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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 269-1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
– (codice fiscale: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Zenobi del foro di Brescia P.IVA_1
(codice fiscale: ) rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Acc. Chiara Rigosi e dall'avv. Chiara Doplicher del foro di Bologna
- ricorrenti
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_3
a n. 5/B P.IVA_2
pagina 1 di 5 e del socio illimitatamente responsabile
(codice fiscale ) nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Bologna il 3/04/1980, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani n. 3
- resistente
Con ricorso depositato in data 24/09/24 la ha presentato istanza di CP_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 32.717,86 (oltre interessi moratori e competenze di difesa) in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 29/11/23, non opposto, per forniture di merce rimaste impagate. Parimenti, con separato e successivo ricorso ha chiesto l'apertura della CP_2 procedura concorsuale per il mancato pagamento di spettanze retributive per l'importo di euro 4.007,08 (oltre accessori e compenso professionale) in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo reso dal Tribunale di Bologna in data 23/07/24. Nelle more del procedimento è intervenuta altresì l' Controparte_4 per canoni di affitto d'azienda rimasti impagati per euro
[...]
15.928,77 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 25/10/24 e per canoni maturati successivamente per ulteriori euro 10.619,18. Nessuno si è costituito per la società resistente, né per il socio accomandatario nonostante la regolarità delle notifiche eseguite rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), i crediti vantati possono ritenersi sufficientemente provati in quanto fondati su titoli giudiziali, anche esecutivi;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre ai crediti dei pagina 2 di 5 ricorrenti sono presenti cartelle esattoriali per euro 175.779,99 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di per euro 17.498,00; CP_5
- dalla narrativa delle istanze e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di;
- crediti CP_5 dei ricorrenti rimasti impagati;
- pignoramento mobiliare negativo in relazione al credito da lavoro;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dalle dichiarazioni dei redditi della società relative ai periodi d'imposta dell'anno 2022 e 2021 acquisite d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento alla voce dei ricavi lordi.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società e, in estensione, del suo socio illimitatamente responsabile ai sensi ex art. 256 CCI. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_3
con sede a Bologna, via Ferruccio Garavaglia n. 5/B esercente l'attività P.IVA_2 di ristorante nonché del socio illimitatamente responsabile pagina 3 di 5 (codice fiscale ) nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Bologna il 3/04/1980, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani n. 3
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro Persona_1 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 21 maggio 2025 ad ore 10.15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia pagina 4 di 5 degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 28 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 269-1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
– (codice fiscale: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Zenobi del foro di Brescia P.IVA_1
(codice fiscale: ) rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Acc. Chiara Rigosi e dall'avv. Chiara Doplicher del foro di Bologna
- ricorrenti
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_3
a n. 5/B P.IVA_2
pagina 1 di 5 e del socio illimitatamente responsabile
(codice fiscale ) nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Bologna il 3/04/1980, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani n. 3
- resistente
Con ricorso depositato in data 24/09/24 la ha presentato istanza di CP_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 32.717,86 (oltre interessi moratori e competenze di difesa) in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 29/11/23, non opposto, per forniture di merce rimaste impagate. Parimenti, con separato e successivo ricorso ha chiesto l'apertura della CP_2 procedura concorsuale per il mancato pagamento di spettanze retributive per l'importo di euro 4.007,08 (oltre accessori e compenso professionale) in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo reso dal Tribunale di Bologna in data 23/07/24. Nelle more del procedimento è intervenuta altresì l' Controparte_4 per canoni di affitto d'azienda rimasti impagati per euro
[...]
15.928,77 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 25/10/24 e per canoni maturati successivamente per ulteriori euro 10.619,18. Nessuno si è costituito per la società resistente, né per il socio accomandatario nonostante la regolarità delle notifiche eseguite rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), i crediti vantati possono ritenersi sufficientemente provati in quanto fondati su titoli giudiziali, anche esecutivi;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre ai crediti dei pagina 2 di 5 ricorrenti sono presenti cartelle esattoriali per euro 175.779,99 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di per euro 17.498,00; CP_5
- dalla narrativa delle istanze e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di;
- crediti CP_5 dei ricorrenti rimasti impagati;
- pignoramento mobiliare negativo in relazione al credito da lavoro;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dalle dichiarazioni dei redditi della società relative ai periodi d'imposta dell'anno 2022 e 2021 acquisite d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento alla voce dei ricavi lordi.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società e, in estensione, del suo socio illimitatamente responsabile ai sensi ex art. 256 CCI. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_3
con sede a Bologna, via Ferruccio Garavaglia n. 5/B esercente l'attività P.IVA_2 di ristorante nonché del socio illimitatamente responsabile pagina 3 di 5 (codice fiscale ) nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Bologna il 3/04/1980, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani n. 3
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro Persona_1 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 21 maggio 2025 ad ore 10.15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia pagina 4 di 5 degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 28 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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