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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 217/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
E
, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per procura generale alle liti P.IVA_1
in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco
Esposito, dell'Avvocatura interna resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/02/2019 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 - – chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
1 2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la discordanza CP_1
delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
4. Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP ha accertato che non ricorrevano i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.
5. Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
6. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza
[...]
ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 15/02/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto
e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 217/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
E
, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per procura generale alle liti P.IVA_1
in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco
Esposito, dell'Avvocatura interna resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/02/2019 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 - – chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
1 2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la discordanza CP_1
delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
4. Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP ha accertato che non ricorrevano i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.
5. Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
6. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza
[...]
ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 15/02/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto
e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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