrazione.
Invero, la “Tabella A)”, presente in calce alla citata ingiunzione di pagamento, indicava (solo) quanto segue:
A sua volta, il richiamato “sollecito di pagamento” del 5.12.2014, notificato il 22.1.2015 - [rectius:
“invito di pagamento” – cfr. doc. n. 10 ] - si limitava ad indicare quanto segue: Pt_1 Parte_1 3 In tale senso, già SS.UU. Civili n. 2874/1998; Cass. Civ. n. 3189/1985; pagina 7 di 15 Conclusivamente, tenuto conto del principio in precedenza ricordato, questa Corte ritiene che la censura in esame sia da respingere, non risultando adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione da parte della Pubblica Amministrazione, neppure per relationem, sulla base della documentazione richiamata dall'appellante e in precedenza disaminata.
II. Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza di primo Parte_1
grado, nella parte in cui ha ritenuto che la non determinabilità del credito ingiunto comportasse, per l'effetto, l'annullamento dell'ingiunzione fiscale, senza procedere all'accertamento dello stesso sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il motivo in esame sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Si premette che, nel presente giudizio, non sia controversa l'occupazione di suolo pubblico da parte della – (sino all'anno 2018, allorquando è subentrata altra Società) - mediante le citate CP_2
griglie di ferro ed i lucernai in vetrocemento – tale che non si rende necessario alcun particolare approfondimento a riguardo.
II.B. Passando al thema decidendum, in generale, giova evidenziare che, secondo ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla quale non vi è motivo di discostarsi:
a) l'opposizione all'ingiunzione fiscale, ex art. 3 R.D. 639/1910, non ha ad oggetto i soli vizi formali dell'atto amministrativo, ma si estende alla cognizione del rapporto obbligatorio sottostante;
4
b) di conseguenza, nel giudizio di opposizione, la Pubblica Amministrazione assume la posizione sostanziale di “attore” ed è gravata dall'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito, spettando, invece, all'opponente (quale “convenuto in senso sostanziale”) dare prova degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (art. 2697 c.c.);5
c) invero, si afferma che – ai fini del riparto dell'onere della prova –“Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo 5 Così, Cass. Civ., III, ordinanza n. 23346 del 26 luglio 2022; pagina 8 di 15 unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto -
accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di
verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso -
perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” – (Cass. Civ., III, ordinanza n. 9381 dell'8 aprile 2021).
II.C. Tenuto conto di quanto sopra, in relazione al caso in esame, si osserva che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, da parte del di e, in particolare, il Pt_1 Pt_1
Regolamento Cosap in vigore nell'anno 2009, il tariffario ed il viario (così, docc. nn. 1a, 1b e 1c) consentano di accertare che il credito dovuto, a detto titolo, da sia pari ad euro CP_1
18.204,40.
Sul punto, si osserva che l'appellante abbia prospettato quanto segue:
“In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del Tariffario (doc. 1b - fascicolo 1° grado), il COSAP dovuto per l'annualità 2009 è stato così determinato:
occupazione permanente realizzata in VI Santa Maria Fulcorina, VI della Posta, Piazza
ED e VI HE:
tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e
sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.091,32;
occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo:
tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente
moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.117.08.
➢ Totale COSAP 2009: € 18.204,40 (€ 17.091,32 + € 1.117.08)” – (così, atto di citazione in appello).
pagina 9 di 15 Questa Corte – disaminata la documentazione citata – ritiene che la stessa consenta di verificare positivamente il credito dell'Amministrazione nei termini dinanzi indicati.
Invero, quale alle “Modalità di applicazione del canone”, l'art. 3 del tariffario prevede, tra l'altro, quanto segue:
“1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente:
A) occupazioni permanenti
CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche
attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari” […].
Orbene:
(i) la “tariffa” – così come prevista dal “tariffario” in vigore dal 1.1.2009 e prodotto in giudizio – è pari ad euro 93,09 al mq.6;
(ii) il “coefficiente moltiplicatore” (= “1,00”) è quello previsto per le “occupazioni del suolo, sottosuolo e soprasuolo”, tenuto conto dell'occupazione accertata nel caso concreto – come detto – mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
7
(iii) il “coefficiente categoria viaria” è verificabile nell'elenco allegato (cfr. doc. n. 1 cit.) e in base al quale le “vie” - interessate nel caso concreto dall'occupazione - hanno coefficiente “IS” (cioè “1
Super”) e che è pari a “1,2”;
(iv) infine, quanto alla superficie occupata, la stessa risulta pari a mq. 163 complessivi, rilevandosi come sia pacifico, fra le parti, che la stessa sia rimasta invariata negli anni, quanto a modalità e superficie.
Quest'ultima risulta essere stata accertata dal Settore Manutenzione Strada del e Parte_1 dalla Polizia Locale, così come documentato dalle comunicazioni dell'Ente prodotte in giudizio e dai successivi solleciti di ripristino dello stato dei luoghi – (docc. nn. 2 – 6 . Pt_1 6 cfr. art. 1, comma 1, del Tariffario, in base al quale “1. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo la misura tariffaria annua per metro quadrato o metro lineare è pari a € 93,09
(novantatre/zeronove)” – (cfr. pg. 29, doc. n. 1);
pagina 10 di 15 Pertanto, risulta corretta la determinazione, da parte del , del canone COSAP per Parte_1
l'anno 2009 nella misura pari ad euro 18.204,40, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.
II.D. Né, in senso contrario alle conclusioni raggiunte, appare fondata la prospettazione di nella parte in cui ha evidenziato che detta documentazione (doc. n. 1 cit.) – che era CP_1 stata prodotta solo in “copia” nel giudizio di primo grado - fosse stata oggetto di
“disconoscimento” ex art. 2719 c.c. e che, nonostante ciò, il Comune di non abbia Pt_1 provveduto a depositare in giudizio “gli originali”.
Sul punto, si premette che il disconoscimento proposto ex art. 2719 c.c. debba essere chiaro, preciso e circostanziato e che, pertanto, sia insufficiente, il “disconoscimento mero”.8
Nel caso in esame, il disconoscimento effettuato in primo grado da non soddisfa i CP_1
requisiti indicati.
Invero - dalla disamina delle note di trattazione scritta che sostituivano il verbale di udienza del 17
novembre 2021 e della successiva memoria depositata in data 16.12.2024, ex art. 183, VI° comma,
n.1), c.p.c. - il disconoscimento della conformità della copia agli originali di tali documenti veniva effettuato in modo generico e, tra l'altro, in relazione a “tutti” i documenti prodotti dal Comune in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Quindi, lo stesso difettava di un adeguato apparato argomentativo in ordine alle ipotizzate difformità, tale da tradursi in quel “disconoscimento mero” che non si ritiene ammissibile, in base al principio generale dinanzi ricordato.
II.E. Conclusivamente, per le principali ragioni esposte, si accerta che il canone COSAP dovuto da per l'indicata occupazione di suolo pubblico nell'anno 2009, sia pari ad euro CP_1
18.204,40, oltre a interessi nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Non può, invece, essere pronunciata la “condanna di pagamento”, in favore dell'Amministrazione, in quanto domanda avanzata - solo in appello - da parte del e “in via Parte_1 subordinata” “nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato” – così da ritenersi inammissibile, in quanto domanda nuova, ex art. 345 c.p.c.
B) L'appello incidentale proposto da CP_1
ha proposto quattro motivi di appello incidentale.
[...]
Con il primo motivo, si censura la sentenza di primo grado per avere omesso di dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, poiché – al momento della notifica del mese di marzo 2021 – risultava sottoscritta da “ , che non svolgeva più Parte_3
la funzione di Direttore responsabile del Settore Servizi Riscossione del . Parte_1 Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'inesistenza, nullità o illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 25 Regolamento Cosap Comune di . Pt_1
Con il terzo motivo, si chiede la riforma della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto regolarmente notificato, alla l'invito di pagamento n.20140430017890000000232. CP_2
Con il quarto motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per non avere accertato la prescrizione (quinquennale) del credito.
a. La Corte ritiene che, alla luce delle conclusioni in precedenza raggiunte, i motivi di appello incidentale nn. 1, 2 e 3, risultino assorbiti, in quanto propongono censure (tutte) relative al solo atto amministrativo.
Invero, le valutazioni già esposte in relazione al “rapporto” e che contraddistinguono - come detto - il giudizio di opposizione e il potere / dovere di accertamento da parte del Giudicante, consentono di ritenere superate le censure così proposte, tale da non rendersi necessaria la loro disamina, ai fini della decisione.
b. Deve, invece, essere affrontato il quarto motivo di appello incidentale, con il quale si deduce un fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (art. 2697, 2° comma, c.c.) e, segnatamente,
l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948, n.4), c.c. – (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
pagina 12 di 15 Deduce, in particolare, l'appellante incidentale che il credito sia prescritto, in quanto il cosap chiesto in pagamento è relativo all'anno 2009 e l'ingiunzione è stata notificata solo nell'anno 2021, richiamando, sul punto, Cass. Civ. 23 novembre 2018, n. 30362, in base alla quale: “I tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 c.c. n.4, così come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 Febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo
proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata
da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state
tempestivamente richieste dal creditore …”.
In via subordinata, l'appellante incidentale evidenzia che il credito sia prescritto, anche laddove si ritenga applicabile la prescrizione ordinaria decennale, in quanto comunque maturata nel momento in cui l'ingiunzione veniva notificata nell'anno 2021.
c. Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza così proposta sia non fondata.
Si premette che non appaia condivisibile la prospettazione dell'appellante incidentale laddove ritiene applicabile, al Cosap, il termine di prescrizione dei “tributi locali”.
Invero, il Cosap non è “un tributo locale”, ma un è “canone”, cioè un corrispettivo (reale o presunto, nel caso di occupazione abusiva) dovuto all'Amministrazione per l'utilizzo speciale o esclusivo di un bene pubblico, tanto che è devoluta al Giudice Ordinario e non al Giudice tributario la decisione delle relative controversie – (ex multis, SS.UU. Civili, ordinanza n. 34495 del 26 dicembre
2024, in base alle quali “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per
l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”).
Il termine di prescrizione del cosap è, dunque, quello ordinario decennale.9
pagina 13 di 15 Nel caso in esame, si osserva che:
- oggetto di controversia è la richiesta di pagamento del cosap per l'anno 2009;
- in data 5.12.2014, veniva emesso il sollecito di pagamento, notificato in data 22.01.2015
(doc. n. 10 ; Pt_1
- infine, in data 26.01.2021, è stata inviata, a mezzo pec, l'ingiunzione di pagamento, poi, opposta da (docc. nn. 11 e 12). CP_1
Si ritiene che il sollecito di pagamento notificato in data 22.01.2015 abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943, ultimo comma, c.c.), in quanto atto avente efficacia sostanziale di costituzione in mora, manifestando la chiara intenzione del creditore di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato.10
Su tali basi, deve concludersi nel senso che la prescrizione decennale non fosse maturata allorquando veniva notificata l'ingiunzione fiscale nell'anno 2021.
C) Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura della metà, vengono poste, per la restante parte, a carico di . CP_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria per l'appello).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo CP_1 di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
5816/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 11 luglio 2023, accerta che il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche dovuto da per l'anno CP_1
2009 è pari ad euro 18.204,40, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- condanna alla rifusione, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1 Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che, compensate per la metà, liquida per la restante parte in complessivi euro 4.521,50 (di cui euro 2.538,50 per il primo grado ed euro 1.983,00 per l'appello), oltre oneri riflessi;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA TE EN BA
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 ex multis, Cass. Civ., III, ordinanza n. 3843 dell'08 febbraio 2023; 7 così, pg. 30 doc. n. 1 cit.; 8 Così, fra molte, Cass. Civ., V, ordinanza n. 8604 del 1.4.2025 (che ha ribadito tale principio in relazione alla
“mera contestazione”, da parte del contribuente, della conformità all'originale della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella di pagamento); pagina 11 di 15 9 in tale senso, si rimanda a Cass. Civ., III, n.3710/2019 (che, confermando C.A. , sentenza 24.02.2015, Pt_1 ha altresì escluso l'applicazione della citata disciplina di cui all'art. 2948 c.c., stante la non assimilazione del
Cosap al canone locatizio); 10 Si richiama, in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi dell'atto di costituzione in mora, Cass. Civ., II, ordinanza n. 7188/2925;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. EN BA Presidente
dr. MA TE Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 138/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro – tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , via Della Guastalla n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello Pt_1
Mandarano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefania
Pagano ed all'avv. Salvatore Smaldone;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Aurora n. 39, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Vittorio Giordano, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Merolle;
appellata
pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 e successive modifiche
Sulle seguenti conclusioni
Per il Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Pt_1
Tribunale di Milano n. 2268/2023:
in via principale, accertare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2015
0430029840000000121 e, conseguentemente, dichiarare dovuta, da , la somma CP_1 di € 18.229,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, richiesta a titolo di COSAP per l'annualità 2009, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte CP_1
, la somma di € 18.229,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al
[...]
pagamento di tale importo a titolo di COSAP per l'annualità 2009, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
sull'appello incidentale, respingere le domanda promossa da in quanto priva CP_1
di fondamento, in punto di fatto e di diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di VA e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia
- dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello proposto dal con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024 per la riforma della sentenza n. 5816/2023, RG 25862/2021, depositata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nei paragrafi 1 e 2 del
Diritto;
pagina 2 di 15 - in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 5816/2023, RG 25862/2021, depositata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nei paragrafi da 3 a 6 del Diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2015 CP_1
0430029840000000121, notificata dal di in data 26.01.2021 e con la quale Pt_1 Pt_1 veniva ingiunta (ai sensi dell'art.2 R.D. 639/1910 e successive modifiche) al pagamento di euro 18.229,00, avendo occupato – nell'anno 2009 - il suolo pubblico, mediante l'installazione di lucernai in vetrocemento e di griglie di ferro, per una superficie complessiva di mq. 163, in prossimità delle due sedi della rispettivamente, in “via CP_2
della Posta, via Santa Maria Fulcorina, via Bochetto e Piazza ED” e in prossimità di
“Galleria Strasburgo”.
2. A fondamento dell'opposizione, essenzialmente, prospettava la nullità CP_1
dell'ingiunzione di pagamento, in quanto:
(i) sottoscritta da colui che non era il “direttore del Settore Servizi di Riscossione” del
Comune di al momento di notifica dell'atto; Pt_1
(ii) risultava notificata mediante posta elettronica (pec del 26 gennaio 2021);
(iii) ancora, risultava notificata da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello accreditato nei pubblici registri per il;
Parte_1
(iv) non era stata preceduta dalla diffida ad adempiere, prevista dall'art. 25 Reg. Cosap
Comune di Milano1; 1 In base al quale:
“in caso di omesso o parziale pagamento, l'ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone diffida
l'interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà̀ la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine: a)
Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione. b) L'ufficio che ha emesso l'atto di diffida rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei mesi copia all'ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. c) L'occupazione
è considerata abusiva a tutti gli effetti. d) L'ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all'art.
13, comma 3, ne dispone l'incameramento a favore del Comune”. pagina 3 di 15 (v) non era stato notificato il preventivo “sollecito di pagamento”, quale presupposto di validità dell'ingiunzione opposta;
(vi) era priva di motivazione, tale che non risultavano comprensibili i criteri di determinazione della somma ingiunta da parte della Pubblica Amministrazione;
(vii) in ogni caso, nel merito, la pretesa creditoria non risultava provata;
(viii) infine, il credito era da ritenersi prescritto ex art. 2948 n. 4) c.c.
3. Il si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 5816/2023 pubblicata in data 11.07.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ingiunzione di pagamento
20150430029840000000121, notificata dal il 26 gennaio 2021; Parte_1
- condanna il di al pagamento in favore di delle spese di lite, che Pt_1 Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3386,50 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, VA (se non detraibile) e CPA come per legge”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si evidenziava che l'ordinanza ingiunzione risultava sottoscritta da Pt_2
, quale direttore responsabile del Settore Servizi - Riscossione del , al
[...] Parte_1 Pt_1
momento di redazione del provvedimento (nell'anno 2015), sebbene la notifica fosse stata eseguita nell'anno 2021.
Inoltre, il primo Giudice osservava che la notifica dell'atto, che si era perfezionata a mezzo pec, aveva comunque raggiunto lo scopo, essendo stata proposta tempestiva opposizione da parte di
(richiamandosi, sul punto, Cass. Civ. n. 5556/2019, in base alla quale la nullità della CP_1 notificazione è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione “in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto, di cui all'art. 156, 3° comma, c.p.c.”).
Nel merito, si riteneva che la pretesa creditoria del non fosse adeguatamente provata, non Pt_1 risultando indicati i criteri di determinazione del credito dell'Amministrazione e, in particolare, i parametri sulla base dei quali era stata determinata la somma ingiunta.
pagina 4 di 15 Si osservava, inoltre, che il richiamo, contenuto nell'ingiunzione di pagamento, al precedente
“invito al pagamento” fosse relativo “al Cosap per l'anno 2002” e non all'annualità “2009”.
Di conseguenza, sul punto, si riteneva non soddisfatta la motivazione per relationem da parte della
Pubblica Amministrazione.
Conclusivamente, si affermava che il di non avesse allegato e dimostrato gli Pt_1 Pt_1 elementi costitutivi del credito ingiunto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
6. Il ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5816/2023 e della quale Parte_1 chiede l'integrale riforma, per due motivi così rubricati:
I^ MOTIVO: “Sull'erroneità della sentenza n. 5816/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti, all'esame dei documenti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sul rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 97 Cost;
L. 241/90)”;
II^ MOTIVO: “Sull'erroneità della sentenza in ordine alla qualificazione dei fatti, all'esame dei documenti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla natura della presente causa di accertamento negativo del credito;
sui poteri di cognizione del giudice adito;
sull'obbligazione di pagamento del COSAP;
sul fondatezza del credito comunale”.
7. si è costituita nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello, proponendo appello incidentale per quattro motivi che verranno, in seguito, partitamente esaminati.
8. Alla prima udienza di comparizione celebrata il 22 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva avviata all'udienza del 18 giugno 2025, avanti al
Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di nota conclusionale.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto dal Parte_1
pagina 5 di 15 I. Con il primo motivo, il impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
avere erroneamente ritenuto che la quantificazione del credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento citata, non risultasse adeguatamente motivata, sulla base delle indicazioni presenti, tanto nella stessa ingiunzione di pagamento, quanto nel precedente sollecito di pagamento del 5 dicembre 2014 e notificato in data 22 gennaio
2015.
Ritiene, in particolare, il che – in tali documenti (cfr. docc. nn. 10 e 11 Parte_1
– risultino indicati i criteri utilizzati per la quantificazione del credito, tale che la Pt_1
richiesta di pagamento appaia determinabile e adeguatamente motivata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato.
I.A. Si premette, in generale, che “L'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n.
639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero
di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Le descritte, complesse caratteristiche dell'ingiunzione in parola importano, da un lato,
l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione
del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiedono altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U,
25/05/2009, n. 11992)”.2 2 Così, Cass. Civ., III, ordinanza n. 23346 del 26 luglio 2022; pagina 6 di 15 Quindi, si ritiene che l'ingiunzione fiscale, al pari di ogni atto amministrativo, debba essere adeguatamente motivata, dovendo indicare, oltre che l'ammontare della somma chiesta in pagamento, anche la causale e gli elementi che consentano al destinatario di verificare la correttezza del credito, sia nell'an che nel quantum.3
Il rispetto di tale principio appare ancor più rilevante laddove – come nel caso in decisione – la determinazione del credito, da parte della Pubblica Amministrazione, presupponga la selezione di specifici parametri e criteri di calcolo – (previsti dal “Regolamento comunale”, oltre che dal
“tariffario” e dal “viario” in vigore al momento di redazione dell'atto) - e di cui la stessa
Amministrazione è tenuta a dare atto (anche solo per relationem) con l'ingiunzione fiscale.
I.B. Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, questa Corte osserva che, con la citata ingiunzione fiscale, venisse richiesta del pagamento di euro 18.229,00 – per il CP_1 canone Cosap dell'anno 2009 – senza che, a detta richiesta, si accompagnasse l'indicazione degli elementi che avevano contribuito a determinare il credito dell'Amministrazione.
Invero, la “Tabella A)”, presente in calce alla citata ingiunzione di pagamento, indicava (solo) quanto segue:
A sua volta, il richiamato “sollecito di pagamento” del 5.12.2014, notificato il 22.1.2015 - [rectius:
“invito di pagamento” – cfr. doc. n. 10 ] - si limitava ad indicare quanto segue: Pt_1 Parte_1 3 In tale senso, già SS.UU. Civili n. 2874/1998; Cass. Civ. n. 3189/1985; pagina 7 di 15 Conclusivamente, tenuto conto del principio in precedenza ricordato, questa Corte ritiene che la censura in esame sia da respingere, non risultando adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione da parte della Pubblica Amministrazione, neppure per relationem, sulla base della documentazione richiamata dall'appellante e in precedenza disaminata.
II. Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza di primo Parte_1
grado, nella parte in cui ha ritenuto che la non determinabilità del credito ingiunto comportasse, per l'effetto, l'annullamento dell'ingiunzione fiscale, senza procedere all'accertamento dello stesso sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il motivo in esame sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Si premette che, nel presente giudizio, non sia controversa l'occupazione di suolo pubblico da parte della – (sino all'anno 2018, allorquando è subentrata altra Società) - mediante le citate CP_2
griglie di ferro ed i lucernai in vetrocemento – tale che non si rende necessario alcun particolare approfondimento a riguardo.
II.B. Passando al thema decidendum, in generale, giova evidenziare che, secondo ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla quale non vi è motivo di discostarsi:
a) l'opposizione all'ingiunzione fiscale, ex art. 3 R.D. 639/1910, non ha ad oggetto i soli vizi formali dell'atto amministrativo, ma si estende alla cognizione del rapporto obbligatorio sottostante;
4
b) di conseguenza, nel giudizio di opposizione, la Pubblica Amministrazione assume la posizione sostanziale di “attore” ed è gravata dall'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito, spettando, invece, all'opponente (quale “convenuto in senso sostanziale”) dare prova degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (art. 2697 c.c.);5
c) invero, si afferma che – ai fini del riparto dell'onere della prova –“Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo 5 Così, Cass. Civ., III, ordinanza n. 23346 del 26 luglio 2022; pagina 8 di 15 unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto -
accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di
verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso -
perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” – (Cass. Civ., III, ordinanza n. 9381 dell'8 aprile 2021).
II.C. Tenuto conto di quanto sopra, in relazione al caso in esame, si osserva che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, da parte del di e, in particolare, il Pt_1 Pt_1
Regolamento Cosap in vigore nell'anno 2009, il tariffario ed il viario (così, docc. nn. 1a, 1b e 1c) consentano di accertare che il credito dovuto, a detto titolo, da sia pari ad euro CP_1
18.204,40.
Sul punto, si osserva che l'appellante abbia prospettato quanto segue:
“In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del Tariffario (doc. 1b - fascicolo 1° grado), il COSAP dovuto per l'annualità 2009 è stato così determinato:
occupazione permanente realizzata in VI Santa Maria Fulcorina, VI della Posta, Piazza
ED e VI HE:
tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e
sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.091,32;
occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo:
tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente
moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.117.08.
➢ Totale COSAP 2009: € 18.204,40 (€ 17.091,32 + € 1.117.08)” – (così, atto di citazione in appello).
pagina 9 di 15 Questa Corte – disaminata la documentazione citata – ritiene che la stessa consenta di verificare positivamente il credito dell'Amministrazione nei termini dinanzi indicati.
Invero, quale alle “Modalità di applicazione del canone”, l'art. 3 del tariffario prevede, tra l'altro, quanto segue:
“1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente:
A) occupazioni permanenti
CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche
attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari” […].
Orbene:
(i) la “tariffa” – così come prevista dal “tariffario” in vigore dal 1.1.2009 e prodotto in giudizio – è pari ad euro 93,09 al mq.6;
(ii) il “coefficiente moltiplicatore” (= “1,00”) è quello previsto per le “occupazioni del suolo, sottosuolo e soprasuolo”, tenuto conto dell'occupazione accertata nel caso concreto – come detto – mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
7
(iii) il “coefficiente categoria viaria” è verificabile nell'elenco allegato (cfr. doc. n. 1 cit.) e in base al quale le “vie” - interessate nel caso concreto dall'occupazione - hanno coefficiente “IS” (cioè “1
Super”) e che è pari a “1,2”;
(iv) infine, quanto alla superficie occupata, la stessa risulta pari a mq. 163 complessivi, rilevandosi come sia pacifico, fra le parti, che la stessa sia rimasta invariata negli anni, quanto a modalità e superficie.
Quest'ultima risulta essere stata accertata dal Settore Manutenzione Strada del e Parte_1 dalla Polizia Locale, così come documentato dalle comunicazioni dell'Ente prodotte in giudizio e dai successivi solleciti di ripristino dello stato dei luoghi – (docc. nn. 2 – 6 . Pt_1 6 cfr. art. 1, comma 1, del Tariffario, in base al quale “1. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo la misura tariffaria annua per metro quadrato o metro lineare è pari a € 93,09
(novantatre/zeronove)” – (cfr. pg. 29, doc. n. 1);
pagina 10 di 15 Pertanto, risulta corretta la determinazione, da parte del , del canone COSAP per Parte_1
l'anno 2009 nella misura pari ad euro 18.204,40, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.
II.D. Né, in senso contrario alle conclusioni raggiunte, appare fondata la prospettazione di nella parte in cui ha evidenziato che detta documentazione (doc. n. 1 cit.) – che era CP_1 stata prodotta solo in “copia” nel giudizio di primo grado - fosse stata oggetto di
“disconoscimento” ex art. 2719 c.c. e che, nonostante ciò, il Comune di non abbia Pt_1 provveduto a depositare in giudizio “gli originali”.
Sul punto, si premette che il disconoscimento proposto ex art. 2719 c.c. debba essere chiaro, preciso e circostanziato e che, pertanto, sia insufficiente, il “disconoscimento mero”.8
Nel caso in esame, il disconoscimento effettuato in primo grado da non soddisfa i CP_1
requisiti indicati.
Invero - dalla disamina delle note di trattazione scritta che sostituivano il verbale di udienza del 17
novembre 2021 e della successiva memoria depositata in data 16.12.2024, ex art. 183, VI° comma,
n.1), c.p.c. - il disconoscimento della conformità della copia agli originali di tali documenti veniva effettuato in modo generico e, tra l'altro, in relazione a “tutti” i documenti prodotti dal Comune in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Quindi, lo stesso difettava di un adeguato apparato argomentativo in ordine alle ipotizzate difformità, tale da tradursi in quel “disconoscimento mero” che non si ritiene ammissibile, in base al principio generale dinanzi ricordato.
II.E. Conclusivamente, per le principali ragioni esposte, si accerta che il canone COSAP dovuto da per l'indicata occupazione di suolo pubblico nell'anno 2009, sia pari ad euro CP_1
18.204,40, oltre a interessi nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Non può, invece, essere pronunciata la “condanna di pagamento”, in favore dell'Amministrazione, in quanto domanda avanzata - solo in appello - da parte del e “in via Parte_1 subordinata” “nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato” – così da ritenersi inammissibile, in quanto domanda nuova, ex art. 345 c.p.c.
B) L'appello incidentale proposto da CP_1
ha proposto quattro motivi di appello incidentale.
[...]
Con il primo motivo, si censura la sentenza di primo grado per avere omesso di dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, poiché – al momento della notifica del mese di marzo 2021 – risultava sottoscritta da “ , che non svolgeva più Parte_3
la funzione di Direttore responsabile del Settore Servizi Riscossione del . Parte_1 Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'inesistenza, nullità o illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 25 Regolamento Cosap Comune di . Pt_1
Con il terzo motivo, si chiede la riforma della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto regolarmente notificato, alla l'invito di pagamento n.20140430017890000000232. CP_2
Con il quarto motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per non avere accertato la prescrizione (quinquennale) del credito.
a. La Corte ritiene che, alla luce delle conclusioni in precedenza raggiunte, i motivi di appello incidentale nn. 1, 2 e 3, risultino assorbiti, in quanto propongono censure (tutte) relative al solo atto amministrativo.
Invero, le valutazioni già esposte in relazione al “rapporto” e che contraddistinguono - come detto - il giudizio di opposizione e il potere / dovere di accertamento da parte del Giudicante, consentono di ritenere superate le censure così proposte, tale da non rendersi necessaria la loro disamina, ai fini della decisione.
b. Deve, invece, essere affrontato il quarto motivo di appello incidentale, con il quale si deduce un fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (art. 2697, 2° comma, c.c.) e, segnatamente,
l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948, n.4), c.c. – (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
pagina 12 di 15 Deduce, in particolare, l'appellante incidentale che il credito sia prescritto, in quanto il cosap chiesto in pagamento è relativo all'anno 2009 e l'ingiunzione è stata notificata solo nell'anno 2021, richiamando, sul punto, Cass. Civ. 23 novembre 2018, n. 30362, in base alla quale: “I tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 c.c. n.4, così come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 Febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo
proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata
da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state
tempestivamente richieste dal creditore …”.
In via subordinata, l'appellante incidentale evidenzia che il credito sia prescritto, anche laddove si ritenga applicabile la prescrizione ordinaria decennale, in quanto comunque maturata nel momento in cui l'ingiunzione veniva notificata nell'anno 2021.
c. Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza così proposta sia non fondata.
Si premette che non appaia condivisibile la prospettazione dell'appellante incidentale laddove ritiene applicabile, al Cosap, il termine di prescrizione dei “tributi locali”.
Invero, il Cosap non è “un tributo locale”, ma un è “canone”, cioè un corrispettivo (reale o presunto, nel caso di occupazione abusiva) dovuto all'Amministrazione per l'utilizzo speciale o esclusivo di un bene pubblico, tanto che è devoluta al Giudice Ordinario e non al Giudice tributario la decisione delle relative controversie – (ex multis, SS.UU. Civili, ordinanza n. 34495 del 26 dicembre
2024, in base alle quali “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per
l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”).
Il termine di prescrizione del cosap è, dunque, quello ordinario decennale.9
pagina 13 di 15 Nel caso in esame, si osserva che:
- oggetto di controversia è la richiesta di pagamento del cosap per l'anno 2009;
- in data 5.12.2014, veniva emesso il sollecito di pagamento, notificato in data 22.01.2015
(doc. n. 10 ; Pt_1
- infine, in data 26.01.2021, è stata inviata, a mezzo pec, l'ingiunzione di pagamento, poi, opposta da (docc. nn. 11 e 12). CP_1
Si ritiene che il sollecito di pagamento notificato in data 22.01.2015 abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943, ultimo comma, c.c.), in quanto atto avente efficacia sostanziale di costituzione in mora, manifestando la chiara intenzione del creditore di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato.10
Su tali basi, deve concludersi nel senso che la prescrizione decennale non fosse maturata allorquando veniva notificata l'ingiunzione fiscale nell'anno 2021.
C) Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura della metà, vengono poste, per la restante parte, a carico di . CP_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria per l'appello).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo CP_1 di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
5816/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 11 luglio 2023, accerta che il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche dovuto da per l'anno CP_1
2009 è pari ad euro 18.204,40, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- condanna alla rifusione, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1 Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che, compensate per la metà, liquida per la restante parte in complessivi euro 4.521,50 (di cui euro 2.538,50 per il primo grado ed euro 1.983,00 per l'appello), oltre oneri riflessi;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA TE EN BA
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 ex multis, Cass. Civ., III, ordinanza n. 3843 dell'08 febbraio 2023; 7 così, pg. 30 doc. n. 1 cit.; 8 Così, fra molte, Cass. Civ., V, ordinanza n. 8604 del 1.4.2025 (che ha ribadito tale principio in relazione alla
“mera contestazione”, da parte del contribuente, della conformità all'originale della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella di pagamento); pagina 11 di 15 9 in tale senso, si rimanda a Cass. Civ., III, n.3710/2019 (che, confermando C.A. , sentenza 24.02.2015, Pt_1 ha altresì escluso l'applicazione della citata disciplina di cui all'art. 2948 c.c., stante la non assimilazione del
Cosap al canone locatizio); 10 Si richiama, in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi dell'atto di costituzione in mora, Cass. Civ., II, ordinanza n. 7188/2925;