Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1262
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato deposito atto impugnato

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene il mancato deposito dell'atto impugnato non comporti di per sé l'inammissibilità del ricorso, esso può condurre al rigetto qualora sia necessario esaminare l'atto per valutare le censure. In questo caso, non potendo valutare la carente motivazione e non potendo escludere che la contribuente possieda più immobili, il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Carente motivazione dell'atto

    La Corte non ha potuto valutare la carente motivazione in quanto l'atto impugnato non è stato depositato.

  • Rigettato
    Indicazione erronea della superficie e degli occupanti

    La Corte non ha potuto valutare questa censura in quanto l'atto impugnato non è stato depositato.

  • Rigettato
    Pagamento bollettini ad altro codice utenza

    La Corte non ha potuto verificare questa circostanza in quanto l'atto impugnato non è stato depositato e non è stato possibile escludere che la contribuente possieda più immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1262
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo