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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2337/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
- , in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
Distrettuale dello Stato di , CP_1
RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come conclusioni rassegnate in calce alle note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27 febbraio 2025:
“La difesa del ricorrente insiste per la conferma del provvedimento cautelare nonché per la decisione nel merito del ricorso con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati
Pagina 1 di 10 rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del decreto impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
*** In via ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi C.T.U. medico legale e/o psicologica finalizzata ad accertare se sussiste una condizione di “vulnerabilità” in capo al ricorrente rilevante ai sensi dell'art. 32, terzo comma, d.lgs. 25/2008.” Per parte resistente, come da comparsa:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 21/02/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Firenze n. 360/2023 del 10.11.2023 e notificato il 22.01.2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “l'istante è giunto in Italia nel gennaio 2021, ha presentato domanda di protezione internazionale (FI0008680), che veniva rigettata dalla competente commissione territoriale e avverso al cui rigetto l'istante presentava ricorso, che risulta ad oggi pendente;
il richiedente presentava quindi istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2; nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante: il richiedente è un giovane uomo in salute, privo di vulnerabilità specifiche, espatriato in età adulta e presente sul territorio nazionale da meno di tre anni;
l'impegno dimostrato in ambito lavorativo e nell'apprendimento della lingua italiana, in assenza di altri elementi, non sono di per sé sufficienti ad attestare un rilevante processo di integrazione o radicamento socio-economico, culturale o relazionale in Italia contrapposto ad uno sradicamento dal Paese d'origine, a maggior ragione considerando che in Italia l'istante non risulta avere alcun riferimento familiare o affettivo, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia d'origine con cui è in contatto e in buoni rapporti.” A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando in ordine a vizi formali e procedurali dell'atto impugnato e, nel merito, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale, alla luce del contesto di provenienza (in ragione dell'attuale situazione sociopolitica del Pakistan connotata da instabilità e da aspri conflitti sociali e politici), e dei seguenti elementi di vulnerabilità individuale e di integrazione socio-
Pagina 2 di 10 lavorativa:
• il ricorrente ha una situazione lavorativa connotata da una certa continuità avendo documentato di aver sempre lavorato fin dal suo ingresso in Italia. È stato assunto dal 11.01.2022 al 31.12.2022 con contratto agricolo ricavando un compenso netto pari ad Euro 6.254,25, come risulta dall'estratto conto previdenziale (all.004), presso la ditta HM MU (c.f. CP_3
, corrente in Grosseto (GR), 58100, in Via dei Forni n. 33, rapporto di C.F._2 cui si allegano buste paga 2022 (all.005) e CU 2023 (all.006); successivamente a far data dal 20.12.2022 al 31.12.2022 ha lavorato presso la ditta Controparte_4
(c.f. ), corrente in LF (FI), 50051, in Via Volta n.
[...] C.F._3
23, si veda l'allegata CU 2023 (all.007); detto rapporto lavorativo si è protratto anche nel corso dell'anno 2023 come dimostrano le buste paga allegate (all.008); a far data dal 14.10.2023 e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato (31.08.2024) il ricorrente risulta impiegato presso la ditta (c.f. ), Controparte_4 C.F._3 corrente in LF (FI), 50051, in Via Volta n. 23, come risulta dall'allegata comunicazione UNILAV del 13.10.2023 (all.009);
• il ricorrente mostra una sufficiente conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione ed è auspicabile che il suo percorso d'integrazione prosegua con un ulteriore migliore apprendimento della lingua del paese che lo ospita.
• in Italia ha ormai stabili legali affettivi con connazionali e cittadini italiani nella comunità empolese e di LF (FI) (all.010);
• non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale”
Con decreto del 29/02/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
E' stata fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 27/02/2025.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato e del parere espresso dalla Commissione Territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 03/03/2025, lette le note ex art. 127-ter c.p.c. del 27.2.2025, rilevata la pendenza in sede giudiziale di un procedimento avverso il diniego della domanda di protezione internazionale;
sussistendo profili di continenza, invitava parte ricorrente a
Pagina 3 di 10 documentare lo stato del procedimento, assegnando nuovo termine ex art. 127-ter c.p.c. per note in sostituzione di udienza fino al 27 marzo 2025.
Nelle note depositate in data 26/03/2025 parte ricorrente documentava lo stato del procedimento ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, iscritto al R.G. n. 4329/2022 Tribunale di Firenze, e proposto, in via autonoma, dall'odierno ricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di notificata il 14/03/2022 (all.018), il quale risulta CP_1 definito con decreto di estinzione del giudizio in data 12.02.2025 (all.019).
Pertanto, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate in calce alle note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27 febbraio 2025. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti
Pagina 4 di 10 inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito
Pagina 5 di 10 rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 6 di 10 La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a
Pagina 7 di 10 prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Pakistan ed è giunto in Italia nel gennaio 2021. Si trova pertanto sul territorio nazionale da più di 4 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico. Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dall'estratto conto previdenziale CP_3 più aggiornato di seguito riportato,
risulta che il ricorrente ha svolto le seguenti attività lavorative:
o Nel 2021 e 2022 ha svolto Attività agricola a chiamata (presso HM MU, cfr. buste paga 2022, all.005; CU 2023, all.006) per un totale di più di 100 giornate lavorative e percependo una retribuzione pari a circa 7.000 € nei due anni;
o Dal dicembre 2022 a luglio 2023 è stato assunto presso Ditta Gruppo Gujjar Italia di come lavoratore dipendente part-time, percependo CP_4 una retribuzione pari a circa 1.600 € per l'intero periodo;
o Da ottobre a dicembre 2023 ha svolto Attività agricola giornaliera per una retribuzione pari a € 1.317,84. o Da gennaio a marzo 2024 è stato nuovamente assunto presso Ditta Gruppo Gujjar Italia di come lavoratore dipendente part-time, CP_4
Pagina 8 di 10 percependo una retribuzione pari a circa € 2.007,00.
- Quanto agli impieghi non evidenziati dall'estratto contributivo ma riguardo ai quali risulta prodotta documentazione: Come si evince da comunicazione UNILAV del 13.10.2023 (all.009), dal 14.10.2023 e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato (31.08.2024), il ricorrente risulterebbe impiegato presso la ditta di (ciò risulterebbe CP_4 confermato dalla busta paga di agosto 2024 che tuttavia riporta retribuzione negativa); da successiva comunicazione UNILAV per il medesimo datore di lavoro (all. 12) il rapporto di lavoro a tempo determinato risulterebbe iniziato il 26/08/2023, con prevista scadenza al 31/07/2024, e tuttavia cessato il 25/01/2024 causa “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Dalle ultime produzioni del difensore risulta che il ricorrente ha di recente stipulato un contratto a tempo determinato, tutt'ora in essere, sempre nel medesimo settore agricolo con dal 1/12/2024 al 30/11/2025 con retribuzioni nette CP_5 risultanti da buste paga (dicembre gennaio e febbraio) di circa 700 € mensili.
Il ricorrente come riferito dal difensore mostra una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
in Italia vive in un appartamento locato in affitto da alcuni connazionali (all.010), anche a testimonianza degli ormai stabili legali affettivi e sociali nella comunità empolese e di LF (FI). Non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale,
Pagina 9 di 10 disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2337/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
- , in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
Distrettuale dello Stato di , CP_1
RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come conclusioni rassegnate in calce alle note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27 febbraio 2025:
“La difesa del ricorrente insiste per la conferma del provvedimento cautelare nonché per la decisione nel merito del ricorso con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati
Pagina 1 di 10 rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del decreto impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
*** In via ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi C.T.U. medico legale e/o psicologica finalizzata ad accertare se sussiste una condizione di “vulnerabilità” in capo al ricorrente rilevante ai sensi dell'art. 32, terzo comma, d.lgs. 25/2008.” Per parte resistente, come da comparsa:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 21/02/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Firenze n. 360/2023 del 10.11.2023 e notificato il 22.01.2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “l'istante è giunto in Italia nel gennaio 2021, ha presentato domanda di protezione internazionale (FI0008680), che veniva rigettata dalla competente commissione territoriale e avverso al cui rigetto l'istante presentava ricorso, che risulta ad oggi pendente;
il richiedente presentava quindi istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2; nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante: il richiedente è un giovane uomo in salute, privo di vulnerabilità specifiche, espatriato in età adulta e presente sul territorio nazionale da meno di tre anni;
l'impegno dimostrato in ambito lavorativo e nell'apprendimento della lingua italiana, in assenza di altri elementi, non sono di per sé sufficienti ad attestare un rilevante processo di integrazione o radicamento socio-economico, culturale o relazionale in Italia contrapposto ad uno sradicamento dal Paese d'origine, a maggior ragione considerando che in Italia l'istante non risulta avere alcun riferimento familiare o affettivo, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia d'origine con cui è in contatto e in buoni rapporti.” A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando in ordine a vizi formali e procedurali dell'atto impugnato e, nel merito, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale, alla luce del contesto di provenienza (in ragione dell'attuale situazione sociopolitica del Pakistan connotata da instabilità e da aspri conflitti sociali e politici), e dei seguenti elementi di vulnerabilità individuale e di integrazione socio-
Pagina 2 di 10 lavorativa:
• il ricorrente ha una situazione lavorativa connotata da una certa continuità avendo documentato di aver sempre lavorato fin dal suo ingresso in Italia. È stato assunto dal 11.01.2022 al 31.12.2022 con contratto agricolo ricavando un compenso netto pari ad Euro 6.254,25, come risulta dall'estratto conto previdenziale (all.004), presso la ditta HM MU (c.f. CP_3
, corrente in Grosseto (GR), 58100, in Via dei Forni n. 33, rapporto di C.F._2 cui si allegano buste paga 2022 (all.005) e CU 2023 (all.006); successivamente a far data dal 20.12.2022 al 31.12.2022 ha lavorato presso la ditta Controparte_4
(c.f. ), corrente in LF (FI), 50051, in Via Volta n.
[...] C.F._3
23, si veda l'allegata CU 2023 (all.007); detto rapporto lavorativo si è protratto anche nel corso dell'anno 2023 come dimostrano le buste paga allegate (all.008); a far data dal 14.10.2023 e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato (31.08.2024) il ricorrente risulta impiegato presso la ditta (c.f. ), Controparte_4 C.F._3 corrente in LF (FI), 50051, in Via Volta n. 23, come risulta dall'allegata comunicazione UNILAV del 13.10.2023 (all.009);
• il ricorrente mostra una sufficiente conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione ed è auspicabile che il suo percorso d'integrazione prosegua con un ulteriore migliore apprendimento della lingua del paese che lo ospita.
• in Italia ha ormai stabili legali affettivi con connazionali e cittadini italiani nella comunità empolese e di LF (FI) (all.010);
• non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale”
Con decreto del 29/02/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
E' stata fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 27/02/2025.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato e del parere espresso dalla Commissione Territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 03/03/2025, lette le note ex art. 127-ter c.p.c. del 27.2.2025, rilevata la pendenza in sede giudiziale di un procedimento avverso il diniego della domanda di protezione internazionale;
sussistendo profili di continenza, invitava parte ricorrente a
Pagina 3 di 10 documentare lo stato del procedimento, assegnando nuovo termine ex art. 127-ter c.p.c. per note in sostituzione di udienza fino al 27 marzo 2025.
Nelle note depositate in data 26/03/2025 parte ricorrente documentava lo stato del procedimento ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, iscritto al R.G. n. 4329/2022 Tribunale di Firenze, e proposto, in via autonoma, dall'odierno ricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di notificata il 14/03/2022 (all.018), il quale risulta CP_1 definito con decreto di estinzione del giudizio in data 12.02.2025 (all.019).
Pertanto, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate in calce alle note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27 febbraio 2025. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti
Pagina 4 di 10 inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito
Pagina 5 di 10 rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 6 di 10 La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a
Pagina 7 di 10 prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Pakistan ed è giunto in Italia nel gennaio 2021. Si trova pertanto sul territorio nazionale da più di 4 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico. Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dall'estratto conto previdenziale CP_3 più aggiornato di seguito riportato,
risulta che il ricorrente ha svolto le seguenti attività lavorative:
o Nel 2021 e 2022 ha svolto Attività agricola a chiamata (presso HM MU, cfr. buste paga 2022, all.005; CU 2023, all.006) per un totale di più di 100 giornate lavorative e percependo una retribuzione pari a circa 7.000 € nei due anni;
o Dal dicembre 2022 a luglio 2023 è stato assunto presso Ditta Gruppo Gujjar Italia di come lavoratore dipendente part-time, percependo CP_4 una retribuzione pari a circa 1.600 € per l'intero periodo;
o Da ottobre a dicembre 2023 ha svolto Attività agricola giornaliera per una retribuzione pari a € 1.317,84. o Da gennaio a marzo 2024 è stato nuovamente assunto presso Ditta Gruppo Gujjar Italia di come lavoratore dipendente part-time, CP_4
Pagina 8 di 10 percependo una retribuzione pari a circa € 2.007,00.
- Quanto agli impieghi non evidenziati dall'estratto contributivo ma riguardo ai quali risulta prodotta documentazione: Come si evince da comunicazione UNILAV del 13.10.2023 (all.009), dal 14.10.2023 e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato (31.08.2024), il ricorrente risulterebbe impiegato presso la ditta di (ciò risulterebbe CP_4 confermato dalla busta paga di agosto 2024 che tuttavia riporta retribuzione negativa); da successiva comunicazione UNILAV per il medesimo datore di lavoro (all. 12) il rapporto di lavoro a tempo determinato risulterebbe iniziato il 26/08/2023, con prevista scadenza al 31/07/2024, e tuttavia cessato il 25/01/2024 causa “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Dalle ultime produzioni del difensore risulta che il ricorrente ha di recente stipulato un contratto a tempo determinato, tutt'ora in essere, sempre nel medesimo settore agricolo con dal 1/12/2024 al 30/11/2025 con retribuzioni nette CP_5 risultanti da buste paga (dicembre gennaio e febbraio) di circa 700 € mensili.
Il ricorrente come riferito dal difensore mostra una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
in Italia vive in un appartamento locato in affitto da alcuni connazionali (all.010), anche a testimonianza degli ormai stabili legali affettivi e sociali nella comunità empolese e di LF (FI). Non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale,
Pagina 9 di 10 disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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