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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15185 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LISI C.F._1
MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata il [...] in [...], (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LISI MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024 e , Parte_1 CP_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 31/07/2010; che dal matrimonio erano nate due figlie: il 25/06/2014, e il 15/06/2011; Per_1 Per_2
1 che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
27.11.2020, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 7010/2020 del
17/12/2020; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc, e raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) entrambe le figlie minori, e resteranno affidate ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale, di conseguenza, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., resterà assegnata la casa coniugale sita in Napoli (NA) alla via Camaldolilli n. 182, ove a tutt'oggi risulta essere residente unitamente alle due figlie minori – (Allegato 3);
b) Per l'effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 337 – ter comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per entrambe le figlie minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, saranno assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
c) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata rispetto alle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
d) Il diritto di visita dei figli minori, da parte del padre, viene garantito secondo le modalità indicate nel presente piano genitoriale: indicativamente, il padre potrà tenere con sé le figlie minori per due pomeriggi infrasettimanali, anche consecutivi, da concordare in base ai propri turni lavorativi, con possibilità di pernotto con le stesse, avendo cura di prelevarle all'uscita di scuola e riaccompagnarle a scuola il giorno susseguente,
2 allorquando le minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
un pomeriggio a settimana, sempre con facoltà di pernotto, secondo le stesse modalità appena indicate, allorquando le minori trascorreranno il fine settimana con il padre;
e) il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé le figlie a settimane alterne, dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, fino alla domenica sera alle ore 19,00;
f) Tuttavia, con molta flessibilità e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche e di studio delle figlie, i genitori potranno diversamente accordarsi affinché il padre possa tenere con sé le figlie minori il più tempo possibile, anche in altri giorni in aggiunta a quelli sopra indicati, avendo come unico obbligo quello di concordare il tutto con la madre, dandone congruo preavviso;
g) Quanto alle festività, le figlie trascorreranno le vacanze natalizie (24 – 31 dicembre), quelle di Capodanno e dell'Epifania (31 dicembre – 6 gennaio), quelle Pasquali
(domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale, in modo alternato, a partire dalla madre. In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15
(quindici) giorni consecutivi di vacanza nel mese di luglio e 15 (quindici) giorni consecutivi di vacanza nel mese di agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, con l'obbligo di comunicare la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
h) il padre e la madre trascorreranno con le minori il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico a prescindere di turni di permanenza delle stesse presso ciascun genitore. In tal caso verrà posticipato il successivo giorno da trascorrere con l'altro genitore;
i) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun assegno divorzile viene stabilito in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
j) Il padre, entro il giorno 15 di ciascun mese, verserà alla madre l'importo mensile di
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie minori, da imputarsi per € 300,00 alle esigenze di ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT (indice FOI);
k) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per le figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi, così come le spese scolastiche, sportive, abbigliamento e ludiche;
3 l) L'Assegno Unico, ed ogni ulteriore eventuale provvidenza economica erogata dallo
Stato in ragione del figlio minore, verrà ripartita, come per legge, al 50% tra ciascun genitore;
m) I ricorrenti si impegnano sin da ora a prestare il consenso per il rilascio della carta d'identità di entrambe le figlie minori, valida anche per l'espatrio, nonché del passaporto;
n) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Per l'udienza cartolare del 08.05.25, in seguito al parere negativo del P.M. e ai rilievi del
Giudice - le parti al punto j) delle condizioni di divorzio non avevano previsto alcun aumento dell'assegno di mantenimento il cui importo, dunque, era invariato rispetto a quanto previsto in sede di separazione nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo durante il quale le esigenze di vita delle minori erano senz'altro accresciute - venivano depositate condizioni modificate, e, in particolare, le parti pattuivano:
“1.2 […] considerato che, in sede di separazione personale dei coniugi, la misura del contributo al mantenimento delle minori e era stata fissata in Persona_3 Persona_4 complessivi Euro 600,00 (seicento/oo) da imputarsi quanto ad Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia;
considerato che
, ad oggi, il predetto importo, rivalutato secondo l'indice ISTAT
(indice FOI), ammonta ad Euro 708,00 (settecentootto); considerate, infine, le accresciute esigenze delle minori, legate imprescindibilmente alla loro età, i ricorrenti intendono aggiornare l'importo che il sig. verserà a titolo di contributo al loro mantenimento, elevandolo Parte_1 ad Euro 750,00/mensili (settecentocinquanta), rivalutabili annualmente;
1.3. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per le figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi, così come le spese scolastiche, sportive, abbigliamento e ludiche;
1.4. L'Assegno Unico, ed ogni ulteriore eventuale provvidenza economica erogata dallo Stato in ragione del figlio minore, verrà ripartita, come per legge, al 50% tra ciascun genitore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 31/07/2010 (atto n. 121, parte II, S. A SEZ. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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