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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1262/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GI OS, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3530/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione del tributo TARI negli anni dal 2018 al 2022 notificato in data 11 novembre 2024 dal Comune di Roma Capitale.
La contribuente ha dedotto carente motivazione dell'atto impugnato, indicazione erronea della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, avvenuto pagamento dei bollettini inviati ad un differente codice di utenza nel periodo di riferimento.
Nella contumacia del Comune di Roma Capitale, il ricorso è stato deciso all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La contribuente, infatti, non ha prodotto l'atto impugnato.
Se è vero che il mancato deposito del predetto atto non determina, a norma dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del
1992, l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 25107 del 2020), tuttavia tale omissione può comportare, qualora in ragione del tipo di censure formulate dal ricorrente sia necessario esaminare l'atto, il rigetto del ricorso, per mancata dimostrazione dei relativi assunti.
E' infatti, per un verso, impossibile valutare la carente motivazione di un atto non depositato nel fascicolo.
Per altro verso, in mancanza dell'atto impugnato contenente i dati catastali del bene per il quale è richiesta la tassa, non può escludersi, rispetto ai pagamenti documentati, che la ricorrente abbia più immobili e per uno di essi abbia omesso di presentare la dichiarazione TARI.
Stante la contumacia del Comune di Roma Capitale non occorre liquidare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GI OS, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3530/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525320 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione del tributo TARI negli anni dal 2018 al 2022 notificato in data 11 novembre 2024 dal Comune di Roma Capitale.
La contribuente ha dedotto carente motivazione dell'atto impugnato, indicazione erronea della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, avvenuto pagamento dei bollettini inviati ad un differente codice di utenza nel periodo di riferimento.
Nella contumacia del Comune di Roma Capitale, il ricorso è stato deciso all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La contribuente, infatti, non ha prodotto l'atto impugnato.
Se è vero che il mancato deposito del predetto atto non determina, a norma dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del
1992, l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 25107 del 2020), tuttavia tale omissione può comportare, qualora in ragione del tipo di censure formulate dal ricorrente sia necessario esaminare l'atto, il rigetto del ricorso, per mancata dimostrazione dei relativi assunti.
E' infatti, per un verso, impossibile valutare la carente motivazione di un atto non depositato nel fascicolo.
Per altro verso, in mancanza dell'atto impugnato contenente i dati catastali del bene per il quale è richiesta la tassa, non può escludersi, rispetto ai pagamenti documentati, che la ricorrente abbia più immobili e per uno di essi abbia omesso di presentare la dichiarazione TARI.
Stante la contumacia del Comune di Roma Capitale non occorre liquidare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano