Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1955, n. 1063
Articolo 1
Versione
4 dicembre 1955
Art. 2.
Alla spesa annua di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio 1954-55, con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 del medesimo stato di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti da perfezionarsi in legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 dicembre 1955