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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1727/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Giuseppe Aliano;
per parte convenuta è presente l'Avv. Giuliana Zangheri in sostituzione dell'Avv. Tarducci. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate;
l'Avv. Aliano in particolare si riporta ai principi sanciti dal recente conforme della Suprema Corte, da ultimo Cass. Civ. n. 21427/2025. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 1727/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Aliano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Tarducci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dall'attore non può essere accolta. Parte_1
Il più recente e costante orientamento della Corte di Cassazione stabilisce che spetta al conducente del veicolo, che agisce per il risarcimento del danno subito da collisione con la fauna selvatica, fornire la prova della precisa dinamica dell'incidente, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c., quanto alla circostanza di fatto che l'evento dannoso è stato effettivamente causato dall'animale selvatico, nonché ai sensi dell'art. 2054 c,c, comma 1, dell'ulteriore circostanza di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, tale da rendere il comportamento dell'animale selvatico effettivamente e in pagina 2 di 4 concreto imprevedibile, irrazionale e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 25987/2024; Cass.
Civ. Sezione III ordinanza n. 22190/2025; Cass Civ. ordinanza n. 25987/2025).
In buona sostanza, trovando applicazione l'art. 2052 c.c., il danneggiato deve dimostrare il nesso causale, ovvero che il sinistro sia stato causato dall'animale e non viceversa, ovvero che non sia stata una condotta di guida imprudente o incauta a determinare l'investimento.
Per la Corte di Cassazione, percorrere strade che attraversano ambiti naturali che possono essere abitati da animali selvatici, guidare di notte, quando la fauna selvatica spesso esce dal riparo e si avventura sulle strade per raggiungere pozze o pascoli, non ridurre la velocità della vettura, sono tutti elementi atti a interrompere il nesso causale, perché comportano un ruolo attivo nella causazione della collisione in capo al conducente.
Non solo;
tale recente orientamento, oltre ad onerare il danneggiato di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, impone al danneggiato, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.,
l'onere di fornire la prova di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale abbia avuto effettivamente in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, in modo che essa si possa effettivamente ritenere causa esclusiva del danno.
Ebbene, calando i predetti principi ai fatti di cui è causa, le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni in atti, sia di parte attrice che di parte convenuta, porta ad escludere che la condotta degli animali sia stata la causa del sinistro, e cioè che abbiano improvvisamente ed inaspettatamente invaso la carreggiata stradale e che il conducente non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto.
Non risulta, infatti, la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza dell'orario notturno, che l'area era scarsamente illuminata e che la condotta degli animali selvatici abbiano avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio e i fatti di causa valutati nel loro complesso, non sono idonei a fornire una prova adeguata della sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente con un cinghiale e i danni denunciati.
Dal rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale causato da fauna selvatica, redatto nell'immediatezza del sinistro dai Carabinieri di San Leo, si apprende come la strada fosse a carreggiata a doppio senso di marcia e che il sinistro fosse avvenuto in prossimità di una curva a visuale aperta, con fondo stradale asciutto e con pavimentazione asfaltata, con illuminazione pagina 3 di 4 insufficiente ma con visibilità buona.
Anche il punto di collisione tra animali e auto interrompe il nesso di causalità, avendo dichiarato la conducente, Sig.ra figlia di parte attrice che, mentre percorreva la SP 15, alle ore 22.40 Testimone_1 circa, dopo aver superato una curva a visuale libera, andava “a collidere con due cinghiali che erano usciti improvvisamente dal ciglio sinistro della strada”, riportando danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura.
Gli animali, pertanto, sono usciti non dal medesimo lato di carreggiata della autovettura, ma dal lato opposto, così che, se la conducente avesse tenuto una condotta di guida prudente, avrebbe potuto vedere gli animali iniziare ad attraversare la strada, evitando così la collisione con gli stessi, una volta giunti nella carreggiata di marcia.
Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità, avendo il conducente avuto un ruolo attivo nella causazione del sinistro, la domanda spiegata da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1727/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore della delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1727/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Giuseppe Aliano;
per parte convenuta è presente l'Avv. Giuliana Zangheri in sostituzione dell'Avv. Tarducci. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate;
l'Avv. Aliano in particolare si riporta ai principi sanciti dal recente conforme della Suprema Corte, da ultimo Cass. Civ. n. 21427/2025. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 1727/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Aliano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Tarducci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dall'attore non può essere accolta. Parte_1
Il più recente e costante orientamento della Corte di Cassazione stabilisce che spetta al conducente del veicolo, che agisce per il risarcimento del danno subito da collisione con la fauna selvatica, fornire la prova della precisa dinamica dell'incidente, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c., quanto alla circostanza di fatto che l'evento dannoso è stato effettivamente causato dall'animale selvatico, nonché ai sensi dell'art. 2054 c,c, comma 1, dell'ulteriore circostanza di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, tale da rendere il comportamento dell'animale selvatico effettivamente e in pagina 2 di 4 concreto imprevedibile, irrazionale e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 25987/2024; Cass.
Civ. Sezione III ordinanza n. 22190/2025; Cass Civ. ordinanza n. 25987/2025).
In buona sostanza, trovando applicazione l'art. 2052 c.c., il danneggiato deve dimostrare il nesso causale, ovvero che il sinistro sia stato causato dall'animale e non viceversa, ovvero che non sia stata una condotta di guida imprudente o incauta a determinare l'investimento.
Per la Corte di Cassazione, percorrere strade che attraversano ambiti naturali che possono essere abitati da animali selvatici, guidare di notte, quando la fauna selvatica spesso esce dal riparo e si avventura sulle strade per raggiungere pozze o pascoli, non ridurre la velocità della vettura, sono tutti elementi atti a interrompere il nesso causale, perché comportano un ruolo attivo nella causazione della collisione in capo al conducente.
Non solo;
tale recente orientamento, oltre ad onerare il danneggiato di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, impone al danneggiato, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.,
l'onere di fornire la prova di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale abbia avuto effettivamente in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, in modo che essa si possa effettivamente ritenere causa esclusiva del danno.
Ebbene, calando i predetti principi ai fatti di cui è causa, le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni in atti, sia di parte attrice che di parte convenuta, porta ad escludere che la condotta degli animali sia stata la causa del sinistro, e cioè che abbiano improvvisamente ed inaspettatamente invaso la carreggiata stradale e che il conducente non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto.
Non risulta, infatti, la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza dell'orario notturno, che l'area era scarsamente illuminata e che la condotta degli animali selvatici abbiano avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio e i fatti di causa valutati nel loro complesso, non sono idonei a fornire una prova adeguata della sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente con un cinghiale e i danni denunciati.
Dal rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale causato da fauna selvatica, redatto nell'immediatezza del sinistro dai Carabinieri di San Leo, si apprende come la strada fosse a carreggiata a doppio senso di marcia e che il sinistro fosse avvenuto in prossimità di una curva a visuale aperta, con fondo stradale asciutto e con pavimentazione asfaltata, con illuminazione pagina 3 di 4 insufficiente ma con visibilità buona.
Anche il punto di collisione tra animali e auto interrompe il nesso di causalità, avendo dichiarato la conducente, Sig.ra figlia di parte attrice che, mentre percorreva la SP 15, alle ore 22.40 Testimone_1 circa, dopo aver superato una curva a visuale libera, andava “a collidere con due cinghiali che erano usciti improvvisamente dal ciglio sinistro della strada”, riportando danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura.
Gli animali, pertanto, sono usciti non dal medesimo lato di carreggiata della autovettura, ma dal lato opposto, così che, se la conducente avesse tenuto una condotta di guida prudente, avrebbe potuto vedere gli animali iniziare ad attraversare la strada, evitando così la collisione con gli stessi, una volta giunti nella carreggiata di marcia.
Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità, avendo il conducente avuto un ruolo attivo nella causazione del sinistro, la domanda spiegata da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1727/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore della delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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