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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18111/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18111 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 ex art. 281 quinquies c.p.c.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pascone, presso il cui studio in Roma, Via Toscana
n. 10 è domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Antonino Galletti presso il cui studio sito in Roma, Via
Francesco Denza n. 3 è domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi delle parti e verbale di udienza del
05.02.2025 da intendersi richiamati e trascritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2023 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale l (in seguito anche solo Controparte_1
“ ”) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta dall'opponente in qualita' di contribuente, in via principale, della loro totalita' in considerazione delle rate gia' eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato”.
A tal fine deduceva: -di essere venuto casualmente a conoscenza della esistenza a suo carico di una o varie cartelle esattoriali di rilevante importo;
- che la somma era relativa a crediti tributari mai richiesti o accertati, la cui riscossione non era stata preceduta dalla notifica;
- la giurisdizione in materia era del giudice ordinario e non tributario ai sensi dell'art. 9 c.p.c. e dell'art. 2 Dlgs n.546/1992; - le cartelle non erano state notificate e/o comunque doveva ritenersi l'invalidità/nullità della notifica;
- i crediti tributari pretesi erano comunque prescritti;
- era stato violato l'art. 7 c.2 della legge n. 212/2000, in quanto non erano stati indicati né il nominativo del responsabile del procedimento di esazione, né del tributo ad esso sotteso;
- erano stati violati anche gli artt.
3-7 e ss. della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il Tribunale, rilevata la nullità della citazione sia per vizi della vocatio in ius (inosservanza del termine minimo a comparire di cui all'art. 163- bis co. 1 c.p.c e mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3 n. 7 c.p.c.) sia per vizi pagina 2 di 5 dell'editio actionis (mancata esposizione di fatti costitutivi della domanda e assoluta incertezza dell'oggetto dell'opposizione), ne disponeva la rinnovazione nel termine perentorio del 5 giugno 2023; contestualmente rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle e fissava la nuova udienza di comparizione del 29.11.2023.
Nonostante la mancata rinnovazione della citazione, si costituiva tempestivamente, in CP_2 data 15.06.2023 per l'udienza fissata il 29.11.2023, eccependo: l'inammissibilità della domanda, in quanto basata sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, e comunque la sua nullità per eccessiva genericità ed indeterminatezza;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda evidenziando come l'attore fosse già stato destinatario di molteplici cartelle esattoriali, tutte regolarmente notificategli e talune oggetto di impugnazioni giudiziali definite con sentenze di rigetto nonché di esecuzione forzata.
In sede di prima comparizione la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, alla quale nessuno compariva con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. per gli stessi incombenti all'udienza del 5 febbraio 2025, ove la convenuta, in assenza di parte attrice (nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza ex art. 309 c.p.c.), chiedeva che la causa fosse decisa.
La domanda attorea presenta gravi deficienze strutturali in punto di editio actionis, non sanate neppure a seguito dell'ordine di rinnovazione disposto da questo Giudice in sede di verifiche preliminari.
Dal libello introduttivo si apprende soltanto che l'attore “è venuto a casualmente a conoscenza
(pur non disponendo in atti di un estratto di ruolo che si riserva di produrre) della esistenza a suo carico di una o varie cartelle esattoriali di rilevante importo” (atto di citazione, pg. 2) e che sulla scorta di questa evenienza è chiesto l'annullamento “della cartella/cartelle impugnate”.
La domanda è pertanto inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti oggetto del contendere, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte convenuta che, diversamente da quanto sembra ritenere parte attrice, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati dalla parte opponente (che nemmeno risulta avere pagina 3 di 5 depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
Per completezza deve osservarsi che la domanda sarebbe comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale (nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (valore pagina 4 di 5 indeterminato) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 13.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del (D.M. Controparte_3
22.10.2024)
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18111 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 ex art. 281 quinquies c.p.c.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pascone, presso il cui studio in Roma, Via Toscana
n. 10 è domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Antonino Galletti presso il cui studio sito in Roma, Via
Francesco Denza n. 3 è domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi delle parti e verbale di udienza del
05.02.2025 da intendersi richiamati e trascritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2023 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale l (in seguito anche solo Controparte_1
“ ”) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta dall'opponente in qualita' di contribuente, in via principale, della loro totalita' in considerazione delle rate gia' eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato”.
A tal fine deduceva: -di essere venuto casualmente a conoscenza della esistenza a suo carico di una o varie cartelle esattoriali di rilevante importo;
- che la somma era relativa a crediti tributari mai richiesti o accertati, la cui riscossione non era stata preceduta dalla notifica;
- la giurisdizione in materia era del giudice ordinario e non tributario ai sensi dell'art. 9 c.p.c. e dell'art. 2 Dlgs n.546/1992; - le cartelle non erano state notificate e/o comunque doveva ritenersi l'invalidità/nullità della notifica;
- i crediti tributari pretesi erano comunque prescritti;
- era stato violato l'art. 7 c.2 della legge n. 212/2000, in quanto non erano stati indicati né il nominativo del responsabile del procedimento di esazione, né del tributo ad esso sotteso;
- erano stati violati anche gli artt.
3-7 e ss. della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il Tribunale, rilevata la nullità della citazione sia per vizi della vocatio in ius (inosservanza del termine minimo a comparire di cui all'art. 163- bis co. 1 c.p.c e mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3 n. 7 c.p.c.) sia per vizi pagina 2 di 5 dell'editio actionis (mancata esposizione di fatti costitutivi della domanda e assoluta incertezza dell'oggetto dell'opposizione), ne disponeva la rinnovazione nel termine perentorio del 5 giugno 2023; contestualmente rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle e fissava la nuova udienza di comparizione del 29.11.2023.
Nonostante la mancata rinnovazione della citazione, si costituiva tempestivamente, in CP_2 data 15.06.2023 per l'udienza fissata il 29.11.2023, eccependo: l'inammissibilità della domanda, in quanto basata sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, e comunque la sua nullità per eccessiva genericità ed indeterminatezza;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda evidenziando come l'attore fosse già stato destinatario di molteplici cartelle esattoriali, tutte regolarmente notificategli e talune oggetto di impugnazioni giudiziali definite con sentenze di rigetto nonché di esecuzione forzata.
In sede di prima comparizione la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, alla quale nessuno compariva con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. per gli stessi incombenti all'udienza del 5 febbraio 2025, ove la convenuta, in assenza di parte attrice (nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza ex art. 309 c.p.c.), chiedeva che la causa fosse decisa.
La domanda attorea presenta gravi deficienze strutturali in punto di editio actionis, non sanate neppure a seguito dell'ordine di rinnovazione disposto da questo Giudice in sede di verifiche preliminari.
Dal libello introduttivo si apprende soltanto che l'attore “è venuto a casualmente a conoscenza
(pur non disponendo in atti di un estratto di ruolo che si riserva di produrre) della esistenza a suo carico di una o varie cartelle esattoriali di rilevante importo” (atto di citazione, pg. 2) e che sulla scorta di questa evenienza è chiesto l'annullamento “della cartella/cartelle impugnate”.
La domanda è pertanto inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti oggetto del contendere, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte convenuta che, diversamente da quanto sembra ritenere parte attrice, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati dalla parte opponente (che nemmeno risulta avere pagina 3 di 5 depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
Per completezza deve osservarsi che la domanda sarebbe comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale (nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (valore pagina 4 di 5 indeterminato) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 13.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del (D.M. Controparte_3
22.10.2024)
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