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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1358/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di EN, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 13 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
1 (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ), anche quale Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentante della comunione delle quote di nominali euro 4.028,77 di cui sono titolari , Parte_5 Parte_1 Parte_4
e , per la quota di 1/15 ciascuna, e Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. ) per la quota di 10/15, Parte_6 CodiceFiscale_6
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Calgaro, Paola Dal Prà e Roberto
Bondì, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in EN, Santa
Croce, n. 662; appellanti contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dal Soglio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Schio, Largo Fusinelle, n. 6/B; appellata
Oggetto: “Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione” - Appello avverso la sentenza n. 1048/2022 pubblicata in data 3 giugno 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 12481/2019 R.G. avanti al Tribunale di EN - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) In riforma della sentenza n. 1048/2022 del Tribunale di EN, pubblicata in data 03.06.2022, notificata in data 06.06.2022, dichiararsi la nullità o, in
2 subordine, annullarsi, la delibera della assemblea dei soci di Controparte_1
del 04.07.2019 di approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2007, per i motivi e ragioni indicate in atti, con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario;
dichiararsi la nullità, o in subordine annullarsi, la delibera dell'assemblea dei soci di del 04.07.2019, di approvazione del bilancio d'esercizio Controparte_1
31.12.2018 per i motivi e ragioni indicate in atti con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario per i motivi indicati in citazione.
2) Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifusi e con condanna della
Appellata a rimborsare alle Appellanti le spese di causa pagate in corso di giudizio.”
- per parte appellata:
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2019, le odierne appellanti convenivano in giudizio avanti il Tribunale di EN - Controparte_1
Sezione Specializzata in materia di Impresa, quali titolari della complessiva quota pari all'8,708% del capitale sociale della convenuta, impugnando il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, riapprovato dall'assemblea in data 4 luglio 2019,
3 a seguito della sentenza del Tribunale di IC n. 819/2013 del 19 agosto 2013 che aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione dell'originario bilancio di esercizio 2007 per difetto di chiarezza, poi confermata dalla Corte
d'Appello di EN con sentenza n. 708/2019 del 27 febbraio 2019.
Tale nullità dipendeva dalla mancanza di informativa nella nota integrativa dell'alternativo valore della partecipazione in stimato sia con il CP_2
criterio del patrimonio sia al costo d'acquisto; inoltre, la scarsa chiarezza era aggravata da quanto contenuto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, presentato all'assemblea congiuntamente al bilancio di esercizio, il quale, infatti, non appostava correttamente ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 127/1991 la differenza di consolidamento complessiva (euro 3.697.351), in parte imputabile alla controllata tale differenza infatti era stata imputata totalmente a “differenza da CP_2
consolidamento” anziché, per quanto possibile, alle rispettive poste attive e passive, con il risultato di rappresentare un valore di avviamento incongruo e quindi, in definitiva, un patrimonio netto consolidato diverso da quello reale.
Ciò premesso, le attrici agivano in giudizio lamentando la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 4 luglio 2019, con cui si era riapprovato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, per:
1) violazione del principio di veridicità della nota integrativa (nella parte in cui dava atto che la Corte d'Appello di EN aveva rigettato parzialmente, e non totalmente, l'impugnazione della sentenza di primo grado) e mancanza di informazione sulla pendenza dell'impugnazione del bilancio;
4 2) violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello di EN e dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007, nella parte in cui la nota integrativa esponeva “1) “la valutazione con il metodo del costo ha determinato l'iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto di euro 637 mila con riferimento al consolidato al 31.12.2007” 2) “l'intera differenza da CP_1
consolidamento è stata allocata ad avviamento per euro 346 mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il maggior valore del CP_2
costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza …”; sarebbe stato in tal modo travisato il valore presupposto, cioè il valore della partecipazione. Inoltre, essendo la partecipazione in pari al 62,265%, il CP_2
valore di essa sarebbe di euro 7.130.670, e dunque inferiore al costo di acquisto di euro 10.274.341 e l'affermazione per cui la differenza di consolidamento sarebbe di euro 637.000 sarebbe anche contraria al giudicato, che fissava il valore di consolidamento in euro 3.697.351;
3) violazione del giudicato della sentenza della Corte d'Appello e dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007 e 2018, per violazione dell'art. 2423 c.c. con riferimento al valore di avviamento indicato nel progetto di bilancio approvato:
a) la nuova nota integrativa affermerebbe che l'avviamento nel precedente bilancio
2007 sarebbe stato di euro 637.000, di contro alla sentenza che lo indica in euro
3.697.351;
5 b) detta differenza di consolidamento, secondo la sentenza, avrebbe determinato un patrimonio netto consolidato errato, ma lo stato patrimoniale del bilancio consolidato 2007 non era stato modificato, si era solo ridotto il valore dell'avviamento e si era aumentato il valore dei fabbricati;
al contrario, non era stato neanche predisposto un nuovo consolidato 2007;
c) non erano modificati i bilanci consolidati intermedi fra il 2007 e il 2018;
d) il bilancio consolidato 2018 era illustrato in nota integrativa con un prospetto che mostrava i risultati dei bilanci consolidati intermedi, con evidenza di differenze di risultato negli anni 2008/2015; tale nota affermerebbe infondatamente che la diversa imputazione della differenza di consolidamento non generava effetti sul bilancio consolidato 2018; secondo parte attrice tali emergenze si sarebbero riflesse sui bilanci dei singoli esercizi dal 2008 al 2015, che avrebbero dovuto essere rifatti.
In data 13 febbraio 2020 si costituiva in giudizio osservando, Controparte_1
quanto alla mancanza di relazione al bilancio 2007, che in tale anno la società non aveva collegio sindacale e, quanto ai bilanci consolidati, che essi non venivano approvati dall'assemblea. Inoltre, con riferimento al primo motivo, osservava che la nota era sostanzialmente corretta e precisava che la sentenza non aveva ritenuto non veritiero ma solo non chiaro il bilancio 2007. Sul secondo motivo, rimarcava che nella nota integrativa era esposta la differenza del valore della partecipazione determinata dal divario fra valore al costo e valore a patrimonio netto, e spiegava la cifra di euro 346.000 che scaturiva dalla diversa appostazione contabile della differenza;
sul terzo motivo, osservava che le informazioni erano adeguate e
6 negava l'esistenza di differenze determinanti sui bilanci d'esercizio successivi;
rimarcava la differenza tra bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, quest'ultimo non influente sul primo;
in generale, eccepiva che una parte delle doglianze attoree implicavano la violazione del giudicato e svolgeva precisazioni quanto alla assenza di relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2007.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite consulenza contabile nominando c.t.u. la dott.ssa Per_1
.
[...]
Parte attrice nella sua comparsa conclusionale restringeva e in parte modificava le sue doglianze, abbandonando in particolare quelle basate sulla pretesa violazione del giudicato consistente nello scambiare la differenza fra i valori della partecipazione e la differenza di consolidamento, e sul preteso diverso valore della partecipazione stimata secondo il metodo del patrimonio netto. Riprendeva le doglianze relative alla mancanza di relazione del collegio sindacale al bilancio
2007 e al mancato rifacimento del consolidato 2007.
Proponeva poi nuove doglianze: si doleva che la nota integrativa al nuovo bilancio
2007 rimandasse alla nota del consolidato 2018 senza informare la modifica delle poste di bilancio 2007 rispetto alla precedente versione;
riprendeva dei passaggi della relazione della dott.ssa , che faceva propri per trarne una censura di Per_1
mancanza di chiarezza;
osservava la mancanza di elementi che permettano di verificare il processo logico seguito dagli amministratori di ridurre ad euro 346.000 il valore dell'avviamento di euro 637.000; infine, formulava per la prima volta contestazioni alla CTU e chiedeva la rimessione in istruttoria per supplemento di
7 indagine sulla correttezza dell'ammortamento come appostato nel nuovo consolidato 2018.
Con sentenza n. 1040/2022 pubblicata in data 3 giugno 2022, il Tribunale di
EN, Sezione specializzata in materia di impresa, così decideva:
“1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Pone le spese di CTU come liquidate a carico di parte attrice;
3) Condanna parte attrice a rifondere le spese legali della convenuta, per euro
17.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa, oltre alle spese di CTP per euro 4.500,00 oltre accessori”.
In particolare, il Tribunale riteneva che, sebbene la sentenza della Corte d'Appello avesse respinto non parzialmente, come si legge in nota integrativa, ma totalmente l'impugnazione proposta dalla società, l'informazione, chiaramente contenuta nella nota, era quella per cui era stata confermata la sentenza di primo grado che dichiarava nullo il bilancio, con la conseguenza che “la nota integrativa non è dunque inficiata da inveridicità, né comunque questa informazione è suscettibile di avere un riflesso diretto sul bilancio”.
In relazione al secondo motivo, il Tribunale accertava che la nuova nota integrativa
“sana perfettamente l'omissione informativa della nota integrativa colpita dal
Tribunale di IC” e “non nega affatto i contenuti della sentenza, anzi espone e sana proprio l'errore precedente;
detta nota integrativa poi non interferisce in alcun modo sul valore del consolidato 2007 (3.697.351) ma contiene un riferimento
8 anche alla precedente erronea appostazione della differenza da consolidamento
(quale ravvisata dal CTU di IC), accenna al valore della differenza di consolidato e all'appostamento in detto consolidato di euro 346.000, e al proposito rimanda alla nota integrativa al consolidato 2018 per ulteriori chiarimenti”.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale escludeva ogni rilevanza del bilancio consolidato ai fini della validità del bilancio d'esercizio e di conseguenza “non può ritenersi invalido il nuovo bilancio 2007 per il fatto che esso non è accompagnato da un nuovo consolidato 2007, ormai approvato a suo tempo dal CdA e depositato al Registro delle Imprese”; al contrario, il bilancio consolidato 2018, presentato ai soci nella stessa assemblea, al quale anzi la nota integrativa del bilancio di esercizio
2007 fa rimando, “contiene adeguata informazione, necessariamente retrospettiva, anche sull'evoluzione dei dati di consolidamento nei vari anni dal 2007 al 2017, modificati in conseguenza ai contenuti sul punto della sentenza di IC (nel frattempo confermata in appello), e quindi la esposizione del riflesso della sentenza sul consolidato 2007 e sui successivi, fino all'assorbimento della differenza conseguentemente appostata al consolidato 2007 entro il consolidato 2016, assorbimento conseguente (per quanto poi chiarito anche dal CTU) all'esaurimento degli ammortamenti quali riappostati a seguito della sentenza.”
Il Tribunale, inoltre, rigettava le doglianze relative alla mancanza della relazione del collegio sindacale, considerato che tale organo nell'esercizio 2007 non era stato nominato nonché l'addebito di scarsa chiarezza della (nuova) nota integrativa al bilancio d'esercizio 2007 con riguardo alla partecipata consistente nel CP_2
rilievo per cui, una volta appostata la differenza di euro 637.000 per euro 346.000
9 ad avviamento (anziché interamente ad avviamento) e per euro 291.000 a fabbricati, non informava delle aliquote e tempi di ammortamento;
in proposito il
Tribunale osservava che, sebbene il nuovo bilancio d'esercizio 2007 non contenesse queste informazioni, quest'ultime erano comunque contenute nel bilancio consolidato 2018 presentato ai soci nella medesima assemblea.
Infine, quanto alle nuove contestazioni alla CTU mosse da parte attrice venivano ritenute “ininfluenti”, stante l'autonomia del bilancio consolidato rispetto a quello di esercizio.
Avverso la sentenza, le appellanti con atto di citazione del 6 luglio 2022, hanno proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio di veridicità, chiarezza e precisione, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la divergenza fattuale tra il contenuto della sentenza della Corte di Appello (che aveva rigettato totalmente l'appello proposto da e il contenuto della nota CP_1
integrativa al bilancio 2007, riapprovato nel 2019 (nella quale gli amministratori affermavano il parziale rigetto dell'appello).
Col secondo motivo – articolato in più punti, come di seguito meglio esposto – hanno lamentato la violazione degli artt. 2324 e 2428 c.c., e dell'art. 41, co. 2 e 4
d.lgs. 127/1991, nonché la violazione del giudicato della sentenza della Corte di
10 Appello e la violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio
2007.
Col terzo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese di lite, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, chiedendo la condanna a rifondere quanto pagato in ragione della sentenza impugnata.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 28 ottobre 2022, ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello, di cui ha comunque sostenuto l'infondatezza, non trovando alcun riscontro nella dato letterale della nota integrativa, che non ha determinato alcuna violazione del principio di veridicità del bilancio;
inoltre, la censura in merito al fatto che la nota integrativa del bilancio 2007, approvato nel 2019, non avrebbe dato conto che il Tribunale di
IC aveva censurato il bilancio consolidato 2007 perché redatto in violazione del principio di verità, sarebbe nuova, perché mai proposta in primo grado, e perciò inammissibile e comunque infondata.
In relazione al secondo motivo d'impugnazione, l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto anziché individuare gli errori in fatto o in diritto nella sentenza di prime cure, ha proposto nuovi motivi d'impugnazione dei bilanci 2007
e 2018 mai sottoposti al Tribunale e ha rilevato che “La differente collocazione della differenza di collocamento nel bilancio consolidato 2007 non produceva alcun effetto sul bilancio individuale di esercizio 2007 né sui successivi”.
Tutta l'informativa sugli effetti della nuova collocazione della differenza di
11 consolidamento e dell'impatto sulla (minore) differenza fra la valutazione della partecipazione in fra utilizzo del metodo del costo e del criterio del CP_2
patrimonio netto, era contenuta nella nota integrativa al consolidato 2018, cui espressamente rinviava il bilancio individuale 2007, mentre non CP_1
doveva affatto predisporre un nuovo bilancio consolidato 2007, atteso che il precedente non era stato dichiarato nullo dal Tribunale di IC, proprio perché non approvato con delibera assembleare. Inoltre, sarebbe errato anche affermare che la delibera di riapprovazione del bilancio di esercizio 2007 avrebbe dovuto accompagnarsi a un nuovo bilancio consolidato riferito all'esercizio 2007, poiché il bilancio consolidato non costituisce corredo necessario del bilancio, e non può ritenersi invalido il nuovo bilancio 2007 per il fatto che esso non era accompagnato da un nuovo consolidato 2007, ormai approvato a suo tempo dal consiglio di amministrazione e depositato al registro delle imprese.
Parte appellata ha inoltre eccepito la tardività degli ulteriori rilievi, tra cui l'asserita violazione del principio di continuità dei bilanci, nonché l'inammissibilità della richiesta di rinnovo della CTU, in quanto generica e finalizzata a indagare il bilancio consolidato 2018 che non era oggetto di approvazione dei soci e non è stato oggetto di impugnazione.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14 febbraio 2025, assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
12 In diritto
Col primo motivo le appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio di veridicità, chiarezza e precisione, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la divergenza fattuale tra il contenuto della sentenza della Corte
d'Appello (che aveva rigettato totalmente l'appello proposto da e il CP_1
contenuto della nota integrativa al bilancio 2007, riapprovato nel 2019 (nella quale gli amministratori affermavano il parziale rigetto dell'appello). L'affermazione contenuta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2007, riapprovato in data 4 luglio 2019, secondo cui la Corte d'Appello aveva rigettato parzialmente l'impugnazione, unitamente al fatto che il bilancio consolidato 2007, approvato nel
2008, era stato dichiarato dal Tribunale di IC redatto in violazione del principio di veridicità, e alla mancata presentazione del bilancio consolidato 2007, in violazione dell'art. 41 d.lgs. 127/1991, sarebbero tutti comportamenti idonei a violare i principi di precisione e veridicità nella redazione del bilancio, in contrasto con l'art. 2423 c.c.
Il motivo è privo di pregio.
La circostanza che, impropriamente, la nota integrativa del bilancio 2007 riferisca che la sentenza della Corte d'Appello ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di IC, anziché riferire, correttamente, che l'appello ha confermato la sentenza del Tribunale di IC che, tuttavia, aveva parzialmente accolto le domande attoree, non è suscettibile di determinare l'invalidità della nota integrativa e del bilancio impugnato.
13 L'ulteriore rilievo, per cui la nota integrativa non avrebbe riportato che la pronuncia di nullità era stata determinata dal difetto di chiarezza e veridicità del bilancio, è del tutto destituito di fondamento, in quanto il Tribunale di IC ha dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 adottata dall'assemblea dei soci di tenutasi in data CP_1
7 luglio 2008 esclusivamente per difetto di chiarezza, in accoglimento della domanda attorea (con il secondo motivo di impugnazione della delibera le attrici avevano infatti sostenuto che “il bilancio è stato redatto in dispregio dei principi di chiarezza e precisione in riferimento al valore della partecipazione vantata dalla nella controllata ). Controparte_1 CP_2
Che la declaratoria di nullità sia circoscritta al difetto di chiarezza risulta del resto evidente dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di
EN che l'ha confermata.
Con il secondo motivo, articolato in più punti, le appellanti hanno lamentato la violazione degli artt. 2324 e 2428 c.c., e dell'art. 41, co. 2 e 4 d.lgs. 127/1991, nonché la violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello e la violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007:
a) l'organo amministrativo non avrebbe messo a disposizione dei soci né presentato all'assemblea del 4 luglio 2019 il nuovo bilancio consolidato 2007, in vista dell'assemblea ordinaria convocata per la riapprovazione del bilancio d'esercizio
2007, in violazione dell'art. 41 d.lgs. 127/1991, e tale mancata redazione del bilancio consolidato 2007 redatto con la corretta allocazione delle differenze di
14 consolidamento avrebbe privato i soci e i terzi dell'informativa essenziale, non potendo costituire fonte legittima di informazione il bilancio consolidato 2007 approvato nel 2008, per essere stato dichiarato dal Tribunale di IC redatto in violazione del principio di veridicità e per essere la nota integrativa al bilancio consolidato 2018 inidonea a fornire i dati richiesti dai principi contabili OIC del bilancio consolidato.
b) erroneamente il Tribunale ha ritenuto sanata dalla nuova nota integrativa l'omissione informativa della nota integrativa censurata dal Tribunale di IC in quanto non aveva evidenziato la differenza fra valore al costo e valore a patrimonio netto della partecipata;
secondo le appellanti la nuova nota integrativa
“non fornisce alcuna informazione necessaria in tal senso, ragione per la quale, contrariamente a quanto scritto nella sentenza appellata, non Controparte_1
ha sanato la violazione del principio di chiarezza”.
c) sarebbe stato violato il principio di continuità dei bilanci: il prospetto contenuto a pagina 24 e 25 della nota integrativa al bilancio consolidato 2018 non conterrebbe i dati prescritti dall'art. 2428 c.c. e, quindi, il bilancio consolidato 2018 violerebbe il principio di chiarezza e sarebbe redatto in violazione di legge. La mancata allocazione della differenza di consolidamento avrebbe avuto effetti economici, patrimoniali e finanziari per 10 anni e precisamente nei bilanci 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Quindi, tutti i bilanci dal 2007 al 2017 sarebbero non corretti, non veritieri e redatti in violazione del principio di continuità. L'errore del Tribunale sarebbe consistito nell'aver accettato “la spiegazione dell'assorbimento della diversa imputazione nel bilancio 2007 della
15 differenza di consolidamento di € 637.000,00= in parte ad avviamento e in parte ad immobili senza alcuna spiegazione degli ammortamenti dei due cespiti avviamento e immobili a seguito della differenza di valorizzazione rispetto al bilancio 2007 approvato nel 2008”.
Osserva il Collegio che il motivo in questione, nelle sue varie articolazioni, presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Le appellanti, infatti, oltre a riproporre le doglianze già oggetto del secondo e del terzo motivo di impugnazione della delibera assembleare, hanno formulato una pluralità di contestazioni del tutto nuove rispetto alle allegazioni svolte nel giudizio di primo grado, in quanto tali inammissibili.
Il divieto di nova, stabilito dall'art.345 c.p.c., riguarda infatti non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una inammissibile modifica dei temi di indagine.
Sono nuove, e quindi tardive (come condivisibilmente rilevato da parte appellata) le seguenti allegazioni/contestazioni contenute nell'atto di citazione in appello:
l'asserito impatto sul bilancio d'esercizio 2007 e sul bilancio consolidato 2007 della diversa aliquota di ammortamento, legata alla nuova allocazione della differenza di consolidamento a fabbricati e avviamento;
l'asserita mancata informativa sulla modifica delle poste di bilancio relative ad avviamento e immobili nel consolidato 2018; la prospettata violazione del principio di continuità dei bilanci;
le prospettate violazioni del principio di chiarezza e veridicità da parte
16 del bilancio consolidato 2018.
Trattandosi nello specifico di nuove allegazioni/contestazioni è sufficiente in questa sede rilevarne la tardività, non senza tuttavia ribadire ciò che è già stato ben messo in luce sia dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado che dalla sentenza impugnata, ossia che il bilancio di esercizio e quello consolidato sono due documenti diversi (solo il primo dev'essere approvato dai soci, mentre il secondo
è predisposto dall'organo amministrativo e solo presentato ai soci) e che ipotetici vizi del bilancio consolidato non si riverberano sul bilancio di esercizio, l'unico approvato dai soci ed impugnato.
Quanto alle censure che non incorrono in inammissibilità in quanto tardive, va comunque rilevato che esse si risolvono in una riproposizione di doglianze già formulate e disattese in primo grado, in difetto di un adeguato confronto, con la motivazione del primo Giudice.
Al fine di valutarne la fondatezza, posto che le appellanti lamentano una violazione del giudicato di cui alla sentenza n.708/2019 della Corte d'appello di EN (che ha confermato la sentenza del Tribunale di IC n.819/2013), mette conto rammentare che detta sentenza, con specifico riferimento al valore della partecipazione in ha così statuito: “
2.5. Dal richiamato contesto CP_2
normativo concernente i criteri di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate [il riferimento è agli artt.2423, 2423-bis e 2426 c.c.] emerge chiaramente che non sussiste un obbligo per gli amministratori di indicarne in bilancio il valore secondo il criterio del costo storico ovvero secondo il criterio
17 della frazione del patrimonio netto. Il punto è che neppure il tribunale ha ritenuto che gli amministratori fossero tenuti alla valutazione secondo il criterio del patrimonio netto. I primi giudici, peraltro, non hanno censurato il bilancio sul presupposto che non dovesse essere indicato il valore della partecipazione secondo il costo storico. Il che è ben esplicitato nella sentenza appellata, laddove si precisa che “non si dubita, infatti, della circostanza che i redattori del bilancio potessero, comunque, prescegliere, nell'indicazione del valore della partecipazione vantata dalla in il metodo del costo acquisto, Controparte_1 CP_2
magari in funzione di un rafforzamento patrimoniale dell'impresa a discapito della distribuzione degli utili”.
2.6. Ciò che il tribunale ha ravvisato in violazione del principio di chiarezza è la circostanza che la scelta adottata dagli amministratori – come detto in sé e per sé astrattamente non vietata – “avrebbe dovuto essere portata all'attenzione dei soci affinché potessero esprimere le loro valutazioni sul se condividerla o no attraverso
l'espressione di un consapevole voto favorevole o contrario all'approvazione del bilancio”. E' stata, dunque, “la totale omissione del risultato della verifica del valore della partecipazione in secondo il metodo del patrimonio CP_2
netto” a far ritenere al tribunale la privazione della possibilità per i soci di conoscere dati utili all'assunzione delle determinazioni ad essi riservate.” .
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007 sia conforme alle indicazioni di cui alla richiamata pronuncia così disponendo: “In ottemperanza alla citata sentenza della Corte di Appello di EN del 29/01/2019 e in aderenza al
18 principio contabile OIC 20 nella versione di settembre 2005 secondo il quale “In ogni caso il criterio del costo deve essere posto, alla fine di ogni esercizio, al raffronto con il valore risultante dall'adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto”, si evidenzia che la valutazione con il metodo del costo ha determinato l'iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto per euro 637mila con riferimento al consolidato Disma al 31 dicembre 2007 depositato in cui l'intera differenza da consolidamento è stata allocata ad avviamento e per euro 346mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il CP_2
maggior valore del costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza è stata allocata in parte a fabbricati ed in parte ad avviamento come più ampiamente spiegato nella informativa presente nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.”. CP_1
La dott.ssa , c.t.u. incaricata dal Tribunale di EN di “Accertare se Per_2
il bilancio 2007 e relativa nota integrativa e/o il bilancio 2018 siano inficiati nella loro chiarezza e veridicità in ragione della differenza fra euro 637.000 ed euro
346.000 riportata nella nota integrativa al bilancio 2007” ha affermato: “Non vi sono dubbi, ad avviso della scrivente, che l'importo di €uro 637.000 si riferisca alla differenza di valore della partecipazione valutata con il criterio del CP_2
costo o con il criterio del Patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2007; infatti:
10.274.341,00 valore al costo
10.911.707,00 valore alla frazione di PN di CP_2
637.366,00 Differenza
19 E' altresì pacifico, che la differenza di consolidamento ammonta, invece, a €uro
3.697.351”.
Il valore d'iscrizione a bilancio della partecipazione in con il criterio del CP_2
costo (euro 10.274.341), il valore della stessa partecipazione determinato col metodo del patrimonio netto (euro 10.911.707) ed il valore di euro 3.697.351, corrispondente alla differenza di consolidamento, in quanto riportati nella motivazione della sentenza del Tribunale di IC, conferma in appello, sono coperti dal giudicato e pertanto non possono più essere messi in discussione.
La nota integrativa al bilancio consolidato 2018 – richiamato dalla nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007 – evidenziava, “In ossequio alla sentenza di Corte di Appello”, in apposito prospetto, “gli effetti che genera nel Patrimonio
Netto di Gruppo la diversa allocazione della differenza di consolidamento” indicando quale “Differenza” l'importo di - 291.209; “Allocazione a maggior valore fabbricati” per euro 2.381.065; “Allocazione plusvalore residuo ad avviamento per euro 1.316.286” (la differenza da consolidamento ammonta quindi a complessivi euro 3.697.351). Come si evince dal medesimo prospetto detta modifica non ha comportato conseguenze finanziarie e fiscali mentre gli effetti determinati dalla diversa allocazione della differenza di consolidamento del patrimonio netto del gruppo risultano venuti meno nel bilancio consolidato 2016
(v. doc. n. 1 fascicolo di parte appellata, tabella di p. 33 e 34).
La nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007, anche tramite il rinvio alla nota integrativa del bilancio consolidato 2018, espone quindi le ragioni della avvenuta valorizzazione della partecipazione in secondo il criterio del CP_2
20 costo, confrontandola col criterio del patrimonio netto;
la differenza, determinata dalla CTU, è risultata negativa.
Va altresì osservato – come evidenziato anche nell'elaborato peritale – che il bilancio consolidato 2018 è stato sottoposto all'esame dei soci all'assemblea del 4 luglio 2019 (benché non sia obbligatoria l'approvazione dell'assemblea del bilancio consolidato) al cui ordine del giorno vi era pure l'approvazione del nuovo bilancio 2007 e che dal verbale redatto risulta che il bilancio consolidato e l'influenza delle diverse poste sullo sviluppo del Patrimonio netto dal 2007 al 2018
è stato illustrato ai soci.
E' quindi provato che il bilancio consolidato 2018 – che espone lo sviluppo del piano di ammortamento del maggior valore della partecipazione CP_2
correttamente allocato come da indicazione della Corte d'Appello di EN – era a perfetta conoscenza dei soci.
In definitiva: il nuovo bilancio ordinario 2007 fornisce l'informativa relativa alla differenza di euro 637.000 derivante dall'applicazione del metodo del costo rispetto al metodo del patrimonio netto, riferita alla partecipazione nella controllata;
il bilancio consolidato 2018 – richiamato nella nota integrativa del bilancio ordinario
2007 – fornisce l'informativa relativa alla diversa riallocazione della differenza di consolidamento nel 2007, con la ricostruzione degli effetti economici e patrimoniali per tutti gli anni fino al 2018 (non vi era possibilità né ragione per procedere ad una nuova approvazione del bilancio consolidato 2007); il nuovo bilancio ordinario 2007 evidenzia che, per la diversa allocazione della differenza di consolidamento, la differenza derivante dall'applicazione dei due metodi di
21 valutazione della partecipazione in sarebbe scesa ad euro 346.000. CP_2
Infine, le appellanti hanno chiesto di disporre nuova CTU contabile diretta a verificare se il bilancio consolidato 2018 sia stato redatto secondo i principi contabili e se la diversa allocazione della somma a titolo di differenza di consolidamento (euro 637.000,00) allocata ad avviamento del bilancio 2007 approvato nel 2008, allocata nel 2007 per euro 346.000,00 avviamento ed euro
291.000,00 a immobili abbia comportato modifiche ai bilanci consolidati dell'appellata dal 2008 al 2017 compreso e, in particolare, se il diverso importo annuale di ammortamento abbia modificato i risultati di esercizio della partecipata dal 2008 al 2017, al fine di accertare se il maggior valore degli immobili sia stato interamente assorbito dall'ammortamento entro l'esercizio 2016 come erroneamente scritto nel bilancio consolidato 2018.
La richiesta non può trovare accoglimento. In proposito è dirimente osservare che
– come già ritenuto dal primo Giudice con riguardo ad analogo quesito – la richiesta di consulenza tecnica risulta, oltre che esplorativa, finalizzata a indagare il bilancio consolidato 2018 che non era oggetto di approvazione dei soci e non è stato oggetto di impugnazione.
La reiezione dell'appello determina l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione, relativo alla richiesta di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
22 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione indeterminabile – complessità alta e delle fasi effettivamente svolte studio, introduttiva e decisionale) nonché dell'aumento in ragione della pluralità di parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.1048/2022 emessa dal Tribunale di EN – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima anche quale Parte_4 Parte_5
rappresentante della comunione delle quote di nominali euro 4.028,77 di cui sono titolari , , Parte_5 Parte_1 Parte_4
, e , per la quota di 1/15
[...] Parte_2 Parte_3
ciascuna, e per la quota di 10/15 a rimborsare a Parte_6 [...]
le spese del grado che liquida in euro 21.980,20, oltre spese CP_1
generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico delle appellanti.
23 EN, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di EN, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 13 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
1 (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ), anche quale Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentante della comunione delle quote di nominali euro 4.028,77 di cui sono titolari , Parte_5 Parte_1 Parte_4
e , per la quota di 1/15 ciascuna, e Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. ) per la quota di 10/15, Parte_6 CodiceFiscale_6
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Calgaro, Paola Dal Prà e Roberto
Bondì, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in EN, Santa
Croce, n. 662; appellanti contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dal Soglio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Schio, Largo Fusinelle, n. 6/B; appellata
Oggetto: “Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione” - Appello avverso la sentenza n. 1048/2022 pubblicata in data 3 giugno 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 12481/2019 R.G. avanti al Tribunale di EN - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) In riforma della sentenza n. 1048/2022 del Tribunale di EN, pubblicata in data 03.06.2022, notificata in data 06.06.2022, dichiararsi la nullità o, in
2 subordine, annullarsi, la delibera della assemblea dei soci di Controparte_1
del 04.07.2019 di approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2007, per i motivi e ragioni indicate in atti, con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario;
dichiararsi la nullità, o in subordine annullarsi, la delibera dell'assemblea dei soci di del 04.07.2019, di approvazione del bilancio d'esercizio Controparte_1
31.12.2018 per i motivi e ragioni indicate in atti con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario per i motivi indicati in citazione.
2) Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifusi e con condanna della
Appellata a rimborsare alle Appellanti le spese di causa pagate in corso di giudizio.”
- per parte appellata:
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2019, le odierne appellanti convenivano in giudizio avanti il Tribunale di EN - Controparte_1
Sezione Specializzata in materia di Impresa, quali titolari della complessiva quota pari all'8,708% del capitale sociale della convenuta, impugnando il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, riapprovato dall'assemblea in data 4 luglio 2019,
3 a seguito della sentenza del Tribunale di IC n. 819/2013 del 19 agosto 2013 che aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione dell'originario bilancio di esercizio 2007 per difetto di chiarezza, poi confermata dalla Corte
d'Appello di EN con sentenza n. 708/2019 del 27 febbraio 2019.
Tale nullità dipendeva dalla mancanza di informativa nella nota integrativa dell'alternativo valore della partecipazione in stimato sia con il CP_2
criterio del patrimonio sia al costo d'acquisto; inoltre, la scarsa chiarezza era aggravata da quanto contenuto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, presentato all'assemblea congiuntamente al bilancio di esercizio, il quale, infatti, non appostava correttamente ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 127/1991 la differenza di consolidamento complessiva (euro 3.697.351), in parte imputabile alla controllata tale differenza infatti era stata imputata totalmente a “differenza da CP_2
consolidamento” anziché, per quanto possibile, alle rispettive poste attive e passive, con il risultato di rappresentare un valore di avviamento incongruo e quindi, in definitiva, un patrimonio netto consolidato diverso da quello reale.
Ciò premesso, le attrici agivano in giudizio lamentando la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 4 luglio 2019, con cui si era riapprovato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, per:
1) violazione del principio di veridicità della nota integrativa (nella parte in cui dava atto che la Corte d'Appello di EN aveva rigettato parzialmente, e non totalmente, l'impugnazione della sentenza di primo grado) e mancanza di informazione sulla pendenza dell'impugnazione del bilancio;
4 2) violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello di EN e dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007, nella parte in cui la nota integrativa esponeva “1) “la valutazione con il metodo del costo ha determinato l'iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto di euro 637 mila con riferimento al consolidato al 31.12.2007” 2) “l'intera differenza da CP_1
consolidamento è stata allocata ad avviamento per euro 346 mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il maggior valore del CP_2
costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza …”; sarebbe stato in tal modo travisato il valore presupposto, cioè il valore della partecipazione. Inoltre, essendo la partecipazione in pari al 62,265%, il CP_2
valore di essa sarebbe di euro 7.130.670, e dunque inferiore al costo di acquisto di euro 10.274.341 e l'affermazione per cui la differenza di consolidamento sarebbe di euro 637.000 sarebbe anche contraria al giudicato, che fissava il valore di consolidamento in euro 3.697.351;
3) violazione del giudicato della sentenza della Corte d'Appello e dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007 e 2018, per violazione dell'art. 2423 c.c. con riferimento al valore di avviamento indicato nel progetto di bilancio approvato:
a) la nuova nota integrativa affermerebbe che l'avviamento nel precedente bilancio
2007 sarebbe stato di euro 637.000, di contro alla sentenza che lo indica in euro
3.697.351;
5 b) detta differenza di consolidamento, secondo la sentenza, avrebbe determinato un patrimonio netto consolidato errato, ma lo stato patrimoniale del bilancio consolidato 2007 non era stato modificato, si era solo ridotto il valore dell'avviamento e si era aumentato il valore dei fabbricati;
al contrario, non era stato neanche predisposto un nuovo consolidato 2007;
c) non erano modificati i bilanci consolidati intermedi fra il 2007 e il 2018;
d) il bilancio consolidato 2018 era illustrato in nota integrativa con un prospetto che mostrava i risultati dei bilanci consolidati intermedi, con evidenza di differenze di risultato negli anni 2008/2015; tale nota affermerebbe infondatamente che la diversa imputazione della differenza di consolidamento non generava effetti sul bilancio consolidato 2018; secondo parte attrice tali emergenze si sarebbero riflesse sui bilanci dei singoli esercizi dal 2008 al 2015, che avrebbero dovuto essere rifatti.
In data 13 febbraio 2020 si costituiva in giudizio osservando, Controparte_1
quanto alla mancanza di relazione al bilancio 2007, che in tale anno la società non aveva collegio sindacale e, quanto ai bilanci consolidati, che essi non venivano approvati dall'assemblea. Inoltre, con riferimento al primo motivo, osservava che la nota era sostanzialmente corretta e precisava che la sentenza non aveva ritenuto non veritiero ma solo non chiaro il bilancio 2007. Sul secondo motivo, rimarcava che nella nota integrativa era esposta la differenza del valore della partecipazione determinata dal divario fra valore al costo e valore a patrimonio netto, e spiegava la cifra di euro 346.000 che scaturiva dalla diversa appostazione contabile della differenza;
sul terzo motivo, osservava che le informazioni erano adeguate e
6 negava l'esistenza di differenze determinanti sui bilanci d'esercizio successivi;
rimarcava la differenza tra bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, quest'ultimo non influente sul primo;
in generale, eccepiva che una parte delle doglianze attoree implicavano la violazione del giudicato e svolgeva precisazioni quanto alla assenza di relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2007.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite consulenza contabile nominando c.t.u. la dott.ssa Per_1
.
[...]
Parte attrice nella sua comparsa conclusionale restringeva e in parte modificava le sue doglianze, abbandonando in particolare quelle basate sulla pretesa violazione del giudicato consistente nello scambiare la differenza fra i valori della partecipazione e la differenza di consolidamento, e sul preteso diverso valore della partecipazione stimata secondo il metodo del patrimonio netto. Riprendeva le doglianze relative alla mancanza di relazione del collegio sindacale al bilancio
2007 e al mancato rifacimento del consolidato 2007.
Proponeva poi nuove doglianze: si doleva che la nota integrativa al nuovo bilancio
2007 rimandasse alla nota del consolidato 2018 senza informare la modifica delle poste di bilancio 2007 rispetto alla precedente versione;
riprendeva dei passaggi della relazione della dott.ssa , che faceva propri per trarne una censura di Per_1
mancanza di chiarezza;
osservava la mancanza di elementi che permettano di verificare il processo logico seguito dagli amministratori di ridurre ad euro 346.000 il valore dell'avviamento di euro 637.000; infine, formulava per la prima volta contestazioni alla CTU e chiedeva la rimessione in istruttoria per supplemento di
7 indagine sulla correttezza dell'ammortamento come appostato nel nuovo consolidato 2018.
Con sentenza n. 1040/2022 pubblicata in data 3 giugno 2022, il Tribunale di
EN, Sezione specializzata in materia di impresa, così decideva:
“1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Pone le spese di CTU come liquidate a carico di parte attrice;
3) Condanna parte attrice a rifondere le spese legali della convenuta, per euro
17.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa, oltre alle spese di CTP per euro 4.500,00 oltre accessori”.
In particolare, il Tribunale riteneva che, sebbene la sentenza della Corte d'Appello avesse respinto non parzialmente, come si legge in nota integrativa, ma totalmente l'impugnazione proposta dalla società, l'informazione, chiaramente contenuta nella nota, era quella per cui era stata confermata la sentenza di primo grado che dichiarava nullo il bilancio, con la conseguenza che “la nota integrativa non è dunque inficiata da inveridicità, né comunque questa informazione è suscettibile di avere un riflesso diretto sul bilancio”.
In relazione al secondo motivo, il Tribunale accertava che la nuova nota integrativa
“sana perfettamente l'omissione informativa della nota integrativa colpita dal
Tribunale di IC” e “non nega affatto i contenuti della sentenza, anzi espone e sana proprio l'errore precedente;
detta nota integrativa poi non interferisce in alcun modo sul valore del consolidato 2007 (3.697.351) ma contiene un riferimento
8 anche alla precedente erronea appostazione della differenza da consolidamento
(quale ravvisata dal CTU di IC), accenna al valore della differenza di consolidato e all'appostamento in detto consolidato di euro 346.000, e al proposito rimanda alla nota integrativa al consolidato 2018 per ulteriori chiarimenti”.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale escludeva ogni rilevanza del bilancio consolidato ai fini della validità del bilancio d'esercizio e di conseguenza “non può ritenersi invalido il nuovo bilancio 2007 per il fatto che esso non è accompagnato da un nuovo consolidato 2007, ormai approvato a suo tempo dal CdA e depositato al Registro delle Imprese”; al contrario, il bilancio consolidato 2018, presentato ai soci nella stessa assemblea, al quale anzi la nota integrativa del bilancio di esercizio
2007 fa rimando, “contiene adeguata informazione, necessariamente retrospettiva, anche sull'evoluzione dei dati di consolidamento nei vari anni dal 2007 al 2017, modificati in conseguenza ai contenuti sul punto della sentenza di IC (nel frattempo confermata in appello), e quindi la esposizione del riflesso della sentenza sul consolidato 2007 e sui successivi, fino all'assorbimento della differenza conseguentemente appostata al consolidato 2007 entro il consolidato 2016, assorbimento conseguente (per quanto poi chiarito anche dal CTU) all'esaurimento degli ammortamenti quali riappostati a seguito della sentenza.”
Il Tribunale, inoltre, rigettava le doglianze relative alla mancanza della relazione del collegio sindacale, considerato che tale organo nell'esercizio 2007 non era stato nominato nonché l'addebito di scarsa chiarezza della (nuova) nota integrativa al bilancio d'esercizio 2007 con riguardo alla partecipata consistente nel CP_2
rilievo per cui, una volta appostata la differenza di euro 637.000 per euro 346.000
9 ad avviamento (anziché interamente ad avviamento) e per euro 291.000 a fabbricati, non informava delle aliquote e tempi di ammortamento;
in proposito il
Tribunale osservava che, sebbene il nuovo bilancio d'esercizio 2007 non contenesse queste informazioni, quest'ultime erano comunque contenute nel bilancio consolidato 2018 presentato ai soci nella medesima assemblea.
Infine, quanto alle nuove contestazioni alla CTU mosse da parte attrice venivano ritenute “ininfluenti”, stante l'autonomia del bilancio consolidato rispetto a quello di esercizio.
Avverso la sentenza, le appellanti con atto di citazione del 6 luglio 2022, hanno proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio di veridicità, chiarezza e precisione, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la divergenza fattuale tra il contenuto della sentenza della Corte di Appello (che aveva rigettato totalmente l'appello proposto da e il contenuto della nota CP_1
integrativa al bilancio 2007, riapprovato nel 2019 (nella quale gli amministratori affermavano il parziale rigetto dell'appello).
Col secondo motivo – articolato in più punti, come di seguito meglio esposto – hanno lamentato la violazione degli artt. 2324 e 2428 c.c., e dell'art. 41, co. 2 e 4
d.lgs. 127/1991, nonché la violazione del giudicato della sentenza della Corte di
10 Appello e la violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio
2007.
Col terzo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese di lite, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, chiedendo la condanna a rifondere quanto pagato in ragione della sentenza impugnata.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 28 ottobre 2022, ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello, di cui ha comunque sostenuto l'infondatezza, non trovando alcun riscontro nella dato letterale della nota integrativa, che non ha determinato alcuna violazione del principio di veridicità del bilancio;
inoltre, la censura in merito al fatto che la nota integrativa del bilancio 2007, approvato nel 2019, non avrebbe dato conto che il Tribunale di
IC aveva censurato il bilancio consolidato 2007 perché redatto in violazione del principio di verità, sarebbe nuova, perché mai proposta in primo grado, e perciò inammissibile e comunque infondata.
In relazione al secondo motivo d'impugnazione, l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto anziché individuare gli errori in fatto o in diritto nella sentenza di prime cure, ha proposto nuovi motivi d'impugnazione dei bilanci 2007
e 2018 mai sottoposti al Tribunale e ha rilevato che “La differente collocazione della differenza di collocamento nel bilancio consolidato 2007 non produceva alcun effetto sul bilancio individuale di esercizio 2007 né sui successivi”.
Tutta l'informativa sugli effetti della nuova collocazione della differenza di
11 consolidamento e dell'impatto sulla (minore) differenza fra la valutazione della partecipazione in fra utilizzo del metodo del costo e del criterio del CP_2
patrimonio netto, era contenuta nella nota integrativa al consolidato 2018, cui espressamente rinviava il bilancio individuale 2007, mentre non CP_1
doveva affatto predisporre un nuovo bilancio consolidato 2007, atteso che il precedente non era stato dichiarato nullo dal Tribunale di IC, proprio perché non approvato con delibera assembleare. Inoltre, sarebbe errato anche affermare che la delibera di riapprovazione del bilancio di esercizio 2007 avrebbe dovuto accompagnarsi a un nuovo bilancio consolidato riferito all'esercizio 2007, poiché il bilancio consolidato non costituisce corredo necessario del bilancio, e non può ritenersi invalido il nuovo bilancio 2007 per il fatto che esso non era accompagnato da un nuovo consolidato 2007, ormai approvato a suo tempo dal consiglio di amministrazione e depositato al registro delle imprese.
Parte appellata ha inoltre eccepito la tardività degli ulteriori rilievi, tra cui l'asserita violazione del principio di continuità dei bilanci, nonché l'inammissibilità della richiesta di rinnovo della CTU, in quanto generica e finalizzata a indagare il bilancio consolidato 2018 che non era oggetto di approvazione dei soci e non è stato oggetto di impugnazione.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14 febbraio 2025, assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
12 In diritto
Col primo motivo le appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio di veridicità, chiarezza e precisione, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la divergenza fattuale tra il contenuto della sentenza della Corte
d'Appello (che aveva rigettato totalmente l'appello proposto da e il CP_1
contenuto della nota integrativa al bilancio 2007, riapprovato nel 2019 (nella quale gli amministratori affermavano il parziale rigetto dell'appello). L'affermazione contenuta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2007, riapprovato in data 4 luglio 2019, secondo cui la Corte d'Appello aveva rigettato parzialmente l'impugnazione, unitamente al fatto che il bilancio consolidato 2007, approvato nel
2008, era stato dichiarato dal Tribunale di IC redatto in violazione del principio di veridicità, e alla mancata presentazione del bilancio consolidato 2007, in violazione dell'art. 41 d.lgs. 127/1991, sarebbero tutti comportamenti idonei a violare i principi di precisione e veridicità nella redazione del bilancio, in contrasto con l'art. 2423 c.c.
Il motivo è privo di pregio.
La circostanza che, impropriamente, la nota integrativa del bilancio 2007 riferisca che la sentenza della Corte d'Appello ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di IC, anziché riferire, correttamente, che l'appello ha confermato la sentenza del Tribunale di IC che, tuttavia, aveva parzialmente accolto le domande attoree, non è suscettibile di determinare l'invalidità della nota integrativa e del bilancio impugnato.
13 L'ulteriore rilievo, per cui la nota integrativa non avrebbe riportato che la pronuncia di nullità era stata determinata dal difetto di chiarezza e veridicità del bilancio, è del tutto destituito di fondamento, in quanto il Tribunale di IC ha dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 adottata dall'assemblea dei soci di tenutasi in data CP_1
7 luglio 2008 esclusivamente per difetto di chiarezza, in accoglimento della domanda attorea (con il secondo motivo di impugnazione della delibera le attrici avevano infatti sostenuto che “il bilancio è stato redatto in dispregio dei principi di chiarezza e precisione in riferimento al valore della partecipazione vantata dalla nella controllata ). Controparte_1 CP_2
Che la declaratoria di nullità sia circoscritta al difetto di chiarezza risulta del resto evidente dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di
EN che l'ha confermata.
Con il secondo motivo, articolato in più punti, le appellanti hanno lamentato la violazione degli artt. 2324 e 2428 c.c., e dell'art. 41, co. 2 e 4 d.lgs. 127/1991, nonché la violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello e la violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio d'esercizio 2007:
a) l'organo amministrativo non avrebbe messo a disposizione dei soci né presentato all'assemblea del 4 luglio 2019 il nuovo bilancio consolidato 2007, in vista dell'assemblea ordinaria convocata per la riapprovazione del bilancio d'esercizio
2007, in violazione dell'art. 41 d.lgs. 127/1991, e tale mancata redazione del bilancio consolidato 2007 redatto con la corretta allocazione delle differenze di
14 consolidamento avrebbe privato i soci e i terzi dell'informativa essenziale, non potendo costituire fonte legittima di informazione il bilancio consolidato 2007 approvato nel 2008, per essere stato dichiarato dal Tribunale di IC redatto in violazione del principio di veridicità e per essere la nota integrativa al bilancio consolidato 2018 inidonea a fornire i dati richiesti dai principi contabili OIC del bilancio consolidato.
b) erroneamente il Tribunale ha ritenuto sanata dalla nuova nota integrativa l'omissione informativa della nota integrativa censurata dal Tribunale di IC in quanto non aveva evidenziato la differenza fra valore al costo e valore a patrimonio netto della partecipata;
secondo le appellanti la nuova nota integrativa
“non fornisce alcuna informazione necessaria in tal senso, ragione per la quale, contrariamente a quanto scritto nella sentenza appellata, non Controparte_1
ha sanato la violazione del principio di chiarezza”.
c) sarebbe stato violato il principio di continuità dei bilanci: il prospetto contenuto a pagina 24 e 25 della nota integrativa al bilancio consolidato 2018 non conterrebbe i dati prescritti dall'art. 2428 c.c. e, quindi, il bilancio consolidato 2018 violerebbe il principio di chiarezza e sarebbe redatto in violazione di legge. La mancata allocazione della differenza di consolidamento avrebbe avuto effetti economici, patrimoniali e finanziari per 10 anni e precisamente nei bilanci 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Quindi, tutti i bilanci dal 2007 al 2017 sarebbero non corretti, non veritieri e redatti in violazione del principio di continuità. L'errore del Tribunale sarebbe consistito nell'aver accettato “la spiegazione dell'assorbimento della diversa imputazione nel bilancio 2007 della
15 differenza di consolidamento di € 637.000,00= in parte ad avviamento e in parte ad immobili senza alcuna spiegazione degli ammortamenti dei due cespiti avviamento e immobili a seguito della differenza di valorizzazione rispetto al bilancio 2007 approvato nel 2008”.
Osserva il Collegio che il motivo in questione, nelle sue varie articolazioni, presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Le appellanti, infatti, oltre a riproporre le doglianze già oggetto del secondo e del terzo motivo di impugnazione della delibera assembleare, hanno formulato una pluralità di contestazioni del tutto nuove rispetto alle allegazioni svolte nel giudizio di primo grado, in quanto tali inammissibili.
Il divieto di nova, stabilito dall'art.345 c.p.c., riguarda infatti non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una inammissibile modifica dei temi di indagine.
Sono nuove, e quindi tardive (come condivisibilmente rilevato da parte appellata) le seguenti allegazioni/contestazioni contenute nell'atto di citazione in appello:
l'asserito impatto sul bilancio d'esercizio 2007 e sul bilancio consolidato 2007 della diversa aliquota di ammortamento, legata alla nuova allocazione della differenza di consolidamento a fabbricati e avviamento;
l'asserita mancata informativa sulla modifica delle poste di bilancio relative ad avviamento e immobili nel consolidato 2018; la prospettata violazione del principio di continuità dei bilanci;
le prospettate violazioni del principio di chiarezza e veridicità da parte
16 del bilancio consolidato 2018.
Trattandosi nello specifico di nuove allegazioni/contestazioni è sufficiente in questa sede rilevarne la tardività, non senza tuttavia ribadire ciò che è già stato ben messo in luce sia dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado che dalla sentenza impugnata, ossia che il bilancio di esercizio e quello consolidato sono due documenti diversi (solo il primo dev'essere approvato dai soci, mentre il secondo
è predisposto dall'organo amministrativo e solo presentato ai soci) e che ipotetici vizi del bilancio consolidato non si riverberano sul bilancio di esercizio, l'unico approvato dai soci ed impugnato.
Quanto alle censure che non incorrono in inammissibilità in quanto tardive, va comunque rilevato che esse si risolvono in una riproposizione di doglianze già formulate e disattese in primo grado, in difetto di un adeguato confronto, con la motivazione del primo Giudice.
Al fine di valutarne la fondatezza, posto che le appellanti lamentano una violazione del giudicato di cui alla sentenza n.708/2019 della Corte d'appello di EN (che ha confermato la sentenza del Tribunale di IC n.819/2013), mette conto rammentare che detta sentenza, con specifico riferimento al valore della partecipazione in ha così statuito: “
2.5. Dal richiamato contesto CP_2
normativo concernente i criteri di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate [il riferimento è agli artt.2423, 2423-bis e 2426 c.c.] emerge chiaramente che non sussiste un obbligo per gli amministratori di indicarne in bilancio il valore secondo il criterio del costo storico ovvero secondo il criterio
17 della frazione del patrimonio netto. Il punto è che neppure il tribunale ha ritenuto che gli amministratori fossero tenuti alla valutazione secondo il criterio del patrimonio netto. I primi giudici, peraltro, non hanno censurato il bilancio sul presupposto che non dovesse essere indicato il valore della partecipazione secondo il costo storico. Il che è ben esplicitato nella sentenza appellata, laddove si precisa che “non si dubita, infatti, della circostanza che i redattori del bilancio potessero, comunque, prescegliere, nell'indicazione del valore della partecipazione vantata dalla in il metodo del costo acquisto, Controparte_1 CP_2
magari in funzione di un rafforzamento patrimoniale dell'impresa a discapito della distribuzione degli utili”.
2.6. Ciò che il tribunale ha ravvisato in violazione del principio di chiarezza è la circostanza che la scelta adottata dagli amministratori – come detto in sé e per sé astrattamente non vietata – “avrebbe dovuto essere portata all'attenzione dei soci affinché potessero esprimere le loro valutazioni sul se condividerla o no attraverso
l'espressione di un consapevole voto favorevole o contrario all'approvazione del bilancio”. E' stata, dunque, “la totale omissione del risultato della verifica del valore della partecipazione in secondo il metodo del patrimonio CP_2
netto” a far ritenere al tribunale la privazione della possibilità per i soci di conoscere dati utili all'assunzione delle determinazioni ad essi riservate.” .
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007 sia conforme alle indicazioni di cui alla richiamata pronuncia così disponendo: “In ottemperanza alla citata sentenza della Corte di Appello di EN del 29/01/2019 e in aderenza al
18 principio contabile OIC 20 nella versione di settembre 2005 secondo il quale “In ogni caso il criterio del costo deve essere posto, alla fine di ogni esercizio, al raffronto con il valore risultante dall'adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto”, si evidenzia che la valutazione con il metodo del costo ha determinato l'iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto per euro 637mila con riferimento al consolidato Disma al 31 dicembre 2007 depositato in cui l'intera differenza da consolidamento è stata allocata ad avviamento e per euro 346mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il CP_2
maggior valore del costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza è stata allocata in parte a fabbricati ed in parte ad avviamento come più ampiamente spiegato nella informativa presente nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.”. CP_1
La dott.ssa , c.t.u. incaricata dal Tribunale di EN di “Accertare se Per_2
il bilancio 2007 e relativa nota integrativa e/o il bilancio 2018 siano inficiati nella loro chiarezza e veridicità in ragione della differenza fra euro 637.000 ed euro
346.000 riportata nella nota integrativa al bilancio 2007” ha affermato: “Non vi sono dubbi, ad avviso della scrivente, che l'importo di €uro 637.000 si riferisca alla differenza di valore della partecipazione valutata con il criterio del CP_2
costo o con il criterio del Patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2007; infatti:
10.274.341,00 valore al costo
10.911.707,00 valore alla frazione di PN di CP_2
637.366,00 Differenza
19 E' altresì pacifico, che la differenza di consolidamento ammonta, invece, a €uro
3.697.351”.
Il valore d'iscrizione a bilancio della partecipazione in con il criterio del CP_2
costo (euro 10.274.341), il valore della stessa partecipazione determinato col metodo del patrimonio netto (euro 10.911.707) ed il valore di euro 3.697.351, corrispondente alla differenza di consolidamento, in quanto riportati nella motivazione della sentenza del Tribunale di IC, conferma in appello, sono coperti dal giudicato e pertanto non possono più essere messi in discussione.
La nota integrativa al bilancio consolidato 2018 – richiamato dalla nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007 – evidenziava, “In ossequio alla sentenza di Corte di Appello”, in apposito prospetto, “gli effetti che genera nel Patrimonio
Netto di Gruppo la diversa allocazione della differenza di consolidamento” indicando quale “Differenza” l'importo di - 291.209; “Allocazione a maggior valore fabbricati” per euro 2.381.065; “Allocazione plusvalore residuo ad avviamento per euro 1.316.286” (la differenza da consolidamento ammonta quindi a complessivi euro 3.697.351). Come si evince dal medesimo prospetto detta modifica non ha comportato conseguenze finanziarie e fiscali mentre gli effetti determinati dalla diversa allocazione della differenza di consolidamento del patrimonio netto del gruppo risultano venuti meno nel bilancio consolidato 2016
(v. doc. n. 1 fascicolo di parte appellata, tabella di p. 33 e 34).
La nuova nota integrativa al bilancio individuale 2007, anche tramite il rinvio alla nota integrativa del bilancio consolidato 2018, espone quindi le ragioni della avvenuta valorizzazione della partecipazione in secondo il criterio del CP_2
20 costo, confrontandola col criterio del patrimonio netto;
la differenza, determinata dalla CTU, è risultata negativa.
Va altresì osservato – come evidenziato anche nell'elaborato peritale – che il bilancio consolidato 2018 è stato sottoposto all'esame dei soci all'assemblea del 4 luglio 2019 (benché non sia obbligatoria l'approvazione dell'assemblea del bilancio consolidato) al cui ordine del giorno vi era pure l'approvazione del nuovo bilancio 2007 e che dal verbale redatto risulta che il bilancio consolidato e l'influenza delle diverse poste sullo sviluppo del Patrimonio netto dal 2007 al 2018
è stato illustrato ai soci.
E' quindi provato che il bilancio consolidato 2018 – che espone lo sviluppo del piano di ammortamento del maggior valore della partecipazione CP_2
correttamente allocato come da indicazione della Corte d'Appello di EN – era a perfetta conoscenza dei soci.
In definitiva: il nuovo bilancio ordinario 2007 fornisce l'informativa relativa alla differenza di euro 637.000 derivante dall'applicazione del metodo del costo rispetto al metodo del patrimonio netto, riferita alla partecipazione nella controllata;
il bilancio consolidato 2018 – richiamato nella nota integrativa del bilancio ordinario
2007 – fornisce l'informativa relativa alla diversa riallocazione della differenza di consolidamento nel 2007, con la ricostruzione degli effetti economici e patrimoniali per tutti gli anni fino al 2018 (non vi era possibilità né ragione per procedere ad una nuova approvazione del bilancio consolidato 2007); il nuovo bilancio ordinario 2007 evidenzia che, per la diversa allocazione della differenza di consolidamento, la differenza derivante dall'applicazione dei due metodi di
21 valutazione della partecipazione in sarebbe scesa ad euro 346.000. CP_2
Infine, le appellanti hanno chiesto di disporre nuova CTU contabile diretta a verificare se il bilancio consolidato 2018 sia stato redatto secondo i principi contabili e se la diversa allocazione della somma a titolo di differenza di consolidamento (euro 637.000,00) allocata ad avviamento del bilancio 2007 approvato nel 2008, allocata nel 2007 per euro 346.000,00 avviamento ed euro
291.000,00 a immobili abbia comportato modifiche ai bilanci consolidati dell'appellata dal 2008 al 2017 compreso e, in particolare, se il diverso importo annuale di ammortamento abbia modificato i risultati di esercizio della partecipata dal 2008 al 2017, al fine di accertare se il maggior valore degli immobili sia stato interamente assorbito dall'ammortamento entro l'esercizio 2016 come erroneamente scritto nel bilancio consolidato 2018.
La richiesta non può trovare accoglimento. In proposito è dirimente osservare che
– come già ritenuto dal primo Giudice con riguardo ad analogo quesito – la richiesta di consulenza tecnica risulta, oltre che esplorativa, finalizzata a indagare il bilancio consolidato 2018 che non era oggetto di approvazione dei soci e non è stato oggetto di impugnazione.
La reiezione dell'appello determina l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione, relativo alla richiesta di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
22 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione indeterminabile – complessità alta e delle fasi effettivamente svolte studio, introduttiva e decisionale) nonché dell'aumento in ragione della pluralità di parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.1048/2022 emessa dal Tribunale di EN – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima anche quale Parte_4 Parte_5
rappresentante della comunione delle quote di nominali euro 4.028,77 di cui sono titolari , , Parte_5 Parte_1 Parte_4
, e , per la quota di 1/15
[...] Parte_2 Parte_3
ciascuna, e per la quota di 10/15 a rimborsare a Parte_6 [...]
le spese del grado che liquida in euro 21.980,20, oltre spese CP_1
generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico delle appellanti.
23 EN, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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